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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 670/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Sezione Specializzata Agraria
La Sezione, riunita in camera di consiglio, come di seguito composta :
Elvira Bellantoni Presidente
Carmine Esposito Giudice
Alessia Annunziata Giudice rel.
D'Elia Gerardo Esperto
Merola Luigi Esperto
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 670/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliata presso il Parte_2 predetto difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. e dell'avv. MAIO PAOLA, elettivamente Parte_3 domiciliato presso i predetti difensori
RESISTENTE
Oggetto: Azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/6/2023 e regolarmente notificato,
adiva l'intestata Sezione perché volesse accertare e Parte_1 dichiarare risolto il contratto di affitto agrario concluso con CP_1
per inadempimento a quest'ultimo imputabile, con conseguente
[...] sua condanna al rilascio del fondo oggetto del suddetto contratto.
In particolare, nell'ambito del ricorso introduttivo, Parte_1 esponeva che, con atto notificato in data 04.10.2017, la Controparte_1 citava in giudizio innanzi al Tribunale di Vallo Della Lucania, perché accertasse, in suo favore e contro la convenuta, l'acquisto per intervenuta usucapione del terreno sito nel Comune di Perito (SA), identificato al catasto terreni al foglio 27, particella 60 (per una frazione della stessa particella corrispondente a circa are 40), classe 3 seminativo/arboreo; evidenziava, dunque, di essersi costituita nel suddetto giudizio, contestando in fatto ed in diritto la prospettazione attorea e specificando, in particolare, che la porzione di fondo oggetto di domanda di usucapione era stato concesso in affitto, dal suocero e dante causa della intorno all'anno 1955 a tale sig. , Pt_1 Persona_1 che lo aveva restituito alla nuova proprietaria, odierna ricorrente, intorno all'anno 1970; precisava, inoltre, che, successivamente, la stessa porzione di fondo fu conce ssa in fitto prima alla sig.ra , Persona_2 sino all'inizio degli anni '80, e poi, a seguito dell'avvenuto rilascio dello stesso da parte di quest'ultima, ai coniugi ed al Controparte_2 genero precisando, poi, che, dalla fine degli anni '80, il Persona_3 fondo era stato concesso in fitto dal marito della all'odierno Pt_1 resistente, , con contratto verbale, rinnovato da ultimo in Controparte_1 data 1.9.2008, che prevedeva il pagamento di un canone annuale da ultimo rivalutato ad € 100,00. Evidenziava, inoltre, che le parti si erano accordate, bonariamente, affinché lo stesso venisse sostituito dalla fornitura periodica (quantomeno due volte l'anno) di prodotti agricoli quali legumi, pomodori, ed ortaggi a seconda della stagionalità, che era sempre stata eseguita a semplice richiesta dei proprietari, fino a metà dell'anno 2015, in seguito al diniego opposto dalla sig.ra alla Pt_1 richiesta avanzata dal sig. di poter realizzare un passo carraio CP_1 sul fondo oggetto di lite ed alla concessione di poter tagliare la legna nella restante parte della particella che non era mai stata oggetto del contratto. Precisava, dunque, che, dall'anno 2017, il sig. non CP_1 aveva più coltivato il fondo e che, di conseguenza, l'esponente si vedeva costretta, a mezzo raccomandata a.r., prima in data 9.6.2017, a richiedere al sig. la restituzione del fondo concesso in fitto e poi, in data CP_1
14.09.2017, a comunicargli la risoluzione del contratto a causa del mancato pagamento del canone per le annualità 2015, 2016 e 2017 e della cattiva conduzione del fondo da parte del conduttore, concretantesi nel duplice inadempimento degli obblighi di normale e razionale coltivazione del fondo e di conservazione e manutenzione di esso, contestualmente intimando allo il rilascio immediato del bene libero da persone CP_1
e cose, ma specificando che tali comunicazioni restavano prive di riscontro.
Di conseguenza, con racc.ta a.r. del 4.10.2017, era stata avviata dall'esponente, la procedura di convocazione del tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. n.150/2011 che sortiva esito negativo per la mancata partecipazione del sig. . Si opponeva, dunque, la convenuta nel CP_1 giudizio per accertamento dell'usucapione, all'accoglimento della domanda attorea ed articolava, previa devoluzione dell'intero giudizio dinanzi alla Sezione Specializzata Agraria con contestuale mutamento del rito, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di affitto agrario concluso con l'attore, per inadempimento consistente nella mancata corresponsione dei canoni pattuiti e nella scarsa manutenzione del fondo, del quale lo aveva interrotto la coltivazione, e CP_1 relativa condanna dello stesso al rilascio del fondo medesimo in favore della convenuta.
Deduceva, dunque, la ricorrente che, con ordinanza del 15.3.2023, il G.I. dichiarava la propria incompetenza per materia in favore della Sezione
Specializzata Agraria limitatamente alla sola domanda riconvenzionale dalla stessa proposta, assegnando il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Sezione.
A tanto provvedeva, dunque, la ricorrente, che, nell'ambito del proprio atto introduttivo, reiterava la propria domanda riconvenzionale, concludendo affinché la Sezione adita volesse: “Accertare e dichiarare
l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di fitto per grave inadempimento imputabile al sig. e, per l'effetto, condannare lo CP_1 stesso alla restituzione del fondo alla sig.ra per cui è causa, Pt_1 libero da persone e cose, in favore della proprietaria;
Il tutto in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge da liquidarsi in favore dell'avv. che si dichiara procuratore Parte_2 antistatario”.
Con comparsa depositata in data 22/9/2023, si costituiva nel giudizio di riassunzione , riportandosi a quanto dedotto nel giudizio Controparte_1 originario circa la sussistenza del suo possesso utile ad usucapionem ed eccependo, con specifico riguardo alla domanda riconvenzionale oggetto del presente giudizio, l'insussistenza del contratto di affitto dedotto dalla controparte, che avrebbe, in ipotesi, dovuto rivestire forma scritta ai sensi dell'art. 3 L. 22 luglio 1966 n. 606 e dell'art. 4 L. 203/2002, che, per i contratti di affitto conclusi non con coltivatori diretti prevedono come necessaria la forma scritta;
eccepiva, in ogni caso, la nullità della pretesa trasformazione del contratto di affitto in contratto di mezzadria, come dedotta dalla ricorrente, la quale aveva evidenziato che, in corso di contratto, le parti avevano convenuto che, in luogo della corresponsione del canone pattuito, il resistente fornisse alla ricorrente, quale corrispettivo, prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo stesso, poiché il mutamento della prestazione avrebbe comportato un inammissibile mutamento della causa del contratto, affetto, pertanto, ai sensi della l. n. 203/1982, da radicale nullità; deduceva, infine, che la sottoposizione delle controversie agrarie al rito del lavoro comportava che le richieste istruttorie avrebbero dovuto dalla ricorrente essere articolate nell'ambito del proprio ricorso introduttivo e che, pertanto, dovevano ritenersi maturate, nei confronti della stessa, le preclusioni istruttorie tipiche del suddetto rito, non avendo ella, in sede di ricorso, articolato alcuna richiesta di prova.
Concludeva, pertanto, il resistente, perché l'adita Sezione volesse rigettare la domanda, con vittoria di spese di giudizio.
Celebrata la prima udienza in data 6/3/2024 ed ammesse le richieste istruttorie come da ordinanza resa in pari data, venivano espletate le prove orali e, mutato più volte il giudice relatore, la causa veniva decisa all'udienza del 5/2/2025, con lettura del dispositivo in udienza ex art. 429
c.p.c., indicando la Sezione il termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni ad esso sottese.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Si premette che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U.
n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).
Prescindendo, dunque, dalla necessità, dedotta dal resistente, che il contratto di affitto agrario rivesta forma scritta quando concluso con coltivatori non diretti, la cui rilevanza avrebbe dovuto preliminarmente comportare la valutazione circa la qualifica del resistente quale coltivatore diretto o meno, ritiene la Sezione che non sia stata raggiunta prova della sussistenza della stipula del contratto, nemmeno in forma orale.
Ed infatti, partendo dal noto presupposto per cui era onere della ricorrente fornire adeguata prova circa il titolo del quale lamentava l'inadempimento, legittimante la propria domanda di risoluzione, deve rilevarsi che l'insanabile contraddizione tra le dichiarazioni rese dai testi escussi non ha consentito il raggiungimento di tale prova, la cui mancanza, pertanto, non può che riverberarsi in danno della parte che sarebbe stata tenuta a fornirla.
Sul punto, non appare superfluo ricordare che, qualora il giudice di merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2003, n. 6760).
Ebbene, nel caso di specie, all'udienza del 6/3/2024, venivano escussi i testi per parte attrice, e , per parte Testimone_1 Testimone_2 convenuta;
in particolare, il primo, pur avendo confermato tutte le circostanze oggetto di prova, ha affermato di essere a conoscenza di quanto dichiarato perché riferitogli dalla stessa parte ricorrente, mentre il secondo ha affermato di aver sempre visto il resistente curare il terreno oggetto di causa e manutenerlo e di non conoscere la né Pt_1 di aver mai visto altri dallo coltivare il terreno medesimo. CP_1
All'udienza del 2/10/2024, poi, veniva escussa, per la parte ricorrente, la teste , la quale ha dichiarato di sapere che era sussistente Testimone_3 tra le parti un contratto di fitto con corrispettivo pari ad € 100,00 annui,
e che, successivamente, a tale canone era sostituita, quale corrispettivo per la concessione in fitto, la consegna di prodotti agricoli da parte dello in favore della precisando di essere stata presente, in CP_1 Pt_1 alcune occasioni, alla suddetta fornitura. La teste , invece, Tes_4 per parte resistente, ha dichiarato di conoscere dagli Controparte_1 anni '70 circa, che da allora lo ha sempre visto coltivare il fondo per cui è causa, sul quale, tra l'altro, lei stessa aveva lavorato sin da quando conosceva il resistente e fino a 4 -5 anni prima della deposizione resa, precisando, altresì, che quest'ultimo non pagava nessuno per godere del fondo posseduto.
È, dunque, evidente la contraddizione tra le dichiarazioni rese, non potendo, in alcun modo, riconoscersi prevalenza ad alcuna di esse, poiché nessun ulteriore indice depone nel senso di conferire maggiore rilevanza alle une piuttosto che alle altre, anche alla luce della circostanza per cui quanto allegato dalla ricorrente circa la conclusione del suddetto contratto alla fine degli anni '80 pare smentito dai testi di parte resistente, che, invece, hanno dichiarato che , almeno a Controparte_1 partire dal decennio precedente, era nel possesso del fondo per cui è causa;
del resto, l'ulteriore elemento per cui, in alcune sporadiche occasioni, la teste di parte ricorrente, , abbia assistito alla Testimone_3 consegna di prodotti agricoli da parte del resistente alla ricorrente non può certamente dirsi idoneo e sufficiente, di per sé solo, a provare la conclusione del contratto di affitto.
Ritiene, dunque, la Sezione che, a cagione della insanabile contraddizione tra le deposizioni rese ed in assenza di ulteriori riscontri probatori sul punto, non sia stata raggiunta la prova della stipula di un contratto orale di affitto agrario e che, pertanto, la domanda non possa trovare accoglimento.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri minimi, stante la scarsa complessità delle questioni trattate, dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda.
- Condanna alla corresponsione, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 332,00, per Controparte_1 compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Vallo della Lucania, così deciso nella camera di consiglio del 5/2/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Sezione Specializzata Agraria
La Sezione, riunita in camera di consiglio, come di seguito composta :
Elvira Bellantoni Presidente
Carmine Esposito Giudice
Alessia Annunziata Giudice rel.
D'Elia Gerardo Esperto
Merola Luigi Esperto
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 670/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliata presso il Parte_2 predetto difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. e dell'avv. MAIO PAOLA, elettivamente Parte_3 domiciliato presso i predetti difensori
RESISTENTE
Oggetto: Azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/6/2023 e regolarmente notificato,
adiva l'intestata Sezione perché volesse accertare e Parte_1 dichiarare risolto il contratto di affitto agrario concluso con CP_1
per inadempimento a quest'ultimo imputabile, con conseguente
[...] sua condanna al rilascio del fondo oggetto del suddetto contratto.
In particolare, nell'ambito del ricorso introduttivo, Parte_1 esponeva che, con atto notificato in data 04.10.2017, la Controparte_1 citava in giudizio innanzi al Tribunale di Vallo Della Lucania, perché accertasse, in suo favore e contro la convenuta, l'acquisto per intervenuta usucapione del terreno sito nel Comune di Perito (SA), identificato al catasto terreni al foglio 27, particella 60 (per una frazione della stessa particella corrispondente a circa are 40), classe 3 seminativo/arboreo; evidenziava, dunque, di essersi costituita nel suddetto giudizio, contestando in fatto ed in diritto la prospettazione attorea e specificando, in particolare, che la porzione di fondo oggetto di domanda di usucapione era stato concesso in affitto, dal suocero e dante causa della intorno all'anno 1955 a tale sig. , Pt_1 Persona_1 che lo aveva restituito alla nuova proprietaria, odierna ricorrente, intorno all'anno 1970; precisava, inoltre, che, successivamente, la stessa porzione di fondo fu conce ssa in fitto prima alla sig.ra , Persona_2 sino all'inizio degli anni '80, e poi, a seguito dell'avvenuto rilascio dello stesso da parte di quest'ultima, ai coniugi ed al Controparte_2 genero precisando, poi, che, dalla fine degli anni '80, il Persona_3 fondo era stato concesso in fitto dal marito della all'odierno Pt_1 resistente, , con contratto verbale, rinnovato da ultimo in Controparte_1 data 1.9.2008, che prevedeva il pagamento di un canone annuale da ultimo rivalutato ad € 100,00. Evidenziava, inoltre, che le parti si erano accordate, bonariamente, affinché lo stesso venisse sostituito dalla fornitura periodica (quantomeno due volte l'anno) di prodotti agricoli quali legumi, pomodori, ed ortaggi a seconda della stagionalità, che era sempre stata eseguita a semplice richiesta dei proprietari, fino a metà dell'anno 2015, in seguito al diniego opposto dalla sig.ra alla Pt_1 richiesta avanzata dal sig. di poter realizzare un passo carraio CP_1 sul fondo oggetto di lite ed alla concessione di poter tagliare la legna nella restante parte della particella che non era mai stata oggetto del contratto. Precisava, dunque, che, dall'anno 2017, il sig. non CP_1 aveva più coltivato il fondo e che, di conseguenza, l'esponente si vedeva costretta, a mezzo raccomandata a.r., prima in data 9.6.2017, a richiedere al sig. la restituzione del fondo concesso in fitto e poi, in data CP_1
14.09.2017, a comunicargli la risoluzione del contratto a causa del mancato pagamento del canone per le annualità 2015, 2016 e 2017 e della cattiva conduzione del fondo da parte del conduttore, concretantesi nel duplice inadempimento degli obblighi di normale e razionale coltivazione del fondo e di conservazione e manutenzione di esso, contestualmente intimando allo il rilascio immediato del bene libero da persone CP_1
e cose, ma specificando che tali comunicazioni restavano prive di riscontro.
Di conseguenza, con racc.ta a.r. del 4.10.2017, era stata avviata dall'esponente, la procedura di convocazione del tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. n.150/2011 che sortiva esito negativo per la mancata partecipazione del sig. . Si opponeva, dunque, la convenuta nel CP_1 giudizio per accertamento dell'usucapione, all'accoglimento della domanda attorea ed articolava, previa devoluzione dell'intero giudizio dinanzi alla Sezione Specializzata Agraria con contestuale mutamento del rito, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di affitto agrario concluso con l'attore, per inadempimento consistente nella mancata corresponsione dei canoni pattuiti e nella scarsa manutenzione del fondo, del quale lo aveva interrotto la coltivazione, e CP_1 relativa condanna dello stesso al rilascio del fondo medesimo in favore della convenuta.
Deduceva, dunque, la ricorrente che, con ordinanza del 15.3.2023, il G.I. dichiarava la propria incompetenza per materia in favore della Sezione
Specializzata Agraria limitatamente alla sola domanda riconvenzionale dalla stessa proposta, assegnando il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Sezione.
A tanto provvedeva, dunque, la ricorrente, che, nell'ambito del proprio atto introduttivo, reiterava la propria domanda riconvenzionale, concludendo affinché la Sezione adita volesse: “Accertare e dichiarare
l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di fitto per grave inadempimento imputabile al sig. e, per l'effetto, condannare lo CP_1 stesso alla restituzione del fondo alla sig.ra per cui è causa, Pt_1 libero da persone e cose, in favore della proprietaria;
Il tutto in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge da liquidarsi in favore dell'avv. che si dichiara procuratore Parte_2 antistatario”.
Con comparsa depositata in data 22/9/2023, si costituiva nel giudizio di riassunzione , riportandosi a quanto dedotto nel giudizio Controparte_1 originario circa la sussistenza del suo possesso utile ad usucapionem ed eccependo, con specifico riguardo alla domanda riconvenzionale oggetto del presente giudizio, l'insussistenza del contratto di affitto dedotto dalla controparte, che avrebbe, in ipotesi, dovuto rivestire forma scritta ai sensi dell'art. 3 L. 22 luglio 1966 n. 606 e dell'art. 4 L. 203/2002, che, per i contratti di affitto conclusi non con coltivatori diretti prevedono come necessaria la forma scritta;
eccepiva, in ogni caso, la nullità della pretesa trasformazione del contratto di affitto in contratto di mezzadria, come dedotta dalla ricorrente, la quale aveva evidenziato che, in corso di contratto, le parti avevano convenuto che, in luogo della corresponsione del canone pattuito, il resistente fornisse alla ricorrente, quale corrispettivo, prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo stesso, poiché il mutamento della prestazione avrebbe comportato un inammissibile mutamento della causa del contratto, affetto, pertanto, ai sensi della l. n. 203/1982, da radicale nullità; deduceva, infine, che la sottoposizione delle controversie agrarie al rito del lavoro comportava che le richieste istruttorie avrebbero dovuto dalla ricorrente essere articolate nell'ambito del proprio ricorso introduttivo e che, pertanto, dovevano ritenersi maturate, nei confronti della stessa, le preclusioni istruttorie tipiche del suddetto rito, non avendo ella, in sede di ricorso, articolato alcuna richiesta di prova.
Concludeva, pertanto, il resistente, perché l'adita Sezione volesse rigettare la domanda, con vittoria di spese di giudizio.
Celebrata la prima udienza in data 6/3/2024 ed ammesse le richieste istruttorie come da ordinanza resa in pari data, venivano espletate le prove orali e, mutato più volte il giudice relatore, la causa veniva decisa all'udienza del 5/2/2025, con lettura del dispositivo in udienza ex art. 429
c.p.c., indicando la Sezione il termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni ad esso sottese.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Si premette che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U.
n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).
Prescindendo, dunque, dalla necessità, dedotta dal resistente, che il contratto di affitto agrario rivesta forma scritta quando concluso con coltivatori non diretti, la cui rilevanza avrebbe dovuto preliminarmente comportare la valutazione circa la qualifica del resistente quale coltivatore diretto o meno, ritiene la Sezione che non sia stata raggiunta prova della sussistenza della stipula del contratto, nemmeno in forma orale.
Ed infatti, partendo dal noto presupposto per cui era onere della ricorrente fornire adeguata prova circa il titolo del quale lamentava l'inadempimento, legittimante la propria domanda di risoluzione, deve rilevarsi che l'insanabile contraddizione tra le dichiarazioni rese dai testi escussi non ha consentito il raggiungimento di tale prova, la cui mancanza, pertanto, non può che riverberarsi in danno della parte che sarebbe stata tenuta a fornirla.
Sul punto, non appare superfluo ricordare che, qualora il giudice di merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2003, n. 6760).
Ebbene, nel caso di specie, all'udienza del 6/3/2024, venivano escussi i testi per parte attrice, e , per parte Testimone_1 Testimone_2 convenuta;
in particolare, il primo, pur avendo confermato tutte le circostanze oggetto di prova, ha affermato di essere a conoscenza di quanto dichiarato perché riferitogli dalla stessa parte ricorrente, mentre il secondo ha affermato di aver sempre visto il resistente curare il terreno oggetto di causa e manutenerlo e di non conoscere la né Pt_1 di aver mai visto altri dallo coltivare il terreno medesimo. CP_1
All'udienza del 2/10/2024, poi, veniva escussa, per la parte ricorrente, la teste , la quale ha dichiarato di sapere che era sussistente Testimone_3 tra le parti un contratto di fitto con corrispettivo pari ad € 100,00 annui,
e che, successivamente, a tale canone era sostituita, quale corrispettivo per la concessione in fitto, la consegna di prodotti agricoli da parte dello in favore della precisando di essere stata presente, in CP_1 Pt_1 alcune occasioni, alla suddetta fornitura. La teste , invece, Tes_4 per parte resistente, ha dichiarato di conoscere dagli Controparte_1 anni '70 circa, che da allora lo ha sempre visto coltivare il fondo per cui è causa, sul quale, tra l'altro, lei stessa aveva lavorato sin da quando conosceva il resistente e fino a 4 -5 anni prima della deposizione resa, precisando, altresì, che quest'ultimo non pagava nessuno per godere del fondo posseduto.
È, dunque, evidente la contraddizione tra le dichiarazioni rese, non potendo, in alcun modo, riconoscersi prevalenza ad alcuna di esse, poiché nessun ulteriore indice depone nel senso di conferire maggiore rilevanza alle une piuttosto che alle altre, anche alla luce della circostanza per cui quanto allegato dalla ricorrente circa la conclusione del suddetto contratto alla fine degli anni '80 pare smentito dai testi di parte resistente, che, invece, hanno dichiarato che , almeno a Controparte_1 partire dal decennio precedente, era nel possesso del fondo per cui è causa;
del resto, l'ulteriore elemento per cui, in alcune sporadiche occasioni, la teste di parte ricorrente, , abbia assistito alla Testimone_3 consegna di prodotti agricoli da parte del resistente alla ricorrente non può certamente dirsi idoneo e sufficiente, di per sé solo, a provare la conclusione del contratto di affitto.
Ritiene, dunque, la Sezione che, a cagione della insanabile contraddizione tra le deposizioni rese ed in assenza di ulteriori riscontri probatori sul punto, non sia stata raggiunta la prova della stipula di un contratto orale di affitto agrario e che, pertanto, la domanda non possa trovare accoglimento.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri minimi, stante la scarsa complessità delle questioni trattate, dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda.
- Condanna alla corresponsione, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 332,00, per Controparte_1 compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Vallo della Lucania, così deciso nella camera di consiglio del 5/2/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni