Articolo 3 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 2Articolo 4
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1 marzo 1967
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29 agosto 1990
Art. 3. (Organi della Cassa)

Sono organi della Cassa:
1) il presidente;
2) il Comitato dei delegati;
3) il Consiglio di amministrazione;
4) la Giunta esecutiva;
5) il Collegio dei sindaci.
Ai Collegi professionali dei geometri possono essere demandati dalla Cassa speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. ((La Cassa e' autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalita' e nelle entita' stabilite dal comitato dei delegati))
Entrata in vigore il 29 agosto 1990
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