Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00650/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2025, proposto da
Società Principe Eugenio S.r.l., Raffaele Cantalice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Comune di Chiavari, non costituito in giudizio;
nei confronti
Società Ostro di Chiavari S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio – diniego formatosi sull’istanza di accesso in data 21 gennaio 2025, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso, mediante esame ed estrazione di copie, dei documenti in possesso del Comune di Chiavari, nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connessi, anche non cogniti, e la conseguente condanna ai sensi dell’art. 116 c.p.a., dell’Amministrazione comunale ad esibire i documenti richiesti entro trenta giorni e per la nomina fin d’ora di un Commissario ad acta che provveda in luogo della Amministrazione intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il Comune intimato ha osteso i documenti richiesti successivamente alla notificazione del ricorso.
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico del Comune avendo questo rilasciato i documenti successivamente alla notificazione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2000, 00 (duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO