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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 9673/2024, pendente tra
, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata al Parte_1 ricorso, dall'avv. Enrica Mangia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via E. Morosini, 36 ricorrente
e
in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Controparte_1
Generale ed elettivamente domiciliata in Milano, alla via Cordusio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Maria Ingegneri dell'Avvocatura interna della Società, che la rappresenta e difende giusta Procura Generale alle liti per atto Notaio del Per_1
27.04.2022 (rep. n. 55418 - racc. n. 16104 reg. a Roma il 4.05.2022), resistente
Oggetto: impugnazione sanzioni conservative
Conclusioni:
Per il ricorrente:
1) Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia e discriminatorietà delle sanzioni disciplinari della multa di 4 ore comminata al ricorrente con provvedimento del 29/02/2024 e della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due giorni comminata al ricorrente con provvedimento del 29/04/2024, e conseguentemente annullare i relativi provvedimenti ad ogni effetto di legge e di contratto;
2) Condannare la convenuta alla corresponsione al ricorrente dell'importo di € 46,20 trattenuto con la busta paga del mese di aprile 2024 in esecuzione del provvedimento disciplinare della multa comminato con provvedimento del 29/02/2024, nonché dell'importo di € 138,613 corrispondente alla retribuzione dei due giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di cui al provvedimento
1 disciplinare del 29/04/2024 eseguiti nelle date del 25 e 26 luglio 2024. Oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per la resistente:
In via principale, rigettare il ricorso avverso e conseguentemente accer dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare della multa di 4 ore irrogata d
[...]
al sig. con lettera del 29.02.2024 e CP_1 Parte_1 della so iorni di retribuzione irrogata d Controparte_1
al sig con lettera del 29.04.2024;
[...] Parte_1
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere sproporzionate le sanzioni disciplinari inflitte, si chiede disporsi la sostituzione delle medesime con altre minori tra quelle previste dall'art. 54 CCNL per il personale non dirigente d Controparte_1
Con vittoria di spese e compenso professionale
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha convenuto in giudizio chiedendo Controparte_1
l'accertamento della illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative comminate in data 29/02/2024 e 29/04/2024.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Non è stata svolta attività istruttoria, ritenuta superflua ai fini della decisione.
Alla udienza del 25.2.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
1. Con lettera dell'8/02/2024 (doc. 22, fascicolo ricorrente) l'azienda ha contestato al lavoratore quanto segue:
“Lei, assegnato con mansioni di “Addetto produzione” presso il Settore MPKS del CS Milano Roserio nonché eletto in qualità di RSU/RLS c/o la suddetta Unità Produttiva, ha tenuto un comportamento gravemente scorretto come sotto riportato.
Nello specifico, ci è stato segnalato che Lei, il giorno 19 gennaio 2024, con turno di assegnazione 22.30/05.57 (del 18/01/24), alle ore 11.00 circa, quindi fuori dall'orario di servizio, sostava nei locali aziendali senza alcuna autorizzazione.
Inoltre, come Le è noto, proprio a quell'ora, nei reparti Dogana/VAS, era in corso presenza di “Certificatori nsabile del CS, Sig.
, del Responsabile RU, Sig , del Responsabile di Testimone_1 Persona_2 produzione Sig. e del Responsabile della Qualità sig. Persona_3 Per_4
.
[...]
Orbene, Lei ha più volte di fatto interferito nell'attività d avvicinandosi ai Pt_2
“Certificatori esterni” con fare molto animato affermando di voler interloquire
2 direttamente con gli Auditor al fine di mostrare loro delle foto presenti sul suo cellulare privato.
Sebbene più volte invitato ad allontanarsi, sia dal Direttore del CS che dal Resp. RU, Lei ha continuato a interferire, di fatto, con l'attività in corso.
Tale suo comportamento, oltre a rivelarsi palesemente scorretto, ha ostacolato l'attività in corso, costringendo funzionari aziendali a distrarsi dai loro compiti di fronte a soggetti certificatori esterni, con evidente danno di immagine e reputazione.
Tutto ciò premesso si trova in disaccordo con quanto riportato nell' art. 13 CCNL vigente che recita:
“Lo svolgimento dell'attività sindacale avrà luogo nelle forme e nei modi coerenti con le prerogative sindacali necessarie a garantire la massima informazione dei lavoratori e del rispetto della normativa vigente, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale e senza venir meno all'obbligo di rendere per intero la prestazione lavorativa.
I dirigenti delle R.S.U. ovvero, laddove non prevista, dalla R.S.A., nonché i dirigenti nazionali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, potranno accedere, durante l'orario di lavoro, nei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa nell'ambito dell'Unità Produttiva, nel rispetto di modalità che: a) non pregiudichino l'ordinario svolgimento del lavoro, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative della Società stessa;
b) siano conformi alle norme e disposizioni in materia di salute e sicurezza”
Il ricorrente rendeva le proprie giustificazioni in data 26/02/2024 (doc. 23, fascicolo ricorrente).
Con lettera del 29/02/2024 (doc. 24, fascicolo ricorrente), l'azienda, respinte le giustificazioni del lavoratore, gli ha applicato la sanzione la sanzione disciplinare della multa di 4 ore.
Con lettera del 27/03/2024 (doc. 30, fascicolo ricorrente) l'azienda ha comunicato al lavoratore quanto segue:
“Lei, assegnato con mansioni di “Addetto produzione” presso il settore MPKS del CS Milano Roserio, ha tenuto un comportamento gravemente scorretto come sotto riportato.
Nello specifico, ci è stato segnalato che Lei, il giorno 08/03/2024, con turno di assegnazione 07:0 10:00 circa, durante il s all del Medico Competente, Dott , presso le unità produttiv , disturbava il Persona_5
MC con molteplici richieste non attinenti all'attività alle quali era adibito distraendo lo stesso dalle Sue mansioni.
Inoltre, nonostante l'intervento del Direttore del CS Roserio, Sig.
[...] che l'ha più volte invitata a non interferire ulteriormente con il regolare Tes_1 to delle operazioni in corso Lei ha continuato ad interrompere e disturbare il dotto . Per_5
3 Questo suo comportamento, oltre a rivelarsi palesemente scorretto, ha ostacolato l'attività in corso, costringendo anche funzionari aziendali a distrarsi dai loro compiti di fronte a soggetti esterni, con evidente danno di immagine e reputazione.
Lei, per analoghe inadempienze è già stato sanzionato disciplinarmente con 4 ore di multa il 29/02/2024
I fatti e le circostanze sopra riferite, da addebitarsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società, costituiscono chiara violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il Suo comportamento costituisce, inoltre, chiara violazione dei principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento testualmente ai principi di “legalità, riservatezza, qualità, diligenza e professionalità” in particolare l'Azienda “promuove la lealtà, la correttezza e il rispetto nei rapporti tra le nostre Persone, a prescindere dai livelli di responsabilità, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni aziendali.”
Anche in tale occasione il ricorrente ha fornito proprie giustificazioni.
Con lettera del 29/04/2024 (doc. n. 32, fascicolo ricorrente) la convenuta ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 2 (due) giorni ai sensi dell'art.54 comma III lett. A) del vigente CCNL”.
2. Il ricorrente ha eccepito la natura ritorsiva e discriminatoria delle contestazioni e delle sanzioni disciplinari impugnate, nonché la genericità e l'infondatezza delle stesse.
Esaminate le risultanze in atti, le contestazioni di parte ricorrente risultano fondate.
È pacifico che al momento dei fatti oggetto di contestazione il ricorrente ricoprisse il ruolo di membro della RSU di Milano Roserio e che lo stesso fosse stato anche eletto quale Rappresentante dei ORri per la Sicurezza.
Con la prima contestazione disciplinare, al ricorrente è stato contestato di avere
“sostato” nei locali aziendali senza autorizzazione e al di fuori dell'orario di servizio e di avere interferito con l'attività di in quel momento in corso, avvicinandosi ai Pt_2 certificatori esterni ed affermando er interloquire direttamente con loro al fine di mostrare loro delle foto presenti sul suo cellulare. Sebbene invitato ad allontanarsi, il ricorrente avrebbe continuato “ad interferire”.
L'art. 50, comma 1, lettera a) del d. lgs. 81/2008 prevede che: “Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni…”
L'art. 13 del CCNL Poste stabilisce, inoltre, che: CP_1
“I dirigenti delle R.S.U. ovvero, laddove non prevista, della R.S.A., nonché i dirigenti nazionali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL
4 potranno accedere, durante l'orario di lavoro, nei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa nell'ambito dell'unità Produttiva, nel rispetto di modalità che:
a) non pregiudichino l'ordinario svolgimento del lavoro, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative della Società stessa;
b) siano conformi alle norme e disposizioni in materia di salute e sicurezza…”.
Come osservato da parte ricorrente, non risulta che il diritto di accesso ai luoghi di lavoro da parte del e del dirigente delle RSU sia soggetto ad alcuna autorizzazione da parte del datore di lavoro.
La genericità della contestazione impedisce poi di apprezzare in che modo il ricorrente avrebbe interferito con l'attività in quel momento in corso, pregiudicandola.
Nella stessa contestazione disciplinare si attribuisce al sig. OR il mero fatto di avere affermato “in modo animato” di voler interloquire con i c tori in quel momento presenti, venendo poi allontanato da altri dipendenti di , circostanza CP_1 che esclude di per sé che il ricorrente abbia avuto contatti diretti con detti certificatori.
Non è stato spiegato, inoltre, in che modo l'attività in corso sarebbe stata ostacolata, posto che non sono descritti ritardi concreti o disguidi di alcun genere.
Ancora più generica risulta la seconda contestazione disciplinare.
Secondo l'azienda il ricorrente avrebbe disturbato il medico competente nel corso del suo sopralluogo presso le unità produttive e “con molteplici richieste CP_4 non attinenti all'attività alle quali era adibito d ae esso dalle Sue mansioni”. Anche in tal caso si contesta al ricorrente di avere “interferito” con l'attività del medico competente, ostacolandone lo svolgimento.
Non è contestata la presenza del RSL in occasione del sopralluogo del medico competente, bensì unicamente il fatto che il OR, in tale veste, avrebbe arrecato
“disturbo” al sopralluogo.
Le “molteplici richieste non attinenti” all'attività cui il medico competente era adibito non sono state indicate, sicché non è possibile effettuare alcuna valutazione in ordine alla effettiva legittimità delle stesse sotto il profilo della pertinenza alle operazioni in corso.
Nemmeno è stato chiarito in che modo il ricorrente avrebbe interferito con le attività da svolgere durante il sopralluogo, ostacolandone l'espletamento.
Non essendovi prova della estraneità delle richieste del OR rispetto ai temi oggetto delle verifiche in corso, deve ricordarsi che l'art. 25 comma 1, lett. g), d. lgs. 81/2008 prevede che il medico competente fornisca: “informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
(..)”
L'art. 50 del d. lgs. 81/08 al comma 1 prevede che il Rappresentante dei ORri per la Sicurezza “è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al
5 servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente” (lettera c); “formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito” (lettera i); “partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35” (lettera l).
L'interlocuzione tra l ed il Medico Competente trova, quindi, una precisa copertura normativa, a fronte della quale spettava al datore di lavoro dimostrare che si trattasse di interlocuzione vertente su circostanze del tutto avulse dalle tematiche oggetto del sopralluogo e tali da ostacolare l'attività in corso.
Tale prova non è stata fornita e non può essere fornita a causa dell'estrema genericità della contestazione.
E' appena il caso di ricordare, infine, che non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione circostanze di fatto non esplicitate nella contestazione disciplinare (cfr. ex multis, Cass. Sez. L., 25/03/2019, n. 8293, Rv. 653206 - 01).
3. La Suprema Corte ha chiarito che “Il rappresentante sindacale, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trova su un piano paritetico con il datore di lavoro, in quanto l'attività sindacale, tutelata dall'art. 39 Cost. e diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori contrapposti a quelli del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo”, precisando, tuttavia, anche che “l'esercizio del diritto all'attività sindacale, pur costituzionalmente garantito ( artt. 39 e 40 Cost.), non può considerarsi insuscettibile di limiti, in guisa da operare come una generale causa di esclusione dell'antigiuridicità idonea a rendere lecite condotte capaci di arrecare pregiudizio grave ed irreparabile a diritti ed interessi aventi del pari copertura costituzionale” (Cass. Sez. L., 15/03/2002, n. 3852, Rv. 553069 - 01).
Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) gode delle stesse guarentigie dei sindacalisti (Cass. Sez. L., 05/09/2024, n. 23850, Rv. 672202 - 02).
Nel caso di specie, stante l'inconsistenza delle contestazioni disciplinari sotto il profilo dell'eventuale superamento dei limiti di legittimità di esercizio delle prerogative di RSU e RSL, deve ritenersi che l'azienda abbia inteso sanzionare, e abbia comunque finito con il sanzionare, il ricorrente per la mera presenza presso i locali aziendali e per le interlocuzioni poste in essere in dette qualità, aspetti tutti che costituiscono, a ben vedere, un diritto del rappresentante stesso e dei lavoratori che lo hanno votato.
Si tratta, quindi, di contestazioni che hanno avuto l'effetto di colpire un'attività legittima e costituzionalmente garantita per il mero fatto del suo svolgimento e che devono considerarsi, per ciò solo, ritorsive e discriminatorie.
Deve, quindi, dichiararsi la nullità di entrambe le contestazioni disciplinari con ogni conseguenza economica e giuridica in ordine al rapporto di lavoro in essere.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara la nullità delle sanzioni disciplinari della multa di 4 ore comminata al ricorrente con provvedimento del 29/02/2024 e della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due giorni comminata al ricorrente con provvedimento del 29/04/2024 e per l'effetto: condanna la convenuta alla corresponsione al ricorrente dell'importo di € 46,20 trattenuto con la busta paga del mese di aprile 2024 in esecuzione del provvedimento disciplinare della multa comminato con provvedimento del 29/02/2024, nonché dell'importo di € 138,613 corrispondente alla retribuzione dei due giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di cui al provvedimento disciplinare del 29/04/2024 eseguiti nelle date del 25 e 26 luglio 2024, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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