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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2548/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2548/2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto “proprietà”, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Paradisi Parte_1 C.F._1
e Barbara Amaducci, presso il cui studio – e domicilio digitale
, – è Email_1 Email_2 elettivamente domiciliato in Forlì, viale Matteotti, n. 97, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo del giudizio
ATTORE
E
( ), in proprio ex art. 86 c.p.c. e domiciliata presso il Controparte_1 C.F._2
suo studio in Faenza (RA), via Canal Grande n. 93
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per : “accertare e dichiarare che l'immobile e le sue pertinenze posto in Faenza, via Parte_1
Arcangelo Corelli, n.33/35, catastalmente identificato al Fg.146, part. 801, sub 7, cat. A/2, cl. 4, vani
7, rend. catastale €.903,80, e Fg. 146, part. 801, sub 28, cat. C/6, cl. 3, mq.23, rend. catastale
€.109,28, formalmente intestato all'avv. nata a [...] il [...], res. in Controparte_1
Faenza, via Firenze, n. 84, C.F. , è in realtà di esclusiva proprietà del fratello, C.F._2
sig. nato il [...] a [...], res. a Faenza, via Corelli, n. 33/35, C.F. Parte_1
- conseguentemente ordinare alla Conservatore dei Registri Immobiliari del C.F._1
pagina 1 di 7 Comune di Ravenna di procedere alla trascrizione del bene de quo in favore del sig. Parte_1
con ogni ulteriore consequenziale atto e con esenzione di responsabilità di sorta del Conservatore;
in via subordinata ordinare all'avv. nata a [...] il [...], res, in Faenza, Controparte_1 via Firenze, n. 84, di trasferire al fratello, sig. l'immobile e le sue pertinenze posto in Parte_1
Faenza, via Arcangelo Corelli, n.33/35, catastalmente identificato al Fg.146, part. 801, sub 7, cat. A/2, cl. 4, vani 7, rend. catastale €.903,80, e Fg. 146, part. 801, sub 28, cat. C/6, cl. 3, mq.23, rend. catastale €.109,28, senza corrispettivo alcuno, eventualmente in esecuzione di un patto fiduciario;
con condanna della convenuta/resistente al pagamento delle spese di giudizio in caso di opposizione e con riserva di ottenere la condanna della stessa ex art. 96 cpc, qualora ne ricorressero i presupposti”; per : “in via preliminare dichiarare prescritta l'azione ex adverso formulata ai sensi Controparte_1
dell'art. 2946 c.c.; dichiarare inammissibile la nuova domanda formulata ex adverso nella sua memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c. in quanto contenente una mutatio libelli in conseguenza del cambiamento della causa petendi;
nel merito respingere l'avversa domanda in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
in via istruttoria ammettere la prova testimoniale di:
via Canal Grande n. 93, via G. Zanella 1, Pove di Bassano Testimone_1 Testimone_2
del Grappa (VI) sui seguenti capitoli:
1) “E' vero che nel maggio 1996 all'epoca dell'acquisto dell'appartamento posto in Faenza via Corelli
n. 33 – 35 chiese alla sorella di intestarsi l'immobile allo scopo di Parte_1 Controparte_1
sottrarlo alle future possibili pretese economiche della moglie, da cui si stava separando, e del figlio che rifiutava ogni contatto col padre come tuttora?”;
2) “E vero che secondo gli accordi intercorsi tra e quell'immobile Parte_1 Controparte_1
sarebbe sempre stato abitato a titolo gratuito da , che si sarebbe fatto carico anche di Parte_1 tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e degli oneri fiscali?”;
3) “E vero che secondo gli accordi avrebbe mantenuto l'intestazione del bene, che Controparte_1
alla morte di doveva rimanere alla famiglia di origine e cioè ai genitori e ai Parte_1 fratelli?”;
4) “E' vero che in occasione della sua separazione coniugale intestò alla madre i Parte_1 propri conti e depositi bancari e tale intestazione è rimasta fino al 2024?”;
5) “E' vero che vendette prima della sua separazione coniugale al fratello Parte_1 Tes_1
l'appartamento di sua proprietà ove viveva con la famiglia per sottrarlo alle pretese economiche della moglie e del figlio?”;
pagina 2 di 7 6) “E' vero che secondo gli accordi col fratello il bene doveva restare nella famiglia d'origine Tes_1 del venditore essendo esclusa la retrocessione?”; Parte_1
7) “E' vero che l'immobile venduto a fu concesso in locazione a terzi per molti anni Testimone_1
e i canoni furono sempre tutti incassati da ”; Parte_1
8) “E' vero che nessuna convocazione ad assemblee condominiali è mai stata ricevuta da
[...] per l'immobile vendutogli dal fratello e nessuna delega lui ha mai firmato per autorizzare il Tes_1 fratello a partecipare a dette assemblee?”;
9) “E vero che qualche anno fa su richiesta di ha venduto a terzi lo Testimone_1 Parte_1 stesso immobile ed il prezzo ricavato è stato incassato da ”; Parte_1
10) “E' vero che ha assecondato la richiesta di vendita formulata dal fratello Testimone_1 Pt_1
solo per spirito fraterno e per evitare litigi, nonostante fosse in contrasto con tutti i patti inizialmente presi?”;
11) “E' vero che il fratello riferì al teste di aver prestato all'allora sua convivente, attuale Pt_1 seconda moglie, € 250.000,00/€ 300.000,00 che non gli erano più stati restituiti per difficoltà economiche della medesima?”;
12) “E' vero che il fratello si è spesso lamentato col teste di dover provvedere al mantenimento Pt_1
della sua convivente che, secondo quanto lui riferiva, a causa dei debiti contratti doveva devolvere tutto il guadagno della sua attività in favore dei suoi creditori?”;
13) “E' vero che il giorno di Natale 2018 la convivente di dichiarò in presenza di tutti Parte_1
i commensali invitati a pranzo che sarebbe fallita a breve se la banca avesse rifiutato di rifinanziarla?”;
14) “E' vero che i fratelli e non hanno mai corrisposto alla sorella che li Pt_1 Testimone_1
difendeva i compensi professionali per l'assistenza in tutte le cause generate dalle liti con la prima moglie di ”. Parte_1
Vinte le spese del giudizio”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha esposto che l'appartamento-attico e le sue Parte_1
pertinenze posto in Faenza, via Arcangelo Corelli, n.33/35, meglio identificato come in atti, formalmente intestato fin dal momento dell'acquisto alla di lui sorella, fosse in realtà Controparte_1
di esclusiva proprietà di esso deducente, che materialmente pagò il relativo prezzo ed i successivi oneri ed ivi risiedette fin dall'epoca acquisto;
che la stessa sottoscrisse e gli consegnò una Controparte_1
dichiarazione in cui espressamente riconosceva che fosse lui il “vero proprietario” dell'appartamento;
pagina 3 di 7 che, tuttavia, a seguito della richiesta di (ri)trasferimento dell'immobile fatta da esso esponente,
[...] rifiutò di rispondere all'invito rivoltole. CP_1
Tanto premesso ha chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare che l'immobile Parte_1
in discorso, formalmente intestato alla di lui sorella, fosse in realtà di sua esclusiva proprietà e, conseguentemente, di ordinare alla Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione in favore di esso deducente e, in subordine, di ordinare a di trasferirgli l'immobile e le Controparte_1
sue pertinenze, in esecuzione del patto fiduciario tra loro intercorso;
con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/4/2023 si è costituita , la quale ha dedotto che, in conseguenza del conflitto coniugale tra il di lei Controparte_1
fratello, odierno attore e la di lui moglie, quegli chiese ad ella deducente di figurare come acquirente dell'immobile oggetto di causa, col patto che lui lo avrebbe pagato, abitato e gestito, assumendosi tutti gli oneri relativi e che mai tale bene dovesse entrare ufficialmente nella di lui sfera patrimoniale, essendo sua precisa volontà di sottrarlo ad eventuali future pretese economiche della moglie e del figlio;
che non esistesse alcun patto fiduciario con il fratello odierno attore, perché l'accordo intercorso tra loro era nel senso, esattamente opposto, di non far rientrare mai nel di lui patrimonio il bene immobile acquistato ed intestato alla sorella, la quale, in caso di morte di lui, avrebbe dovuto condividere con gli altri due fratelli ed i genitori la proprietà di quel bene;
che, in ogni caso, l'azione di restituzione fosse prescritta, essendo decorsi 27 anni dall'acquisto del bene e non avendo l'odierno attore esperito nei 26 anni successivi all'acquisto alcuna azione restitutoria.
Tanto premesso ha chiesto, previo mutamento del rito, di dichiarare prescritta l'azione Controparte_1
di restituzione svolta dal fratello nei di lei confronti o, comunque, di respingerla perché infondata in fatto ed in diritto.
Mutato il rito, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, all'udienza del 12/2/2025 – la prima celebratasi dinanzi allo scrivente giudice monocratico - le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Circa la qualificazione della domanda avanzata da va premesso che questi ha Parte_1 proposto, in via principale, una domanda di accertamento dell'avvenuta simulazione relativa soggettiva
(art. 1414 c.c.) dell'acquisto da parte della sorella della proprietà dell'immobile per cui è causa, avendo in realtà lui stesso pagato il prezzo del bene (al venditore) ed essendo, quindi, lui il proprietario esclusivo dell'immobile.
pagina 4 di 7 Va, allora, premesso in diritto che nell'interposizione fittizia la parte interposta figura soltanto apparentemente come parte del contratto, mentre gli effetti del negozio si producono in realtà in capo all'interponente (simulazione soggettiva). Tale forma di interposizione (in cui, appunto, la parte sostanziale del negozio differisce dalla parte apparente) implica un accordo simulatorio tra contraente apparente (o interposto), contraente effettivo (o interponente) e controparte (o terzo). La fattispecie in discorso rinviene, dunque, il suo presupposto ineliminabile nella trilateralità di detto accordo. La partecipazione all'accordo simulatorio non può essere limitata solo all'interponente e all'interposto ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente, nel senso che questi deve dare, contestualmente od anche successivamente alla formazione di quell'intesa, purché antecedentemente o contestualmente al negozio simulato, la propria espressa adesione all'intesa raggiunta dai primi due soggetti, giacché egli deve essere in tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente (v., tra le tante, Cass. n. 3318/1973;
e Cass. n. 13261/1999).
Laddove, invece, il terzo sia all'oscuro degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto o, conoscendoli, non abbia ad essi prestato adesione (rendendone consapevolmente edotte entrambe le predette parti), il negozio posto in essere tra terzo ed interposto non è inficiato da alcun contrasto tra volontà e dichiarazione e gli effetti si verificano soltanto tra i soggetti che ad esso hanno formalmente preso parte. Attesa l'essenzialità della partecipazione del terzo all'accordo - diversamente versandosi nella distinta ipotesi dell'interposizione reale - tale prova deve essere fornita, dunque, tanto nelle controversie insorte tra l'interponente e/o l'interposto ed il terzo, quanto nelle controversie che vedano i primi tra loro stessi contrapposti (cfr., in motivazione, Cass. sent. n. 23264/2019).
Deve aggiungersi, poi, che nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta "ad substantiam", la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, cod. civ.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo pagina 5 di 7 simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (articolo 2739, comma primo, cod. civ.), né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto (cfr., tra altre, Cass. sent. n.
4071/2008).
Orbene, nel caso di specie si legge nel contratto di compravendita per cui è causa che “il prezzo di vendita è stato (…) convenuto in lire 350.000,00 (…) che la parte venditrice riconosce di avere ricevuto da quella acquirente cui me rilascia quietanza di saldo”.
ha dedotto in questo giudizio che, in realtà, l'immobile oggetto del contendere fosse Parte_1 di sua esclusiva proprietà, avendone “materialmente pagato il relativo prezzo e i successivi oneri”. La parte attrice ha dunque allegato l'esistenza di una simulazione relativa del contratto, sotto il profilo soggettivo, figurando solo apparentemente come parte acquirente del contratto ed Controparte_1
essendo, invece, gli effetti del negozio ricadenti in capo ad esso attore (c.d. simulazione soggettiva).
È evidente, però, che nel presente giudizio l'attore ha prodotto una scrittura in cui la sola parte odierna convenuta-interposta riconosce che l'appartamento deve intendersi “solo fittiziamente” di proprietà di lei, in quanto al momento dell'acquisto il relativo prezzo fu pagato dal fratello (cfr. doc. 2 di parte attrice), ma non ha dato la prova rigorosa (la prova scritta) – ai sensi degli artt. 1414, comma 2, e 2725
c.c. - dell'accordo simulatorio coinvolgente anche il venditore (sul punto cfr. Cass. sent. n. 4071/2008 cit.).
Conseguentemente la domanda di accertamento dell'avvenuta simulazione soggettiva del contratto di vendita, avanzata dall'attore, deve essere rigettata perché infondata, mancando la prova dell'accordo simulatorio da parte di tutti i contraenti coinvolti nell'operazione.
2. Circa la domanda proposta in via subordinata dalla parte attrice deve premettersi, invece, in diritto, che il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito (cfr Cass SU sent. n
6459/2020).
pagina 6 di 7 Ora, nel caso di specie, deve osservarsi che nell'atto introduttivo del giudizio ha Parte_1
proposto solo in forma dubitativa e generica la domanda subordinata – in relazione d'incompatibilità con quella principale, per essere strutturalmente e funzionalmente diversi i fenomeni dell'interposizione fittizia e dell'interposizione reale di persone nel contratto – di condannare CP_1 al trasferimento della proprietà dell'immobile in esecuzione del negozio fiduciario tra loro
[...]
intercorso.
La parte attrice, infatti, non ha specificamente allegato - e provato - l'esistenza di un negozio fiduciario intercorso con la sorella, odierna parte convenuta, implicante, tra le altre cose, l'obbligo di ritrasferire a lui il bene immobile.
Anzi, a fronte della contestazione da parte di dell'esistenza di un tale patto ( Controparte_1 CP_1
in particolare, ha dedotto che l'intenzione del fratello fosse quella di non far entrare il bene
[...]
nella di lui sfera patrimoniale per sottrarlo ad eventuali future pretese economiche della moglie e del figlio e di lasciarlo, dopo la di lui morte, alla famiglia di origine, genitori e fratelli), si Parte_1
è limitato a dedurre, nella prima memoria istruttoria, che l'esistenza di un patto fiduciario fosse stato
“ipotizzato solo per scrupolo in via subordinata” e che, in realtà, non fosse stata “chiesta nessuna restituzione”; tali concetti sono stati poi replicati nella memoria di replica conclusionale (“il ricorrente non ha mai chiesto la restituzione di alcunché, ma solo la formale e regolare intestazione di un bene che è indiscutibilmente di sua proprietà”).
Pertanto la domanda di trasferimento dell'immobile in esecuzione del patto fiduciario proposta da in via subordinata va, parimenti, rigettata, perché infondata, non avendo la parte Parte_1
attrice assolto agli oneri di – precisa – allegazione e prova del negozio fiduciario intercorso con
, implicante l'obbligo di ritrasferirgli la proprietà dell'immobile. Controparte_1
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione del principio di causalità della lite, a cui entrambe le parti hanno nel caso di specie concorso in ragione di quanto emerge dagli atti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 2548/2022 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. compensa le spese di lite.
Ravenna, 4/6/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2548/2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto “proprietà”, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Paradisi Parte_1 C.F._1
e Barbara Amaducci, presso il cui studio – e domicilio digitale
, – è Email_1 Email_2 elettivamente domiciliato in Forlì, viale Matteotti, n. 97, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo del giudizio
ATTORE
E
( ), in proprio ex art. 86 c.p.c. e domiciliata presso il Controparte_1 C.F._2
suo studio in Faenza (RA), via Canal Grande n. 93
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per : “accertare e dichiarare che l'immobile e le sue pertinenze posto in Faenza, via Parte_1
Arcangelo Corelli, n.33/35, catastalmente identificato al Fg.146, part. 801, sub 7, cat. A/2, cl. 4, vani
7, rend. catastale €.903,80, e Fg. 146, part. 801, sub 28, cat. C/6, cl. 3, mq.23, rend. catastale
€.109,28, formalmente intestato all'avv. nata a [...] il [...], res. in Controparte_1
Faenza, via Firenze, n. 84, C.F. , è in realtà di esclusiva proprietà del fratello, C.F._2
sig. nato il [...] a [...], res. a Faenza, via Corelli, n. 33/35, C.F. Parte_1
- conseguentemente ordinare alla Conservatore dei Registri Immobiliari del C.F._1
pagina 1 di 7 Comune di Ravenna di procedere alla trascrizione del bene de quo in favore del sig. Parte_1
con ogni ulteriore consequenziale atto e con esenzione di responsabilità di sorta del Conservatore;
in via subordinata ordinare all'avv. nata a [...] il [...], res, in Faenza, Controparte_1 via Firenze, n. 84, di trasferire al fratello, sig. l'immobile e le sue pertinenze posto in Parte_1
Faenza, via Arcangelo Corelli, n.33/35, catastalmente identificato al Fg.146, part. 801, sub 7, cat. A/2, cl. 4, vani 7, rend. catastale €.903,80, e Fg. 146, part. 801, sub 28, cat. C/6, cl. 3, mq.23, rend. catastale €.109,28, senza corrispettivo alcuno, eventualmente in esecuzione di un patto fiduciario;
con condanna della convenuta/resistente al pagamento delle spese di giudizio in caso di opposizione e con riserva di ottenere la condanna della stessa ex art. 96 cpc, qualora ne ricorressero i presupposti”; per : “in via preliminare dichiarare prescritta l'azione ex adverso formulata ai sensi Controparte_1
dell'art. 2946 c.c.; dichiarare inammissibile la nuova domanda formulata ex adverso nella sua memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c. in quanto contenente una mutatio libelli in conseguenza del cambiamento della causa petendi;
nel merito respingere l'avversa domanda in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
in via istruttoria ammettere la prova testimoniale di:
via Canal Grande n. 93, via G. Zanella 1, Pove di Bassano Testimone_1 Testimone_2
del Grappa (VI) sui seguenti capitoli:
1) “E' vero che nel maggio 1996 all'epoca dell'acquisto dell'appartamento posto in Faenza via Corelli
n. 33 – 35 chiese alla sorella di intestarsi l'immobile allo scopo di Parte_1 Controparte_1
sottrarlo alle future possibili pretese economiche della moglie, da cui si stava separando, e del figlio che rifiutava ogni contatto col padre come tuttora?”;
2) “E vero che secondo gli accordi intercorsi tra e quell'immobile Parte_1 Controparte_1
sarebbe sempre stato abitato a titolo gratuito da , che si sarebbe fatto carico anche di Parte_1 tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e degli oneri fiscali?”;
3) “E vero che secondo gli accordi avrebbe mantenuto l'intestazione del bene, che Controparte_1
alla morte di doveva rimanere alla famiglia di origine e cioè ai genitori e ai Parte_1 fratelli?”;
4) “E' vero che in occasione della sua separazione coniugale intestò alla madre i Parte_1 propri conti e depositi bancari e tale intestazione è rimasta fino al 2024?”;
5) “E' vero che vendette prima della sua separazione coniugale al fratello Parte_1 Tes_1
l'appartamento di sua proprietà ove viveva con la famiglia per sottrarlo alle pretese economiche della moglie e del figlio?”;
pagina 2 di 7 6) “E' vero che secondo gli accordi col fratello il bene doveva restare nella famiglia d'origine Tes_1 del venditore essendo esclusa la retrocessione?”; Parte_1
7) “E' vero che l'immobile venduto a fu concesso in locazione a terzi per molti anni Testimone_1
e i canoni furono sempre tutti incassati da ”; Parte_1
8) “E' vero che nessuna convocazione ad assemblee condominiali è mai stata ricevuta da
[...] per l'immobile vendutogli dal fratello e nessuna delega lui ha mai firmato per autorizzare il Tes_1 fratello a partecipare a dette assemblee?”;
9) “E vero che qualche anno fa su richiesta di ha venduto a terzi lo Testimone_1 Parte_1 stesso immobile ed il prezzo ricavato è stato incassato da ”; Parte_1
10) “E' vero che ha assecondato la richiesta di vendita formulata dal fratello Testimone_1 Pt_1
solo per spirito fraterno e per evitare litigi, nonostante fosse in contrasto con tutti i patti inizialmente presi?”;
11) “E' vero che il fratello riferì al teste di aver prestato all'allora sua convivente, attuale Pt_1 seconda moglie, € 250.000,00/€ 300.000,00 che non gli erano più stati restituiti per difficoltà economiche della medesima?”;
12) “E' vero che il fratello si è spesso lamentato col teste di dover provvedere al mantenimento Pt_1
della sua convivente che, secondo quanto lui riferiva, a causa dei debiti contratti doveva devolvere tutto il guadagno della sua attività in favore dei suoi creditori?”;
13) “E' vero che il giorno di Natale 2018 la convivente di dichiarò in presenza di tutti Parte_1
i commensali invitati a pranzo che sarebbe fallita a breve se la banca avesse rifiutato di rifinanziarla?”;
14) “E' vero che i fratelli e non hanno mai corrisposto alla sorella che li Pt_1 Testimone_1
difendeva i compensi professionali per l'assistenza in tutte le cause generate dalle liti con la prima moglie di ”. Parte_1
Vinte le spese del giudizio”
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha esposto che l'appartamento-attico e le sue Parte_1
pertinenze posto in Faenza, via Arcangelo Corelli, n.33/35, meglio identificato come in atti, formalmente intestato fin dal momento dell'acquisto alla di lui sorella, fosse in realtà Controparte_1
di esclusiva proprietà di esso deducente, che materialmente pagò il relativo prezzo ed i successivi oneri ed ivi risiedette fin dall'epoca acquisto;
che la stessa sottoscrisse e gli consegnò una Controparte_1
dichiarazione in cui espressamente riconosceva che fosse lui il “vero proprietario” dell'appartamento;
pagina 3 di 7 che, tuttavia, a seguito della richiesta di (ri)trasferimento dell'immobile fatta da esso esponente,
[...] rifiutò di rispondere all'invito rivoltole. CP_1
Tanto premesso ha chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare che l'immobile Parte_1
in discorso, formalmente intestato alla di lui sorella, fosse in realtà di sua esclusiva proprietà e, conseguentemente, di ordinare alla Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione in favore di esso deducente e, in subordine, di ordinare a di trasferirgli l'immobile e le Controparte_1
sue pertinenze, in esecuzione del patto fiduciario tra loro intercorso;
con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/4/2023 si è costituita , la quale ha dedotto che, in conseguenza del conflitto coniugale tra il di lei Controparte_1
fratello, odierno attore e la di lui moglie, quegli chiese ad ella deducente di figurare come acquirente dell'immobile oggetto di causa, col patto che lui lo avrebbe pagato, abitato e gestito, assumendosi tutti gli oneri relativi e che mai tale bene dovesse entrare ufficialmente nella di lui sfera patrimoniale, essendo sua precisa volontà di sottrarlo ad eventuali future pretese economiche della moglie e del figlio;
che non esistesse alcun patto fiduciario con il fratello odierno attore, perché l'accordo intercorso tra loro era nel senso, esattamente opposto, di non far rientrare mai nel di lui patrimonio il bene immobile acquistato ed intestato alla sorella, la quale, in caso di morte di lui, avrebbe dovuto condividere con gli altri due fratelli ed i genitori la proprietà di quel bene;
che, in ogni caso, l'azione di restituzione fosse prescritta, essendo decorsi 27 anni dall'acquisto del bene e non avendo l'odierno attore esperito nei 26 anni successivi all'acquisto alcuna azione restitutoria.
Tanto premesso ha chiesto, previo mutamento del rito, di dichiarare prescritta l'azione Controparte_1
di restituzione svolta dal fratello nei di lei confronti o, comunque, di respingerla perché infondata in fatto ed in diritto.
Mutato il rito, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, all'udienza del 12/2/2025 – la prima celebratasi dinanzi allo scrivente giudice monocratico - le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Circa la qualificazione della domanda avanzata da va premesso che questi ha Parte_1 proposto, in via principale, una domanda di accertamento dell'avvenuta simulazione relativa soggettiva
(art. 1414 c.c.) dell'acquisto da parte della sorella della proprietà dell'immobile per cui è causa, avendo in realtà lui stesso pagato il prezzo del bene (al venditore) ed essendo, quindi, lui il proprietario esclusivo dell'immobile.
pagina 4 di 7 Va, allora, premesso in diritto che nell'interposizione fittizia la parte interposta figura soltanto apparentemente come parte del contratto, mentre gli effetti del negozio si producono in realtà in capo all'interponente (simulazione soggettiva). Tale forma di interposizione (in cui, appunto, la parte sostanziale del negozio differisce dalla parte apparente) implica un accordo simulatorio tra contraente apparente (o interposto), contraente effettivo (o interponente) e controparte (o terzo). La fattispecie in discorso rinviene, dunque, il suo presupposto ineliminabile nella trilateralità di detto accordo. La partecipazione all'accordo simulatorio non può essere limitata solo all'interponente e all'interposto ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente, nel senso che questi deve dare, contestualmente od anche successivamente alla formazione di quell'intesa, purché antecedentemente o contestualmente al negozio simulato, la propria espressa adesione all'intesa raggiunta dai primi due soggetti, giacché egli deve essere in tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente (v., tra le tante, Cass. n. 3318/1973;
e Cass. n. 13261/1999).
Laddove, invece, il terzo sia all'oscuro degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto o, conoscendoli, non abbia ad essi prestato adesione (rendendone consapevolmente edotte entrambe le predette parti), il negozio posto in essere tra terzo ed interposto non è inficiato da alcun contrasto tra volontà e dichiarazione e gli effetti si verificano soltanto tra i soggetti che ad esso hanno formalmente preso parte. Attesa l'essenzialità della partecipazione del terzo all'accordo - diversamente versandosi nella distinta ipotesi dell'interposizione reale - tale prova deve essere fornita, dunque, tanto nelle controversie insorte tra l'interponente e/o l'interposto ed il terzo, quanto nelle controversie che vedano i primi tra loro stessi contrapposti (cfr., in motivazione, Cass. sent. n. 23264/2019).
Deve aggiungersi, poi, che nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta "ad substantiam", la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, cod. civ.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo pagina 5 di 7 simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (articolo 2739, comma primo, cod. civ.), né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto (cfr., tra altre, Cass. sent. n.
4071/2008).
Orbene, nel caso di specie si legge nel contratto di compravendita per cui è causa che “il prezzo di vendita è stato (…) convenuto in lire 350.000,00 (…) che la parte venditrice riconosce di avere ricevuto da quella acquirente cui me rilascia quietanza di saldo”.
ha dedotto in questo giudizio che, in realtà, l'immobile oggetto del contendere fosse Parte_1 di sua esclusiva proprietà, avendone “materialmente pagato il relativo prezzo e i successivi oneri”. La parte attrice ha dunque allegato l'esistenza di una simulazione relativa del contratto, sotto il profilo soggettivo, figurando solo apparentemente come parte acquirente del contratto ed Controparte_1
essendo, invece, gli effetti del negozio ricadenti in capo ad esso attore (c.d. simulazione soggettiva).
È evidente, però, che nel presente giudizio l'attore ha prodotto una scrittura in cui la sola parte odierna convenuta-interposta riconosce che l'appartamento deve intendersi “solo fittiziamente” di proprietà di lei, in quanto al momento dell'acquisto il relativo prezzo fu pagato dal fratello (cfr. doc. 2 di parte attrice), ma non ha dato la prova rigorosa (la prova scritta) – ai sensi degli artt. 1414, comma 2, e 2725
c.c. - dell'accordo simulatorio coinvolgente anche il venditore (sul punto cfr. Cass. sent. n. 4071/2008 cit.).
Conseguentemente la domanda di accertamento dell'avvenuta simulazione soggettiva del contratto di vendita, avanzata dall'attore, deve essere rigettata perché infondata, mancando la prova dell'accordo simulatorio da parte di tutti i contraenti coinvolti nell'operazione.
2. Circa la domanda proposta in via subordinata dalla parte attrice deve premettersi, invece, in diritto, che il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito (cfr Cass SU sent. n
6459/2020).
pagina 6 di 7 Ora, nel caso di specie, deve osservarsi che nell'atto introduttivo del giudizio ha Parte_1
proposto solo in forma dubitativa e generica la domanda subordinata – in relazione d'incompatibilità con quella principale, per essere strutturalmente e funzionalmente diversi i fenomeni dell'interposizione fittizia e dell'interposizione reale di persone nel contratto – di condannare CP_1 al trasferimento della proprietà dell'immobile in esecuzione del negozio fiduciario tra loro
[...]
intercorso.
La parte attrice, infatti, non ha specificamente allegato - e provato - l'esistenza di un negozio fiduciario intercorso con la sorella, odierna parte convenuta, implicante, tra le altre cose, l'obbligo di ritrasferire a lui il bene immobile.
Anzi, a fronte della contestazione da parte di dell'esistenza di un tale patto ( Controparte_1 CP_1
in particolare, ha dedotto che l'intenzione del fratello fosse quella di non far entrare il bene
[...]
nella di lui sfera patrimoniale per sottrarlo ad eventuali future pretese economiche della moglie e del figlio e di lasciarlo, dopo la di lui morte, alla famiglia di origine, genitori e fratelli), si Parte_1
è limitato a dedurre, nella prima memoria istruttoria, che l'esistenza di un patto fiduciario fosse stato
“ipotizzato solo per scrupolo in via subordinata” e che, in realtà, non fosse stata “chiesta nessuna restituzione”; tali concetti sono stati poi replicati nella memoria di replica conclusionale (“il ricorrente non ha mai chiesto la restituzione di alcunché, ma solo la formale e regolare intestazione di un bene che è indiscutibilmente di sua proprietà”).
Pertanto la domanda di trasferimento dell'immobile in esecuzione del patto fiduciario proposta da in via subordinata va, parimenti, rigettata, perché infondata, non avendo la parte Parte_1
attrice assolto agli oneri di – precisa – allegazione e prova del negozio fiduciario intercorso con
, implicante l'obbligo di ritrasferirgli la proprietà dell'immobile. Controparte_1
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione del principio di causalità della lite, a cui entrambe le parti hanno nel caso di specie concorso in ragione di quanto emerge dagli atti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 2548/2022 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. compensa le spese di lite.
Ravenna, 4/6/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
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