Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2387/2024 R.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio tra
, nata l'[...] a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Mauro, giusta procura in atti
- ricorrente-
e
, nato il [...] a [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente-
nonché
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 24.03.2025 parte ricorrente concludeva come da ricorso.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.05.2024, la ricorrente di cui in epigrafe chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in data 16.03.2016 in Marigliano Controparte_1
(Na), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 40, parte I, anno 2016), dalla cui unione nasceva il 12.09.2016 in Nola (Na), minorenne. Precisava che con decreto Per_1
n. cronol. 75/2020 del 15.01.2020 reso nel proc. R.G. n. 2720/2019 il Tribunale di Nola omologava
All'udienza del 18.11.2024 compariva solo parte ricorrente, la quale si riportava al ricorso, chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale, precisando che attualmente ha un nuovo compagno che svolge la professione di medico. Il Presidente relatore dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio e che parte resistente non era comparso, ne dichiarava la contumacia e si riservava.
A scioglimento della riserva, il Presidente relatore fissava termine ex art. 127 ter c.p.c. per precisazione delle conclusioni.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 24.03.2025 parte ricorrente concludeva riportandosi al ricorso e chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nella fattispecie è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa ossia decreto di omologazione n. cronol. 75/2020 del 15.01.2020 reso nel proc. R.G. n. 2720/2019 del Tribunale di
Nola, risultato non impugnato. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, visto che non risulta l'interruzione dello stato di separazione stando alle risultanze in atti.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l. n.74/87.
Alla stregua delle riferite circostanze, attesa la contumacia di parte resistente e la ritualità delle notifiche a quest'ultima e avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge.
Quanto ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di dover confermare il regime di affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre sita in Marigliano al Per_1
Corso Campano n. 137, come previsto in sede di separazione ed espressamente richiesto da parte ricorrente in ricorso, con diritto di visita paterno conformemente al ricorso ossia: il avrà con CP_1
sé con pernottamento, il martedì dalle 21,00 alle 9,00 del mercoledì, il giovedì dalle 21,00 al Per_1
venerdì alle 9.00 quando la piccola sarà riaccompagnata dalla madre, dallo stesso o dalla di lui madre.
A settimane alterne la minore sarà prelevata dal il sabato alle 21,00 per riaccompagnarla la CP_1
domenica alle 13,00 oppure la domenica dalle 10,00 alle 22,00. Rimane espressamente chiarito e convenuto tra essi genitori che, in caso di malanno della piccola o di impedimento del , i CP_1
tempi stabiliti, subiranno variazioni, se opportunamente concordato tra le parti. Le parti concordano, inoltre che, durante le festività natalizie la minore sarà con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, il 24/12 e il 26/12, nonché Capodanno, alternato a 25/12 – 31/12 ed Epifania, con prelievo alle ore
10,00 del giorno fissato riaccompagnata alle ore 10,00 del giorno successivo;
durante le festività pasquali ad anni alterni, la piccola trascorrerà dalle ore 21,00 del Sabato Santo sino alle ore 21,00 di
Pasqua, mentre il lunedì in Albis starà con l'altro genitore. Durante le ferie estive la minore trascorrerà, con l'uno e con l'altro genitore, due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 30 giugno di ciascun anno tra essi genitori nel rispetto delle esigenze della minore e quelle lavorative dei genitori.
La casa coniugale sita in Marigliano (NA) al Corso Campano n. 137, resterà assegnata alla sig.ra che vi risiede con la figlia. Parte_1
Il contributo al mantenimento della minore è determinato in € 200,00 da porre a carico del sig.
da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese alla sig.ra a mezzo CP_1 Parte_1
bonifico, assegno, contanti, vaglia etc., con rivalutazione annuale ISTAT e spese straordinarie relative alla minore (mediche, scolastiche, ricreative, ludiche) al 50%.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico-patrimoniale, il Tribunale dà atto che la ricorrente non formula richiesta di assegno divorzile.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Compensa le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata Parte_1
l'11.10.1995 a Nola (Na) (C.F. ) e , nato il C.F._1 Controparte_1 23.03.1995 a Nola, (C.F. ) il giorno 16.03.2016 in Marigliano (Na), con atto C.F._2
trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 40, parte I, anno 2016);
2) dispone l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza Per_1
materna, sita in Marigliano (NA) al Corso Campano n. 137 con diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
3) determina in € 200,00 il contributo al mantenimento per la figlia minore da porre a carico del sig.
da corrispondere alla sig.ra , mediante contanti, vaglia Controparte_1 Parte_1 postale o bonifico entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
le spese straordinarie, sportive mediche e scolastiche sono a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e
10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 r.d. 9.7.1939
n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000(regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 31.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca