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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5713 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 42161 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 22 gennaio 2025, (con termine di giorni sessanta a parte attrice per il deposito di comparsa conclusionale) e vertente
Tra
Sigg. ed elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio 22, presso lo Studio dell'Avv. Gianluigi Martino, che li rappresenta e difende per procura in atti
ATTORI
E
Sig.ra Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione CONCLUSIONI
All'udienza del 22 gennaio 2025, parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg. ed Pt_1
esponevano di esercitare, da circa trenta anni, un Parte_2
possesso pacifico, continuato ed ininterrotto sull'immobile sito in
Roma, Via Amatrice 18 bis, costituito da un'area scoperta di circa 53 mq., provvisto di ingresso autonomo con cancello e passo carrabile.
Anche la loro madre, sin dai primi anni 70, aveva esercitato, sulla medesima area, un possesso esclusivo, avendo peraltro presentato al
Comune di Roma, nel 1989, la domanda per l'apertura di un passo carrabile.
La detta area era di proprietà della Sig.ra , che Controparte_1
l'aveva acquistata nel 1961.
Richiamavano il possesso ininterrotto del bene, come anche la gestione e manutenzione dello stesso nel corso degli anni, e concludevano richiedendo l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile oggetto di giudizio.
Non si costituiva parte convenuta, nonostante rituale notifica dell'atto di citazione, e veniva dichiarata contumace con provvedimento in data
22 marzo 2022.
La causa veniva istruita con l'audizione di alcuni testi;
disposta ed espletata CTU descrittiva dell'immobile oggetto di causa e della sua esatta individuazione catastale ed intestazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, con termine di giorni sessanta a parte attrice per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre in primo luogo evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio parte attrice ha richiesto accertarsi l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione ventennale, dell'area scoperta di circa 53 mq. con accesso da Via Amatrice 18 bis.
Ora, all'esito della disamina della documentazione in atti, ritiene il
Giudice che parte attrice abbia fornito la prova della sussistenza dei due elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
L'elemento oggettivo del possesso – il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – è stato accertato attraverso l'espletata prova per testi, laddove il teste conoscente dell'attore dal 1961, ha Tes_1 Parte_1
dichiarato di aver sempre visto quest'ultimo utilizzare l'area oggetto di giudizio per parcheggiare la macchina;
inoltre, il medesimo teste ha confermato che, prima degli attori, anche la loro madre aveva utilizzato l'area in questione come parcheggio auto scoperto, e ciò sin dai primi anni 70.
Anche la teste amica dell'attore sin dagli Tes_2 Parte_2
anni 70 e frequentatrice della casa attorea con cadenza settimanale, ha dichiarato di aver sempre visto gli attori utilizzare come parcheggio l'area oggetto di giudizio, confermando che anche la loro madre aveva utilizzato la stessa come parcheggio auto scoperto dai primi anni 70.
Sul punto, peraltro, si deve ricordare, per come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, con riguardo al possesso la prova da parte di colui che l'invoca deve avere ad oggetto soltanto l'elemento di fatto (relazione materiale con la cosa) perché sia per il codice civile vigente (art. 1141) sia per quello abrogato (art. 687) si deve sempre presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo come detenzione, con la conseguenza che, provato il potere di fatto del soggetto che vanta il possesso ad usucapionem, fa carico alla controparte l'onere della prova della detenzione iniziale atta a vincere la presunzione iuris tantum del possesso legittimo. (C.C.
5415/90).
Nel caso di specie, nulla di specifico risulta dedotto o provato in tal senso da parte convenuta, che non si è costituita nel presente giudizio.
Con riguardo inoltre all'elemento soggettivo del possesso utile all'usucapione, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'attore, e ciò in presenza del corpus possessionis (C.C.
1716/66).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale. Il termine a quo in cui parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi, che hanno confermato l'utilizzo dell'area da parte della madre degli attori, come parcheggio auto scoperto, sin dai primi anni 70.
Nè vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta su parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
A ciò deve aggiungersi che la disposta CTU, all'esito dell'indagine compiuta, ha dato atto che il possesso dell'area, per come risultante da atti pubblici, è stato esercitato dalla madre degli attori, come se ne fosse stata effettivamente proprietaria, sin dal 1989, precisando altresì il consulente che da circa trenta anni i Sigg. esercitano un Parte_2
possesso pacifico, continuato ed ininterrotto dei luoghi di causa, in via esclusiva.
Alla luce degli elementi probatori acquisiti, pertanto, e del complesso degli atti di causa, la presente domanda deve essere accolta, dovendo pertanto dichiararsi che parte attrice è proprietaria esclusiva del bene oggetto di giudizio, per come meglio descritto in dispositivo e alla luce del complesso della documentazione in atti, per averlo usucapito.
Le spese di lite, tenuto in ogni caso cono della mancata costituzione di parte convenuta, e della conseguente mancata contestazione degli assunti attorei, vengono interamente compensate fra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Dichiara che i Sigg. ed Parte_1 Parte_2
hanno acquistato a titolo di usucapione la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Roma e così descritto:
1. F. 563, part. 259, sub 508, Zona Censuaria 3, Cat. C/6, cl.
2, cons. 52 mq, Superficie Catastale Totale 56,00 mq.,
Rendita euro 196,05;
II. Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di trascrivere la presente sentenza, con esenzione da ogni responsabilità;
III. Compensa interamente fra le parti le spese di lite;
IV. Spese CTU liquidate come da separato decreto e poste definitivamente a carico degli attori.
Così deciso in Roma il 13 aprile 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 42161 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 22 gennaio 2025, (con termine di giorni sessanta a parte attrice per il deposito di comparsa conclusionale) e vertente
Tra
Sigg. ed elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio 22, presso lo Studio dell'Avv. Gianluigi Martino, che li rappresenta e difende per procura in atti
ATTORI
E
Sig.ra Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione CONCLUSIONI
All'udienza del 22 gennaio 2025, parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg. ed Pt_1
esponevano di esercitare, da circa trenta anni, un Parte_2
possesso pacifico, continuato ed ininterrotto sull'immobile sito in
Roma, Via Amatrice 18 bis, costituito da un'area scoperta di circa 53 mq., provvisto di ingresso autonomo con cancello e passo carrabile.
Anche la loro madre, sin dai primi anni 70, aveva esercitato, sulla medesima area, un possesso esclusivo, avendo peraltro presentato al
Comune di Roma, nel 1989, la domanda per l'apertura di un passo carrabile.
La detta area era di proprietà della Sig.ra , che Controparte_1
l'aveva acquistata nel 1961.
Richiamavano il possesso ininterrotto del bene, come anche la gestione e manutenzione dello stesso nel corso degli anni, e concludevano richiedendo l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile oggetto di giudizio.
Non si costituiva parte convenuta, nonostante rituale notifica dell'atto di citazione, e veniva dichiarata contumace con provvedimento in data
22 marzo 2022.
La causa veniva istruita con l'audizione di alcuni testi;
disposta ed espletata CTU descrittiva dell'immobile oggetto di causa e della sua esatta individuazione catastale ed intestazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, con termine di giorni sessanta a parte attrice per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre in primo luogo evidenziare che con la domanda introduttiva del presente giudizio parte attrice ha richiesto accertarsi l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione ventennale, dell'area scoperta di circa 53 mq. con accesso da Via Amatrice 18 bis.
Ora, all'esito della disamina della documentazione in atti, ritiene il
Giudice che parte attrice abbia fornito la prova della sussistenza dei due elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
L'elemento oggettivo del possesso – il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – è stato accertato attraverso l'espletata prova per testi, laddove il teste conoscente dell'attore dal 1961, ha Tes_1 Parte_1
dichiarato di aver sempre visto quest'ultimo utilizzare l'area oggetto di giudizio per parcheggiare la macchina;
inoltre, il medesimo teste ha confermato che, prima degli attori, anche la loro madre aveva utilizzato l'area in questione come parcheggio auto scoperto, e ciò sin dai primi anni 70.
Anche la teste amica dell'attore sin dagli Tes_2 Parte_2
anni 70 e frequentatrice della casa attorea con cadenza settimanale, ha dichiarato di aver sempre visto gli attori utilizzare come parcheggio l'area oggetto di giudizio, confermando che anche la loro madre aveva utilizzato la stessa come parcheggio auto scoperto dai primi anni 70.
Sul punto, peraltro, si deve ricordare, per come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, con riguardo al possesso la prova da parte di colui che l'invoca deve avere ad oggetto soltanto l'elemento di fatto (relazione materiale con la cosa) perché sia per il codice civile vigente (art. 1141) sia per quello abrogato (art. 687) si deve sempre presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo come detenzione, con la conseguenza che, provato il potere di fatto del soggetto che vanta il possesso ad usucapionem, fa carico alla controparte l'onere della prova della detenzione iniziale atta a vincere la presunzione iuris tantum del possesso legittimo. (C.C.
5415/90).
Nel caso di specie, nulla di specifico risulta dedotto o provato in tal senso da parte convenuta, che non si è costituita nel presente giudizio.
Con riguardo inoltre all'elemento soggettivo del possesso utile all'usucapione, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'attore, e ciò in presenza del corpus possessionis (C.C.
1716/66).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale. Il termine a quo in cui parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi, che hanno confermato l'utilizzo dell'area da parte della madre degli attori, come parcheggio auto scoperto, sin dai primi anni 70.
Nè vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta su parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
A ciò deve aggiungersi che la disposta CTU, all'esito dell'indagine compiuta, ha dato atto che il possesso dell'area, per come risultante da atti pubblici, è stato esercitato dalla madre degli attori, come se ne fosse stata effettivamente proprietaria, sin dal 1989, precisando altresì il consulente che da circa trenta anni i Sigg. esercitano un Parte_2
possesso pacifico, continuato ed ininterrotto dei luoghi di causa, in via esclusiva.
Alla luce degli elementi probatori acquisiti, pertanto, e del complesso degli atti di causa, la presente domanda deve essere accolta, dovendo pertanto dichiararsi che parte attrice è proprietaria esclusiva del bene oggetto di giudizio, per come meglio descritto in dispositivo e alla luce del complesso della documentazione in atti, per averlo usucapito.
Le spese di lite, tenuto in ogni caso cono della mancata costituzione di parte convenuta, e della conseguente mancata contestazione degli assunti attorei, vengono interamente compensate fra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Dichiara che i Sigg. ed Parte_1 Parte_2
hanno acquistato a titolo di usucapione la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Roma e così descritto:
1. F. 563, part. 259, sub 508, Zona Censuaria 3, Cat. C/6, cl.
2, cons. 52 mq, Superficie Catastale Totale 56,00 mq.,
Rendita euro 196,05;
II. Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di trascrivere la presente sentenza, con esenzione da ogni responsabilità;
III. Compensa interamente fra le parti le spese di lite;
IV. Spese CTU liquidate come da separato decreto e poste definitivamente a carico degli attori.
Così deciso in Roma il 13 aprile 2025
IL GIUDICE