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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 5885 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra nato il [...] a [...], residente in [...]
Matilde di Canossa n. 17 (c.f. ), difeso e rappresentato C.F._1 dall'Avv. Valter Calvieri presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma,
Via Marcello Prestinari n. 15; appellante e
(c.f. ) nata a Napoli in [...] Controparte_1 C.F._2
08/01/1968, in primo grado rappresentata e difesa dell'avv.to Trionfetti Ilaria e con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma, Via Trionfale 21;
appellata contumace con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13374/23 emessa dal Tribunale di Roma il 21.9.2023 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 75538/19.
Conclusioni
: Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, contrariis rejectis, in parziale Parte_1
riforma della sentenza impugnata, per i motivi e le causali fin qui espresse, disporre:
1) la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della SI.ra Controparte_1
ed a carico del SI. a far data dalla proposizione del ricorso Parte_1
introduttivo della separazione giudiziale del dicembre 2019, con la conseguente
1 condanna della stessa a ripetere in favore dell'appellante tutte le somme dalla stessa percepite in esubero a titolo di assegno di mantenimento del coniuge dal dicembre
2019 in poi, oltre agli interessi maturati dai singoli pagamenti in favore dell'appellante; 2) la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli , Per_1
Per_ e ed, in via di mero subordine, confermare l'assegno di mantenimento Per_2
Per_ dei soli e quantificato in sentenza, a condizione che gli stessi proseguano Per_2
gli studi intrapresi e tengano aggiornato il padre sui risultati di tali percorsi;
3) in via di mero subordine, nella deprecata ipotesi che venga confermato l'assegno di mantenimento del coniuge a carico dell'appellante, confermare che la sua decorrenza sia dal 1 dicembre 2019, con la conseguente condanna della SI.ra
[...]
a ripetere in favore dell'appellante tutte le somme dalla stessa percepite in CP_1
esubero a 24 titolo di assegno di mantenimento del coniuge dal dicembre 2019 in poi, oltre agli interessi maturati dai singoli pagamenti in favore dell'appellante;
4) in totale riforma della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. condannare la SI.ra al risarcimento del danno per la lite temeraria proposta nella CP_1
misura che la adita Corte vorrà quantificare e stabilire ed, inoltre, alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio di merito e quelle dovute per il rigetto del procedimento cautelare e delle spese del grado di appello.
In via istruttoria: ove la Corte ne ravvisi la necessità, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniali dirette formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado con i testimoni ivi indicati ribadendo la nostra ferma opposizione alla ammissione dei capitoli di prova svolti dalla controparte per i motivi di inammissibilità, genericità ed ininfluenza già spiegati nel giudizio di primo grado.
_ _ _
Con ricorso depositato il 16/12/2019 la sig.ra ha chiesto la Controparte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, sig. , con il quale aveva Parte_1
contratto matrimonio in Reggio Emilia in data 02/01/2010, precisando che dalla detta unione erano nati i figli (in data 03/12/1997), e (entrambi in data Per_1 Per_2 Per_3
02/12/2000), rappresentando al Tribunale le plurime condotte violative dell'obbligo di fedeltà poste in essere dal marito, avendo in specie quest'ultimo intrapreso una relazione sentimentale con la sig.ra collega e amica di lavoro della Persona_4
ricorrente. La sig.ra deduceva inoltre: che il marito aveva sempre avuto CP_1 un comportamento maschilista e prevaricatore;
che, dopo l'inizio della relazione con la sig.ra il sig. aveva, dapprima, esautorato e poi licenziato la coniuge Per_4 Pt_1
2 dall'attività di lavoro dipendente che quest'ultima svolgeva nell'azienda intestata al marito (ditta individuale , agente di commercio per il marchio Parte_1
“MAXMARA”); che il marito aveva definitivamente abbandonato la casa familiare in data 12/06/2019; che da tale momento il sig. non solo non aveva più Pt_1
frequentato i figli ma si era anche rifiutato di dare un qualsivoglia contributo economico a moglie e figli, salvo aver iniziato a versare da luglio 2019 la somma di
€ 500,00 al mese a seguito dell'intervento dei legali delle parti;
che ella riusciva a malapena a soddisfare le esigenze alimentari dei figli con tale somma e con l'esiguo importo di € 400,00 mensili che le derivava dall'affitto di un immobile di cui era comproprietaria in Napoli;
che la capacità reddituale del marito era elevata in quanto il sig. era titolare di una ditta individuale con sede in Reggio Emilia con la Pt_1 quale svolgeva l'attività di agente monomandatario dell'azienda Max Mara, che contava cinque dipendenti, era titolare del negozio di abbigliamento femminile
“EFFEPPE S.r.l.” sito in Matera, che contava tre dipendenti, con un reddito che nel
2016 era risultato pari a circa 150.000,00 euro, oltre ad essere proprietario di svariati immobili in Reggio Emilia e in Policoro e di cinque beni mobili registrati (due automobili, una moto e due scooter), avendo anche la locazione di una Range Rover ed investimenti in fondi azionari;
che, viceversa, ella viveva solo dei predetti esigui proventi della locazione dell'immobile in Napoli di cui era cointestataria unitamente alla propria sorella;
che il tenore di vita del nucleo durante il matrimonio era stato agiato;
che i figli avevano esigenze crescenti, essendo tutti e tre universitari.
In relazione a ciò, chiedeva un assegno mensile di € 3.000,00 per i figli ed un assegno mensile di 2.000,00 per il proprio mantenimento.
Il sig. , nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase presidenziale, Parte_1
sosteneva che il matrimonio era entrato in crisi in conseguenza unicamente della grave incompatibilità caratteriale da anni esistente tra gli stessi e, in particolare, al carattere aggressivo, prepotente, impulsivo de impositivo della moglie;
che, inoltre, la moglie non aveva esitato a rendere pubblica la relazione che il sig. aveva Pt_1
intrapreso con una collega di lavoro, creando un clima familiare e lavorativo non sostenibile, così costringendolo a lasciare la casa familiare;
che la ricorrente non era mai stata dipendente della sua ditta individuale, ma aveva sottoscritto l'incarico di sub-agente per la stessa e che, in virtù del medesimo rapporto, la sig.ra CP_1
si era occupata anche del negozio di abbigliamento sito in Matera di proprietà della che la sig.ra svolgeva tale attività addirittura da prima di CP_2 CP_1
3 conoscere nell'anno 1995 il resistente;
che il rapporto di sub-agenzia con la ricorrente era stato da lui risolto proprio a causa del comportamento lesivo della sua immagine tenuto dalla moglie nell'ambito lavorativo e del venir meno del necessario rapporto di fiducia che doveva intercorrere tra l'agente di commercio e il suo sub agente;
che la ricorrente aveva anche determinato l'allontanamento dei figli dal padre;
che il figlio aveva aperto una partita I.V.A. per poter ricevere dalla cospicui Per_1 CP_2
versamenti di denaro per circa 36.000 euro, somma che e sua madre avevano Per_1
utilizzato, esaurendo ogni denaro versato sul conto per la realizzazione di spot pubblicitari per la promozione e lo sviluppo commerciale del citato negozio di Matera
(spot che il figlio non aveva poi realizzato); che, pur dopo essersi allontanato dalla casa familiare, egli aveva continuato a pagare l'affitto, gli oneri e le utenze della casa familiare per oltre 2.000,00 euro mensili, i compensi e le relative tasse della sig.ra
NG ED CH, collaboratrice domestica che lavorava presso la casa familiare, tutte le spese di studio, di sport e di svago e vacanze dei tre figli oltre alle riparazioni, le spese di garage, le tasse di circolazione e le assicurazioni dei mezzi - pur a lui solo formalmente intestati al SI. - di cui moglie e figli da sempre avevano disposto Pt_1
e che continuavano ad utilizzare;
che, inoltre, aveva iniziato a versare la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento dei tre figli;
che le svariate attività svolte in varie regioni d'Italia dal sig. quale agente di commercio gli avevano Pt_1 consentito di assicurare all'intera famiglia un tenore di vita abbastanza agiato, tenuto conto che anche la ricorrente per la sua attività di sub agente riceveva negli anni provvigioni in misura di circa 2.000,00 euro mensili;
che parte ricorrente aveva indicato in ricorso i redditi lordi e non anche quelli netti del resistente, in quanto la media del reddito annuo netto percepito dal resistente negli ultimi tre anni non ammontava ad €. 158.279, come ex adverso sostenuto, ma bensì ad €. 77.430,00, così come la media del reddito mensile netto percepito dal resistente negli ultimi tre anni non ammontava ad €. 13.189,00, come ex adverso sostenuto, ma bensì ad € 6.452,00; che in seguito l'attività del resistente era stata colpita dalla crisi generale (aggravata dalla pandemia) e il sig. si era visto costretto a contrarre una lunga serie di Pt_1 finanziamenti e rateizzazioni con l'Erario, oltre al mutuo contratto per l'acquisto della casa di Policoro, con un onere annuale pari a circa 15.000/20.000 euro annui;
che l'appartamento a Reggio Emilia era solo nella nuda proprietà del resistente, con usufrutto alla madre, ed era utilizzato dal resistente quale abitazione nei frequenti periodi in cui lo stesso si trasferiva per lavoro a Reggio Emilia (sede della MaxMara),
4 mentre gli altri beni immobili siti a Reggio Emilia erano solo pertinenze (un garage, il giardino ed il locale caldaia, anch'essi in usufrutto alla madre, dei quali il sig. risultava comproprietario unitamente al fratello nella misura del 50%), mentre Pt_1 la casa al mare di Policoro era l'unico immobile di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
dove la famiglia era solita trascorrere periodi di vacanza estiva con relativo posto auto di pertinenza;
che la ricorrente aveva svolto attività lavorativa per oltre 25 anni, il che le aveva conferito una grande esperienza nel settore commerciale della vendita di prodotti di abbigliamento, con una produzione reddituale superiore ai 20.000 euro annui;
che, in relazione a ciò, intendeva versare un assegno mensile di € 2.000,00 quale contributo al mantenimento dei tre figli minori oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie occorrenti per i figli nei modi e termini previsti dal Protocollo del Tribunale di Roma, mentre la ricorrente doveva ritenersi in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
All'udienza del 10/09/2020 il Presidente esperiva invano il tentativo di conciliazione;
con successiva ordinanza autorizzava i coniugi a vivere separati e determinava in €
400,00 mensili l'assegno da versarsi da parte del marito alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa e in € 2.400,00 l'assegno da corrispondersi alla medesima a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
La Corte d'Appello di Roma a seguito di reclamo della ricorrente avverso l'ordinanza presidenziale accoglieva in data 10/05/2021 le richieste della sig.ra e CP_1
condannava il sig. al versamento della somma di euro 1.000,00 quale Pt_1
contributo al mantenimento della stessa.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'8/02/2023, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Con la sentenza definitiva il Tribunale, così si pronunciava: 1) dichiara la separazione personale tra e , i quali hanno Controparte_1 Parte_1
contratto matrimonio in Reggio nell'Emilia in data 02/01/2010;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile …;
5 3) dichiara inammissibile la domanda di addebito della separazione articolata da parte ricorrente;
4) determina in euro 600,00 il contributo mensile dovuto dal sig. per Parte_1
il mantenimento della moglie, sig.ra , da corrispondere alla Controparte_1
stessa presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'I.S.T.A.T.;
5) determina in euro 2.400,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il
Per_ mantenimento dei tre figli, di cui € 900,00 per il figlio , € 900,00 per il figlio ed € 600,00 per il figlio , da corrispondere alla ricorrente presso il di Per_2 Per_1
lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso,
e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'I.S.T.A.T., con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, (…);
6) pone a carico del resistente in misura pari al 70% e alla ricorrente in misura pari al restante 30% le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i tre figli. con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 (…)
8) compensa le spese di lite.
Ha proposto appello deducendo che: il Tribunale del lavoro, nel Parte_1
frattempo adito dalla moglie con due distinti ricorsi a lui notificati, aveva respinto ogni sua istanza sottolineando il comportamento della stessa strumentale ad ottenere un indebito incremento dell'assegno di mantenimento riconosciutole;
egli, a confutazione dell'affermazione della moglie di aver lasciato lei e figli senza sostentamento, aveva contro dedotto e documentato di averle corrisposto, a tal fine, la somma mensile di euro 3.500,oo fino alla celebrazione dell'udienza presidenziale nonostante avesse dovuto già prendere in locazione altro alloggio al canone mensile di euro 1.000,oo; il primo giudicante non aveva tratto le dovute conseguenze dalla pur riscontrata capacità professionale acquisita nel corso degli anni dalla CP_1
e dal fatto che ella aveva omesso di depositare la dovuta dichiarazione sostitutiva di notorietà in ordine alle complessive sue condizioni economiche e la correlata documentazione bancaria;
tantomeno, costei aveva allegato prova utile a dimostrare
6 di essersi effettivamente adoperata per la ricerca di una nuova occupazione lavorativa;
riguardo ai figli, i quali avevano ingiustamente ritenuta di interrompere quasi del tutto i rapporti con lui, , all'età di 26 anni, dopo varie esperienze in Per_1
corsi universitari seguiti senza alcun impegno e quindi senza fruttuoso risultato, da anni aveva deciso di abbandonare gli studi ed gli aveva comunicato giusto di svolgere alcuni lavoretti e di avere in mente qualche idea di attività in cui impegnarsi;
i gemelli e di 23 anni, dopo aver iniziato gli studi universitari anche loro con Per_2 Per_3
altrettanto scarso impegno e risultati, erano entrambi iscritti al secondo anno del corso
ISEF; a pagina 5 della sentenza il Tribunale aveva, nel determinare il quantum e la decorrenza dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, aveva fissato la somma di 600 euro mensili con effetti decorrenti dalla data del deposito del ricorso
(dicembre 2019), mentre nelle successive pagine 6 e 7 lo aveva disposto con decorrenza dalla data del deposito della sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa (in sede di reclamo ex art 708 c.p.c. la Corte d'appello aveva innalzato detto importo ad euro 1.000,oo pur in difetto di domanda da parte della moglie che aveva impugnato l'ordinanza presidenziale solo con riferimento all'importo dell'assegno dovutole per il mantenimento della prole); nella prima ipotesi affermava di aver diritto di ripetere dalla moglie tutte le somme versate a tale titolo dal dicembre 2019 ad oggi, quantomeno in esubero;
avrebbe dovuto esser dichiarata la temerarietà della lite intentatagli dalla moglie.
Pertanto, concludeva nei termini sopra riportati.
A seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto presidenziale la non ha inteso costituirsi in giudizio e, pertanto, è dichiarata contumace. CP_1
Il rappresentante della Procura Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
La Presidente della Sezione ha disposto la “cartolarizzazione” dell'udienza del
27.3.25 i sensi dell'art 127 ter c.p.c..
* * *
La richiesta avanzata dall'appellante di sentir revocare gli assegni di mantenimento stabiliti a suo carico dal Tribunale in favore della moglie e dei tre figli non merita accoglimento.
Premesso che è lo stesso sig. a riferire dell'agiato regime di vita condotto Pt_1 dall'intero nucleo familiare prima che intervenisse la separazione dalla coniuge, è stato sempre lo stesso appellante ad affermare altresì di averle spontaneamente
7 corrisposto l'importo mensile di euro 3.500,oo fino alla celebrazione dell'udienza presidenziale e che la sig.ra ha visto respinta dal Tribunale di Roma ogni CP_1
pretesa economica avanzata nei suoi confronti in ragione del pregresso loro rapporto di lavoro. Fuor di dubbio, dunque, che allo stato costei, all'età di cinquantasette anni, si trovi priva del reddito che le derivava dalla collaborazione offerta all'attività imprenditoriale del marito ed abbia diritto all'aiuto economico da parte di quest'ultimo per riuscire a mantenere il pregresso regime di vita.
D'altro canto, nella sua dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 24.4.2024, il ha dichiarato di aver percepito redditi netti di ben euro 190.009,oo nell'anno Pt_1
2021 e di ben euro 246.478,oo per l'anno 2022.
Considerato, dunque, che sempre lo stesso ricorrente ha riferito del fallimento del tentativo operato dal primogenito per avviarsi anch'egli nel campo della vendita di abbigliamento, considerata l'età dello stesso e quella degli altri due figli gemelli
(studenti universitari), si deve del pari ritenere permanente l'obbligo del di Pt_1
contribuire al loro mantenimento nei termini stabiliti dal Tribunale.
Da ultimo, merita invece accoglimento la richiesta dell'appellante di affermare la decorrenza dell'importo dell'assegno per la moglie stabilito nella sentenza impugnata
- in riduzione rispetto a quanto deciso da questa Corte nel procedimento di cui all'art
708 c.p.c. - a far data dalla domanda del relativo emolumento proposta dalla sig.ra
, considerato che nel testo della medesima pronuncia detta riduzione non CP_1
risulta giustificata da alcuna sopravvenienza fattuale intervenuta nel corso del giudizio.
Tuttavia, giusto l'insegnamento della sentenza n. 32914/22 delle ss.uu. della Suprema
Corte, va esclusa la ripetibilità dei maggiori importi da lui versati, trattandosi comunque di somme ragionevolmente da ritenersi utilizzate dalla percettrice per far fronte a suoi primari bisogni alimentari.
Il pressoché totale mancato accoglimento dell'impugnazione fa ritener equo disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Esclusa l'applicabilità al ricorrente della sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02 in ragione dell'accoglimento della sua istanza in ordine alla decorrenza della pronuncia in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto alla moglie.
P.Q.M.
8 La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
- in riforma solo sul punto della sentenza n. 13374/23 emessa dal Tribunale di
Roma il 21.9.2023 a definizione del procedimento di separazione coniugale n.
75538/19, stabilisce che la quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal sig. alla moglie decorra dalla data di proposizione della Parte_1 relativa domanda da parte di quest'ultima;
- rigetta ogni ulteriore istanza avanzata dalla parte appellante;
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite.
Roma, così deciso il 27.3.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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