TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2701/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti FALANGA FABIO e Parte_1
AMALFITANO MARIA SOFIA, giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to SERRELLI CP_1
SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.05.2023 il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della e della società controllata dalla prima, sino al CP_2 CP_3
15.10.2016; di aver svolto mansioni di delivery nell'esclusivo interesse della CP_2 lavorando per la sua sede di Napoli;
di essere creditore della somma totale di € 33.602,00 di cui € 19.510,00 a titolo di mensilità arretrate, tickets non distribuiti e TFR imputabili alla prima società, ed € 14.092,00 imputabili alla credito per il quale entrambe CP_3 le società datrici di lavoro sono coobbligate in solido, come dalle stesse riconosciuto nell'atto di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. sottoscritto in data 30 novembre 2016.
Rappresentava che nello stesso atto di ricognizione di debito le società proponevano un piano di rateizzo in 12 rate mensili di € 2.823,00 ciascuna con decorrenza dall' 1.12.2016; che veniva versato solo il primo acconto di € 3.000,00 e che per la restante somma di €
30.602,00 veniva emesso dal Tribunale di Napoli il Decreto Ingiuntivo n. 477/2017 con il quale le società predette venivano condannate al pagamento in solido;
che alcun esito aveva il successivo atto di precetto. Assumeva che in data 25.07.2017 il Tribunale di Roma dichiarava, con la sentenza n. 626/2017, il fallimento della società sicchè in data CP_2
9.11.2017 presentava le istanze di ammissione al passivo fallimentare n.
.7200.08/02/2022.0084293 e n. .7200.08/02/2022.0085141, ed in data CP_1 CP_1
CP_ 08.02.2022, sussistendone i requisiti, richiedeva al Fondo di garanzia i crediti ammessi in via privilegiata per indennità di fine rapporto per complessivi € 12.341,32.
Riferiva che in data 22.02.2022, l'Istituto previdenziale respingeva le domande avanzate sostenendo in prima battuta la “mancata sussistenza del rapporto di lavoro” con entrambe le società e successivamente la mancata produzione della documentazione richiesta, fornita tuttavia in data 12.04.2022; che avverso tali provvedimenti proponeva ricorso amministrativo
CP_ al Comitato Provinciale in data 8.02.2023 rigettato anch'esso in quanto “allo stato degli atti non risulta alcuna ammissione al passivo fallimentare”.
Per i su esposti motivi, il ricorrente adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:”
1- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere dal Fondo di Garanzia la liquidazione dei crediti di lavoro maturati CP_1
(art. 1 e 2 d.lgs. 80/92), e per l'effetto condannare l al pagamento della suddetta CP_1
prestazione nella misura e con la decorrenza prevista dalla legge, oltre agli oneri accessori.
2- Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre Iva e Cpa, e con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l eccependo l'improponibilità ed CP_1
improcedibilità del ricorso attesa la mancata consegna da parte del ricorrente della documentazione più volte richiesta dall'ufficio amministrativo per l'istruttoria della pratica;
deduceva l'infondatezza della domanda sfornita di prova e basata su calcoli errati.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il giudice, acquisita documentazione, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18.04.2025, decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente agisce in giudizio per
CP_ ottenere in primo luogo il pagamento, a carico del Fondo di garanzia , del Tfr nella misura in cui risulta ammesso al passivo del fallimento della società sua ex Controparte_2
datrice di lavoro. CP_ L' , dal suo canto, ha negato la invocata prestazione per mancato inoltro della documentazione richiesta e necessaria per il riconoscimento di siffatta prestazione.
Occorre evidenziare che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di CP_1
insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (cfr. in proposito Cass., sez. Iav., n. 24 febbraio
2006, n. 4183; Cass., sez. 6^ - L, 9 giugno 2014, n. 12971), (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si
CP_ siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'
(Sez. L, Sentenza n. 4183 del 24/02/2006; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020).
La Corte di Cassazione ha operato un inquadramento sistematico della disciplina del Fondo di garanzia che, attraverso il riconoscimento della finalità esclusivamente assicurativa e previdenziale, funzionale alla pienezza di protezione dei lavoratori dal rischio dell'insolvenza del datore di lavoro, ha avuto il merito di svincolare l'operatività del meccanismo di garanzia dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute a causa dell'insolvenza che, dunque, diventano l'oggetto della diversa ed autonoma prestazione previdenziale.
E' chiaro che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce CP_ all' di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro.
La concreta operatività della regola di intervento del è comunque incentrata sul CP_4
ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla legge 29 maggio 1982, n.
297, art. 2 (Cass. n. 23047 del 26/9/2018) aspetto la cui rilevanza impone uno specifico onere probatorio in capo a colui che invoca siffatto intervento.
Ciò, in quanto il Fondo di garanzia svolge la funzione di attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, a cui corrisponde la relativa obbligazione contributiva ad esclusivo carico del datore di lavoro.
Sempre in linea generale, per determinare le retribuzioni per le quali anche è previsto dalla legge l'intervento del Fondo di Garanzia, occorre fare riferimento al disposto dell'art. 2, co.
1 D.Lgs. 80/1992.
La norma stabilisce una delimitazione temporale, disponendo che il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ampliato nel tempo l'ambito applicativo della disposizione, stabilendo che “il Fondo di garanzia si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono qualsiasi iniziativa del lavoratore, che, come la domanda di apertura della procedura concorsuale, sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando, tuttavia, che la garanzia del non può essere concessa prima della CP_4 decisione di apertura di tale procedura” (Cass. civ., sez. lav., 19/05/2008, n. 12634; Cass. civ., sez. lav., 1/2/2005, n. 1885). Ciò sul presupposto che “la norma interna - che considera, quale arco di tempo in cui collocare le mensilità da corrispondere da parte del Fondo di garanzia, quello determinato, a ritroso, dalla data del provvedimento di apertura del fallimento - si pone in palese contrasto con l'esaminata sentenza Corte di giustizia delle
Comunità europee (sentenza 10 luglio 1997, causa C-373/95, cit.) - che intende garantire, appunto, la effettività della tutela ai diritti dei lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro - e, come tale deve essere disapplicata”.
La ratio è che non devono andare a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, sicchè non si deve fare riferimento al momento in cui è stato dichiarato il fallimento, ma piuttosto a quello in cui sia stata depositata la relativa istanza prodromica, anche se quest'ultima provenga da un soggetto differente rispetto a quello interessato all'intervento del Fondo di Garanzia ovvero alla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa è documentata l'attività lavorativa espletata dal ricorrente per la e per la In atti abbiamo il decreto ingiuntivo – CP_2 CP_3
provvisoriamente esecutivo e non opposto - reso in data 17.03.2017 dal Tribunale di Napoli con il quale la società veniva condannata in solido con la al Controparte_2 Controparte_3 pagamento della somma complessiva di euro 30.602,00; l'atto di precetto volto al recupero delle dette somme;
la sentenza n. 626/2017 con la quale in data 25.07.2017 il Tribunale di
Roma dichiarava il fallimento della società “ ; l'istanza di ammissione al passivo Controparte_2
fallimentare presentata in data 9.11.2017 dal ricorrente (doc. 12); il progetto di stato passivo delle domande tempestive (doc. 6) in cui risultava il ricorrente con il numero cronologico
00071 e la correlata proposta del curatore nella quale viene indicata la somma di euro
12.341,32 a titolo di TFR;
il provvedimento del giudice delegato (doc. 13) di ammissione come da proposta della curatela che viene riportata e trascritta;
il decreto di esecutività dello stato passivo (doc.7) del 13.06.2018 in cui il GD, ultimate l'esame delle domande, formava lo stato passivo dei crediti e rivendica in conformità a quanto risultante dal verbale, dichiarandolo esecutivo, dando atto, come risulta dalla pagina n. 1 di tale provvedimento, che, prima di procedere alla disamina delle domande dei creditori ivi indicati, nelle precedenti udienze erano già state esaminate altre domande, tra cui quella del ricorrente avente n. cronologico 00071; l'attestazione di conformità da parte del procuratore che aveva assistito il ricorrente del decreto esecutivo dello stato passivo del debitore e Controparte_2
del provvedimento di ammissione del credito. CP_ Ebbene, l eccepisce in primo luogo l'assenza della documentazione, più volte richiesta, necessaria per il riconoscimento della prestazione, ossia lo stato passivo esecutivo, la copia autentica di tale decreto, il modello cd SR52. CP_ Risulta invero che l ha chiesto siffatta documentazione in data 16.02.2022 e ancora in data 25.03.2022. E, sebbene tali documenti siano allegati del presente ricorso, non vi è prova che siano stati trasmessi all' . Sul punto, lo scrivente aveva chiesto Controparte_5 alla parte ricorrente di depositare la pec inviata all'Ente con il relativo contenuto relativo alla integrazione dei documenti sollecitati dall' , ma il patronato ha risposto a parte attrice di CP_1 non avere nei cloud più disponibili le ricevute di consegna delle pec inviate nell'anno 2022. CP_ Tuttavia, l'assenza di prova della trasmissione della necessaria documentazione all' non può precludere l'accertamento nel presente giudizio del diritto del alla invocata Pt_1
prestazione, in presenza dei requisiti di legge.
A ben vedere, contrariamente a quanto ancora sostiene l'Ente, il ricorrente ha depositato in giudizio lo stato passivo definitivo esecutivo relativo al fallimento della con Controparte_2
la relativa attestazione di conformità e anche il provvedimento di ammissione del GD, come da proposta della curatela (doc. 13).
Il provvedimento di ammissione del (recante il numero cronologico 00071) da parte Pt_1
del GD è separato al verbale del 13.06.2018 di esame e di formazione dello stato passivo dei crediti e delle rivendiche ma semplicemente perché la domanda del , come Pt_1
risulta alle pagine 1 e 4 del detto verbale, era stata già esaminata alle udienze precedenti e, come già visto, agli atti abbiamo il provvedimento del GD di ammissione al passivo del per un importo pari ad euro 12.341,32 quanto al trattamento di fine rapporto. Pt_1
CP_ Inoltre, l sostiene che l'esistenza di un coobbligato solidale (la società CP_3
precluderebbe l'intervento del Fondo, occorrendo previamente escutere siffatto
[...]
condebitore solidale.
Sul punto, lo scrivente richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l per la corresponsione del t.f.r., nei casi di CP_1
insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, anche solo "pro quota", per il medesimo debito, prevedendo la l. n. 297 del 1982 l'accesso diretto alla prestazione previdenziale, salvo una breve dilazione temporale (quindici giorni) dal deposito dello stato passivo ovvero dalla sentenza che decide l'opposizione ad esso, e nessun ulteriore requisito (beneficio d'ordine, beneficio di escussione) che suffraghi la natura sussidiaria della copertura dovuta dal Fondo
(cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26021 del 17/10/2018; Cassazione civile sez. lav.,
31/01/2025, n.2292).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 condizione per l'accesso al Fondo di garanzia è l'esistenza di uno stato di insolvenza del datore di lavoro accertato, vuoi in esito a procedura concorsuale, vuoi per effetto di esecuzioni rimaste senza effetto.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 2, poi, il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli
2751-bis e 2776 del Codice civile per le somme da esso pagate.
Né la legge n. 297 del 1982 e neppure il D.Lgs. n. 82 del 1990 prevedono un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati e piuttosto tutelano in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da Tfr che sia sorto presso il datore di lavoro insolvente con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò risulta palese anche per il fatto che l'art. 2 della legge n. 297 citata stabilisce che
"trascorsi quindici giorni" dal deposito dello stato passivo o dalla pronuncia della sentenza in sede di opposizione ad esso - e quindi dopo una dilazione esclusivamente temporale - il lavoratore può ottenere a domanda il relativo pagamento.
Come sottolineato dalla Suprema Corte, infatti, risulta da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass.
23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio d'ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione. D'altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all'insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicché non può consentirsi, in mancanza di norma espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all'esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico. L'equilibrio normativo, rispetto alle parti del rapporto previdenziale, è semmai recuperato dal diritto di surroga dell' al lavoratore CP_1
nel passivo fallimentare (art. 2, co. 7, L. 82/1990).
Pertanto, la doglianza dell'Ente non viene condivisa.
Alla stregua delle suesposte considerazioni risulta accertato il diritto del ricorrente di ricevere dal Fondo di Garanzia la liquidazione del Tfr per l'importo per il quale risulta ammesso allo stato passivo della reso esecutivo il 13.06.2018, somma che, in relazione al Controparte_2 quantum, trova invero corrispondenza nei dati di cui all'estratto contributivo e alle buste paga depositate su richiesta dello scrivente (con file regolarmente visualizzabile). CP_ A tale importo tuttavia l dovrà operare le ritenute IRPEF al momento del pagamento, essendo a ciò obbligato per legge come sostituto d'imposta. Quanto alla richiesta di accertamento della sussistenza dei presupposti per ottenere dal
Fondo anche “parte del credito retributivo ammesso al passivo, come per legge, con parametro di riferimento le ultime tre buste paga”, si precisa quanto segue.
Come ricordato, il Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 provvede anche al pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma
1; la data di inizio dell'esecuzione forzata;
la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
Nella fattispecie che ci occupa, parte attrice richiama le buste paga relative alle mensilità di ottobre e dicembre 2014 e gennaio 2015, quindi, retribuzioni che non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia ai sensi dell'art. 2, comma 1.
Inoltre, occorre aggiungere che nel provvedimento di ammissione del credito relativo alla posizione del ricorrente non vi è alcuna imputazione delle somme riconosciute come spettanti alle ultime tre mensilità. Sul punto, si richiama il principio espresso dalla Suprema
Corte con riferimento al Tfr - ma estensibile anche ai crediti diversi - secondo cui in caso di fallimento del datore di lavoro, ove manchi una espressa imputazione del credito ammesso al passivo a t.f.r., va escluso l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l , che, CP_1
ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. n. 297 del 1982, è vincolato alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso, atteso che il predetto Fondo non assume in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta, bensì una distinta ed autonoma obbligazione di natura previdenziale (cfr Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 3165 del 02/02/2022).
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Le spese processuali sono totalmente compensate tra le parti sia in ragione della parziale reciproca soccombenza sia per l'assenza di prova in ordine alla trasmissione all'Ente della documentazione necessaria per il riconoscimento della prestazione invocata, essendo ormai consolidato il principio secondo cui in caso di insolvenza del datore di lavoro, al fine di ottenere dall' il pagamento del trattamento di fine rapporto posto a carico CP_1
dell'apposito Fondo di garanzia, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria, che, sulla base del criterio dell'onere della prova e dell'esigenza dell'istituto erogante di disporre dei dati necessari richiesti per effettuare la trattenuta d'imposta, nonché dell'esercizio dei poteri di autoregolamentazione da parte della pubblica amministrazione, sia richiesta dall'ente previdenziale, cui non incombe l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto.
PQM
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a ricevere dal Fondo di Garanzia il Tfr, condanna il detto Ente al CP_1
pagamento di tale prestazione nella misura in cui il ricorrente è stato ammesso nello stato passivo del fallimento della reso esecutivo il 13.06.2018 e previa Controparte_2
detrazione delle ritenute fiscali;
- Rigetta il ricorso per la parte restante;
- Compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 18.04.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino