CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.542/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IU IL AT
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
nato a Cerignola il [...], in [...] e quale titolare della ditta Parte_1 individuale Co.Gi.Mar e , nata a [...] il [...], residenti Parte_2 entrambi in Cerignola ed elettivamente domiciliati in Foggia alla Piazza U. Giordano n.13/c presso lo studio degli avv.ti Nicola Marino e dai quali sono Parte_3 congiuntamente rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellanti
Contro
, in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 con sede in Matera ed , in persona del suo legale Controparte_2 pagina 1 di 17 rappresentante, con sede in Roma, entrambe elettivamente domiciliate in Foggia alla via
G. Rosati n.159/A presso lo studio dell'avv. Giuseppe Perrone, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Filippo Pingue e Massimino Lo Conte giusta procura in atti
appellate
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.405/2022, resa dal Tribunale ordinario di Foggia, in composizione monocratica, in data 9/2/2022, pubblicata in data 11/2/2022, a definizione del giudizio n.6998/2013 r.g., promosso dagli odierni appellanti, in danno dell'odierne società appellata, avente ad oggetto “risarcimento danni”.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 17/5/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per gli appellanti “ in via principale e nel merito, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, condannate la
al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca CP_3
d'Italia ed illegittimo recesso ad nutum dal rapporto di c/c in favore dell'ex cliente, odierno appellante, nella misura do €10.000,00 e/o di quella che sarà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art.1226 c.c., con accessori di legge;
accogliere, altresì” il proposto appello della signora e, per l'effetto, condannare in solido le odierne società Parte_2 appellate alla restituzione dell'indebito percepito dall'appellante in misura pari quanto meno ad €61.325,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre che alla condanna delle medesime parti appellate al risarcimento danni in favore della suddetta appellante nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art.1226 c.c., con accessori di legge;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e costi
CTU definitivamente a carico delle società appellate in solido;
per la società appellate: si insisteva per il rigetto del proposto gravame e per la conferma integrale dell'impugnata sentenza con spese del grado a carico degli appellanti.
Svolgimento del processo
Con citazione del 9-27/12/2013 gli odierni appellanti convenivano dinanzi il Tribunale di
Foggia le odierne società appellate per ivi sentire, accertate molteplici e contestate irregolarità nella gestione dei rispettivi conti correnti, accesi presso la locale agenzia della pagina 2 di 17 Banca appellata, sentir condannare la stessa alla ripetizione delle somme indebitamente incassate, nonché, conseguentemente, accertata l'irregolarità della segnalazione dell'odierno appellante presso la Centrale Rischi, condannarsi la stessa ad ulteriore risarcimento danni in favore del predetto nella misura a determinarsi in corso di causa, nonché, accertato il grave inadempimento delle società appellate nella gestione finanziaria dei risparmi dell'odierna appellante e della inopponibilità a quest'ultima delle condizioni di polizza incidenti sul capitale versato per complessivi €280.000,00, condannarsi entrambe le società in solido al risarcimento di tutti i danni oltre che alla ripetizione dell'indebito percetto rispetto al capitale iniziale corrisposto, nella misura a determinarsi in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi di lite.
A supporto delle istanze predette assumevano gli attori, in fatto, gli sviluppi dei rispettivi rapporti bancari intercorso con la convenuta in forza dei rispettivi conti di cui erano CP_1 intestatari presso la agenzia locale della stessa.
In particolare, il , quale titolare di una locale impresa individuale denominata Parte_1
Co.Gi.Mar, intestatario, anche in proprio, di un c/c presso la filiale di Cerignola della CP_1 convenuta, acceso in data 7/3/2006, evidenziava un preteso saldo debitorio alla data di estinzione del 19/6/2013, pari ad €11.583,27, mentre la coniuge del Pt_2
, asseriva la titolarità presso la medesima filiale di un libretto a risparmio Parte_1 nominativo, cui si affiancava, successivamente, un conto corrente di corrispondenza ed un conto titoli, oltre ad evidenziare la assunta qualità di socia della convenuta a CP_1 decorrere dal 2008 e la sottoscrizione, in aggiunta alle operazioni sul conto titoli, con l'intermediazione della banca, di quattro polizze assicurative rilasciate dall'altra società appellata, aventi vario contenuto assicurativo e finanziario.
Asserivano, tuttavia, di aver riscontrato da parte della banca, una gestione del tutto arbitraria ed illegittima dei ridetti rapporti con molteplici violazioni sia alla nortmativa settoriale che alla buona fede contrattuale.
A tale riguardo, il rilevava, all'esito di accertamenti espletati dopo la rottura Parte_1 dei rapporti, una modifica unilaterale delle condizioni economiche iniziali, impostegli, in data 26/6/08, con la concessione di un affidamento per €380.000 con apertura di credito in c/c fino a revoca e per €20.000 con l.d. assegni sino a revoca, con individuati tassi e cms applicabili entro e fuori fido ma con linee di credito utilizzabili solo se assistite da pagina 3 di 17 molteplici garanzie tra cui una fideiussione omnibus, prestata dalla moglie e molteplici pegni sulle polizze assicurative dalla stessa sottoscritte, per un importo complessivo di
€840.020.
A seguito dell'incrinarsi dei rapporti fra le parti in causa, anche per il raggiro subito nella sottoscrizione della quattro polizze vita “index linked” offerte in pegno dalla Del Pt_2 tutto inopinatamente, in data 19/6/2013, la banca convenuta aveva proceduto unilateralmente all'azzeramento del saldo del conto corrente intestato alla ditta del con giro a sofferenza per il predetto importo e conseguente segnalazione Parte_1 alla Centrale Rischi, mentre alcuna sofferenza poteva essere contestata al correntista predetto, avendo lo stesso riscontrato l'addebito di oneri aggiuntivi per CMS e CMDF del tutto arbitrari ed illegittimi oltre ad un calcolo anatocistico degli interessi debitori, tant'è che, da un ricalcolo eseguito in ottemperanza dei criteri di legge, si riscontrava un saldo a credito del correntista per complessivi €6.982,44 giusta allegata perizia di parte.
Alle predette ragioni creditorie per ripetizione d'indebito si aggiungeva, in modo ancora più incisivo e rilevante, quelle della in conseguenza dell'esito disastroso delle Pt_2 quattro polizze dalla stessa sottoscritte per il tramite di una diretta intermediazione della
Banca convenuta ed emesse dalla società pure convenuta . Controparte_4
Con riferimento a tali contratti, si evidenziava, come detto, la sottoscrizione di quattro polizze da parte della nella indicata cronologia e natura sostanziale, ovvero, la Pt_2 prima, in data 25/10/06, quale effettiva polizza vita a premio unico versato di €100.000; la seconda, in data 20/3/2007, quale polizza vita index linked con scadenza 6/4/13, con premio unico versato di €60.050; la terza, in data 25/6/2007, quale ulteriore index linked con scadenza 25/12/12, con premio unico versato di €20.050 e la quarta, in data
14/3/2018, ulteriore index linked, con scadenza 1/4/12, con premio unico versato di
€100.051 per una somma complessiva versata, quindi, di €280.000,00
Rilevavano, tuttavia, gli attori, molteplici irregolarità afferenti il predetto rapporto di intermediazione mobiliare, nell'ambito del quale l'assicurata non aveva mai avuto contatti diretti con l'emittente delle polizze, avendo ricevuto la proposta contrattuale esclusivamente dalla banca intermediaria convenuta, evidenziando che , all'atto delle varie stipule, la banca intermediaria ebbe a rappresentare alla propria cliente la vantaggiosità delle stesse, l'insussistenza di rischi alle stesse ascrivibili, la natura di pagina 4 di 17 polizze vita quali prodotti esclusivamente previdenziali, la primar8ia funzione di tutela del risparmio e piano di accumulo, nonché la funzionalità delle stesse rispetto all'attività imprenditoriale del proprio coniuge.
Sta di fatto che, invece, tutte le polizze predette si sostanziavano in veri e propri prodotti finanziari ad alto rischio d'investimento, inquadrabili, pertanto, in ben diversa e distinta disciplina normativa al di fiori dello schema contrattuale di cui all'art.1882 c.c. e che, di fatto, risultava palesemente violato dalle società convenute.
Non mancavano gli attori di addurre specifiche e pertinenti rilievi circa la distinzione tra i prodotti assicurativi con funzione previdenziale e quelli invece prettamente finanziari con la nota e rilevante ripartizione del rischio, a carico della Compagnia per i primi ed a carico dell'investitore per i secondi.
In punto di diritto, invocavano, pertanto gli attori una duplice tutela risarcitoria attinente i suddetti rispettivi rapporti atteso che, con riferimento alla posizione del , Parte_1 lo stesso risultava titolare di un saldo a credito del proprio conto con conseguenziale illecita ed arbitraria segnalazione alla Centrale Rischi determinate notevoli e rilavanti danni patrimoniali e non patrimoniali a ristorarsi, mentre, con riguardo alla posizione della l'indotta sottoscrizione delle polizze predette, illecitamente celate dalle società Pt_2 quali prodotti assicurativi e non finanziari, comportava il diritto della stessa a richiedere la risoluzione delle stesse con conseguente effetto ripetitorio-risarcitorio del complessivo capitale investito, concludendo come innanzi precisato.
Con unica “memoria di costituzione e risposta” si costituivano entrambe le società convenute, ovvero la banca e la Compagnia Assicuratrice emissaria delle polizze sottoscritte dalla contestando la fondatezza delle avverse argomentazioni sia con Pt_2 riguardo al rapporto di c/c del e dia con riferimento al rapporto titoli della Parte_1
allegando, quanto al primo, l'insussistenza di alcuna violazione addebitabile alla Pt_2 banca con conferma del saldo debitorio del correntista e conseguente legittima quanto doverosa segnalazione alla Centrale Rischi e, quanto al secondo, la effettiva natura delle polizze in questione con la rilevata consapevolezza dell'investitrice dei rischi connessi alle varie operazioni oltre all'espletata obbligo informativo sulle stesse polizze.
pagina 5 di 17 Così radicatosi il giudizio, disattesa sia la richiesta di prova testimoniale di parte attrice e sia l'invocato ordine ostensivo a carico della banca, veniva disposta ctu ricostruttiva del rapporto di entrambi gli attori e, quindi, disposto l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, la causa perveniva all'udienza decisoria, fissata ex art.281 sexies c.p.c., per l'8/4/2020, differita a quella successiva del 2/10/21, tenutasi secondo la modalità della trattazione cartolare, con rinnovazione della precisazione delle conclusioni e conseguente riserva i n decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza dell'11/2/22, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale monocratico definiva la controversia, rigettando le domande proposte sia dal che dalla con condanna solidale degli stessi alla refusione delle spese Parte_1 Pt_2 processuali a in favore delle due società convenute, ivi comprese quelle per l'espletamento della disposta ctu.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
Preliminarmente, osservava il Tribunale che le domande attoree dovevano scrutinarsi per come incardinate con l'atto introduttivo del giudizio, palesandosi l'irritualità delle modifiche operate in sede di conclusioni, integrando la stessa una inammissibile domanda nuova nella fase decisoria del giudizio.
Venendo, quindi, al merito della controversia, doveva esaminarsi, in primo luogo, la domanda di accertamento negativo del credito con richiesta di ripetizione d'indebito avanzata dagli attori nei confronti della convenuta. CP_1
A tale riguardo, riteneva il primo giudice di aderire alle risultanze della disposta ctu secondo la quale, solo nell'ambito del rapporto di conto corrente acceso originariamente dal per poi intestarsi alla ditta individuale di cui lo stesso era titolare (c/c Parte_1
n.196/2351793-6, risultava contabilizzata una CSM, posto che solo con riferimento al predetto conto corrente la misura del tasso risultava espressamente prevista nel contratto debitamente sottoscritto dalle parti, mentre, in ragione della collocazione temporale di tutti i tre contratti di conto corrente in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera
CICR del 9/2/2000, la capitalizzazione periodica degli interessi in regime di reciprocità e pagina 6 di 17 pari periodicità, doveva configurarsi legittima, dovendosi disattendere il contestato vizio anatocistico.
Sulla scorta di tali premesse, rilevava il primo giudice che, dalla ricostruzione contabile eseguita dal ctu e, in particolare, dalla seconda ipotesi ricostruttiva, era emerso che il conto corrente intestato al solo del 13/9/04 (c/c n.196/2351494-5) Parte_1 evidenziava, all'atto della sua estinzione del 30/9/07, un saldo a debito del correntista pari ad €3.352,97, con esclusione delle sole commissioni di massimo scoperto e di messa a disposizione di fondi, mentre sull'altro conto corrente, intestato pure al ed Parte_1 acceso il 7/3/06, si riscontrava un saldo finale a debito dello stesso di €11.558,83 girato a sofferenza dalla banca il 19/3/2013, con legittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori e con legittima applicazione ed addebito della CMS in quanto risultante da pattuizione scritta, debitamente sottoscritta dalle parti in data 6/3/06 (data anteriore all'apertura suddetta del conto).
Sulla scorta di tali risultanze peritali, riscontrandosi la conferma del saldo debitorio girato a sofferenza dalla la domanda di accertamento negativo e ripetizione d'indebito in CP_1 questione doveva ineluttabilmente rigettarsi.
Passando quindi il Tribunale alla disamina della distinta domanda proposta dalla ed Pt_2 articolata nel duplice profilo di ripetizione d'indebito rispetto al c/c alla stessa intestato
(c/c 196/2352033-3) e di risarcimento danni con riferimento alle quattro polizze assicurative di cui innanzi, reputava il primo giudice di disattenderla integralmente per entrambi i profili innanzi evidenziati.
In primo luogo, con riguardo al rapporto di conto corrente, richiamava, anche in questo caso, le risultanze peritali con il secondo dei conteggi prospettato dal CTU, ovvero quello comprensivo della capitalizzazione periodica con pari periodicità e reciprocità ed esclusione della delle CMS e CMDF in ragione di una carente pattuizione scritta debitamente firmata dalle parti, con evidenza di un modesto saldo creditorio della correntista di €504,50, con conseguente infondatezza della proposta domanda ripetitoria i n danno della di €1.202,53 di cui all'atto introduttivo, evidenziandosi, altresì, la CP_1 insussistenza di alcun interesse ultra soglia applicato dall'Istituto di credito per tutto il corso del rapporto.
pagina 7 di 17 Parimenti infondata riteneva il Tribunale l'ulteriore domanda di natura risarcitoria avanzata dagli attori con riferimento alla pretesa illegittimità della segnalazione operata dalla banca del nominativo del presso la Centrare Rischi della Banca d'Italia, Parte_1 rivelandosi, per quanto innanzi evidenziato, giustificata la stessa dalla accertata situazione debitoria di cui innanzi (saldo debitorio di €11.558,83).
La rilevata carenza probatoria in ordine a ventilati danni patrimoniale e non patrimoniali, consentiva al primo giudice, in base al principio della ragione più liquida, di prescindere dal valutare la contestata illegittimità del recesso operato dalla banca.
Passava, quindi, il Tribunale a scrutinare l'ulteriore domanda di ripetizione d'indebito proposta dalla sola con riferimento alle operazioni di intermediazione mobiliare Pt_2 propostele dalla banca, quale intermediario, e concluse con l' , Controparte_2 finalizzata alla ripetizione della somma dalla stessa versata per la sottoscrizione delle quattro polizze assicurative di cui innanzi.
A tale riguardo, premetteva il Tribunale un'ampia dissertazione circa la distinzione, nell'ambito di tali operazioni d'investimento, dei prodotti assicurativi con finalità previdenziale e di risparmio, nel cui contesto era ricompresa la prima polizza sulla vita a premio unico del 25/10/2016, da quelli inerenti ad un vero e proprio investimento finanziario a fine speculativo a rischio, denominate linked, a loro volta distinte nelle due tipologie delle index linked, legate all'andamento di u n valore di riferimento, con durata limitata, non necessariamente connessa alla vita dell'assicurato, e delle unit-linked, nelle quali il valore del capitale investito dipendeva dall'andamento del valore di quote di fondi d'investimento.
Ribadiva che mentre l'assicurazione sulla vita era finalizzata ad accumulare un capitale garantito a scopo previdenziale, le polizze linked potevano persino determinare la perdita complessiva del patrimonio investito in quanto, in sostanza, in tali tipi di polizze i premi venivano investiti in prodotti finanziari con conseguente rischio ancorato al loro andamento (a carico dell'assicurato) e non già al fattore umano per l'assicurazione legata al rischio “anagrafico” disciplinata dall'art.1882 c.c.
Richiamava, inoltre, il Tribunale la consolidata giurisprudenza di legittimità finalizzata ad individuare l'effettivo criterio distintivo delle due tipologie di cui innanzi, sostenendo che,
pagina 8 di 17 se dalla polizza non emergevano elementi previdenziali, come un rendimento minimo o la restituzione del capitale, essa andava considerata quale strumento finanziario, in quanto i premi versati dall'assicurato venivano investiti in prodotti finanziari veri e propri e l'alea contrattuale gravava completamente sull'assicurato-investitore, conseguendone la finalità squisitamente speculativa dell'investimento.
Chiaramente, la collocazione del prodotto in una o nell'atra tipologia dipendeva dalla attenta interpretazione del contratto, onde valutare se l'operazione si configurasse alla stregua di una polizza vita ovvero di negozio d'investimento e tanto sulla scorta di un unico e dirimente sintomo distintivo, quale la imputazione effettiva del rischio, rientrando il prodotto tra la categoria della polizza vita con finalità previdenziale allorchè questo era assunto dall'assicuratore (c.d. rischio anagrafico ancorato all'età dell'assicurato o all'evento della sua morte), mentre, se il rischio di guadagno, c.d. perfomance, era integralmente addossato all'assicurato, si rientrava nell'ambito degli strumenti finanziari.
Sulla scorta di tali rilevanti premesse, passava il Tribunale a verificare la natura e lo sviluppo delle quattro polizze sottoscritte dalla Pt_2
La prima polizza in ordine cronologico, ovvero quella n.319600051186 del 25/10/2006, poteva annoverarsi quale un contratto di assicurazione sulla vita intera a prestazioni rivalutabili ed a premio unico, interamente versato, di €100.000,00 atteso che tale polizza, avente quale obiettivo primario il mantenimento nel tempo del capitale investito, prevedeva un rendimento minimo garantito annuo ed il consolidamento annuo del capitale aumentato del rendimento, riservato, ovviamente, ad un cliente a bassa propensione al rischio, quale doveva considerarsi, nella specie, la pensionata con presumibile e Pt_2 verosimile scarsa propensione al rischio, finalità previdenziale confermata da un riscatto totale del premio, atteso che la compagnia emissaria ed assicuratrice provvedeva a rimborsare all'assicurata il capitale investito, riconoscendole, finanche, un rendimento minimo in applicazione delle previste Condizioni di Assicurazione in atti, derivandone, pertanto, che rispetto a tale polizza nulla poteva la reclamare a titolo ripetitorio e Pt_2 né, tanto meno, a titolo risarcitorio di un asserito danno privo di alcun supporto probatorio.
Venendo alla tre residue polizze (nn.31960005194,31960005200 e 31960005205), reputava qualificare le stesse come polizze Index Linked in quanto non prevedevano né pagina 9 di 17 garanzia di capitale e né di un rendimento minimo (come la precedente), essendo, inoltre emerso, dall'indagine compiuta dal CTU, che il pagamento delle prestazioni dipendeva, nei fatti, dalla solvibilità di enti emittenti i sottostanti strumenti finanziari e che, con la stipula del contratto, il contraente acquistava una struttura finanziaria comportante l'assunzione di posizioni su strumenti derivati.
Tuttavia, rilevava il Tribunale, pure così qualificate le tre polizze, doveva escludersi qualsiasi diritto ripetitorio d'indebito a favore della risultando dagli atti di causa e Pt_2 dalla mancata contestazione di tale circostanza, l'intervenuta liquidazione di due delle predette polizze assicurative, derivandone, quindi, che l'attrice non avesse più nulla da pretendere a titolo di ripetizione d'indebito.
Aggiungeva, inoltre, ad ulteriore supporto del rilievo di cui innanzi, che, quanto alla seconda polizza linked del 20/3/2007 (ovvero la n.319600054194 con premio unico versato di €60.500,00), come emergente dalla documentazione prodotta dalle convenute in atti, la risultava carente di effettiva legittimazione, risultando effettiva titolare Pt_2 della pretesa creditoria il solo Istituto di Credito cui la predetta polizza era stata costituita in pegno, circostanza, peraltro, non contestata da parte attrice.
Infine, concludeva il Tribunale anche per il rigetto di qualsiasi pretesa risarcitoria da parte attrice per asserito grave ed illegittimo inadempimento della Compagnia assicuratrice e dell' nell'operazione di intermediazione mobiliare de qua agitur, non Controparte_5 avendo la stessa fornito, anche in questo caso, adeguato supporto probatorio del lamentato danno patrimoniale e morale, asseritamente subito.
Avverso la suddetta statuizione insorgevano i coniugi originari attori Parte_4 in primo grado, proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale articolavano due distinti capi d'impugnativa, attinenti, rispettivamente, alla posizione del
, con riferimento ad un prospettato inadempimento contrattuale della Parte_1 CP_3 in ordine ad ogni minimo obbligo di protezione ed informazione dell'ex cliente e danni connessi, ed alla posizione della in ordine alla prospettata inadeguatezza ed Pt_2 illegittimità delle polizze e del proprio diritto alla ripetizione ed al Controparte_4 risarcimento danni, concludendo come in epigrafe trascritto, invocando la riforma della impugnata sentenza, sia con riguardo alla prima posizione, accogliendo l'originaria domanda risarcitoria del per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, Parte_1 pagina 10 di 17 nella quantificata misura di €10.000,00 ovvero di quella a riconoscersi in via equitativa,
e sia con riguardo alla seconda posizione, accogliendo la domanda restitutoria della assicurata quanto meno in riferimento alla polizza linked del 20/3/2007 per la somma di
€61.325,40 oltre accessori, contestando, di fatto, la ritenuta cessione di titolarità della stessa in capo alla banca, a titolo di pegno.
In particolare, con il primo motivo (riferibile alla posizione del ) contesta lo Parte_1 stesso appellante la ritenuta infondatezza dell'operata segnalazione da parte della banca alla Centrale Rischi, foriera di evidenti danni d'immagine e patrimoniali di cui reiterava il ristoro, dolendosi sia per la ritenuta causa giustificativa della ridetta iniziativa, in ragione del saldo debitorio allo stesso imputabile e sia per la ritenuta carenza probatoria dei danni subiti in conseguenza di tale operato della banca, prescindendo, per applicazione della ragione più liquida, dalla dedotta illegittimità del recesso ad nutum della banca, operato in mancanza del preavviso di legge;
con il secondo motivo (relativo alla posizione della censurava la stessa appellante, l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, Pt_2 della rilevante efficacia probatoria, in ordine alla ventilata illegittimità delle stesse polizze
Linked (con conseguente fondatezza della proposta pretesa ripetitoria e risarcitoria) rappresentata, in concreto, dal comportamento stragiudiziale della stessa banca e della
Compagnia assicuratrice, allorché le stesse, avuto riguardo all'azzeramento della polizza
Linked del 20/3/2007 di €60.500,00, conseguente all'intercorso fallimento di una ignota banca islandese cui era ancorata la polizza stessa, avevano spontaneamente proposto un piano di rimborso quinquennale quasi integrale del capitale versato, proposta, peraltro, reiterata in sede di mediazione espletata, laddove si proponeva formalmente il versamento della somma di €18.000,00 con contestuale azzeramento della posizione debitoria del coniuge di circa €12.000,00 e contestava, inoltre, la mancata considerazione,
a supporto del dedotto inadempimento contrattuale delle società convenute, un individuato conflitto d'interessi tra la banca intermediaria e la società emittente con riferimento alla polizza 31960005186 (polizza vita a premio unico versato) oltre ad altre molteplici irregolarità, anche in punto di difetto informativo, che viziavano i contratti sottoscritti dalla Pt_2
Si costituivano, anche in questa sede, con unico e comune atto difensivo e comune difesa, le due società appellate, contestando la fondatezza del gravame, in entrambi i profili pagina 11 di 17 dedotti ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata in ragione della corretta impostazione motivazionale adotta dal Tribunale.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 14/9/2022, il Collegio, previo rigetto della invocata inibitoria per rilevata insussistenza dei presupposti di legge, la cvausa veniva rinvia per la p.c. all'udienza di cui in epigrafe del 17/5/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Prioritariamente evidenzia il Collegio che, malgrado la proposizione di unico appello, lo stesso gravame si struttura in una duplice impugnativa proposta, rispettivamente, dal e dalla con riguardo alle due rispettive doglianze aventi ad oggetto Parte_1 Pt_2 due diversi capi motivazionali attinenti, il primo, alla istanza risarcitoria del Parte_1 per danni asseritamente subiti in conseguenza di una contestata illecita segnalazione dello stesso alla Centrale Rischi della banca d'Italia in ragione del saldo finale a debito con cui si girava a sofferenza il rispettivo conto corrente, il secondo, alla istanza di ripetizione, dal parte della del capitale versato per stipulare una polizza Linked in difetto di Pt_2 adeguatezza al proprio profilo di rischio e di idoneo assolvimento di obbligo informativo impugnando il correlativo capo motivazionale della gravata sentenza.
Orbene, con riferimento al primo capo d'impugnazione del , ritiene il Collegio Parte_1 dover disattendere la doglianza ritenendo la stessa infondata oltre priva di adeguato supporto probatorio in ordine alla effettiva determinazione di danni.
Va inoltre premesso che l'appellante supporta la doglianza in esame sulla sola scorta di una pretesa illegittimità del recesso ad nutum in mancanza del previsto preavviso, senza minimamente contestare le risultanze della espletata perizia, recepita in sentenza, che evidenziava un saldo negativo dello stesso di €11.588,83 così dando implicita acquiescenza a tale rilevante circostanza fattuale, determinante nel rilevare la correttezza della proposta segnalazione.
A tale riguardo, tuttavia, anche in disparte la qualificazione di recesso abusivo da parte della resta, assorbente nel supportare il diniego della proposta richiesta risarcitoria, CP_1
pagina 12 di 17 la carenza assoluta di qualsiasi effettivo pregiudizio subito dal correntista in diretto rapporto causale con il contestato recesso contrattuale.
La Suprema Corte, in subiecta materia ha reiteratamente precisato che l'inadempimento contrattuale, per quanto condizione necessaria, non si configura comunque sufficiente per ottenere il risarcimento, atteso che il danneggiato deve sempre adempiere ad un onere probatorio rigoroso, dimostrando con fatti, documenti e dati concreti l'esistenza e l'ammontare del pregiudizio economico subito come conseguenza diretta della violazione
(cfr.ex multis Cass. n.25375/2025).
Ancora più incisiva è poi la giurisprudenza di legittimità allorché, come nella specie, oggetto dell'istanza risarcitoria sia il presumibile danno occorso in conseguenza di una illegittima segnalazione, danno da dimostrare nella sua concretezza, non potendo ritenerlo sussistente in re ipsa(v. Cass. 8480/2025).
Invero, anche prescindendo dalla rilevata correttezza della segnalazione predetta, chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno è tenuto a dimostrare sia l'effettiva ricorrenza di un pregiudizio, sia l'esistenza di un nesso di causalità con la condotta illecita, atteso che: “l'accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige
l'accertamento sia del nesso causale tra la condotta illecita e la contrattazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito, sia del nesso causale tra la contrattazione dei finanziamenti ed il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato e per l'accertamento del secondo nesso è decisivo l'esame circa le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere danneggiata” (cfr. Cass. n.13264 dell'1/7/2020).
Ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subito dalla illegittima segnalazione, non può essere invocata la tesi del danno in re ipsa, poiché la stessa snaturerebbe la funzione del risarcimento che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass.
SS.UU. n.26972/2008).
A nulla rileva, con riguardo al predetto onere probatorio, la richiesta di prova testimoniale proposta dal con la propria memoria istruttoria atteso che le capitolate Parte_1 circostanze di prova si configuravano irrilevanti le prime due e generica la terza con pagina 13 di 17 conseguente corretto rigetto della richiesta di prova da parte del Tribunale che ne rilevava
“l'ultroneità”, circostanze, peraltro, neanche espressamente reiterate in sede di p.c. con conseguente ritenuta implicita rinuncia alle stesse.
Quanto innanzi esclude, evidentemente, l'invocato ricorso alla sussidiaria liquidazione
“equitativa” ex art.1226 c.c., atteso che la stessa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica(Cass. 19/12/2011 n.27447), ovvero che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata (v.Cass.
4/4/2017 n.866 Cass. 4/8/2017 n.19447)
Venendo, quindi, alla posizione dell'appellante e con specifico riferimento alla Pt_2 contestata irregolarità delle operazioni d'investimento della stessa, occorre premettere due rilevanti riscontri processuali riferibili alla difesa di essa appellante nel corso del giudizio di prime cure e di quello in esame.
Devesi evidenziare, pertanto che la non supportava il richiesto risarcimento di Pt_2 danni patrimoniali e non patrimoniali con un'istanza di risoluzione dei rispettivi contratti
, limitandosi ad imputare alla predetta Compagnia Assicurativa ed Controparte_4 all'intermediaria Banca convenuta un “grave ed illegittimo inadempimento” senza ulteriore prova e specificazione di un comportamento omissivo delle stesse in violazioni di norme contrattuali e regolamentari.
Devesi altresì rilevare che, nella presente fase di riesame, la contestazione d'inadempimento predetto viene limitata ad una sola delle quattro polizze indicate con l'atto introduttivo, ovvero a quella del 20/3/07 con scadenza al 6/4/2013 verso il premio unico versato di €60.500,00 in quanto, le altre polizze risultavano tutte liquidate dalla
Compagnia, circostanza non contestata dalla stessa appellante.
A supporto della doglianza con il limitato petitum ripetitorio di €61.325,40 e di un indeterminato ulteriore danno (del quale non vi era la benché minima prova), l'appellante adduceva una duplice motivazione, richiamando, in primo luogo, una invocata rilevanza confessoria della banca in ordine ad una ventilata irregolarità delle polizze sottoscritte, rappresentata, in tesi, da proposte transattive dalla stessa operate sia nella fase stragiudiziale che in quella di mediazione e contrastando, in secondo luogo, la ritenuta pagina 14 di 17 carenza di legittimazione attribuitale dal Tribunale in ragione della concessione in pegno della polizza contestata.
Ritiene il Collegio disattendere entrambi i profili.
La ripetizione del capitale investito nel sottoscrivere la polizza presupponeva, invero, la dichiarata risoluzione del relativo contratto, conseguente, a sua volta ad un grave inadempimento contrattuale ascrivibile alle due società convenute mentre, nel caso di specie, alcuna richiesta di risoluzione veniva formalmente proposta dalla con il Pt_2 proprio atto introduttivo (v. conclusioni in calce all'atto di citazione) e nessun danno ulteriore veniva dalla stessa concretamente dimostrato.
Quanto poi alla ventilata rilevanza confessoria delle due proposte di rimborso parziale del capitale investito da parte della con riguardo ad una presunta irregolarità delle CP_1 stesse, reputa il Collegio di qualificare le stesse quale mere proposte transattive stragiudiziali, prive di “animus confitenti” e, conseguentemente insufficienti, sul piano probatorio, a sanare la lacuna, argomentativa e documentale, che era invece onere dell'assicurata addurre e produrre a supporto del contestato grave inadempimento contrattuale ascrivibile alle due società convenute, atteso che “il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria per mancanza di animus confitenti ove costituisca l'oggetto delle reciproche concessioni di un contratto di transazione”(cfr. Cass. 19/6/2015 n.12691; v. in termini anche Cass. n.38941 del
7/12/2021).
Deve, infine, condividersi la prospettata carenza di effettiva legittimazione attiva in capo alla in conseguenza del formale contratto di cessione in pegno della polizza in Pt_2 esame in favore della in data 4/7/2007 (v.doc. sub.10 e sub 19 della produzione CP_1 documentale della in primo grado). CP_1
Trattavasi, nella specie, di un pegno irregolare, rappresentato da un titolo fungibile quale era la polizza Linked del 20/3/2007, finalizzato a renderne unico beneficiario la Banca cessionaria con conseguente dismissione, formale e materiale, dello stesso titolo con sopravvenuta carenza di effettiva legittimazione attiva ad eccepirne aspetti patologici di tale rilevanza e gravità da supportarne la richiesta ripetitoria del premio versato, vizi, peraltro, rimasti privi di adeguato riscontro probatorio e documentale.
pagina 15 di 17 La rilevata natura di pegno irregolare comportava altresì un pieno effetto traslativo di proprietà del titolo ceduto in pegno atteso che: “ Caratteristica essenziale del pegno irregolare è che oggetto del pegno sia un bene considerato fungibile per natura o per il quale sia stata conferita al creditore la facoltà di disposizione. Con la conseguenza che la proprietà del bene dato in pegno, invece di rimanere, come di regola avviene, in capo al datore del pegno, passa immediatamente al creditore pignoratizio;
per tale ragione il creditore se, da un lato, subisce tutte le oscillazioni di valore del titolo oggetto del pegno, dall'altro non ha più l'obbligo di custodia, né i frutti, ma può liberamente disporre di quel bene salvo l'obbligo di restituire il tantundem alla scadenza convenuta” (cfr. Cass.
n.16618/2016; 2456/2008; 5111/2003).
In definitiva, la proprietà del bene viene acquisita dal creditore non per il mancato pagamento del debito ma per la fungibilità dell'oggetto o per l'attribuzione della facoltà di disporne.
Né, tantomeno, può rilevare a contrastare quanto innanzi, la prospettata causa fideiussoria della polizza, finalizzata a garantire l'adempimento del debitore principale, nella specie il marito , dell'obbligo restitutorio del notevole finanziamento Parte_1 allo stesso concesso, atteso che alcun vizio del consenso o errore riconoscibile può, allo stato degli atti, ritenersi sussistente quale causa induttiva imposta alla garante Pt_2
Conclusivamente, sulla scorta dei rilievi suddetti, il gravame è destinato ad un integrale rigetto, con le conseguenze di rito anche in ordine alla regolamentazione delle spese del grado.
A tale riguardo, la peculiare unicità della difesa delle due società convenute, reiterata anche in questa fase di gravame e la mancanza di alcun rilievo incidentale dalle stesse proposto avverso la disposta liquidazione unitaria in primo grado, induce il a Pt_5 disporre, anche per le spese e competenze del grado a carico degli appellati soccombenti in solido, una liquidazione unitaria per entrambe le società appellate sulla scorta del valore delle rispettive somme richieste a titolo risarcitorio.
PQM
pagina 16 di 17 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai coniugi Parte_1
e avverso la sentenza n.405/2022, resa dal Tribunale ordinario di
[...] Parte_2
Foggia in composizione monocratica, in data 9-11/2/2022, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna entrambi gli appellanti, in solido, alla integrale refusione delle competenze difensive del presente grado, in favore della e della Controparte_2 [...]
in persona dei rispettivi legali Controparte_6 rappresentanti, liquidate le stesse in complessivi €14.317,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare tenuti entrambi gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato già dagli stessi versato per l'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 30/9/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IU IL estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IU IL AT
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
nato a Cerignola il [...], in [...] e quale titolare della ditta Parte_1 individuale Co.Gi.Mar e , nata a [...] il [...], residenti Parte_2 entrambi in Cerignola ed elettivamente domiciliati in Foggia alla Piazza U. Giordano n.13/c presso lo studio degli avv.ti Nicola Marino e dai quali sono Parte_3 congiuntamente rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellanti
Contro
, in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 con sede in Matera ed , in persona del suo legale Controparte_2 pagina 1 di 17 rappresentante, con sede in Roma, entrambe elettivamente domiciliate in Foggia alla via
G. Rosati n.159/A presso lo studio dell'avv. Giuseppe Perrone, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Filippo Pingue e Massimino Lo Conte giusta procura in atti
appellate
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.405/2022, resa dal Tribunale ordinario di Foggia, in composizione monocratica, in data 9/2/2022, pubblicata in data 11/2/2022, a definizione del giudizio n.6998/2013 r.g., promosso dagli odierni appellanti, in danno dell'odierne società appellata, avente ad oggetto “risarcimento danni”.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 17/5/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per gli appellanti “ in via principale e nel merito, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, condannate la
al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca CP_3
d'Italia ed illegittimo recesso ad nutum dal rapporto di c/c in favore dell'ex cliente, odierno appellante, nella misura do €10.000,00 e/o di quella che sarà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art.1226 c.c., con accessori di legge;
accogliere, altresì” il proposto appello della signora e, per l'effetto, condannare in solido le odierne società Parte_2 appellate alla restituzione dell'indebito percepito dall'appellante in misura pari quanto meno ad €61.325,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre che alla condanna delle medesime parti appellate al risarcimento danni in favore della suddetta appellante nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art.1226 c.c., con accessori di legge;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e costi
CTU definitivamente a carico delle società appellate in solido;
per la società appellate: si insisteva per il rigetto del proposto gravame e per la conferma integrale dell'impugnata sentenza con spese del grado a carico degli appellanti.
Svolgimento del processo
Con citazione del 9-27/12/2013 gli odierni appellanti convenivano dinanzi il Tribunale di
Foggia le odierne società appellate per ivi sentire, accertate molteplici e contestate irregolarità nella gestione dei rispettivi conti correnti, accesi presso la locale agenzia della pagina 2 di 17 Banca appellata, sentir condannare la stessa alla ripetizione delle somme indebitamente incassate, nonché, conseguentemente, accertata l'irregolarità della segnalazione dell'odierno appellante presso la Centrale Rischi, condannarsi la stessa ad ulteriore risarcimento danni in favore del predetto nella misura a determinarsi in corso di causa, nonché, accertato il grave inadempimento delle società appellate nella gestione finanziaria dei risparmi dell'odierna appellante e della inopponibilità a quest'ultima delle condizioni di polizza incidenti sul capitale versato per complessivi €280.000,00, condannarsi entrambe le società in solido al risarcimento di tutti i danni oltre che alla ripetizione dell'indebito percetto rispetto al capitale iniziale corrisposto, nella misura a determinarsi in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi di lite.
A supporto delle istanze predette assumevano gli attori, in fatto, gli sviluppi dei rispettivi rapporti bancari intercorso con la convenuta in forza dei rispettivi conti di cui erano CP_1 intestatari presso la agenzia locale della stessa.
In particolare, il , quale titolare di una locale impresa individuale denominata Parte_1
Co.Gi.Mar, intestatario, anche in proprio, di un c/c presso la filiale di Cerignola della CP_1 convenuta, acceso in data 7/3/2006, evidenziava un preteso saldo debitorio alla data di estinzione del 19/6/2013, pari ad €11.583,27, mentre la coniuge del Pt_2
, asseriva la titolarità presso la medesima filiale di un libretto a risparmio Parte_1 nominativo, cui si affiancava, successivamente, un conto corrente di corrispondenza ed un conto titoli, oltre ad evidenziare la assunta qualità di socia della convenuta a CP_1 decorrere dal 2008 e la sottoscrizione, in aggiunta alle operazioni sul conto titoli, con l'intermediazione della banca, di quattro polizze assicurative rilasciate dall'altra società appellata, aventi vario contenuto assicurativo e finanziario.
Asserivano, tuttavia, di aver riscontrato da parte della banca, una gestione del tutto arbitraria ed illegittima dei ridetti rapporti con molteplici violazioni sia alla nortmativa settoriale che alla buona fede contrattuale.
A tale riguardo, il rilevava, all'esito di accertamenti espletati dopo la rottura Parte_1 dei rapporti, una modifica unilaterale delle condizioni economiche iniziali, impostegli, in data 26/6/08, con la concessione di un affidamento per €380.000 con apertura di credito in c/c fino a revoca e per €20.000 con l.d. assegni sino a revoca, con individuati tassi e cms applicabili entro e fuori fido ma con linee di credito utilizzabili solo se assistite da pagina 3 di 17 molteplici garanzie tra cui una fideiussione omnibus, prestata dalla moglie e molteplici pegni sulle polizze assicurative dalla stessa sottoscritte, per un importo complessivo di
€840.020.
A seguito dell'incrinarsi dei rapporti fra le parti in causa, anche per il raggiro subito nella sottoscrizione della quattro polizze vita “index linked” offerte in pegno dalla Del Pt_2 tutto inopinatamente, in data 19/6/2013, la banca convenuta aveva proceduto unilateralmente all'azzeramento del saldo del conto corrente intestato alla ditta del con giro a sofferenza per il predetto importo e conseguente segnalazione Parte_1 alla Centrale Rischi, mentre alcuna sofferenza poteva essere contestata al correntista predetto, avendo lo stesso riscontrato l'addebito di oneri aggiuntivi per CMS e CMDF del tutto arbitrari ed illegittimi oltre ad un calcolo anatocistico degli interessi debitori, tant'è che, da un ricalcolo eseguito in ottemperanza dei criteri di legge, si riscontrava un saldo a credito del correntista per complessivi €6.982,44 giusta allegata perizia di parte.
Alle predette ragioni creditorie per ripetizione d'indebito si aggiungeva, in modo ancora più incisivo e rilevante, quelle della in conseguenza dell'esito disastroso delle Pt_2 quattro polizze dalla stessa sottoscritte per il tramite di una diretta intermediazione della
Banca convenuta ed emesse dalla società pure convenuta . Controparte_4
Con riferimento a tali contratti, si evidenziava, come detto, la sottoscrizione di quattro polizze da parte della nella indicata cronologia e natura sostanziale, ovvero, la Pt_2 prima, in data 25/10/06, quale effettiva polizza vita a premio unico versato di €100.000; la seconda, in data 20/3/2007, quale polizza vita index linked con scadenza 6/4/13, con premio unico versato di €60.050; la terza, in data 25/6/2007, quale ulteriore index linked con scadenza 25/12/12, con premio unico versato di €20.050 e la quarta, in data
14/3/2018, ulteriore index linked, con scadenza 1/4/12, con premio unico versato di
€100.051 per una somma complessiva versata, quindi, di €280.000,00
Rilevavano, tuttavia, gli attori, molteplici irregolarità afferenti il predetto rapporto di intermediazione mobiliare, nell'ambito del quale l'assicurata non aveva mai avuto contatti diretti con l'emittente delle polizze, avendo ricevuto la proposta contrattuale esclusivamente dalla banca intermediaria convenuta, evidenziando che , all'atto delle varie stipule, la banca intermediaria ebbe a rappresentare alla propria cliente la vantaggiosità delle stesse, l'insussistenza di rischi alle stesse ascrivibili, la natura di pagina 4 di 17 polizze vita quali prodotti esclusivamente previdenziali, la primar8ia funzione di tutela del risparmio e piano di accumulo, nonché la funzionalità delle stesse rispetto all'attività imprenditoriale del proprio coniuge.
Sta di fatto che, invece, tutte le polizze predette si sostanziavano in veri e propri prodotti finanziari ad alto rischio d'investimento, inquadrabili, pertanto, in ben diversa e distinta disciplina normativa al di fiori dello schema contrattuale di cui all'art.1882 c.c. e che, di fatto, risultava palesemente violato dalle società convenute.
Non mancavano gli attori di addurre specifiche e pertinenti rilievi circa la distinzione tra i prodotti assicurativi con funzione previdenziale e quelli invece prettamente finanziari con la nota e rilevante ripartizione del rischio, a carico della Compagnia per i primi ed a carico dell'investitore per i secondi.
In punto di diritto, invocavano, pertanto gli attori una duplice tutela risarcitoria attinente i suddetti rispettivi rapporti atteso che, con riferimento alla posizione del , Parte_1 lo stesso risultava titolare di un saldo a credito del proprio conto con conseguenziale illecita ed arbitraria segnalazione alla Centrale Rischi determinate notevoli e rilavanti danni patrimoniali e non patrimoniali a ristorarsi, mentre, con riguardo alla posizione della l'indotta sottoscrizione delle polizze predette, illecitamente celate dalle società Pt_2 quali prodotti assicurativi e non finanziari, comportava il diritto della stessa a richiedere la risoluzione delle stesse con conseguente effetto ripetitorio-risarcitorio del complessivo capitale investito, concludendo come innanzi precisato.
Con unica “memoria di costituzione e risposta” si costituivano entrambe le società convenute, ovvero la banca e la Compagnia Assicuratrice emissaria delle polizze sottoscritte dalla contestando la fondatezza delle avverse argomentazioni sia con Pt_2 riguardo al rapporto di c/c del e dia con riferimento al rapporto titoli della Parte_1
allegando, quanto al primo, l'insussistenza di alcuna violazione addebitabile alla Pt_2 banca con conferma del saldo debitorio del correntista e conseguente legittima quanto doverosa segnalazione alla Centrale Rischi e, quanto al secondo, la effettiva natura delle polizze in questione con la rilevata consapevolezza dell'investitrice dei rischi connessi alle varie operazioni oltre all'espletata obbligo informativo sulle stesse polizze.
pagina 5 di 17 Così radicatosi il giudizio, disattesa sia la richiesta di prova testimoniale di parte attrice e sia l'invocato ordine ostensivo a carico della banca, veniva disposta ctu ricostruttiva del rapporto di entrambi gli attori e, quindi, disposto l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, la causa perveniva all'udienza decisoria, fissata ex art.281 sexies c.p.c., per l'8/4/2020, differita a quella successiva del 2/10/21, tenutasi secondo la modalità della trattazione cartolare, con rinnovazione della precisazione delle conclusioni e conseguente riserva i n decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza dell'11/2/22, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale monocratico definiva la controversia, rigettando le domande proposte sia dal che dalla con condanna solidale degli stessi alla refusione delle spese Parte_1 Pt_2 processuali a in favore delle due società convenute, ivi comprese quelle per l'espletamento della disposta ctu.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
Preliminarmente, osservava il Tribunale che le domande attoree dovevano scrutinarsi per come incardinate con l'atto introduttivo del giudizio, palesandosi l'irritualità delle modifiche operate in sede di conclusioni, integrando la stessa una inammissibile domanda nuova nella fase decisoria del giudizio.
Venendo, quindi, al merito della controversia, doveva esaminarsi, in primo luogo, la domanda di accertamento negativo del credito con richiesta di ripetizione d'indebito avanzata dagli attori nei confronti della convenuta. CP_1
A tale riguardo, riteneva il primo giudice di aderire alle risultanze della disposta ctu secondo la quale, solo nell'ambito del rapporto di conto corrente acceso originariamente dal per poi intestarsi alla ditta individuale di cui lo stesso era titolare (c/c Parte_1
n.196/2351793-6, risultava contabilizzata una CSM, posto che solo con riferimento al predetto conto corrente la misura del tasso risultava espressamente prevista nel contratto debitamente sottoscritto dalle parti, mentre, in ragione della collocazione temporale di tutti i tre contratti di conto corrente in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera
CICR del 9/2/2000, la capitalizzazione periodica degli interessi in regime di reciprocità e pagina 6 di 17 pari periodicità, doveva configurarsi legittima, dovendosi disattendere il contestato vizio anatocistico.
Sulla scorta di tali premesse, rilevava il primo giudice che, dalla ricostruzione contabile eseguita dal ctu e, in particolare, dalla seconda ipotesi ricostruttiva, era emerso che il conto corrente intestato al solo del 13/9/04 (c/c n.196/2351494-5) Parte_1 evidenziava, all'atto della sua estinzione del 30/9/07, un saldo a debito del correntista pari ad €3.352,97, con esclusione delle sole commissioni di massimo scoperto e di messa a disposizione di fondi, mentre sull'altro conto corrente, intestato pure al ed Parte_1 acceso il 7/3/06, si riscontrava un saldo finale a debito dello stesso di €11.558,83 girato a sofferenza dalla banca il 19/3/2013, con legittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori e con legittima applicazione ed addebito della CMS in quanto risultante da pattuizione scritta, debitamente sottoscritta dalle parti in data 6/3/06 (data anteriore all'apertura suddetta del conto).
Sulla scorta di tali risultanze peritali, riscontrandosi la conferma del saldo debitorio girato a sofferenza dalla la domanda di accertamento negativo e ripetizione d'indebito in CP_1 questione doveva ineluttabilmente rigettarsi.
Passando quindi il Tribunale alla disamina della distinta domanda proposta dalla ed Pt_2 articolata nel duplice profilo di ripetizione d'indebito rispetto al c/c alla stessa intestato
(c/c 196/2352033-3) e di risarcimento danni con riferimento alle quattro polizze assicurative di cui innanzi, reputava il primo giudice di disattenderla integralmente per entrambi i profili innanzi evidenziati.
In primo luogo, con riguardo al rapporto di conto corrente, richiamava, anche in questo caso, le risultanze peritali con il secondo dei conteggi prospettato dal CTU, ovvero quello comprensivo della capitalizzazione periodica con pari periodicità e reciprocità ed esclusione della delle CMS e CMDF in ragione di una carente pattuizione scritta debitamente firmata dalle parti, con evidenza di un modesto saldo creditorio della correntista di €504,50, con conseguente infondatezza della proposta domanda ripetitoria i n danno della di €1.202,53 di cui all'atto introduttivo, evidenziandosi, altresì, la CP_1 insussistenza di alcun interesse ultra soglia applicato dall'Istituto di credito per tutto il corso del rapporto.
pagina 7 di 17 Parimenti infondata riteneva il Tribunale l'ulteriore domanda di natura risarcitoria avanzata dagli attori con riferimento alla pretesa illegittimità della segnalazione operata dalla banca del nominativo del presso la Centrare Rischi della Banca d'Italia, Parte_1 rivelandosi, per quanto innanzi evidenziato, giustificata la stessa dalla accertata situazione debitoria di cui innanzi (saldo debitorio di €11.558,83).
La rilevata carenza probatoria in ordine a ventilati danni patrimoniale e non patrimoniali, consentiva al primo giudice, in base al principio della ragione più liquida, di prescindere dal valutare la contestata illegittimità del recesso operato dalla banca.
Passava, quindi, il Tribunale a scrutinare l'ulteriore domanda di ripetizione d'indebito proposta dalla sola con riferimento alle operazioni di intermediazione mobiliare Pt_2 propostele dalla banca, quale intermediario, e concluse con l' , Controparte_2 finalizzata alla ripetizione della somma dalla stessa versata per la sottoscrizione delle quattro polizze assicurative di cui innanzi.
A tale riguardo, premetteva il Tribunale un'ampia dissertazione circa la distinzione, nell'ambito di tali operazioni d'investimento, dei prodotti assicurativi con finalità previdenziale e di risparmio, nel cui contesto era ricompresa la prima polizza sulla vita a premio unico del 25/10/2016, da quelli inerenti ad un vero e proprio investimento finanziario a fine speculativo a rischio, denominate linked, a loro volta distinte nelle due tipologie delle index linked, legate all'andamento di u n valore di riferimento, con durata limitata, non necessariamente connessa alla vita dell'assicurato, e delle unit-linked, nelle quali il valore del capitale investito dipendeva dall'andamento del valore di quote di fondi d'investimento.
Ribadiva che mentre l'assicurazione sulla vita era finalizzata ad accumulare un capitale garantito a scopo previdenziale, le polizze linked potevano persino determinare la perdita complessiva del patrimonio investito in quanto, in sostanza, in tali tipi di polizze i premi venivano investiti in prodotti finanziari con conseguente rischio ancorato al loro andamento (a carico dell'assicurato) e non già al fattore umano per l'assicurazione legata al rischio “anagrafico” disciplinata dall'art.1882 c.c.
Richiamava, inoltre, il Tribunale la consolidata giurisprudenza di legittimità finalizzata ad individuare l'effettivo criterio distintivo delle due tipologie di cui innanzi, sostenendo che,
pagina 8 di 17 se dalla polizza non emergevano elementi previdenziali, come un rendimento minimo o la restituzione del capitale, essa andava considerata quale strumento finanziario, in quanto i premi versati dall'assicurato venivano investiti in prodotti finanziari veri e propri e l'alea contrattuale gravava completamente sull'assicurato-investitore, conseguendone la finalità squisitamente speculativa dell'investimento.
Chiaramente, la collocazione del prodotto in una o nell'atra tipologia dipendeva dalla attenta interpretazione del contratto, onde valutare se l'operazione si configurasse alla stregua di una polizza vita ovvero di negozio d'investimento e tanto sulla scorta di un unico e dirimente sintomo distintivo, quale la imputazione effettiva del rischio, rientrando il prodotto tra la categoria della polizza vita con finalità previdenziale allorchè questo era assunto dall'assicuratore (c.d. rischio anagrafico ancorato all'età dell'assicurato o all'evento della sua morte), mentre, se il rischio di guadagno, c.d. perfomance, era integralmente addossato all'assicurato, si rientrava nell'ambito degli strumenti finanziari.
Sulla scorta di tali rilevanti premesse, passava il Tribunale a verificare la natura e lo sviluppo delle quattro polizze sottoscritte dalla Pt_2
La prima polizza in ordine cronologico, ovvero quella n.319600051186 del 25/10/2006, poteva annoverarsi quale un contratto di assicurazione sulla vita intera a prestazioni rivalutabili ed a premio unico, interamente versato, di €100.000,00 atteso che tale polizza, avente quale obiettivo primario il mantenimento nel tempo del capitale investito, prevedeva un rendimento minimo garantito annuo ed il consolidamento annuo del capitale aumentato del rendimento, riservato, ovviamente, ad un cliente a bassa propensione al rischio, quale doveva considerarsi, nella specie, la pensionata con presumibile e Pt_2 verosimile scarsa propensione al rischio, finalità previdenziale confermata da un riscatto totale del premio, atteso che la compagnia emissaria ed assicuratrice provvedeva a rimborsare all'assicurata il capitale investito, riconoscendole, finanche, un rendimento minimo in applicazione delle previste Condizioni di Assicurazione in atti, derivandone, pertanto, che rispetto a tale polizza nulla poteva la reclamare a titolo ripetitorio e Pt_2 né, tanto meno, a titolo risarcitorio di un asserito danno privo di alcun supporto probatorio.
Venendo alla tre residue polizze (nn.31960005194,31960005200 e 31960005205), reputava qualificare le stesse come polizze Index Linked in quanto non prevedevano né pagina 9 di 17 garanzia di capitale e né di un rendimento minimo (come la precedente), essendo, inoltre emerso, dall'indagine compiuta dal CTU, che il pagamento delle prestazioni dipendeva, nei fatti, dalla solvibilità di enti emittenti i sottostanti strumenti finanziari e che, con la stipula del contratto, il contraente acquistava una struttura finanziaria comportante l'assunzione di posizioni su strumenti derivati.
Tuttavia, rilevava il Tribunale, pure così qualificate le tre polizze, doveva escludersi qualsiasi diritto ripetitorio d'indebito a favore della risultando dagli atti di causa e Pt_2 dalla mancata contestazione di tale circostanza, l'intervenuta liquidazione di due delle predette polizze assicurative, derivandone, quindi, che l'attrice non avesse più nulla da pretendere a titolo di ripetizione d'indebito.
Aggiungeva, inoltre, ad ulteriore supporto del rilievo di cui innanzi, che, quanto alla seconda polizza linked del 20/3/2007 (ovvero la n.319600054194 con premio unico versato di €60.500,00), come emergente dalla documentazione prodotta dalle convenute in atti, la risultava carente di effettiva legittimazione, risultando effettiva titolare Pt_2 della pretesa creditoria il solo Istituto di Credito cui la predetta polizza era stata costituita in pegno, circostanza, peraltro, non contestata da parte attrice.
Infine, concludeva il Tribunale anche per il rigetto di qualsiasi pretesa risarcitoria da parte attrice per asserito grave ed illegittimo inadempimento della Compagnia assicuratrice e dell' nell'operazione di intermediazione mobiliare de qua agitur, non Controparte_5 avendo la stessa fornito, anche in questo caso, adeguato supporto probatorio del lamentato danno patrimoniale e morale, asseritamente subito.
Avverso la suddetta statuizione insorgevano i coniugi originari attori Parte_4 in primo grado, proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale articolavano due distinti capi d'impugnativa, attinenti, rispettivamente, alla posizione del
, con riferimento ad un prospettato inadempimento contrattuale della Parte_1 CP_3 in ordine ad ogni minimo obbligo di protezione ed informazione dell'ex cliente e danni connessi, ed alla posizione della in ordine alla prospettata inadeguatezza ed Pt_2 illegittimità delle polizze e del proprio diritto alla ripetizione ed al Controparte_4 risarcimento danni, concludendo come in epigrafe trascritto, invocando la riforma della impugnata sentenza, sia con riguardo alla prima posizione, accogliendo l'originaria domanda risarcitoria del per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, Parte_1 pagina 10 di 17 nella quantificata misura di €10.000,00 ovvero di quella a riconoscersi in via equitativa,
e sia con riguardo alla seconda posizione, accogliendo la domanda restitutoria della assicurata quanto meno in riferimento alla polizza linked del 20/3/2007 per la somma di
€61.325,40 oltre accessori, contestando, di fatto, la ritenuta cessione di titolarità della stessa in capo alla banca, a titolo di pegno.
In particolare, con il primo motivo (riferibile alla posizione del ) contesta lo Parte_1 stesso appellante la ritenuta infondatezza dell'operata segnalazione da parte della banca alla Centrale Rischi, foriera di evidenti danni d'immagine e patrimoniali di cui reiterava il ristoro, dolendosi sia per la ritenuta causa giustificativa della ridetta iniziativa, in ragione del saldo debitorio allo stesso imputabile e sia per la ritenuta carenza probatoria dei danni subiti in conseguenza di tale operato della banca, prescindendo, per applicazione della ragione più liquida, dalla dedotta illegittimità del recesso ad nutum della banca, operato in mancanza del preavviso di legge;
con il secondo motivo (relativo alla posizione della censurava la stessa appellante, l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, Pt_2 della rilevante efficacia probatoria, in ordine alla ventilata illegittimità delle stesse polizze
Linked (con conseguente fondatezza della proposta pretesa ripetitoria e risarcitoria) rappresentata, in concreto, dal comportamento stragiudiziale della stessa banca e della
Compagnia assicuratrice, allorché le stesse, avuto riguardo all'azzeramento della polizza
Linked del 20/3/2007 di €60.500,00, conseguente all'intercorso fallimento di una ignota banca islandese cui era ancorata la polizza stessa, avevano spontaneamente proposto un piano di rimborso quinquennale quasi integrale del capitale versato, proposta, peraltro, reiterata in sede di mediazione espletata, laddove si proponeva formalmente il versamento della somma di €18.000,00 con contestuale azzeramento della posizione debitoria del coniuge di circa €12.000,00 e contestava, inoltre, la mancata considerazione,
a supporto del dedotto inadempimento contrattuale delle società convenute, un individuato conflitto d'interessi tra la banca intermediaria e la società emittente con riferimento alla polizza 31960005186 (polizza vita a premio unico versato) oltre ad altre molteplici irregolarità, anche in punto di difetto informativo, che viziavano i contratti sottoscritti dalla Pt_2
Si costituivano, anche in questa sede, con unico e comune atto difensivo e comune difesa, le due società appellate, contestando la fondatezza del gravame, in entrambi i profili pagina 11 di 17 dedotti ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata in ragione della corretta impostazione motivazionale adotta dal Tribunale.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 14/9/2022, il Collegio, previo rigetto della invocata inibitoria per rilevata insussistenza dei presupposti di legge, la cvausa veniva rinvia per la p.c. all'udienza di cui in epigrafe del 17/5/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Prioritariamente evidenzia il Collegio che, malgrado la proposizione di unico appello, lo stesso gravame si struttura in una duplice impugnativa proposta, rispettivamente, dal e dalla con riguardo alle due rispettive doglianze aventi ad oggetto Parte_1 Pt_2 due diversi capi motivazionali attinenti, il primo, alla istanza risarcitoria del Parte_1 per danni asseritamente subiti in conseguenza di una contestata illecita segnalazione dello stesso alla Centrale Rischi della banca d'Italia in ragione del saldo finale a debito con cui si girava a sofferenza il rispettivo conto corrente, il secondo, alla istanza di ripetizione, dal parte della del capitale versato per stipulare una polizza Linked in difetto di Pt_2 adeguatezza al proprio profilo di rischio e di idoneo assolvimento di obbligo informativo impugnando il correlativo capo motivazionale della gravata sentenza.
Orbene, con riferimento al primo capo d'impugnazione del , ritiene il Collegio Parte_1 dover disattendere la doglianza ritenendo la stessa infondata oltre priva di adeguato supporto probatorio in ordine alla effettiva determinazione di danni.
Va inoltre premesso che l'appellante supporta la doglianza in esame sulla sola scorta di una pretesa illegittimità del recesso ad nutum in mancanza del previsto preavviso, senza minimamente contestare le risultanze della espletata perizia, recepita in sentenza, che evidenziava un saldo negativo dello stesso di €11.588,83 così dando implicita acquiescenza a tale rilevante circostanza fattuale, determinante nel rilevare la correttezza della proposta segnalazione.
A tale riguardo, tuttavia, anche in disparte la qualificazione di recesso abusivo da parte della resta, assorbente nel supportare il diniego della proposta richiesta risarcitoria, CP_1
pagina 12 di 17 la carenza assoluta di qualsiasi effettivo pregiudizio subito dal correntista in diretto rapporto causale con il contestato recesso contrattuale.
La Suprema Corte, in subiecta materia ha reiteratamente precisato che l'inadempimento contrattuale, per quanto condizione necessaria, non si configura comunque sufficiente per ottenere il risarcimento, atteso che il danneggiato deve sempre adempiere ad un onere probatorio rigoroso, dimostrando con fatti, documenti e dati concreti l'esistenza e l'ammontare del pregiudizio economico subito come conseguenza diretta della violazione
(cfr.ex multis Cass. n.25375/2025).
Ancora più incisiva è poi la giurisprudenza di legittimità allorché, come nella specie, oggetto dell'istanza risarcitoria sia il presumibile danno occorso in conseguenza di una illegittima segnalazione, danno da dimostrare nella sua concretezza, non potendo ritenerlo sussistente in re ipsa(v. Cass. 8480/2025).
Invero, anche prescindendo dalla rilevata correttezza della segnalazione predetta, chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno è tenuto a dimostrare sia l'effettiva ricorrenza di un pregiudizio, sia l'esistenza di un nesso di causalità con la condotta illecita, atteso che: “l'accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige
l'accertamento sia del nesso causale tra la condotta illecita e la contrattazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito, sia del nesso causale tra la contrattazione dei finanziamenti ed il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato e per l'accertamento del secondo nesso è decisivo l'esame circa le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere danneggiata” (cfr. Cass. n.13264 dell'1/7/2020).
Ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subito dalla illegittima segnalazione, non può essere invocata la tesi del danno in re ipsa, poiché la stessa snaturerebbe la funzione del risarcimento che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass.
SS.UU. n.26972/2008).
A nulla rileva, con riguardo al predetto onere probatorio, la richiesta di prova testimoniale proposta dal con la propria memoria istruttoria atteso che le capitolate Parte_1 circostanze di prova si configuravano irrilevanti le prime due e generica la terza con pagina 13 di 17 conseguente corretto rigetto della richiesta di prova da parte del Tribunale che ne rilevava
“l'ultroneità”, circostanze, peraltro, neanche espressamente reiterate in sede di p.c. con conseguente ritenuta implicita rinuncia alle stesse.
Quanto innanzi esclude, evidentemente, l'invocato ricorso alla sussidiaria liquidazione
“equitativa” ex art.1226 c.c., atteso che la stessa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica(Cass. 19/12/2011 n.27447), ovvero che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata (v.Cass.
4/4/2017 n.866 Cass. 4/8/2017 n.19447)
Venendo, quindi, alla posizione dell'appellante e con specifico riferimento alla Pt_2 contestata irregolarità delle operazioni d'investimento della stessa, occorre premettere due rilevanti riscontri processuali riferibili alla difesa di essa appellante nel corso del giudizio di prime cure e di quello in esame.
Devesi evidenziare, pertanto che la non supportava il richiesto risarcimento di Pt_2 danni patrimoniali e non patrimoniali con un'istanza di risoluzione dei rispettivi contratti
, limitandosi ad imputare alla predetta Compagnia Assicurativa ed Controparte_4 all'intermediaria Banca convenuta un “grave ed illegittimo inadempimento” senza ulteriore prova e specificazione di un comportamento omissivo delle stesse in violazioni di norme contrattuali e regolamentari.
Devesi altresì rilevare che, nella presente fase di riesame, la contestazione d'inadempimento predetto viene limitata ad una sola delle quattro polizze indicate con l'atto introduttivo, ovvero a quella del 20/3/07 con scadenza al 6/4/2013 verso il premio unico versato di €60.500,00 in quanto, le altre polizze risultavano tutte liquidate dalla
Compagnia, circostanza non contestata dalla stessa appellante.
A supporto della doglianza con il limitato petitum ripetitorio di €61.325,40 e di un indeterminato ulteriore danno (del quale non vi era la benché minima prova), l'appellante adduceva una duplice motivazione, richiamando, in primo luogo, una invocata rilevanza confessoria della banca in ordine ad una ventilata irregolarità delle polizze sottoscritte, rappresentata, in tesi, da proposte transattive dalla stessa operate sia nella fase stragiudiziale che in quella di mediazione e contrastando, in secondo luogo, la ritenuta pagina 14 di 17 carenza di legittimazione attribuitale dal Tribunale in ragione della concessione in pegno della polizza contestata.
Ritiene il Collegio disattendere entrambi i profili.
La ripetizione del capitale investito nel sottoscrivere la polizza presupponeva, invero, la dichiarata risoluzione del relativo contratto, conseguente, a sua volta ad un grave inadempimento contrattuale ascrivibile alle due società convenute mentre, nel caso di specie, alcuna richiesta di risoluzione veniva formalmente proposta dalla con il Pt_2 proprio atto introduttivo (v. conclusioni in calce all'atto di citazione) e nessun danno ulteriore veniva dalla stessa concretamente dimostrato.
Quanto poi alla ventilata rilevanza confessoria delle due proposte di rimborso parziale del capitale investito da parte della con riguardo ad una presunta irregolarità delle CP_1 stesse, reputa il Collegio di qualificare le stesse quale mere proposte transattive stragiudiziali, prive di “animus confitenti” e, conseguentemente insufficienti, sul piano probatorio, a sanare la lacuna, argomentativa e documentale, che era invece onere dell'assicurata addurre e produrre a supporto del contestato grave inadempimento contrattuale ascrivibile alle due società convenute, atteso che “il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria per mancanza di animus confitenti ove costituisca l'oggetto delle reciproche concessioni di un contratto di transazione”(cfr. Cass. 19/6/2015 n.12691; v. in termini anche Cass. n.38941 del
7/12/2021).
Deve, infine, condividersi la prospettata carenza di effettiva legittimazione attiva in capo alla in conseguenza del formale contratto di cessione in pegno della polizza in Pt_2 esame in favore della in data 4/7/2007 (v.doc. sub.10 e sub 19 della produzione CP_1 documentale della in primo grado). CP_1
Trattavasi, nella specie, di un pegno irregolare, rappresentato da un titolo fungibile quale era la polizza Linked del 20/3/2007, finalizzato a renderne unico beneficiario la Banca cessionaria con conseguente dismissione, formale e materiale, dello stesso titolo con sopravvenuta carenza di effettiva legittimazione attiva ad eccepirne aspetti patologici di tale rilevanza e gravità da supportarne la richiesta ripetitoria del premio versato, vizi, peraltro, rimasti privi di adeguato riscontro probatorio e documentale.
pagina 15 di 17 La rilevata natura di pegno irregolare comportava altresì un pieno effetto traslativo di proprietà del titolo ceduto in pegno atteso che: “ Caratteristica essenziale del pegno irregolare è che oggetto del pegno sia un bene considerato fungibile per natura o per il quale sia stata conferita al creditore la facoltà di disposizione. Con la conseguenza che la proprietà del bene dato in pegno, invece di rimanere, come di regola avviene, in capo al datore del pegno, passa immediatamente al creditore pignoratizio;
per tale ragione il creditore se, da un lato, subisce tutte le oscillazioni di valore del titolo oggetto del pegno, dall'altro non ha più l'obbligo di custodia, né i frutti, ma può liberamente disporre di quel bene salvo l'obbligo di restituire il tantundem alla scadenza convenuta” (cfr. Cass.
n.16618/2016; 2456/2008; 5111/2003).
In definitiva, la proprietà del bene viene acquisita dal creditore non per il mancato pagamento del debito ma per la fungibilità dell'oggetto o per l'attribuzione della facoltà di disporne.
Né, tantomeno, può rilevare a contrastare quanto innanzi, la prospettata causa fideiussoria della polizza, finalizzata a garantire l'adempimento del debitore principale, nella specie il marito , dell'obbligo restitutorio del notevole finanziamento Parte_1 allo stesso concesso, atteso che alcun vizio del consenso o errore riconoscibile può, allo stato degli atti, ritenersi sussistente quale causa induttiva imposta alla garante Pt_2
Conclusivamente, sulla scorta dei rilievi suddetti, il gravame è destinato ad un integrale rigetto, con le conseguenze di rito anche in ordine alla regolamentazione delle spese del grado.
A tale riguardo, la peculiare unicità della difesa delle due società convenute, reiterata anche in questa fase di gravame e la mancanza di alcun rilievo incidentale dalle stesse proposto avverso la disposta liquidazione unitaria in primo grado, induce il a Pt_5 disporre, anche per le spese e competenze del grado a carico degli appellati soccombenti in solido, una liquidazione unitaria per entrambe le società appellate sulla scorta del valore delle rispettive somme richieste a titolo risarcitorio.
PQM
pagina 16 di 17 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai coniugi Parte_1
e avverso la sentenza n.405/2022, resa dal Tribunale ordinario di
[...] Parte_2
Foggia in composizione monocratica, in data 9-11/2/2022, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna entrambi gli appellanti, in solido, alla integrale refusione delle competenze difensive del presente grado, in favore della e della Controparte_2 [...]
in persona dei rispettivi legali Controparte_6 rappresentanti, liquidate le stesse in complessivi €14.317,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare tenuti entrambi gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato già dagli stessi versato per l'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 30/9/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IU IL estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 17 di 17