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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/06/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 935/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 935/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025 e promossa da:
(P.IVA/C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Piansano, Strada provinciale Piansanese Km 9, ed elettivamente domiciliata in Caprarola, Via A. Passini snc, presso lo studio dell'avv. Luca Tedeschi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attrice
contro
(già , P.IVA. n. , in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta e Patrizio Maria Raimondi ed elettivamente domiciliata in Nepi, Via Termo Larte n. 17, presso lo studio dell'avv. Marco
Cupelloni, giusta procura in atti
Convenuta
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_1 giudizio la società chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 80.000,00, CP_1
oltre interessi, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno.
A fondamento della domanda, l'attrice, società titolare di diversi stabilimenti nella Provincia di
Viterbo e operante nel settore dei prodotti cerealicoli, deduceva di aver stipulato con la società
[...] un contratto per l'installazione di due linee telefoniche (n. 0761450650 e n. 07614500014), CP_1
necessarie per lo svolgimento della propria attività, esercitata intrattenendo continui contatti telefonici con fornitori e acquirenti, nonché con i conducenti dei mezzi deputati al trasporto dei prodotti.
L'attrice evidenziava di aver subito ingenti danni economici a causa di disservizi alle linee telefoniche verificatisi a settembre 2019 e a giugno 2021 e risolti, dopo vari solleciti, da
[...]
rispettivamente, a gennaio 2020 e a ottobre 2021. CP_1
2. Si costituiva in giudizio la società la quale, in via preliminare, chiedeva dichiararsi CP_1
l'improcedibilità della domanda, in quanto preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione soltanto rispetto ad alcuni periodi di disservizio della linea telefonica;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, osservando di aver sempre risolto tempestivamente le problematiche segnalate dall'attrice e ritenendo carente la prova del danno, del quale sarebbe stata corresponsabile l'attrice stessa, nonché del nesso di causalità fra il pregiudizio e l'asserito inadempimento.
3. Concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., esperito invano il tentativo obbligatorio di conciliazione, rigettate le richieste di prova orale e di espletamento di una CTU tecnico-contabile avanzate dall'attrice e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
Invero, la parte che agisca per il risarcimento del danno cagionatole da inadempimento (o inesatto adempimento) contrattuale deve allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) della controparte e deve provare la fonte dell'obbligazione, l'an e il quantum del pregiudizio, nonché il nesso di causalità giuridica fra il danno e l'inadempimento, mentre l'altra parte è gravata dall'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione ovvero di non aver potuto adempiervi per
2 impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile (Cass., n. 16324/2021; Cass.,
n. 13685/2019; Cass., SS.UU., n. 13533/2001).
L'inadempimento si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore alla soddisfazione del proprio diritto di credito (danno-evento): l'inadempimento non coincide con il pregiudizio risarcibile, che si identifica nel danno patrimoniale (e/o non patrimoniale), che consiste nel danno emergente e nel lucro cessante (art. 1223 c.c.) e che deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (nesso di causalità giuridica).
Ebbene, nel caso in scrutinio l'attrice stessa ha affermato che i disservizi occorsi alle linee telefoniche n. 0761450650 e n. 07614500014 a partire dal mese di settembre 2019 e dal mese di giugno 2021 sono stati risolti dalla convenuta, rispettivamente, nel gennaio 2020 e nell'ottobre
2021.
Pertanto, l'attrice avrebbe potuto chiedere, al più, il ristoro dei pregiudizi patiti nel periodo di tempo intercorso da settembre 2019 a giugno 2021 e da gennaio 2020 e ottobre 2021.
Tuttavia, l'attrice non ha provato né l'an, né il quantum del pregiudizio asseritamente patito, né il nesso di causalità fra questo e l'inadempimento (rectius, inesatto adempimento, perché trattasi di adempimento tardivo) della convenuta.
L'attrice, invero, non ha specificato in cosa sarebbero consistiti il danno emergente e il lucro cessante, né, tantomeno, li ha quantificati o ha fornito elementi da cui presumerne l'ammontare.
L'attrice, inoltre, ha formulato tardivamente - oltre il termine perentorio di cui all'art. 183, c. 6, n. 2,
c.p.c. - le richieste di prova orale, incorrendo nella conseguente preclusione processuale.
La CTU tecnico-contabile richiesta dall'attrice, invece, si palesa meramente esplorativa, in assenza di prova dei fatti dedotti (Cass., SS.UU., sentt. n. 3086/2022 e n. 5624/2022).
Infine, non può soccorrere la liquidazione del danno in via equitativa (art. 1226 c.c.), in quanto tale modalità di liquidazione presuppone l'esistenza del pregiudizio lamentato (Cass., n. 9744/2023), che nel caso di specie non è stato dimostrato.
La domanda formulata dall'attrice, pertanto, deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore compreso fra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (art. 5, D.M. 55/2014), con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8, D.M. 55/2014), con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della qualità/quantità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così Parte_1 CP_1
provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 CP_1
presente giudizio, che liquida in euro 8.400,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Viterbo, il 09.06.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 935/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025 e promossa da:
(P.IVA/C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Piansano, Strada provinciale Piansanese Km 9, ed elettivamente domiciliata in Caprarola, Via A. Passini snc, presso lo studio dell'avv. Luca Tedeschi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attrice
contro
(già , P.IVA. n. , in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta e Patrizio Maria Raimondi ed elettivamente domiciliata in Nepi, Via Termo Larte n. 17, presso lo studio dell'avv. Marco
Cupelloni, giusta procura in atti
Convenuta
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_1 giudizio la società chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 80.000,00, CP_1
oltre interessi, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno.
A fondamento della domanda, l'attrice, società titolare di diversi stabilimenti nella Provincia di
Viterbo e operante nel settore dei prodotti cerealicoli, deduceva di aver stipulato con la società
[...] un contratto per l'installazione di due linee telefoniche (n. 0761450650 e n. 07614500014), CP_1
necessarie per lo svolgimento della propria attività, esercitata intrattenendo continui contatti telefonici con fornitori e acquirenti, nonché con i conducenti dei mezzi deputati al trasporto dei prodotti.
L'attrice evidenziava di aver subito ingenti danni economici a causa di disservizi alle linee telefoniche verificatisi a settembre 2019 e a giugno 2021 e risolti, dopo vari solleciti, da
[...]
rispettivamente, a gennaio 2020 e a ottobre 2021. CP_1
2. Si costituiva in giudizio la società la quale, in via preliminare, chiedeva dichiararsi CP_1
l'improcedibilità della domanda, in quanto preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione soltanto rispetto ad alcuni periodi di disservizio della linea telefonica;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, osservando di aver sempre risolto tempestivamente le problematiche segnalate dall'attrice e ritenendo carente la prova del danno, del quale sarebbe stata corresponsabile l'attrice stessa, nonché del nesso di causalità fra il pregiudizio e l'asserito inadempimento.
3. Concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., esperito invano il tentativo obbligatorio di conciliazione, rigettate le richieste di prova orale e di espletamento di una CTU tecnico-contabile avanzate dall'attrice e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
Invero, la parte che agisca per il risarcimento del danno cagionatole da inadempimento (o inesatto adempimento) contrattuale deve allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) della controparte e deve provare la fonte dell'obbligazione, l'an e il quantum del pregiudizio, nonché il nesso di causalità giuridica fra il danno e l'inadempimento, mentre l'altra parte è gravata dall'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione ovvero di non aver potuto adempiervi per
2 impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile (Cass., n. 16324/2021; Cass.,
n. 13685/2019; Cass., SS.UU., n. 13533/2001).
L'inadempimento si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore alla soddisfazione del proprio diritto di credito (danno-evento): l'inadempimento non coincide con il pregiudizio risarcibile, che si identifica nel danno patrimoniale (e/o non patrimoniale), che consiste nel danno emergente e nel lucro cessante (art. 1223 c.c.) e che deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (nesso di causalità giuridica).
Ebbene, nel caso in scrutinio l'attrice stessa ha affermato che i disservizi occorsi alle linee telefoniche n. 0761450650 e n. 07614500014 a partire dal mese di settembre 2019 e dal mese di giugno 2021 sono stati risolti dalla convenuta, rispettivamente, nel gennaio 2020 e nell'ottobre
2021.
Pertanto, l'attrice avrebbe potuto chiedere, al più, il ristoro dei pregiudizi patiti nel periodo di tempo intercorso da settembre 2019 a giugno 2021 e da gennaio 2020 e ottobre 2021.
Tuttavia, l'attrice non ha provato né l'an, né il quantum del pregiudizio asseritamente patito, né il nesso di causalità fra questo e l'inadempimento (rectius, inesatto adempimento, perché trattasi di adempimento tardivo) della convenuta.
L'attrice, invero, non ha specificato in cosa sarebbero consistiti il danno emergente e il lucro cessante, né, tantomeno, li ha quantificati o ha fornito elementi da cui presumerne l'ammontare.
L'attrice, inoltre, ha formulato tardivamente - oltre il termine perentorio di cui all'art. 183, c. 6, n. 2,
c.p.c. - le richieste di prova orale, incorrendo nella conseguente preclusione processuale.
La CTU tecnico-contabile richiesta dall'attrice, invece, si palesa meramente esplorativa, in assenza di prova dei fatti dedotti (Cass., SS.UU., sentt. n. 3086/2022 e n. 5624/2022).
Infine, non può soccorrere la liquidazione del danno in via equitativa (art. 1226 c.c.), in quanto tale modalità di liquidazione presuppone l'esistenza del pregiudizio lamentato (Cass., n. 9744/2023), che nel caso di specie non è stato dimostrato.
La domanda formulata dall'attrice, pertanto, deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore compreso fra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (art. 5, D.M. 55/2014), con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8, D.M. 55/2014), con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della qualità/quantità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così Parte_1 CP_1
provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 CP_1
presente giudizio, che liquida in euro 8.400,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Viterbo, il 09.06.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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