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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3367/2023
TRA
, difesa dall'avv. SPATAFORA DANILA;
Parte_1
RICORRENTE
E
difesa dall'avv. Ciro Palladino;
Controparte_1 difesa dall'Avv. Controparte_2
Valeria Coppola
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/23 l'opponente in epigrafe ha agito nei confronti dell' impugnand la cartella Controparte_1 di pagamento n. 071 2022 01727905 06 000 notificata in data 18/01/23, avente ad oggetto il pagamento dei contributi dovuti nei confronti della per gli anni 2015-2016- Controparte_2
2017-2018, per un ammontare complessivo di € 17866,64.
Eccepisce la inesistenza della notifica, la carenza di elementi formali della cartella, la carenza di una comunicazione preventiva, e nel merito la prescrizione ex art. 9 l. 08/08/95 n. 335.
Tanto premesso, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite.
Il giudice, rilevata l'inesistenza della notifica nei confronti dell'unico soggetto convenuto, concedeva termine Controparte_1 per la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
La difesa della parte ricorrente provvedeva non solo alla notifica nei Con confronti dell' , ma altresì di propria iniziativa provvedeva a notifica il ricorso introduttivo alla non convenuta in giudizio. CP_2
Quest'ultima si costituiva senza eccepire la nullità del ricorso e della
1 notificazione effettuata ad ente non convenuto in giudizio, e di fatto spiegava un intervento volontario contestando la propria legittimazione passiva sulle eccezioni formali attinenti alla procedura di riscossione e nel merito la fondatezza del ricorso e chiedendo in via subordinata all'accoglimento dello stesso, domanda “riconvenzionale” per la condanna della ricorrente al pagamento del medesimo importo oggetto della cartella.
L' si costituiva a sua volta eccependo il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
***
Preliminarmente, deve rilevarsi che la costituzione della Controparte_2
, non avvedutasi della palese nullità di una notifica effettuata nei
[...] confronti di un soggetto mai convenuto in giudizio, va necessariamente qualificata come intervento volontario.
Tale intervento, invero, non essendo stata proposta alcuna eccezione da parte della impone di ritenere il contraddittorio validamente CP_2 instaurato nei confronti del titolare sostanziale della pretesa creditoria, la cui presenza in giudizio era necessaria per esaminare le eccezioni e le contestazioni aventi ad oggetto il merito della stessa.
Tanto premesso, le eccezioni relative alla notifica della cartella, alla mancanza dell'intimazione ad adempiere, l'indicazione delle modalità di calcolo di interessi e sanzioni – per le quali sussiste la legittimazione dell'agente per la riscossione, ciò che rende infondata l'eccezione da quest'timo proposta, circa il proprio difetto di legittimazione processuale
- sono, prima ancora che infondate, inammissibili.
In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, infatti, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973,
l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie, e non l'art. 24 del medesimo decreto che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata. Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro il termine perentorio di venti giorni (termine elevato rispetto all'originario termine di cinque giorni dall'art. 2, comma 3, lett. e), n.
41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica della cartella, e, secondo quanto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, deve ritenersi irrilevante la mancata indicazione, nella
2 cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n.
25757 del 24/10/2008). E la cassazione ha altresì precisato che ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, il titolo esecutivo (la cui notifica determina il dies a quo del termine per l'opposizione) si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008).
Ed al fine di distinguere le censure da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi da quelle soggette al termine di quaranta giorni per l'opposizione di merito, è sufficiente ricordare che i vizi formali non determinano il venir meno dell'obbligazione, bensì unicamente la caducazione dello specifico titolo con cui la pretesa è stata azionata, ferma restando la facoltà per l'ente creditore – ed ovviamente a condizione che nelle more non si siano verificate ulteriori cause estintive, quali ad esempio la prescrizione - di avvalersi delle forme ordinarie per la realizzazione del medesimo credito (ad esempio nel caso di decadenza per mancata iscrizione a ruolo delle somme nel termine ex art. 25 d.lgs.
46/99), ovvero, quando ciò sia ancora possibile, di rinnovare la formazione o la notifica del ruolo esattoriale o dell'avviso di addebito. Viceversa, le ragioni di merito incidono direttamente, a monte, sull'obbligazione stessa, nel senso della sua inesistenza (per non essere a monte il soggetto tenuto al versamento dei contributi richiesti) di una sua modifica (es. pagamento parziale) od estinzione (prescrizione, pagamento integrale).
In particolare, la nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo determina (in relazione al profilo considerato) la nullità del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 6448 del 23/04/2003). Ed infatti, con l'opposizione agli atti esecutivi possono essere contestati: a) i vizi formali degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto;
b) i vizi della loro notifica;
c) i vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, ed in tal caso il termine per impugnare decorre da quando l'interessato ha avuto conoscenza legale dell'atto nell'ambito del processo esecutivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
15036 del 27 novembre 2001). Negli stessi sensi, la SC ha chiarito che in tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. per la proposizione
3 dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10099 del 30/04/2009).
Stante l'assoluto consolidarsi dei principi sopra richiamati, la piana applicazione degli stessi viene oggi affidata alla Sezione Sesta della
Cassazione, che ha così avuto modo di rilevare come in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, sia possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione (Cass. Sez. 6
- L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
Nella specie, essendo stato introdotto il ricorso introduttivo del presente giudizio oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, le eccezioni cui si è fatto sopra riferimento non possono essere esaminate.
Quanto all'eccezione di prescrizione, essa è infondata.
Va premesso che questo giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione dei contributi previdenziali è divenuto quinquennale anche per le gestioni dei liberi professionisti a partire dal 01/01/96 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26621 del
13/12/2006) e che pertanto l'art. 19 comma 1 l. 20/09/80 n. 576 deve ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 3 comma 9 l. 08/08/95 n. 335, secondo il principio lex posterior derogat priori. Ne consegue che non può riconoscersi efficacia retroattiva o natura di legge di interpretazione autentica alla previsione di cui all'art. 66 l. 31/12/12 n. 247, che ha reintrodotto, dunque solo per i contributi maturati a far tempo dal
01/01/13, il termine di prescrizione decennale, escludendo in materia la disciplina di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995 (Cass. Sez. L,
4 Sentenza n. 6729 del 18/03/2013).
Tuttavia, nella specie, essendo tutti i crediti maturati nel periodo successivo al 31/12/12, essi sono tutti, indifferentemente, soggetti al termine decennale di prescrizione.
Il ricorso va pertanto respinto, non essendo trascorso per alcuno dei contributi il termine decennale di prescrizione alla data di notifica della cartella.
La domanda spiegata dalla e da quest'ultima qualificata come domanda CP_2 riconvenzionale, a prescindere da ogni altra considerazione, resta pertanto assorbita.
Tenuto conto delle difese spiegate dalla senza eccepire il vizio CP_2 della vocatio in ius, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2, nei confronti di quest'ultima, delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1
d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.
Per il resto le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'
[...]
delle spese di lite, che liquida in € 2697,00, oltre Controparte_1
15% per spese forfetarie IVA e CPA;
c) condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Controparte_4
, di 1/2 delle spese di lite, che liquida in
[...] Controparte_2
€ 1348,50, oltre 15% per spese forfetarie IVA e CPA.
Napoli, 20/05/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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