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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/07/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1317/2021 R.G.L.
promossa da
Parte_1 (c.f. C.F. 1 titolare della PEGASO
MULTISERVIZI DI TRIO ANTONINO, rappresentato e difeso dall'Avv. PICCIOLO
GIANPIERO, per procura in atti, ricorrente,
contro
Controparte_1 (c.f. C.F._2 ), rappresentato e difeso dall'Avv. SCUTERI ELVIRA, per procura in atti,
resistente,
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo -Trattamento di Fine rapporto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 07/08/2021 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 132/2021 con cui gli era stato ingiunto, ad istanza di CP_1
[...] il pagamento della somma di euro 1.510,60 a titolo di Trattamento di Fine
Rapporto maturato, risultante dal CUD 2021.
L'opponente ha disconosciuto il CUD 2021 e la sottoscrizione apposta;
ha eccepito che nessuna somma era dovuta al CP_1 perché il trattamento di fine rapporto è vincolato al soddisfacimento di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio contratto dal CP_1 in data 21.11.2006 con la società Eurofiditalia spa, ceduto a Parte_2
e, infine, alla società K5 spv srl, a cui è dovuto il relativo importo.
Si è costituito l'opposto contestando i motivi di opposizione, evidenziando di non avere avuto conoscenza della intervenuta cessione del credito;
ha confermato di aver contratto un finanziamento nel 2006 e di sapere che i precedenti datori di lavoro avevano provveduto ad effettuare le trattenute, ritenendo -quindi- che lo stesso fosse da ritenersi estinto;
ha eccepito che, risalendo il mutuo al 2006, le rate residue dovevano ritenersi comunque prescritte;
ha esposto che, dalla lettera di diffida della finanziaria versata agli atti, il debito residuo era pari ad euro 430,43, importo inferiore a quando dovuto a titolo di TFR, e già saldato dal datore di lavoro con i versamenti mensili. Ha chiesto quindi il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata dichiararsi che le somme dovute alla finanziaria erano dovute nella misura di un quinto.
2- Preliminarmente si osserva che privo di rilievo è il disconoscimento della sottoscrizione del CUD 2021, alla luce delle diffuse argomentazioni esposte nella ordinanza resa in esito alla udienza del 12.07.2022 che si richiamano e si condividono.
In particolare, si osserva che, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento, pur non richiedendo forme sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, non essendo sufficienti, né il ricorso a clausole di stile,
né generiche asserzioni (cfr. Cass. n. 1537/2018; Cass. n. 12448/2012).
Nel caso in esame, l'opponente si è limitato a dedurre genericamente che la sottoscrizione apposta sul modello C.U. 2021 allegato al ricorso monitorio "non è sua", senza altro allegare in ordine alla ritenuta diversità della firma apposta.
Ciò posto, alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che alcun onere di tempestiva istanza di verificazione gravasse sull'opposto.
3- Nel merito, l'opponente ha eccepito di aver trattenuto, sulla retribuzione dovuta al lavoratore, somme specifiche in esecuzione del contratto di prestito personale del
21.11.2006 stipulato dal CP_1 con la società Eurofiditalia ed estinguibile mediante cessione al mutuante del credito vantato dal mutuatario, nei confronti del proprio datore di lavoro, in relazione alla quota di un quinto della retribuzione;
ha esposto che il credito
è stato, in data 12.7.2007, ceduto a ed, infine, il 24.6.2013, a K5 spv Parte_3
srl.
Come osservato nella ordinanza del 12.07.2022, ai sensi dell'art 12 del predetto contratto di finanziamento, in caso di mutamento del datore di lavoro, il mutuatario ha preventivamente autorizzato il mutante a notificare il contratto al nuovo datore onde procedere alla dovuta trattenuta stipendiale;
sicchè non appariva necessaria una notifica ulteriore al CP_1
Inoltre, come già osservato nella ordinanza del 12.07.2022, la diffida del 23.07.2019
(all. 7 ricorso) inviata al datore di lavoro dal cessionario del credito CP_2 derivante dal contratto di prestito personale, si riferisce chiaramente alle sole rate di maggio, giugno e luglio 2019 e non all'intero importo del credito rimasto insoluto.
Dall'art. 9 del contratto allegato -rubricato "cessazione del rapporto di lavoro-
Risoluzione-Vincolo TFR-Pensione"- è possibile leggere che "In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il contratto sarà automaticamente risolto. Il TFR ed ogni altro emolumento dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro è vincolato irrevocabilmente per legge e per volontà del Cedente espressa con il presente atto all'estinzione del prestito [].
Il cedente conferisce, ora per allora, mandato irrevocabile al datore di lavoro di trattenere l'intero TFR e ogni altra indennità dovutagli e a versarli sino alla concorrenza del conto estintivo del contratto all'istituto mutuante..".
La norma prevede, dunque, che il lavoratore conferisce mandato irrevocabile al datore di lavoro di trattenere l'intero TFR e qualunque altra indennità dovuta, che dovrà essere versata all'istituto mutuante fino alla concorrenza della somma necessaria per l'estinzione del contratto. In sostanza la norma prevede un vincolo sul TFR a garanzia del debito derivante dalla concessione del finanziamento da parte della società mutuante.
Dal complessivo compendio probatorio, non risulta invero provato che il finanziamento contratto dal CP_1 con l'istituto mutuante, oggetto di successive cessioni, sia stato estinto, né risulta che l'ultima società cessionaria del credito abbia autorizzato il datore di lavoro a liquidare il TFR in favore del dipendente.
Dalla documentazione prodotta in allegato alle note del 15.01.2024, su ordine giudiziale, si evince che, ai fini della estinzione del debito contratto dal Maimome, il datore di lavoro avrebbe dovuto corrispondere alla società cessionaria del credito 24 rate, più una finale di euro 3,43 al 31.05.2021, di importo pari ad euro 133,00 dal 31.05.2019 sino al
30.04.2021, per un totale di euro 3.195,43.
Dalla nota del 01.09.2021 inviata dalla società di recupero crediti al datore di lavoro risulterebbe, poi, che i pagamenti eseguiti dal Pt_1, per le causali di cui si discute, sono stati 6 (sei), per un totale complessivo di euro 1.330,27 (cfr comunicazione del
01.09.2021), importo che corrisponde alla sommatoria degli importi risultanti delle copie dei bonifici allegati alle note del 15.01.2024.
Ciò posto, può ritenersi che gli importi corrisposti dal datore di lavoro alla società cessionaria del credito siano stati solo parzialmente estintivi del debito contratto dal
CP_1 così come del resto risulta dallo scambio di corrispondenza intercorsa tra il datore di lavoro e la società di recupero crediti (allegata alle note del 15.01.2024) in cui
è scritto (cfr comunicazioni del 06.07.2021) che TFR e spettanze sono vincolate "in favore della cessione in corso, come previsto dal contratto e dal DPR 180/1950".
Sulla scorta di quanto sopra esposto, in assenza della dimostrazione della estinzione del prestito del CP_1 con l'istituto mutuante, il TFR maturato deve ritenersi vincolato a garanzia del debito derivante dalla concessione del finanziamento da parte della società mutuante e non può, quindi, essere corrisposto al CP_1 senza che possa assumere rilievo, ai fini del venir meno del suddetto vincolo, né che il datore di lavoro abbia poi effettivamente provveduto a riversare il Tfr alla cessionaria, né la eccepita prescrizione delle rate residue, eccezione che attiene al diverso rapporto creditore/debitore, e che non ha rilievo alcuno in questa sede.
Si precisa, infine, che l'intero TFR maturato è posto a garanzia del debito contratto e non solo entro i limiti del quinto, come evidenziato e richiesto dall'opposto in via subordinata, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, tenuto conto della disciplina dettata dal d.P.R. n. 180/1950, alla cessione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori non si applica il limite del quinto, e ciò vale sia nel settore pubblico, sia in quello privato (cfr. Cass. n. 3913/2020).
Tanto considerato, in accoglimento della opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
4- La poca chiarezza dei rapporti e la circostanza che non vi è dimostrazione che l'opponente datore di lavoro abbia riversato le somme dovute a titolo di TFR alla società cessionaria del credito, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1317/2021 RG, così provvede:
1) In accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 132/2021;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18.07.2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1317/2021 R.G.L.
promossa da
Parte_1 (c.f. C.F. 1 titolare della PEGASO
MULTISERVIZI DI TRIO ANTONINO, rappresentato e difeso dall'Avv. PICCIOLO
GIANPIERO, per procura in atti, ricorrente,
contro
Controparte_1 (c.f. C.F._2 ), rappresentato e difeso dall'Avv. SCUTERI ELVIRA, per procura in atti,
resistente,
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo -Trattamento di Fine rapporto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 07/08/2021 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 132/2021 con cui gli era stato ingiunto, ad istanza di CP_1
[...] il pagamento della somma di euro 1.510,60 a titolo di Trattamento di Fine
Rapporto maturato, risultante dal CUD 2021.
L'opponente ha disconosciuto il CUD 2021 e la sottoscrizione apposta;
ha eccepito che nessuna somma era dovuta al CP_1 perché il trattamento di fine rapporto è vincolato al soddisfacimento di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio contratto dal CP_1 in data 21.11.2006 con la società Eurofiditalia spa, ceduto a Parte_2
e, infine, alla società K5 spv srl, a cui è dovuto il relativo importo.
Si è costituito l'opposto contestando i motivi di opposizione, evidenziando di non avere avuto conoscenza della intervenuta cessione del credito;
ha confermato di aver contratto un finanziamento nel 2006 e di sapere che i precedenti datori di lavoro avevano provveduto ad effettuare le trattenute, ritenendo -quindi- che lo stesso fosse da ritenersi estinto;
ha eccepito che, risalendo il mutuo al 2006, le rate residue dovevano ritenersi comunque prescritte;
ha esposto che, dalla lettera di diffida della finanziaria versata agli atti, il debito residuo era pari ad euro 430,43, importo inferiore a quando dovuto a titolo di TFR, e già saldato dal datore di lavoro con i versamenti mensili. Ha chiesto quindi il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata dichiararsi che le somme dovute alla finanziaria erano dovute nella misura di un quinto.
2- Preliminarmente si osserva che privo di rilievo è il disconoscimento della sottoscrizione del CUD 2021, alla luce delle diffuse argomentazioni esposte nella ordinanza resa in esito alla udienza del 12.07.2022 che si richiamano e si condividono.
In particolare, si osserva che, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento, pur non richiedendo forme sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, non essendo sufficienti, né il ricorso a clausole di stile,
né generiche asserzioni (cfr. Cass. n. 1537/2018; Cass. n. 12448/2012).
Nel caso in esame, l'opponente si è limitato a dedurre genericamente che la sottoscrizione apposta sul modello C.U. 2021 allegato al ricorso monitorio "non è sua", senza altro allegare in ordine alla ritenuta diversità della firma apposta.
Ciò posto, alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che alcun onere di tempestiva istanza di verificazione gravasse sull'opposto.
3- Nel merito, l'opponente ha eccepito di aver trattenuto, sulla retribuzione dovuta al lavoratore, somme specifiche in esecuzione del contratto di prestito personale del
21.11.2006 stipulato dal CP_1 con la società Eurofiditalia ed estinguibile mediante cessione al mutuante del credito vantato dal mutuatario, nei confronti del proprio datore di lavoro, in relazione alla quota di un quinto della retribuzione;
ha esposto che il credito
è stato, in data 12.7.2007, ceduto a ed, infine, il 24.6.2013, a K5 spv Parte_3
srl.
Come osservato nella ordinanza del 12.07.2022, ai sensi dell'art 12 del predetto contratto di finanziamento, in caso di mutamento del datore di lavoro, il mutuatario ha preventivamente autorizzato il mutante a notificare il contratto al nuovo datore onde procedere alla dovuta trattenuta stipendiale;
sicchè non appariva necessaria una notifica ulteriore al CP_1
Inoltre, come già osservato nella ordinanza del 12.07.2022, la diffida del 23.07.2019
(all. 7 ricorso) inviata al datore di lavoro dal cessionario del credito CP_2 derivante dal contratto di prestito personale, si riferisce chiaramente alle sole rate di maggio, giugno e luglio 2019 e non all'intero importo del credito rimasto insoluto.
Dall'art. 9 del contratto allegato -rubricato "cessazione del rapporto di lavoro-
Risoluzione-Vincolo TFR-Pensione"- è possibile leggere che "In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il contratto sarà automaticamente risolto. Il TFR ed ogni altro emolumento dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro è vincolato irrevocabilmente per legge e per volontà del Cedente espressa con il presente atto all'estinzione del prestito [].
Il cedente conferisce, ora per allora, mandato irrevocabile al datore di lavoro di trattenere l'intero TFR e ogni altra indennità dovutagli e a versarli sino alla concorrenza del conto estintivo del contratto all'istituto mutuante..".
La norma prevede, dunque, che il lavoratore conferisce mandato irrevocabile al datore di lavoro di trattenere l'intero TFR e qualunque altra indennità dovuta, che dovrà essere versata all'istituto mutuante fino alla concorrenza della somma necessaria per l'estinzione del contratto. In sostanza la norma prevede un vincolo sul TFR a garanzia del debito derivante dalla concessione del finanziamento da parte della società mutuante.
Dal complessivo compendio probatorio, non risulta invero provato che il finanziamento contratto dal CP_1 con l'istituto mutuante, oggetto di successive cessioni, sia stato estinto, né risulta che l'ultima società cessionaria del credito abbia autorizzato il datore di lavoro a liquidare il TFR in favore del dipendente.
Dalla documentazione prodotta in allegato alle note del 15.01.2024, su ordine giudiziale, si evince che, ai fini della estinzione del debito contratto dal Maimome, il datore di lavoro avrebbe dovuto corrispondere alla società cessionaria del credito 24 rate, più una finale di euro 3,43 al 31.05.2021, di importo pari ad euro 133,00 dal 31.05.2019 sino al
30.04.2021, per un totale di euro 3.195,43.
Dalla nota del 01.09.2021 inviata dalla società di recupero crediti al datore di lavoro risulterebbe, poi, che i pagamenti eseguiti dal Pt_1, per le causali di cui si discute, sono stati 6 (sei), per un totale complessivo di euro 1.330,27 (cfr comunicazione del
01.09.2021), importo che corrisponde alla sommatoria degli importi risultanti delle copie dei bonifici allegati alle note del 15.01.2024.
Ciò posto, può ritenersi che gli importi corrisposti dal datore di lavoro alla società cessionaria del credito siano stati solo parzialmente estintivi del debito contratto dal
CP_1 così come del resto risulta dallo scambio di corrispondenza intercorsa tra il datore di lavoro e la società di recupero crediti (allegata alle note del 15.01.2024) in cui
è scritto (cfr comunicazioni del 06.07.2021) che TFR e spettanze sono vincolate "in favore della cessione in corso, come previsto dal contratto e dal DPR 180/1950".
Sulla scorta di quanto sopra esposto, in assenza della dimostrazione della estinzione del prestito del CP_1 con l'istituto mutuante, il TFR maturato deve ritenersi vincolato a garanzia del debito derivante dalla concessione del finanziamento da parte della società mutuante e non può, quindi, essere corrisposto al CP_1 senza che possa assumere rilievo, ai fini del venir meno del suddetto vincolo, né che il datore di lavoro abbia poi effettivamente provveduto a riversare il Tfr alla cessionaria, né la eccepita prescrizione delle rate residue, eccezione che attiene al diverso rapporto creditore/debitore, e che non ha rilievo alcuno in questa sede.
Si precisa, infine, che l'intero TFR maturato è posto a garanzia del debito contratto e non solo entro i limiti del quinto, come evidenziato e richiesto dall'opposto in via subordinata, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, tenuto conto della disciplina dettata dal d.P.R. n. 180/1950, alla cessione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori non si applica il limite del quinto, e ciò vale sia nel settore pubblico, sia in quello privato (cfr. Cass. n. 3913/2020).
Tanto considerato, in accoglimento della opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
4- La poca chiarezza dei rapporti e la circostanza che non vi è dimostrazione che l'opponente datore di lavoro abbia riversato le somme dovute a titolo di TFR alla società cessionaria del credito, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1317/2021 RG, così provvede:
1) In accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 132/2021;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18.07.2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano