Art. 1.
Il contributo ordinario per l'esercizio 1949-1950 a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui all' articolo 10 della legge 5 agosto 1949, n. 604 , e' elevato di L. 56.930.000.
Il contributo ordinario per l'esercizio 1949-1950 a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui all' articolo 10 della legge 5 agosto 1949, n. 604 , e' elevato di L. 56.930.000.