CA
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6782 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. Cutelli Della Parte_1 C.F._1
Raiata Stefano Mario e dall'Avv. Fiacconi Maria Cristina;
Appellante
E
, Difeso dall'Avv. Francese Sergio;
Controparte_1
Appellato
Oggetto: appello contro la sentenza n. 6891/2021 emessa dal Tribunale di in data 21/04/2021.
1 Conclusioni: parte appellante: come in atto di citazione in appello: In via principale nel merito riformare la Sentenza impugnata [Sentenza n.6891/2021 pubbl. il 22.04.2021 resa dal Giudice dott.ssa Concettina
Midili del Tribunale di Roma il 21.04.2021 (RG. 53653/2017), non notificata] nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di (parziale) carenza di legittimazione passiva e/o nella parte in cui non ha ritenuto già maturato il periodo di tempo prescrizionale del diritto ad agire da pare dell' - tempestivamente eccepito dalla Sig.ra - e, per l'effetto, dichiarare CP_1 Parte_1 nulla ovvero annullare l'ordinanza-ingiunzione, registro ingiunzioni n.1 del 30.06.2017 con tutte le sanzioni con essa comminate e ad essa connesse. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Parte appellata: come in atto di costituzione in appello:
1) In via preliminare, dichiarare inammissibile il proposto appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. non presentando lo stesso ragionevoli probabilità di accoglimento.
2) Dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. le nuove domande ed eccezioni formulate dall'appellante in atto introduttivo.
3) Rigettare l'avversa impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma integrale della decisione gravata.
4) Condannare la sig.ra al rimborso in favore dell'appellato Istituto Parte_1
delle spese ed onorario del presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1 del 30 Parte_1 giugno 2017 emessa dall' per il pagamento della somma di €2.033,86 a titolo di CP_1
conguagli oneri accessori, imposta di registro e spese legali sostenute per il recupero stragiudiziale del credito in relazione all'immobile sito in Roma alla via Vallombrosa, 50, scala
B, int. 11, condotto in locazione dal proprio coniuge, sig. fino al 20 aprile Parte_2
2006.
La parte attrice aveva dedotto a sostegno la prescrizione della pretesa creditoria, la mancanza
2 di titoli giustificativi della pretesa e l'eventuale compensazione con la somma versata a cauzione.
Il Tribunale argomentava che l'asserito difetto di legittimazione passiva era infondato, essendo l'attrice destinataria dell'ordinanza jure hereditatis in virtù del contatto di locazione intercorso tra l'ente proprietario e i coniugi;
la prescrizione quinquennale del Persona_1
CP_ credito era stata interrotta con molteplici diffide ( con note del 2007, 2008, 2010 e 2012); l' aveva documentato la debenza a carico dell'attrice con riepilogo di spese e causali e con documentazione probatoria;
la cauzione era stata restituita dall'ente.
L'opposizione, quindi, veniva respinta.
proponeva appello chiedendo l'annullamento dell'ordinanza Parte_1
ingiunzione impugnata, sulla base dei seguenti motivi:
-parziale carenza di legittimazione passiva, non essendo la l'unica erede del D'ambrosio, con conseguente ascrivibilità del Parte_1
debito pro quota agli eredi;
-prescrizione della pretesa creditoria, relativa al mancato pagamento dei conguagli degli oneri accessori reattivi agli anni 2004,2005, 2006 oltre spese legali, per un immobile comunque condotto in locazione fino al 20.4.2006, quando è stato venduto a terzi, posta la contestazione della regolarità di tutte le notifiche interruttive allegate dall' nel giudizio CP_1 di primo grado a fornte della notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata nel lugli0 2017.
L' , costituitosi, contestava l'appello di controparte, deducendo che 1) il difetto di CP_1
legittimazione passiva, in quanto eccezione nuova, proposta per la prima volta in appello , era inammissibile ex art. 345 cpc;
2) quanto alla prescrizione, gli atti interruttivi erano stati tutti notificati all'indirizzo del conduttore presso cui quest'ultimo aveva eletto domicilio al momento del contratto senza comunicarne la variazione all'Istituto, le note interruttive inviate e consegnate erano state comunque ritirate da persone conviventi con il de cuius.
La causa, trattenuta in decisione, era poi rimessa sul ruolo per l'acquisizione, ad onere di parte appellata, di documentazione.
La causa veniva discussa all'udienza del 28.5.2025.
§2. L'appello è fondato.
3 Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza formulata da parte appellata, da ritersi non condivisibile alla luce delle considerazioni di merito che seguono.
Quanto al primo motivo di appello, relativo al difetto di legittimazione passiva dell'appellante in quanto non erede unica del conduttore e dunque debitrice pro-quota, si osserva che tale dato era stato solo accennato nell'atto di citazione senza una specifica formulazione di dettaglio sulla sussistenza ed identità di altri eredi né di consequenziali conclusioni che tenessero conto di una eventuale minor debenza.
Ciò in contrasto con i seguenti consolidati principi giuridici, secondo cui L'art. 754 cod. civ., per il quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius" in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, si interpreta nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, sicché, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero ( v.
Cassaz. n. 6431 del 31/03/2015); e ancora Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi. (v.
Cassaz. n. 17122 del 13/08/2020).
Ne consegue che le argomentazioni di parte appellante sul punto non possono essere accolte ed il motivo di appello deve essere respinto.
Quanto al secondo motivo, relativo alla prescrizione del credito azionato, va preliminarmente evidenziato che il contratto di locazione intercorso tra le parti ( v. all. 1 fasc. ) prevedeva per gli oneri accessori la disciplina di cui all'art. 9 della l. n. CP_1
392/1978.
Il regime di prescrizione per gli oneri accessori di cui a tale disposizione normativa, per consolidata giurisprudenza, è da intendersi soggetto al termine biennale di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1973 n. 841, alla luce delle seguenti argomentazioni della Corte di
Cassazione: Al riguardo, va, infatti, osservato che il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore dall'art. 9 della legge sull'equo
4 canone si prescrive nel termine di due anni - indicato dalla l. 22 dicembre 1973, n. 841, art.6 per il diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti, per contratto, a carico del conduttore - perché tale norma, anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso di abitazione, introduce una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall'art.2948 c.c., n.3, che risponde ad una esigenza di rapida definizione di quell'accessorio rapporto giuridico, comune ad ogni locazione, e che è, pertanto, applicabile anche agli oneri accessori dovuti dal conduttore in base alla l. 27 luglio 1978, n. 392,art.9 senza che ciò osti l'art. 84 di quest'ultima legge, la quale disponendo l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con la legge sull'equo canone, non può essere riferita anche alla disposizione in materia di prescrizione del sopra citato art. 6, che trascende il regime vincolistico (Cass. 5795/93;
Cass. 4588/95; Cass.11163/97). (v. ex multis Cassaz. n. n. 8609 del 12/04/2006).
Ne consegue che, essendo l'ultima nota inviata dall'ente creditore e citata nell'ordinata ingiunzione impugnata quella del 2012 -a prescindere dalla sua validità che a questo punto non rileva-, in ogni caso può dirsi maturata, al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione nel 2017, la prescrizione relativa al credito vantato per gli oneri accessori, pari alla somma di € 1379,73.
In considerazione dell'accessorietà della voce relativa alle spese legali sostenute nel 2014
(v.doc. 7all. , asseritamente affrontate per il recupero degli oneri accessori, tanto è CP_1
vero che sono state azionate con questi ultimi nello stesso atto, anche tale credito deve intendersi soggetto al medesimo regime del credito principale e quindi anch'esso prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellata per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento dell'appello, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
-condanna parte appellata alla rifusione delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado in € 2.000 e per il secondo grado in € 2.500,00, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Roma, 28.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
5