Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1150
Articolo 1
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27 gennaio 1960
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 gennaio 1960