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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7097 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da
, nato a [...] il [...], C.F: , residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
Vico VII Is Prunixeddas n.3, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Dante n. 53, presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nata a [...] il giorno 14 dicembre 1986, C.F Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari (CA) nella Via Dante n. 8 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Maria Leonida Cadoni, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, vista la sentenza parziale n.460/2023, pubblicata in data 7/3/2023, che ha pronunciato la separazione,
Addebitare la responsabilità della separazione alla resistente;
affidare in via esclusiva al ricorrente la LI minore , con collocazione e residenza Per_1 anagrafica presso il padre, stabilendo che la madre potrà vederla e tenerla con sé in spazi neutri e con incontri protetti, ovvero secondo i tempi e le modalità che codesto Tribunale riterrà di giustizia;
porre a carico della madre un contributo al mantenimento della minore in misura non inferiore ad €
300,00 mensili, da versare in favore del sig. entro il 5 di ogni mese, oltre Parte_1 rivalutazione come per legge e spese straordinarie ripartite tra i genitori nella misura del 50%;
stabilire che i vari aiuti di natura economica, quali pensione di invalidità e qualunque altro sussidio,
indennità e bonus di cui potrà godere la piccola anche a causa della sua grave patologia Per_1 vengano percepiti e gestiti dal padre;
stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Nell'interesse della parte resistente:
Controparte
“ Rigettare la richiesta di addebito a carico della IG.ra ;
Controparte_ Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi , nata a [...] il
14.12.1986 e nato a [...] il [...]; Parte_1
Disporre l'affido condiviso della minore con domicilio presso la madre;
Persona_2
Stabilire che il padre possa tenere con sé la minore secondo le modalità che il Giudice riterrà
opportune data la tenera età della stessa;
Assegnare la casa coniugale sita in Uta nel Vico VII Is Prunixeddas n.3 , alla IG.ra
[...]
con la quale vivrà stabilmente la LI;
CP_1 Per_1
Porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI Parte_1 mediante il versamento mensile di una somma pari ad 200,00 euro per la LI Persona_2 minore, da versarsi entro il 5 di ogni mese e rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Porre a carico del IG. il pagamento ad integrazione del contributo di mantenimento in Pt_1 favore della minore, del 50% del canone di locazione della casa coniugale sita in Uta nel Vico VII
Is Prunixeddas n.3, per l'importo di € 200,00 mensili;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 26.10.2021, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1 pronuncia della separazione con addebito alla coniuge, l'affidamento in via esclusiva della LI
minore , con collocazione e residenza anagrafica presso il suo domicilio e Per_1 regolamentazione del diritto di visita materno ( la madre potrà vederla e tenerla con sé in spazi
neutri e con incontri protetti, ovvero secondo i tempi e le modalità ritenute di giustizia),
l'assegnazione a sé della casa coniugale, nonché che sia posto a suo carico l'obbligo di provvedere al mantenimento della LI, con ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del
50%.
A fondamento della domanda formulata, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Uta il 17.08.2019; che dalla loro unione è nata una LI (17.02.2020); che Per_1 dopo un breve periodo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del carattere prepotente ed aggressivo (verbalmente e fisicamente) della resistente anche in presenza della LI, la quale inoltre ha trascurato di curare la casa e la stessa LI;
di essersi occupato in via pressoché
esclusiva della cura e crescita della piccola;
che la resistente già in passato si era Per_1 disinteressata del figlio di otto anni nato dalla altra relazione sentimentale e dell'ex Pt_1 compagno allontanandosi dal domicilio coniugale.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, il ricorrente ha d edotto di essere dipendente della Cooperativa AS.GE.SA (con contratto part-time a tempo determinato) e di percepire una retribuzione mensile netta pari a circa euro 300/400,00, oltre al reddito di cittadinanza di importo pari ad euro 530,00 mensili. Mentre, la resistente svolge la professione di badante ad ore senza regolare contratto e percepisce una retribuzione mensile di circa euro 500,00
al mese. Ha precisato che la casa coniugale è detenuta in locazione, con contratto stipulato a nome della resistente, il cui canone mensile ammonta ad euro 400,00.
****
Controparte_ Con memoria difensiva depositata in data 17.02.2022, si è costituita, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma chiedendo l'affido condiviso della minore con collocamento presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità ritenute di giustizia, l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Uta nel
Vico VII Is Prunixeddas n. 3 e obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento della LI
con un importo di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente ha sostenuto che la crisi del matrimonio non è attribuibile esclusivamente alla sua condotta ma, al carattere violento, irascibile e possessivo del ricorrente che era solito pedinarla e limitare la sua libertà; di aver contribuito alla cura della minore e al mantenimento della famiglia;
di occuparsi dell'assistenza a persone anziane e di guadagnare mensilmente da tale attività circa
500,00 euro.
*****
All'udienza del 16.02.2022, i coniugi sono comparsi personalmente innanzi al Presidente per il tentativo di conciliazione. Il ricorrente, ha dichiarato: “ La convivenza non può continuare. Lei ha atteggiamenti violenti e potenzialmente autolesionistici: ha minacciato di gettarsi dall'alto con la bambina. Dal matrimonio è nata la LI il 17.2.2020. Per quanto riguarda le questioni Per_1 economiche lei, se anche percepisce euro 800,00, al massimo mette in famiglia euro 100,00. Dice che deve aiutare l'altro figlio ma noi abbiamo maggiore necessità. Io sono Operatore Socio
Sanitario a domicilio,. Lavoro per una cooperativa e il mio stipendio è di circa euro 700,00 mensili.
Lei lavora come badante per un signore da poco tempo. Anche tempo addietro lavorava per un signore e anche quando ha smesso ci lasciava da soli. La casa coniugale in Uta vico settimo Is
Prunixeddas n.3 è in locazione. Io domando l'affido esclusivo e la collocazione della minore con me. Le è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico. Sono stati allertati dai Servizi
Sociali in ragione dei diversi interventi dei carabinieri. Viene anche un'educatrice per due volte la settimana. Preciso che lei non sta bene ed è pericolosa anche perché conosce brutte persone.”
La resistente ha, invece, affermato: “La situazione relativa alla convivenza è degenerata con l'arrivo della bambina. Non è più possibile vivere con lui perché è morboso nei confronti della bambina in ragione della pandemia. Lui ha paura di tutto. Comunque la porta in giro in macchina e al parco a Villaspeciosa e non a Uta. Mi ha minacciato di morte se dovesse succedere qualcosa alla bambina. È vero che talvolta l'ho picchiato perché ero disperata e lui mi faceva perdere la pazienza.
Io non posso fare nulla per e con la bambina perché lui impone ogni regola. Mi accusa di avere una patologia e che prendo delle gocce ma non è vero. Io lavoro come badante presso un'anziana a Uta.
Prima andavo a fare le notti da altro anziano. Ho un altro figlio di anni 10 che di giorno sta con me e la notte con il padre sempre a Uta. Io faccio tutto per lui. Il mio ex compagno versa piccole somme per il bambino. La casa coniugale è in locazione con contratto a me intestato.”
All'esito dell'udienza il Presidente f.f. , ha incaricato i Servizi Sociali del comune di Uta di fornire informazioni in ordine al nucleo familiare e in particolare sulla situazione dei rapporti dei genitori nei confronti della LI al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori. Per_1
*****
All'udienza del 30 marzo 2022, il Presidente f.f., lette le relazioni dei Servizi Sociali di Uta e preso atto delle disfunzionalità segnalate in ordine alle funzioni genitoriali ed educative di entrambi i genitori ha rinviato a successiva udienza al fine di verificare la necessità di ulteriori interventi.
**** All'udienza del 5.04.2022, parte ricorrente ha proposto, in termini conciliativi, l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso il padre e regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre senza il pernottamento;
con prosecuzione degli interventi di supporto in favore della coppia genitoriale;
mentre parte resistente ha proposto l'affidamento congiunto con collocazione presso la madre e la suddivisione dei tempi di permanenza.
****
Con ordinanza resa in data 23.11.2022, il Giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la condizione della minore con riferimento all'attuale situazione familiare, ed in particolare lo stato dei rapporti tra la LI e ciascuno dei genitori, gli stili educativi di ciascuno dei coniugi, anche nei loro reciproci rapporti, le capacità di accudimento e la presenza di eventuali pericoli che possano discendere dai comportamenti di ciascun genitore nonché la capacità degli stessi di assicurare l'accesso del minori all'altro genitore alla sua famiglia d'origine.
****
All'udienza del 6.12.2022 la dott.ssa , riferito di non potere accettare l'incarico Testimone_1 avendo in carico il nucleo familiare con i servizio sociali di Uta, ha comunque riferito che la LI
delle parti è affetta da una forma di autismo grave ed effettua terapia al Centro Santa Lucia in
Assemini. Ha, altresì, dichiarato: “la bambina sta ancora con tutti e due perché non sono stati autorizzati a vivere separatamente. Loro litigano spesso con intervento anche dei Carabinieri, e presentano entrambi delle criticità. Peraltro, è il padre che si occupa di portare la bambina alle
CP_ attività riabilitative e all'asilo. La conduce uno stile di vita particolare, ha frequentazioni con diversi uomini con vita sessuale promiscua. Il è in grado di procurarsi un'abitazione. Le Pt_1 parti hanno uno sfratto esecutivo per il 18 gennaio.” Preciso che l'eventuale inserimento in una comunità comporterebbe l'interruzione delle terapia con grave pregiudizio per la minore.”
***
Con ordinanza del 6.12.2022 il Presidente ff., essendo emersa una situazione problematica in capo ad entrambi i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nell'accudimento della bambina affetta da ritardo cognitivo, in via provvisoria e urgente ha affidato la minore ai servizi sociali di Uta al fine di monitorare la situazione della stessa, con collocamento presso il padre e la possibilità per la madre di vederla previa organizzazione di incontri in ambito neutro presso gli stessi servizi sociali di Uta. Ha posto, inoltre, a carico della convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI con un importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
****
Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, il ricorrente ha insistito nella richiesta di affidamento esclusivo e ha domandato la determinazione di un contributo a carico della coniuge per il mantenimento della LI di importo pari ad euro 300,00, oltre alla percezione dei sussidi.
****
Pronunciata, su richiesta concorde delle parti, la sentenza parziale di separazione n. 460/2023,
pubblicata in data 7/3/2023, con ordinanza resa in pari data sono stati concessi i termini di cui all'art 183, coma 6 c.p.c.
Una volta versate in atti le memorie istruttorie, con provvedimento del 12.06.2023, sono stati ammessi i mezzi di prova dedotti dalla parte ricorrente (dai capitoli da 7 a 12) e la relativa prova contraria. Non sono stati ammessi gli ulteriori capitoli di prova in quanto la situazione dei rapporti tra madre e LI e il livello di accudimento della stessa nei confronti della minore è oggetto di rilevazione da parte dei Servizi Sociali di Uta.
*****
Espletata la prova e precisate le conclusioni, la causa istruita con produzioni documentali, relazione dei servizi sociali e prova per testi, è stata quindi trattenuta in decisione sulle domande formulate.
*****
Richiamata preliminarmente la sentenza n. 460/2023, pubblicata in data 7/3/2023 con la quale è
stata pronunciata la separazione, in ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dal ricorrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che,
considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte della resistente.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé
sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare,
tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Come affermato anche di recente da cassazione civile, sez. i, 08/11/2022, n. 32837, "la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. di conseguenza, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. va escluso l'addebito della separazione nel caso in cui sia assente il nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale"
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente attribuisce all'odierna resistente, la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza della tenuta da parte di quest'ultima di condotte vessatorie e atteggiamenti di prevaricazione fisica e verbale.
Dal canto suo, il resistente ha negato le condotte attribuite dal coniuge accusando a sua volta il ricorrente di aver serbato condotte aggressive, violente e possessive durante le frequenti litigate
(anche per motivi di gelosia).
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito proposta dal ricorrente, in assenza di alcun elemento istruttorio volto a comprovare, non tanto le prospettate violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio, quanto il carattere determinante nella frattura coniugale. E, infatti, dall'incartamento processuale è emersa una evidente esacerbazione del rapporto coniugale non riconducibile etiologicamente al comportamento dell'uno o dell'altra, quanto piuttosto ad una intollerabilità della convivenza ascrivibile a più fattori.
In particolare, la teste escussa all'udienza del 14.09.2023 ha riferito che i coniugi Testimone_2 le avrebbero riferito di essersi aggrediti l'un l'altro (non ero presente per cui non so quale fosse la
verità.
Nessuna conferma da parte dei testi escussi vi è stata in ordine all'asserita violenza subita dal ricorrente. Inoltre anche la dott.ssa , ha riferito la frequente litigiosità dei coniugi anche con Testimone_1 intervento dei Carabinieri ( Loro litigano spesso con intervento anche dei Carabinieri, e presentano
entrambi delle criticità.).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito va dunque rigettata.
******
Passando ora all'esame delle ulteriori questioni devolute all'attenzione del Collegio sull'affidamento e collocamento della LI minore giova osservare che l'istituto dell'affidamento condiviso costituisce la regola che, secondo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, è derogabile
“solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 7
dicembre 2010, n. 24841 e, più di recente, anche Cass. n. 16738/2018).
Ne consegue che la deroga all'affido condiviso, quindi, si giustifica solo quando la sua applicazione possa arrecare pregiudizio al minore, pregiudizio che sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ.,
sez. I, 17/12/2009, n. 26587).
La deroga al regime legale si impone, altresì, anche quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere,
appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.
16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Nella specie, pur dovendosi sottolineare che entrambi i genitori sono risultati essere connotati da gravi criticità, che hanno comportato la disposizione nel corso del giudizio come regime di affidamento maggiormente tutelante per il minore quello ai Servizi, all'attualità, alla luce delle relazioni dei servizi sociali in atti, il padre appare il genitore più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo e la cura della minore.
In particolare, dalla relazione trasmessa in data 16.10.2023 dai Servizi Sociali di Uta è emerso che la minore continua a risiedere nell'abitazione del padre. La madre, invece, nonostante i Servizi
abbiano organizzato incontri protetti al fine di garantire il mantenimento del rapporto affettivo e favorire la relazione con la LI, ha addotto vari impregni e imprevisti (valutati dai servizi sociali poco veritieri) e dal mese di marzo ad agosto si è presentata solo a due incontri.
CP_ La relazione rappresenta, in particolare, che la dopo diversi mesi di assenza e irreperibilità si
è presentata a casa del minore.
I servizi evidenziano che tale condotta ha confermato le sue gravi carenze nell'esercizio della responsabilità genitoriale e la sua incapacità ad occuparsi della cura, della crescita e dell'educazione di . La sua irreperibilità e mancanza di collaborazione e partecipazione a qualsiasi aspetto Per_1 della vita della LI, nonché il suo stile di vita in generale, denotano una forte carenza nel suo ruolo genitoriale.
La bambina non riconosce la madre come figura di riferimento e la stessa madre ha dimostrato di essere anaffettiva nei confronti della LI, approcciandosi a lei, dopo mesi di assenza di contatti in maniera superficiale e priva di trasporto emotivo. Il padre, invece, è stato rappresentato come padre presente nella vita e negli impegni di , sia Per_1 quelli legati alla sua quotidianità sia quelli più specifici legati alla sua condizione fisica. I servizi evidenziano che si occupa del completo accudimento della minore (della sua igiene personale, dei pasti e della sua routine quotidiana, la accompagna alle terapie riabilitative, a scuola e nel tempo libero si occupa delle attività ludiche e ricreative).
In ordine ai rapporti tra i coniugi, questi sono stati definiti altalenanti e spesso caratterizzati da conflitto con mancanza di contatto.
In definitiva, il permanente disinteresse della madre, la sua prolungata assenza nella gestione della
LI, la difficoltà di instaurare con la piccola una valida relazione affettiva, la elevata conflittualità
tra i coniugi, oltreché lo stile di vita della resistente improntato al soddisfacimento dei propri interessi rispetto a quelli della LI, sono fattori di pregiudizio per la minore per i quali appare maggiormente tutelante l'affidamento esclusivo a favore del padre.
Deve rilevarsi, difatti, che anche il tentativo di estromettere i servizi dagli incontri con la minorenne, rivela vieppiù la sua indole insofferente alle regole e la mancanza di consapevolezza dei suoi gravissimi limiti genitoriali.
Ne consegue che il ricorrente, presso cui la minore sarà collocata, sarà legittimato ad assumere da solo tutte le decisioni più importanti relative alla vita di sua LI.
CP_ Allo stato va disposto che la sig.ra possa vedere e incontrare suo figlio - alla presenza di un educatore indicato dai servizi sociali e in un luogo stabilito da questi ultimi due giorni a settimana (
martedì e giovedì o secondo diversi accordi tra le parti e gli operatori).
Deve altresì essere disposto, tenuto conto delle criticità rilevata anche in capo al che i Pt_1 servizi sociali di Uta continuino il monitoraggio del nucleo familiare segnalando prontamente all'autorità giudiziari qualunque elemento di pregiudizio che riguardi la LI minore.
***** Quanto ai profili economici della controversia, deve premettersi che con l'ordinanza presidenziale è
CP_ stato posto a carico della l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 200,00 a titolo di mantenimento della LI, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Dalle allegazioni delle parti risulta che la resistente svolge attività lavorativa come assistente agli anziani.
Ciò posto, poiché la situazione reddituale e lavorativa della ricorrente risulta invariata ritiene il
CP_ Collegio di confermare l'importo posto a carico della in sede presidenziale.
L'importo sopra indicato deve invero ritenersi proporzionato alla capacità reddituale e di produzione di reddito della resistente – commisurata all'idoneità lavorativa rapportabile alla giovane età della stessa.
*****
Le spese di lite nella specie devo essere compensante, stante la soccombenza reciproca delle parti (
il resistente per quanto concerne l'addebito e la ricorrente per quanto concerne l'affido della minore).
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza n. 460/2023, pubblicata in data 7/3/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
1. Rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
2. Affida in via esclusiva la LI minore al padre disponendo che assuma in Persona_2 proprio ogni decisione che la riguardi;
3. Dispone che la minore abbia collocazione presso l'abitazione paterna e che la La sig.ra
CP_ possa vedere e incontrare la stessa- alla presenza di un educatore indicato dai servizi sociali e in un luogo stabilito da questi ultimi due giorni a settimana (martedì e giovedì o secondo diversi accordi tra le parti e gli operatori);
4. Dispone che i Servizi Sociali di Uta proseguano il monitoraggio del nucleo familiare e segnalino all'autorità giudiziaria ogni elemento di pregiudizio che dovessero rilevata in danno della minore;
Controparte
5. pone in capo a l'assegno di euro 200,00 , per il mantenimento della LI
, da corrispondere a favore di entro il 5 di ogni mese, con Per_1 Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
27.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7097 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da
, nato a [...] il [...], C.F: , residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
Vico VII Is Prunixeddas n.3, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Dante n. 53, presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nata a [...] il giorno 14 dicembre 1986, C.F Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari (CA) nella Via Dante n. 8 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Maria Leonida Cadoni, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, vista la sentenza parziale n.460/2023, pubblicata in data 7/3/2023, che ha pronunciato la separazione,
Addebitare la responsabilità della separazione alla resistente;
affidare in via esclusiva al ricorrente la LI minore , con collocazione e residenza Per_1 anagrafica presso il padre, stabilendo che la madre potrà vederla e tenerla con sé in spazi neutri e con incontri protetti, ovvero secondo i tempi e le modalità che codesto Tribunale riterrà di giustizia;
porre a carico della madre un contributo al mantenimento della minore in misura non inferiore ad €
300,00 mensili, da versare in favore del sig. entro il 5 di ogni mese, oltre Parte_1 rivalutazione come per legge e spese straordinarie ripartite tra i genitori nella misura del 50%;
stabilire che i vari aiuti di natura economica, quali pensione di invalidità e qualunque altro sussidio,
indennità e bonus di cui potrà godere la piccola anche a causa della sua grave patologia Per_1 vengano percepiti e gestiti dal padre;
stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Nell'interesse della parte resistente:
Controparte
“ Rigettare la richiesta di addebito a carico della IG.ra ;
Controparte_ Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi , nata a [...] il
14.12.1986 e nato a [...] il [...]; Parte_1
Disporre l'affido condiviso della minore con domicilio presso la madre;
Persona_2
Stabilire che il padre possa tenere con sé la minore secondo le modalità che il Giudice riterrà
opportune data la tenera età della stessa;
Assegnare la casa coniugale sita in Uta nel Vico VII Is Prunixeddas n.3 , alla IG.ra
[...]
con la quale vivrà stabilmente la LI;
CP_1 Per_1
Porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI Parte_1 mediante il versamento mensile di una somma pari ad 200,00 euro per la LI Persona_2 minore, da versarsi entro il 5 di ogni mese e rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Porre a carico del IG. il pagamento ad integrazione del contributo di mantenimento in Pt_1 favore della minore, del 50% del canone di locazione della casa coniugale sita in Uta nel Vico VII
Is Prunixeddas n.3, per l'importo di € 200,00 mensili;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 26.10.2021, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1 pronuncia della separazione con addebito alla coniuge, l'affidamento in via esclusiva della LI
minore , con collocazione e residenza anagrafica presso il suo domicilio e Per_1 regolamentazione del diritto di visita materno ( la madre potrà vederla e tenerla con sé in spazi
neutri e con incontri protetti, ovvero secondo i tempi e le modalità ritenute di giustizia),
l'assegnazione a sé della casa coniugale, nonché che sia posto a suo carico l'obbligo di provvedere al mantenimento della LI, con ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del
50%.
A fondamento della domanda formulata, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Uta il 17.08.2019; che dalla loro unione è nata una LI (17.02.2020); che Per_1 dopo un breve periodo la convivenza è divenuta intollerabile a causa del carattere prepotente ed aggressivo (verbalmente e fisicamente) della resistente anche in presenza della LI, la quale inoltre ha trascurato di curare la casa e la stessa LI;
di essersi occupato in via pressoché
esclusiva della cura e crescita della piccola;
che la resistente già in passato si era Per_1 disinteressata del figlio di otto anni nato dalla altra relazione sentimentale e dell'ex Pt_1 compagno allontanandosi dal domicilio coniugale.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, il ricorrente ha d edotto di essere dipendente della Cooperativa AS.GE.SA (con contratto part-time a tempo determinato) e di percepire una retribuzione mensile netta pari a circa euro 300/400,00, oltre al reddito di cittadinanza di importo pari ad euro 530,00 mensili. Mentre, la resistente svolge la professione di badante ad ore senza regolare contratto e percepisce una retribuzione mensile di circa euro 500,00
al mese. Ha precisato che la casa coniugale è detenuta in locazione, con contratto stipulato a nome della resistente, il cui canone mensile ammonta ad euro 400,00.
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Controparte_ Con memoria difensiva depositata in data 17.02.2022, si è costituita, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma chiedendo l'affido condiviso della minore con collocamento presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità ritenute di giustizia, l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Uta nel
Vico VII Is Prunixeddas n. 3 e obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento della LI
con un importo di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente ha sostenuto che la crisi del matrimonio non è attribuibile esclusivamente alla sua condotta ma, al carattere violento, irascibile e possessivo del ricorrente che era solito pedinarla e limitare la sua libertà; di aver contribuito alla cura della minore e al mantenimento della famiglia;
di occuparsi dell'assistenza a persone anziane e di guadagnare mensilmente da tale attività circa
500,00 euro.
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All'udienza del 16.02.2022, i coniugi sono comparsi personalmente innanzi al Presidente per il tentativo di conciliazione. Il ricorrente, ha dichiarato: “ La convivenza non può continuare. Lei ha atteggiamenti violenti e potenzialmente autolesionistici: ha minacciato di gettarsi dall'alto con la bambina. Dal matrimonio è nata la LI il 17.2.2020. Per quanto riguarda le questioni Per_1 economiche lei, se anche percepisce euro 800,00, al massimo mette in famiglia euro 100,00. Dice che deve aiutare l'altro figlio ma noi abbiamo maggiore necessità. Io sono Operatore Socio
Sanitario a domicilio,. Lavoro per una cooperativa e il mio stipendio è di circa euro 700,00 mensili.
Lei lavora come badante per un signore da poco tempo. Anche tempo addietro lavorava per un signore e anche quando ha smesso ci lasciava da soli. La casa coniugale in Uta vico settimo Is
Prunixeddas n.3 è in locazione. Io domando l'affido esclusivo e la collocazione della minore con me. Le è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico. Sono stati allertati dai Servizi
Sociali in ragione dei diversi interventi dei carabinieri. Viene anche un'educatrice per due volte la settimana. Preciso che lei non sta bene ed è pericolosa anche perché conosce brutte persone.”
La resistente ha, invece, affermato: “La situazione relativa alla convivenza è degenerata con l'arrivo della bambina. Non è più possibile vivere con lui perché è morboso nei confronti della bambina in ragione della pandemia. Lui ha paura di tutto. Comunque la porta in giro in macchina e al parco a Villaspeciosa e non a Uta. Mi ha minacciato di morte se dovesse succedere qualcosa alla bambina. È vero che talvolta l'ho picchiato perché ero disperata e lui mi faceva perdere la pazienza.
Io non posso fare nulla per e con la bambina perché lui impone ogni regola. Mi accusa di avere una patologia e che prendo delle gocce ma non è vero. Io lavoro come badante presso un'anziana a Uta.
Prima andavo a fare le notti da altro anziano. Ho un altro figlio di anni 10 che di giorno sta con me e la notte con il padre sempre a Uta. Io faccio tutto per lui. Il mio ex compagno versa piccole somme per il bambino. La casa coniugale è in locazione con contratto a me intestato.”
All'esito dell'udienza il Presidente f.f. , ha incaricato i Servizi Sociali del comune di Uta di fornire informazioni in ordine al nucleo familiare e in particolare sulla situazione dei rapporti dei genitori nei confronti della LI al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori. Per_1
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All'udienza del 30 marzo 2022, il Presidente f.f., lette le relazioni dei Servizi Sociali di Uta e preso atto delle disfunzionalità segnalate in ordine alle funzioni genitoriali ed educative di entrambi i genitori ha rinviato a successiva udienza al fine di verificare la necessità di ulteriori interventi.
**** All'udienza del 5.04.2022, parte ricorrente ha proposto, in termini conciliativi, l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso il padre e regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre senza il pernottamento;
con prosecuzione degli interventi di supporto in favore della coppia genitoriale;
mentre parte resistente ha proposto l'affidamento congiunto con collocazione presso la madre e la suddivisione dei tempi di permanenza.
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Con ordinanza resa in data 23.11.2022, il Giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la condizione della minore con riferimento all'attuale situazione familiare, ed in particolare lo stato dei rapporti tra la LI e ciascuno dei genitori, gli stili educativi di ciascuno dei coniugi, anche nei loro reciproci rapporti, le capacità di accudimento e la presenza di eventuali pericoli che possano discendere dai comportamenti di ciascun genitore nonché la capacità degli stessi di assicurare l'accesso del minori all'altro genitore alla sua famiglia d'origine.
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All'udienza del 6.12.2022 la dott.ssa , riferito di non potere accettare l'incarico Testimone_1 avendo in carico il nucleo familiare con i servizio sociali di Uta, ha comunque riferito che la LI
delle parti è affetta da una forma di autismo grave ed effettua terapia al Centro Santa Lucia in
Assemini. Ha, altresì, dichiarato: “la bambina sta ancora con tutti e due perché non sono stati autorizzati a vivere separatamente. Loro litigano spesso con intervento anche dei Carabinieri, e presentano entrambi delle criticità. Peraltro, è il padre che si occupa di portare la bambina alle
CP_ attività riabilitative e all'asilo. La conduce uno stile di vita particolare, ha frequentazioni con diversi uomini con vita sessuale promiscua. Il è in grado di procurarsi un'abitazione. Le Pt_1 parti hanno uno sfratto esecutivo per il 18 gennaio.” Preciso che l'eventuale inserimento in una comunità comporterebbe l'interruzione delle terapia con grave pregiudizio per la minore.”
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Con ordinanza del 6.12.2022 il Presidente ff., essendo emersa una situazione problematica in capo ad entrambi i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nell'accudimento della bambina affetta da ritardo cognitivo, in via provvisoria e urgente ha affidato la minore ai servizi sociali di Uta al fine di monitorare la situazione della stessa, con collocamento presso il padre e la possibilità per la madre di vederla previa organizzazione di incontri in ambito neutro presso gli stessi servizi sociali di Uta. Ha posto, inoltre, a carico della convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI con un importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
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Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, il ricorrente ha insistito nella richiesta di affidamento esclusivo e ha domandato la determinazione di un contributo a carico della coniuge per il mantenimento della LI di importo pari ad euro 300,00, oltre alla percezione dei sussidi.
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Pronunciata, su richiesta concorde delle parti, la sentenza parziale di separazione n. 460/2023,
pubblicata in data 7/3/2023, con ordinanza resa in pari data sono stati concessi i termini di cui all'art 183, coma 6 c.p.c.
Una volta versate in atti le memorie istruttorie, con provvedimento del 12.06.2023, sono stati ammessi i mezzi di prova dedotti dalla parte ricorrente (dai capitoli da 7 a 12) e la relativa prova contraria. Non sono stati ammessi gli ulteriori capitoli di prova in quanto la situazione dei rapporti tra madre e LI e il livello di accudimento della stessa nei confronti della minore è oggetto di rilevazione da parte dei Servizi Sociali di Uta.
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Espletata la prova e precisate le conclusioni, la causa istruita con produzioni documentali, relazione dei servizi sociali e prova per testi, è stata quindi trattenuta in decisione sulle domande formulate.
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Richiamata preliminarmente la sentenza n. 460/2023, pubblicata in data 7/3/2023 con la quale è
stata pronunciata la separazione, in ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dal ricorrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che,
considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte della resistente.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé
sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare,
tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Come affermato anche di recente da cassazione civile, sez. i, 08/11/2022, n. 32837, "la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. di conseguenza, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. va escluso l'addebito della separazione nel caso in cui sia assente il nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale"
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente attribuisce all'odierna resistente, la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza della tenuta da parte di quest'ultima di condotte vessatorie e atteggiamenti di prevaricazione fisica e verbale.
Dal canto suo, il resistente ha negato le condotte attribuite dal coniuge accusando a sua volta il ricorrente di aver serbato condotte aggressive, violente e possessive durante le frequenti litigate
(anche per motivi di gelosia).
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito proposta dal ricorrente, in assenza di alcun elemento istruttorio volto a comprovare, non tanto le prospettate violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio, quanto il carattere determinante nella frattura coniugale. E, infatti, dall'incartamento processuale è emersa una evidente esacerbazione del rapporto coniugale non riconducibile etiologicamente al comportamento dell'uno o dell'altra, quanto piuttosto ad una intollerabilità della convivenza ascrivibile a più fattori.
In particolare, la teste escussa all'udienza del 14.09.2023 ha riferito che i coniugi Testimone_2 le avrebbero riferito di essersi aggrediti l'un l'altro (non ero presente per cui non so quale fosse la
verità.
Nessuna conferma da parte dei testi escussi vi è stata in ordine all'asserita violenza subita dal ricorrente. Inoltre anche la dott.ssa , ha riferito la frequente litigiosità dei coniugi anche con Testimone_1 intervento dei Carabinieri ( Loro litigano spesso con intervento anche dei Carabinieri, e presentano
entrambi delle criticità.).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito va dunque rigettata.
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Passando ora all'esame delle ulteriori questioni devolute all'attenzione del Collegio sull'affidamento e collocamento della LI minore giova osservare che l'istituto dell'affidamento condiviso costituisce la regola che, secondo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, è derogabile
“solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 7
dicembre 2010, n. 24841 e, più di recente, anche Cass. n. 16738/2018).
Ne consegue che la deroga all'affido condiviso, quindi, si giustifica solo quando la sua applicazione possa arrecare pregiudizio al minore, pregiudizio che sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ.,
sez. I, 17/12/2009, n. 26587).
La deroga al regime legale si impone, altresì, anche quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere,
appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.
16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Nella specie, pur dovendosi sottolineare che entrambi i genitori sono risultati essere connotati da gravi criticità, che hanno comportato la disposizione nel corso del giudizio come regime di affidamento maggiormente tutelante per il minore quello ai Servizi, all'attualità, alla luce delle relazioni dei servizi sociali in atti, il padre appare il genitore più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo e la cura della minore.
In particolare, dalla relazione trasmessa in data 16.10.2023 dai Servizi Sociali di Uta è emerso che la minore continua a risiedere nell'abitazione del padre. La madre, invece, nonostante i Servizi
abbiano organizzato incontri protetti al fine di garantire il mantenimento del rapporto affettivo e favorire la relazione con la LI, ha addotto vari impregni e imprevisti (valutati dai servizi sociali poco veritieri) e dal mese di marzo ad agosto si è presentata solo a due incontri.
CP_ La relazione rappresenta, in particolare, che la dopo diversi mesi di assenza e irreperibilità si
è presentata a casa del minore.
I servizi evidenziano che tale condotta ha confermato le sue gravi carenze nell'esercizio della responsabilità genitoriale e la sua incapacità ad occuparsi della cura, della crescita e dell'educazione di . La sua irreperibilità e mancanza di collaborazione e partecipazione a qualsiasi aspetto Per_1 della vita della LI, nonché il suo stile di vita in generale, denotano una forte carenza nel suo ruolo genitoriale.
La bambina non riconosce la madre come figura di riferimento e la stessa madre ha dimostrato di essere anaffettiva nei confronti della LI, approcciandosi a lei, dopo mesi di assenza di contatti in maniera superficiale e priva di trasporto emotivo. Il padre, invece, è stato rappresentato come padre presente nella vita e negli impegni di , sia Per_1 quelli legati alla sua quotidianità sia quelli più specifici legati alla sua condizione fisica. I servizi evidenziano che si occupa del completo accudimento della minore (della sua igiene personale, dei pasti e della sua routine quotidiana, la accompagna alle terapie riabilitative, a scuola e nel tempo libero si occupa delle attività ludiche e ricreative).
In ordine ai rapporti tra i coniugi, questi sono stati definiti altalenanti e spesso caratterizzati da conflitto con mancanza di contatto.
In definitiva, il permanente disinteresse della madre, la sua prolungata assenza nella gestione della
LI, la difficoltà di instaurare con la piccola una valida relazione affettiva, la elevata conflittualità
tra i coniugi, oltreché lo stile di vita della resistente improntato al soddisfacimento dei propri interessi rispetto a quelli della LI, sono fattori di pregiudizio per la minore per i quali appare maggiormente tutelante l'affidamento esclusivo a favore del padre.
Deve rilevarsi, difatti, che anche il tentativo di estromettere i servizi dagli incontri con la minorenne, rivela vieppiù la sua indole insofferente alle regole e la mancanza di consapevolezza dei suoi gravissimi limiti genitoriali.
Ne consegue che il ricorrente, presso cui la minore sarà collocata, sarà legittimato ad assumere da solo tutte le decisioni più importanti relative alla vita di sua LI.
CP_ Allo stato va disposto che la sig.ra possa vedere e incontrare suo figlio - alla presenza di un educatore indicato dai servizi sociali e in un luogo stabilito da questi ultimi due giorni a settimana (
martedì e giovedì o secondo diversi accordi tra le parti e gli operatori).
Deve altresì essere disposto, tenuto conto delle criticità rilevata anche in capo al che i Pt_1 servizi sociali di Uta continuino il monitoraggio del nucleo familiare segnalando prontamente all'autorità giudiziari qualunque elemento di pregiudizio che riguardi la LI minore.
***** Quanto ai profili economici della controversia, deve premettersi che con l'ordinanza presidenziale è
CP_ stato posto a carico della l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 200,00 a titolo di mantenimento della LI, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Dalle allegazioni delle parti risulta che la resistente svolge attività lavorativa come assistente agli anziani.
Ciò posto, poiché la situazione reddituale e lavorativa della ricorrente risulta invariata ritiene il
CP_ Collegio di confermare l'importo posto a carico della in sede presidenziale.
L'importo sopra indicato deve invero ritenersi proporzionato alla capacità reddituale e di produzione di reddito della resistente – commisurata all'idoneità lavorativa rapportabile alla giovane età della stessa.
*****
Le spese di lite nella specie devo essere compensante, stante la soccombenza reciproca delle parti (
il resistente per quanto concerne l'addebito e la ricorrente per quanto concerne l'affido della minore).
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza n. 460/2023, pubblicata in data 7/3/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
1. Rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
2. Affida in via esclusiva la LI minore al padre disponendo che assuma in Persona_2 proprio ogni decisione che la riguardi;
3. Dispone che la minore abbia collocazione presso l'abitazione paterna e che la La sig.ra
CP_ possa vedere e incontrare la stessa- alla presenza di un educatore indicato dai servizi sociali e in un luogo stabilito da questi ultimi due giorni a settimana (martedì e giovedì o secondo diversi accordi tra le parti e gli operatori);
4. Dispone che i Servizi Sociali di Uta proseguano il monitoraggio del nucleo familiare e segnalino all'autorità giudiziaria ogni elemento di pregiudizio che dovessero rilevata in danno della minore;
Controparte
5. pone in capo a l'assegno di euro 200,00 , per il mantenimento della LI
, da corrispondere a favore di entro il 5 di ogni mese, con Per_1 Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
27.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti