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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9805/2021 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia C.F._1
Gugliotta, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] in data [...], C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto C.F._2
Ardizzone, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio il 19/6/2003
trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di Catania al n. 297,
Parte II, Seria A, anno 2003, dal quale sono nati due figli, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Con riguardo alle altre domande va osservato quanto segue.
Come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della
Potestà (ora responsabilità) genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore).
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non
avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con
2 provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n.
26587).
Nella specie non è emersa alcuna circostanza pregiudizievole per il minore , tale da potere giustificare la deroga al Persona_1 regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va, pertanto, disposto l'affidamento condiviso di Persona_1
(n. il 26/03/2009) ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con la quale vive.
A di conseguenza, va assegnata la casa Parte_1
coniugale sita in Catania, Viale Moncada n. 5.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, salvo diversi accordi tra le parti,
[...]
potrà avere con sé nel rispetto della sua volontà, due CP_1 Per_1
pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle ore 16,00 del sabato alle 21.00 della domenica;
per quattro settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni,
comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Il resistente deve concorrere al mantenimento del figlio minorenne e di , la quale è maggiorenne non Per_1 Per_2
indipendente economicamente e vive con la madre, con un contributo
3 da determinarsi in complessivi € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene determinato in tale misura in assenza di documentazione reddituale e di specifiche allegazioni riguardanti le condizioni patrimoniali delle parti (invero, la ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale che lavora in una casa di cura percependo circa € 300,00 mensili e che il resistente è disoccupato), e tenuto conto delle esigenze basilari della prole.
La domanda di addebito della separazione al marito è infondata.
E invero, essa è rimasta del tutto sfornita di prova, non avendo la ricorrente articolato alcuna richiesta istruttoria.
La dichiarazione di addebito della separazione implica, infatti, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza ( v. Cassazione civile sez. I, 05 febbraio 2008 n.
2740; Cassazione civile sez. I 11 giugno 2005 n. 12383; Cass. 28 settembre 2001 n. 12130).
Nella fattispecie in esame non emergono elementi che depongano per la responsabilità esclusiva o determinante del marito con riferimento alla rottura del sodalizio coniugale.
In relazione all'esisto della lite, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9805/2021 R.G., rigettata ogni altra domanda;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
Dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Parte_1
e con diritto di visita del padre come in parte motiva;
[...]
4 Assegna a la casa coniugale sita in Catania, Viale Parte_1
Moncada n. 5;
Dispone che contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
e versando a entro il giorno 5 Persona_1 Per_2 Parte_1 di ogni mese, un assegno di complessivi € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Rigetta le altre domande;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9805/2021 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia C.F._1
Gugliotta, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] in data [...], C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto C.F._2
Ardizzone, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio il 19/6/2003
trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di Catania al n. 297,
Parte II, Seria A, anno 2003, dal quale sono nati due figli, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Con riguardo alle altre domande va osservato quanto segue.
Come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della
Potestà (ora responsabilità) genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore).
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non
avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con
2 provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n.
26587).
Nella specie non è emersa alcuna circostanza pregiudizievole per il minore , tale da potere giustificare la deroga al Persona_1 regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va, pertanto, disposto l'affidamento condiviso di Persona_1
(n. il 26/03/2009) ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con la quale vive.
A di conseguenza, va assegnata la casa Parte_1
coniugale sita in Catania, Viale Moncada n. 5.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, salvo diversi accordi tra le parti,
[...]
potrà avere con sé nel rispetto della sua volontà, due CP_1 Per_1
pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle ore 16,00 del sabato alle 21.00 della domenica;
per quattro settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni,
comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Il resistente deve concorrere al mantenimento del figlio minorenne e di , la quale è maggiorenne non Per_1 Per_2
indipendente economicamente e vive con la madre, con un contributo
3 da determinarsi in complessivi € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene determinato in tale misura in assenza di documentazione reddituale e di specifiche allegazioni riguardanti le condizioni patrimoniali delle parti (invero, la ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale che lavora in una casa di cura percependo circa € 300,00 mensili e che il resistente è disoccupato), e tenuto conto delle esigenze basilari della prole.
La domanda di addebito della separazione al marito è infondata.
E invero, essa è rimasta del tutto sfornita di prova, non avendo la ricorrente articolato alcuna richiesta istruttoria.
La dichiarazione di addebito della separazione implica, infatti, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza ( v. Cassazione civile sez. I, 05 febbraio 2008 n.
2740; Cassazione civile sez. I 11 giugno 2005 n. 12383; Cass. 28 settembre 2001 n. 12130).
Nella fattispecie in esame non emergono elementi che depongano per la responsabilità esclusiva o determinante del marito con riferimento alla rottura del sodalizio coniugale.
In relazione all'esisto della lite, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9805/2021 R.G., rigettata ogni altra domanda;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
Dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Parte_1
e con diritto di visita del padre come in parte motiva;
[...]
4 Assegna a la casa coniugale sita in Catania, Viale Parte_1
Moncada n. 5;
Dispone che contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
e versando a entro il giorno 5 Persona_1 Per_2 Parte_1 di ogni mese, un assegno di complessivi € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Rigetta le altre domande;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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