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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17125/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17125/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. LAMBERTO MARIA che li rappresenta e Parte_2 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 13/10/2025. Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile in TORINO il 12/03/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 55 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 in data 13/03/2023. Con ricorso depositato il 12/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato di un accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la signora si impegna ed obbliga a trasferire al Sig. Parte_1 Parte_2
, che accetta, i diritti ad essa spettanti (quota del 50%) sull'unità immobiliare e relative
[...] pertinenze così contraddistinta: Comune di Beinasco — Borgo Melano - alla Via Amendola 10-12, così censita a Catasto Fabbricati del Comune di Beinasco, senza pretendere alcunché
- appartamento con cantina al Foglio 8, n. 226, subalterno 83 — Via Amendola n. IO — scala D, piano 2, categoria A/3, classe 3, vani 4, R.C. euro 444,15
- l'autorimessa al Foglio 8, n. 226, subalterno 97 — Via Amendola n. 12/A — piano SI, categoria C/6, classe 4, mq 14, R.C. euro 78,81;
- il posto auto al Foglio 8, n. 226, subalterno 131 — Via Amendola n. 10/A, piano T, categoria C/6, classe 2, mq 13, R.C. euro 53,04;
DÀ ATTO che a fronte di tale cessione, il Sig. si accolla il mutuo residuo, liberando Parte_2 la signora da ogni obbligo verso di sé e verso l'istituito di credito mutuante;
Parte_1 DÀ ATTO che, qualora entro due anni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, il Sig.
non avesse ottenuto da parte dell'istituto mutuante l'autorizzazione all'accollo del Parte_2 mutuo con contestuale liberazione della Sig. da ogni obbligo, detto immobile verrà posto Parte_1 in vendita;
DÀ ATTO che , in entrambi i casi, il signor si impegna ed obbliga a corrispondere Parte_2 alla Sig. , la somma di euro 10.000,00 (diecimila) entro anni due dalla data Parte_1 di pubblicazione della sentenza di divorzio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17125/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. LAMBERTO MARIA che li rappresenta e Parte_2 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 13/10/2025. Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile in TORINO il 12/03/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 55 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 in data 13/03/2023. Con ricorso depositato il 12/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato di un accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la signora si impegna ed obbliga a trasferire al Sig. Parte_1 Parte_2
, che accetta, i diritti ad essa spettanti (quota del 50%) sull'unità immobiliare e relative
[...] pertinenze così contraddistinta: Comune di Beinasco — Borgo Melano - alla Via Amendola 10-12, così censita a Catasto Fabbricati del Comune di Beinasco, senza pretendere alcunché
- appartamento con cantina al Foglio 8, n. 226, subalterno 83 — Via Amendola n. IO — scala D, piano 2, categoria A/3, classe 3, vani 4, R.C. euro 444,15
- l'autorimessa al Foglio 8, n. 226, subalterno 97 — Via Amendola n. 12/A — piano SI, categoria C/6, classe 4, mq 14, R.C. euro 78,81;
- il posto auto al Foglio 8, n. 226, subalterno 131 — Via Amendola n. 10/A, piano T, categoria C/6, classe 2, mq 13, R.C. euro 53,04;
DÀ ATTO che a fronte di tale cessione, il Sig. si accolla il mutuo residuo, liberando Parte_2 la signora da ogni obbligo verso di sé e verso l'istituito di credito mutuante;
Parte_1 DÀ ATTO che, qualora entro due anni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, il Sig.
non avesse ottenuto da parte dell'istituto mutuante l'autorizzazione all'accollo del Parte_2 mutuo con contestuale liberazione della Sig. da ogni obbligo, detto immobile verrà posto Parte_1 in vendita;
DÀ ATTO che , in entrambi i casi, il signor si impegna ed obbliga a corrispondere Parte_2 alla Sig. , la somma di euro 10.000,00 (diecimila) entro anni due dalla data Parte_1 di pubblicazione della sentenza di divorzio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.