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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/05/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3756 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. C.F._1
Tindaro Giusto 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO
ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
C/O AVVOCATURA INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., la sig.ra ha adito Parte_1
questo Tribunale chiedendo l'accertamento dell'attività lavorativa svolta nell'anno
2004 per n. 102 giornate alle dipendenze della ditta NE LV. La parte ricorrente ha invocato la conseguente condanna dell' alla reiscrizione della CP_1
propria posizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativi all'anno in questione, a tutela dei propri diritti previdenziali derivanti dall'attività svolta.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha eccepito in via CP_1
preliminare l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, richiamando l'art. 22 del D.L. 03.02.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, della Legge 111/2011. L'istituto ha chiesto pertanto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.
Dagli atti risulta che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2004 è stata conseguenza di un accertamento ispettivo condotto nei confronti del datore di lavoro, NE
LV, e formalizzato con verbale redatto in data 25.11.2005. Il provvedimento di cancellazione è stato poi pubblicato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sul sito istituzionale dell' in conformità a quanto stabilito dall'art. CP_1
38, comma 7, della L. 111/2011, che ha introdotto il sistema di pubblicazione telematica quale forma valida e sufficiente di notificazione.
A sostegno della legittimità di tale modalità di comunicazione, va richiamata la sentenza n. 45 del 2021 della Corte Costituzionale, che ha confermato la conformità dell'art. 38, comma 7, della L. 111/2011 ai principi costituzionali, ritenendo che la pubblicazione telematica assicuri comunque un'adeguata conoscibilità dei provvedimenti da parte dei lavoratori interessati, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti coinvolti e delle difficoltà logistiche connesse a comunicazioni individuali.
Il termine decadenziale per l'introduzione del giudizio è stabilito, ai sensi dell'art. 22 della Legge 83/1970, in 120 giorni. Tale termine può decorrere da uno dei seguenti momenti: a) dalla scadenza del termine di 30 giorni utile per proporre ricorso amministrativo avverso il provvedimento;
b) dalla comunicazione dell'esito espresso del ricorso amministrativo;
c) dall'inutile decorso del termine di
90 giorni previsto per la definizione del medesimo ricorso, in caso di silenzio- rigetto.
Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto il presente giudizio in data
16.12.2019, ovvero oltre quattordici anni dopo la pubblicazione del provvedimento di cancellazione. Non risulta allegata alcuna documentazione da cui possa evincersi che la ricorrente abbia presentato nei termini un ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 375/1993. Ne consegue che, anche ove fosse stato presentato un ricorso amministrativo tardivo, questo non avrebbe potuto interrompere o sospendere il decorso del termine decadenziale, trattandosi di decadenza avente natura sostanziale. In tal senso, si è espressa in più occasioni la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che tale decadenza non può essere interrotta, sospesa o prorogata.
Sulla base di tali considerazioni, il Giudice ritiene che la questione relativa alla decadenza sia dirimente rispetto alla fondatezza nel merito della domanda proposta, rendendo non necessario esaminare le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente, in quanto assorbite.
Nonostante ciò, si rileva che la vicenda in esame presenta una certa complessità giuridica e fattuale. La stessa si inserisce in un contesto normativo stratificato e in continua evoluzione, che ha visto nel corso del tempo numerosi interventi legislativi e pronunce giurisprudenziali, non sempre univoche, in tema di pubblicazione degli elenchi anagrafici e decorrenza dei termini decadenziali. La buona fede con cui la parte ricorrente ha agito, confidando in una possibile tutela giudiziaria, nonostante l'ampio lasso di tempo intercorso, appare dunque comprensibile.
Alla luce di tale valutazione, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in ossequio al principio di equità processuale, e tenuto conto del fatto che l'incertezza interpretativa generata dalla giurisprudenza più recente possa aver indotto in errore la parte ricorrente circa la percorribilità della tutela giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 CP_1
della Legge 83/1970;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, avuto riguardo alla particolarità, alla delicatezza e alla complessità della materia trattata.
Così deciso in Patti 30/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo