Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 04/03/2026, n. 42
CCONTI
Sentenza 14 aprile 2022
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CCONTI
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decorra dal momento in cui il danno era oggettivamente conoscibile, ovvero dal momento dei pagamenti effettuati tra il 2008 e il 2013, e che gli inviti a dedurre notificati nel 2020 siano tardivi.

  • Altro
    Carenza di motivazione sui rimborsi chilometrici

    Non applicabile, poiché la decisione è stata assorbita dalla questione della prescrizione.

  • Altro
    Contraddittorietà della motivazione sulle spese di ristorazione e generi alimentari

    Non applicabile, poiché la decisione è stata assorbita dalla questione della prescrizione.

  • Altro
    Contraddittorietà della motivazione su pubblicità e sponsorizzazioni televisive

    Non applicabile, poiché la decisione è stata assorbita dalla questione della prescrizione.

  • Altro
    Difetto di motivazione sulle spese per viaggio in Romania

    Non applicabile, poiché la decisione è stata assorbita dalla questione della prescrizione.

  • Altro
    Difetto di motivazione sui rimborsi a dipendenti e consiglieri

    Non applicabile, poiché la decisione è stata assorbita dalla questione della prescrizione.

  • Altro
    Assenza di motivazione su regalie e omaggi

    Non applicabile, poiché la decisione è stata assorbita dalla questione della prescrizione.

  • Altro
    Contraddittorietà della motivazione sui rimborsi al Presidente

    Non applicabile, poiché la decisione è stata assorbita dalla questione della prescrizione.

  • Altro
    Difetto di motivazione sulla sussistenza della colpa grave

    Non applicabile, poiché la decisione è stata assorbita dalla questione della prescrizione.

  • Altro
    Erroneità dei conteggi rispetto alla pretesa risarcitoria della Regione

    Non applicabile, poiché la decisione è stata assorbita dalla questione della prescrizione.

  • Altro
    Eccezione di inammissibilità e inopponibilità degli atti del procedimento penale

    Non applicabile, poiché la decisione è stata assorbita dalla questione della prescrizione.

  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decorra dal momento in cui il danno era oggettivamente conoscibile, ovvero dalla redazione della relazione sui bilanci o dall'approvazione degli stessi, e che gli inviti a dedurre notificati nel 2020 siano tardivi.

  • Altro
    Eccezione di estraneità ai fatti antecedenti al novembre 2009

    Non applicabile, poiché la decisione è stata assorbita dalla questione della prescrizione.

  • Altro
    Responsabilità dei revisori

    Non applicabile, poiché la decisione è stata assorbita dalla questione della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 04/03/2026, n. 42
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 42
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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