TAR Trieste, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 124
TAR
Sentenza 10 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 28, 35 e 36 del d.lgs n. 36/2023, nonché degli articoli 22 e seguenti della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, ordinando l’ostensione della documentazione richiesta. Ha rigettato le eccezioni di tardività e improcedibilità sollevate dalla resistente. Ha affermato che la relazione del consulente del lavoro è un atto endoprocedimentale contenente una valutazione tecnica che è diventata parte integrante della motivazione del provvedimento di aggiudicazione e, pertanto, non può essere considerata un atto interno da mantenere segreto. Ha altresì ritenuto che le determine richiamate dall’Amministrazione non fossero satisfattive della richiesta di documentazione relativa all’attività dei professionisti esterni.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 28, 35 e 36 del d.lgs n. 36/2023, nonché degli articoli 22 e seguenti della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, ordinando l’ostensione della documentazione richiesta. Ha rigettato le eccezioni di tardività e improcedibilità sollevate dalla resistente. Ha affermato che la relazione del consulente del lavoro è un atto endoprocedimentale contenente una valutazione tecnica che è diventata parte integrante della motivazione del provvedimento di aggiudicazione e, pertanto, non può essere considerata un atto interno da mantenere segreto. Ha altresì ritenuto che le determine richiamate dall’Amministrazione non fossero satisfattive della richiesta di documentazione relativa all’attività dei professionisti esterni.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 28, 35 e 36 del d.lgs n. 36/2023, nonché degli articoli 22 e seguenti della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, ordinando l’ostensione della documentazione richiesta. Ha rigettato le eccezioni di tardività e improcedibilità sollevate dalla resistente. Ha affermato che la relazione del consulente del lavoro è un atto endoprocedimentale contenente una valutazione tecnica che è diventata parte integrante della motivazione del provvedimento di aggiudicazione e, pertanto, non può essere considerata un atto interno da mantenere segreto. Ha altresì ritenuto che le determine richiamate dall’Amministrazione non fossero satisfattive della richiesta di documentazione relativa all’attività dei professionisti esterni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 124
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 124
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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