Decreto cautelare 5 agosto 2025
Ordinanza cautelare 29 agosto 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/03/2026, n. 5231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5231 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05231/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08995/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8995 del 2025, proposto da
IC ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Granata, LE Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RC AZ, non costituito in giudizio;
LE AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Carchedi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione degli effetti
della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 43 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri tratti dai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri indetto, con il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12023 0000051 del 29 gennaio 2025, nelle parti di interesse, nonché del relativo Decreto di
approvazione n. M_D AB05933 DE12025 0000648 del 14.07.2025 per come emesso in pari data dal Vice Direttore Generale;
dell’avviso inerente il punteggio conseguito sulla valutazione titoli inviato a mezzo pec in data 01.07.2025 e dell’allegata scheda di valutazione titoli per come redatta dalla Commissione esaminatrice;
dell’esito di concorso per come visualizzabile all’interno della propria area personale;
della nota di riscontro trasmessa a mezzo pec il 09.07.2025 dal Comando Generale dell’Arma dei carabinieri – Centro Nazionale di selezione e reclutamento con cui si conferma il punteggio sui titoli;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: 1) ove eventualmente ritenuto lesivo, il bando di concorso e i relativi allegati, nelle parti di interesse;
2) il Decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE12024 0000835 del 09.08.2024 con cui si sono conferite talune competenze al Vice Direttore Generale civile, ove lesivo; 3) il provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri recante le
norme tecniche circa le modalità di svolgimento del concorso; 4) ogni altro verbale, allo stato non conosciuto, e ove esistente, di valutazione dei titoli del ricorrente;
con conseguente condanna
delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna secondo quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio assegnato sui titoli di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento e di LE AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa AR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 28 luglio 2025 e depositato in data 4 agosto 2025, il ricorrente in epigrafe ha impugnato la graduatoria di merito – nel cui contesto lo stesso si è collocato in posizione di idoneo non vincitore – formata all’esito della procedura selettiva inerente al concorso interno, per titoli ed esami, volto al reclutamento di 43 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri (tratti dai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri) unitamente all’avviso recante la comunicazione del punteggio conseguito a seguito della valutazione dei titoli posseduti con l’allegata scheda di valutazione redatta dalla Commissione esaminatrice e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui – ove eventualmente ritenuto lesivo – il bando di concorso e i relativi allegati, nelle parti di interesse.
1.1. Il ricorso è affidato all’articolazione di un unico motivo di gravame, articolato in plurime censure, rubricate nei seguenti termini: “ 1. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis; 2. Violazione del principio di equivalenza tra titoli certificativi; 3. Violazione dell’art. 97 Cost.; 4. Violazione del principio di trasparenza procedimentale; 5. Difetto di motivazione; 6. Violazione del favor partecipationis; 7. Difetto di istruttoria; 8. Violazione del principio del legittimo affidamento; 9. Eccesso di potere. Irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifesta; 10. Contraddittorietà dell’attività amministrativa ”.
Le doglianze formulate risultano volte, in particolare, a contestare la mancata valutazione della certificazione, indicata dall’odierno ricorrente, relativa alla conoscenza della lingua inglese – costituita, nella specie, dall’attestazione “ AELS – NONCN ADVANCED LEVEL ESOL, C2 in lingua inglese ”, per la quale non è stato attribuito alcun punteggio all’esito della fase di valutazione dei titoli di merito posseduti dallo stesso – lamentando al riguardo che l’Amministrazione avrebbe operato un’interpretazione restrittiva, del tutto arbitraria e non trasparente, dei requisiti previsti dal bando concorsuale, considerato che il format della domanda di partecipazione, reso disponibile attraverso il portale ufficiale e costituente, secondo la prospettazione in ricorso, “… parte integrante della documentazione concorsuale … ” di carattere “… vincolante per i candidati e l’Amministrazione … ”, prevedeva espressamente, tra le dichiarazioni da “flaggare”, quella riferita alla conoscenza di una lingua straniera mediante certificazione “ STANAG NATO o attestata da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR, secondo il livello CEFR ”, allegando sul punto come l’attestazione indicata dal medesimo ricorrente rientrasse nella seconda categoria individuata dall’anzidetto schema di domanda; assume, inoltre, la “ identità strutturale ” delle competenze linguistiche accertate da entrambe le certificazioni contemplate nel format di domanda (in quanto dirette a testare le medesime competenze, articolate nelle stesse quattro abilità linguistiche), sostenendo per l’effetto l’equipollenza sostanziale tra le anzidette attestazioni; deduce, infine, come l’affidamento ingenerato dal silenzio serbato dall’Amministrazione circa la (assunta) validità della certificazione linguistica di inglese di livello CEFR allegata alla domanda di partecipazione avrebbe indotto il medesimo ricorrente a sostenere la prova facoltativa (prevista in relazione ad una lingua diversa da quella oggetto dell’eventuale certificazione prodotta) in lingua spagnola – in luogo della lingua inglese – incidendo sulle scelte dallo stesso effettuate in ordine alla propria strategia concorsuale con le conseguenti ricadute sui possibili esiti della selezione.
1.2. Il ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento dei gravati atti con la condanna dell’intimata Amministrazione a riesaminare il punteggio assegnato ai titoli dello stesso mediante l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per la conoscenza linguistica come previsto dal format di domanda.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione recante la relazione tecnica predisposta dalla Commissione esaminatrice in ordine ai profili interessati dalle doglianze formulate in ricorso.
2.1. Si è altresì costituito in giudizio uno dei soggetti evocati nella veste di controinteressato, producendo documentazione e memoria difensiva contenente l’articolazione delle ragioni addotte a supporto dell’eccepita inammissibilità del proposto ricorso nonché della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse.
3. Parte ricorrente ha depositato memoria di replica.
4. Con ordinanza n. 4605/2025 la Sezione ha accolto la proposta istanza cautelare “… nei soli limiti dell’articolo 55, comma 10, c.p.a. ” con la conseguente fissazione dell’udienza pubblica ai fini della trattazione di merito, disponendo altresì l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto, con le modalità e nei termini ivi precisati.
5. Parte ricorrente ha depositato le attestazioni relative all’esecuzione del disposto incombente.
6. In vista dell’udienza di merito, le parti in causa non hanno prodotto memorie ex art. 73, co. 1, c.p.a.
6.1. Parte ricorrente ha successivamente depositato apposite note di udienza.
7. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
1.1. In proposito, stante la ravvisata infondatezza nel merito, si ritiene di poter soprassedere per ragioni di economia processuale alla disamina dei dedotti profili in rito (al riguardo, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 27 maggio 2022, n. 4279).
1.2. Le censure articolate con l’unico motivo di gravame proposto possono essere esaminate congiuntamente in quanto le doglianze complessivamente mosse risultano essenzialmente coincidenti ovvero strettamente connesse sul piano logico-giuridico, poggiando sostanzialmente sulle medesime argomentazioni.
Al riguardo giova evidenziare in via preliminare come le contestazioni formulate attengano ai criteri di valutazione applicati unitamente al relativo esito nei riguardi dell’odierno ricorrente partecipante alla procedura selettiva de qua in relazione ai titoli di merito posseduti per quanto concerne, nello specifico, la conoscenza di una lingua straniera sulla base della relativa certificazione/attestazione: parte ricorrente lamenta, in particolare, la mancata assegnazione del previsto punteggio relativamente all’attestazione di conoscenza della lingua inglese indicata nella domanda di partecipazione, assumendone da un lato la riconducibilità, sul piano formale, nell’ambito della specifica categoria delle attestazioni provenienti “… da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR, secondo il livello CEFR ” espressamente contemplata, in via alternativa rispetto alla certificazione “ STANAG NATO ”, nel corpo del format di domanda di partecipazione reso disponibile – ai fini della relativa compilazione online – nel portale ufficiale relativamente alla procedura concorsuale de qua , dall’altro l’equipollenza sul piano sostanziale tra le tipologie di attestazioni ivi individuate, sostenendo inoltre come l’esplicita indicazione sul punto riportata nello schema di domanda disponibile online unitamente al silenzio serbato dall’Amministrazione avessero ingenerato in capo al medesimo ricorrente l’affidamento in ordine alla (assunta) validità della prodotta attestazione ai fini della conseguente attribuzione del relativo punteggio nella fase di valutazione dei titoli posseduti.
2. Ciò premesso, il Collegio intende muovere dalla ricostruzione del contenuto delle previsioni sul punto poste dalla lex specialis della procedura concorsuale in considerazione, per quanto concerne l’aspetto in rilievo.
Al riguardo, va evidenziato come la “ valutazione dei titoli di merito ” costituisca l’ultima fase della procedura selettiva de qua , in base all’articolazione delle fasi di svolgimento della procedura concorsuale individuate all’articolo 4, comma 1, lettera g), del bando (di cui al doc. n. 10, unito all’atto di ricorso).
Ai sensi del successivo articolo 12, la commissione esaminatrice – in seguito all’espletamento della prova orale e della prova facoltativa di lingua straniera – “… effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall’ultima sessione della prova orale ”, procedendo all’attribuzione del relativo punteggio (concorrente alla formazione della graduatoria finale di merito, ai sensi del successivo articolo 13, comma 1, lett. e), con l’esplicita indicazione che “ Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30, ripartiti secondo le modalità indicate nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto ” (cfr. articolo 12, comma 3, dell’anzidetto bando, di cui al citato doc. n. 10).
L’anzidetto allegato, in particolare, identifica i “ criteri per l’attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di merito posseduti ”, individuando – per quanto suscettibile di rilievo relativamente alla valutazione del titolo di merito consistente nella “ conoscenza di una lingua straniera ” con particolare riferimento alla “ lingua inglese ” – la previsione in ordine alla relativa certificazione rappresentata espressamente, per tutte le lingue straniere, dallo “ STANAG NATO ” in corso di validità, nonché l’indicazione del punteggio suscettibile di attribuzione ai candidati che abbiano dichiarato il possesso dell’anzidetta certificazione, sotto il profilo del punteggio massimo attribuibile nonché del corrispondente punteggio ripartito in base al conseguito “ livello di conoscenza ” (cfr., in particolare, il citato doc. n. 10, nella parte recante l’allegato B, lett. “a”, punto 1).
3. Dal tenore delle pertinenti previsioni della lex specialis della procedura emerge, dunque, in termini inequivoci come l’individuata certificazione – ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto per la conoscenza della lingua inglese – fosse da intendersi circoscritta allo “ STANAG NATO ”.
3.1. Ad una diversa conclusione non può pervenirsi sulla base delle addotte argomentazioni incentrate sull’indicazione testuale recata nello schema relativo alla domanda di partecipazione, laddove contenente – nell’elenco delle relative dichiarazioni – la locuzione nel senso di “… essere a conoscenza di una lingua straniera … certificata STANAG NATO o attestata da un ente certificatore, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, secondo il livello CEFR ” (cfr. doc. n. 9 unito all’atto di ricorso).
3.1.1. Sul punto si intende evidenziare come il modello di domanda predisposto dall’Amministrazione non possa qualificarsi, per il solo fatto di essere disponibile online ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva de qua , come parte integrante della lex specialis della procedura concorsuale, mostrando viceversa una funzione di mero ausilio nella compilazione della domanda (in termini sostanzialmente analoghi, cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 20 luglio 2022, n. 1086); né tantomeno l’anzidetto modello, laddove contenente l’indicazione in via alternativa dell’eventuale attestazione di un ente certificatore riconosciuto dal competente Ministero secondo il livello CEFR, può ritenersi suscettibile di prevalere in chiave derogatoria sull’apposita previsione posta dal bando concorsuale, diretta in termini espliciti a circoscrivere la certificazione suscettibile di rilievo – ai fini dell’assegnazione dell’individuato punteggio – alla sola “ STANAG NATO ” (in corso di validità).
3.1.2. Inoltre, neppure può invocarsi la maturazione di un ragionevole affidamento in capo all’interessato – sulla pretesa rilevanza di ulteriori attestazioni linguistiche rispetto alla certificazione “ STANAG NATO ” – a fronte del tenore inequivoco dell’anzidetta previsione recata dal bando concorsuale e dalla mancata ricorrenza di alcuna oggettiva ambiguità nella lex specialis della procedura.
3.2. Dalle esposte considerazioni discende come la valutazione dei titoli posseduti dall’odierno ricorrente operata dalla Commissione esaminatrice, nel pervenire alla mancata attribuzione di alcun punteggio per l’indicata attestazione relativa alla conoscenza della lingua inglese in ragione della non riconducibilità dell’anzidetta attestazione alla specifica certificazione “ STANAG NATO ”, abbia dato puntuale attuazione alle pertinenti disposizioni risultanti dal combinato disposto dell’articolo 12 del bando concorsuale e del relativo allegato B, lettera a), punto 1, recanti specifiche previsioni – in tema di valutazione dei titoli di merito rappresentati dalla conoscenza della lingua inglese in rapporto alla relativa certificazione, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio – applicabili uniformemente a tutti i partecipanti e idonee ad assicurare la par condicio tra gli stessi.
4. Per completezza espositiva, va altresì evidenziato come non possa sostenersi la sostanziale equipollenza delle attestazioni in rilievo, avuto riguardo all’assorbente considerazione rappresentata dalla particolare natura e dalla precipua finalità della certificazione “ STANAG NATO ” e dal correlato rilievo nell’impiego militare.
5. Per le esposte ragioni, il proposto ricorso va respinto in quanto infondato.
6. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata, per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IN, Presidente
AR LL, Primo Referendario, Estensore
IC De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LL | AN IN |
IL SEGRETARIO