Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02004/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01475/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IE OM, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale ed Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Polisportiva UL Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Barbato Iannuzzi, Aniello Lamberti e Salvatore Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
quanto al ricorso introduttivo ,
a) della determinazione dirigenziale n. 123 del 13.1.2020, con cui la Dirigente del Servizio Provveditorato Patrimonio del Comune di Salerno ha proceduto in data 19.2.2020 alla stipula del contratto di locazione per l’utilizzo dell’area identificata al foglio 44 - particella 829 (siccome trasferita dall’Agenzia del Demanio al Comune di Salerno in data 10.9.2019) in favore dell’ASD Polisportiva UL (oggi, Polisportiva UL - Società Sportiva Dilettantistica a r.l.) senza l’espletamento di alcuna previa procedura di evidenza pubblica;
b) di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e conseguenziali;
nonché per la conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia di ogni atto conseguente alla Determina Dirigenziale n. 123 del 13.1.2020, ivi espressamente compresi il contratto di locazione stipulato in data 19.2.2020 ed ogni preteso diritto di prelazione da esso scaturente;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 12.5.2025,
a) della determinazione dirigenziale n. 1974 del 17.4.2025 (comunicata con nota prot. n. 95122/2025 del 19.4.2025, parimenti impugnata), con cui la dirigente del Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Pubblico Comunale, in dichiarata conclusione del procedimento avviato con la nota prot. n. 58010 del 7.3.2025, ha “revocato la determinazione dirigenziale n. 5217/2021 di indizione di asta pubblica solo nella parte in cui dispone di porre in vendita mediante asta pubblica il RR DO UL e di tutti gli atti connessi e consequenziali sin qui emanati, compresa la determina di aggiudica n.2163/2022”;
b) - di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e conseguenziali, ivi compresi, per quanto di ragione:
b1) la nota prot. n. 58010 del 7.3.2025 di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, nella parte in cui lo stesso sarebbe stato simulato, giacché avviato e concluso dopo l’avvenuto reinserimento del c.d. “terreno LI UL”, di cui al foglio 44, particella 829, nel piano delle alienazioni 2025-2027;
b2) la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 20.3.2025 ad oggetto: “AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PER IL TRIENNIO 2025-2027 – APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N°41/2025”, nella parte in cui l’allegato A (parimenti impugnato) prima della conclusione dell’avviato procedimento di revoca già include ivi e, segnatamente, al n.5, il terreno LI UL di cui al foglio 44, particella 829;
b3) la deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 28.2.2025, nella parte in cui la Giunta ha proposto all’organo consiliare il reinserimento nel Piano delle Alienazioni 2025-2027 del c.d. terreno LI UL, di cui al foglio 44, particella 829, addirittura prima dell’avvio del procedimento di revoca, asseritamente ponendo in essere un disegno volto ad alterare gli esiti sia di una pubblica gara, sia dei due giudizi pendenti in via di definizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Polisportiva UL Società Sportiva Dilettantistica a r.l. e del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 il dott. MA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determina n. 123 del 13.1.2020, pubblicata all’albo pretorio in pari data, il dirigente del Servizio Provveditorato del Comune di Salerno ha disposto la stipula con l’A.S.D. Polisportiva S.I.U.L.P. di contratto di locazione per l’utilizzo dell’area identificata al foglio 44 particella 829 recante una serie di indicazioni tra cui quella relative a: la durata di 6 anni a partire dal 10.9.2019; il canone annuale pari ad € 17.242,20 complessivi, la previsione che l’indennità di occupazione “ corrisposta per il periodo 10/09/2019 - 31/05/2020 dall’A.S.D. Polisportiva S.I.U.L.P. all'Agenzia del Demanio dovrà essere da quest'ultima restituita al Comune di Salerno, così come già richiesto con la nota prot. 190930 del 17/10/2019 ”.
A fondamento di tale provvedimento il Comune ha posto le seguenti considerazioni:
- il trasferimento a titolo gratuito della proprietà del bene suddetto con decorrenza dal 10.9.2019, giusta decreto direttoriale prot. n. 2019/13970/DRCAM e contestuale verbale di consegna prot. n. 2019/13979/DRCAM, da parte dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania ed in favore del Comune di Salerno;
- l’avvenuta stipula da parte dell’Agenzia del Demanio con l’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Polisportiva S.I.U.L.P. di contratto rep. n. 58 del 29.5.2003 per l'affitto della sola area, per essere tale Associazione già proprietaria per la superficie;
- la detenzione di tale area da parte dell’Associazione anche successivamente alla scadenza di tale contratto in data 31.5.2009, con corresponsione fino al 31.5.2020 delle indennità annue di occupazione richieste (il cui ultimo importo è stato quantificato in € 17.242,40);
- la titolarità in capo all’Associazione della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa n. 9/2019 del 10.4.2018 (reg. n. 904), per mantenere per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2033 un’area di m.q. 1.843,80 destinata alla posa di ombrelloni, sedie ed altro ubicata sulle limitrofe particelle n. 856/parte e n. 857 del foglio di mappa n. 44, oltre area non particellata;
- l’intervenuta richiesta di regolarizzazione / contrattualizzazione rivolta dall’Associazione al Comune nell’ottobre 2019;
- la necessità di procedere a regolarizzare la detenzione dell’area da parte dell’Associazione mediante un nuovo contratto di locazione per la durata di anni 6.
2. Con deliberazione n. 25 del 26.7.2021 il Consiglio comunale ha aggiornato il precedente piano delle alienazioni per il triennio 2021-2023 e ha fornito indirizzo al Servizio Provveditorato di indire aste pubbliche finalizzate all’alienazione dei beni, assumendo come prezzo a base d’asta di ciascun bene quello riportato negli elenchi allegati alla suddetta deliberazione.
Con determina dirigenziale n. 5217 del 9.12.2021 il dirigente del Servizio Provveditorato – Patrimonio ha stabilito di porre in vendita (mediante asta pubblica ad offerte segrete in aumento sui prezzi a base d’asta), tra l'altro, l'immobile suddetto (vale a dire quello sito in Via Generale Clark ed identificato in Catasto Terreni al foglio 44, particella 829) per un valore a base d’asta pari a € 474.900,00.
All’esito dell’asta è stata disposta aggiudicazione provvisoria in favore dell’odierno ricorrente per l’importo di € 651.000,00.
Con determina n. 2163/2022 il dirigente del Servizio Provveditorato – Patrimonio ha poi disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della Polisportiva UL Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (soggetto risultato dalla trasformazione dell’A.S.D. Polisportiva S.I.U.L.P.) all’esito dell’esercizio del diritto di prelazione da parte della stessa in ordine al bene oggetto di asta.
A fondamento dell’aggiudicazione in favore della Polisportiva UL il dirigente ha posto la previsione del condizionamento dell’aggiudicazione all’esercizio del diritto di prelazione (contenuta nell’art. 3 dell’avviso di asta pubblica) e l’avvenuto esercizio di tale diritto da parte della Polisportiva, giusta nota del 18.3.2022.
3. Con il ricorso introduttivo (notificato in data 20.9.2024 e depositato in pari data) il ricorrente ha preliminarmente dedotto:
- di essere risultato aggiudicatario provvisorio all’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica finalizzata alla vendita del “terreno LI UL” indetta dal Comune di Salerno;
- che, tuttavia, il Comune ha poi aggiudicato tale lotto alla Polisportiva S.I.U.L.P., riconoscendo allo stesso la spettanza del diritto di prelazione derivante dalla circostanza che la stessa sarebbe stata l’affittuaria del lotto oggetto di gara;
- che tale diritto di prelazione potrebbe ritenersi sussistente soltanto laddove sia giustificato da un titolo legittimo e cioè da un contratto di locazione stipulato previo rituale espletamento di una procedura ad evidenza pubblica;
- di aver presentato istanza di accesso in data 3.8.2024, chiedendo, tra l’altro, la trasmissione della “ deliberazione comunale, di estremi ignoti, con cui il Comune di Salerno si è determinato a concedere in locazione l’anzidetta area di sua proprietà, siccome trasferitale dall’Agenzia del Demanio in data 10.09.2019, giusto contratto di locazione in data 19.02.2020, che, invero, non menziona tale atto determinativo ”;
- che solo in data 4.9.2024 il Comune avrebbe trasmesso la determina dirigenziale n. 123/2020, la quale non sarebbe stata in precedenza conosciuta dal ricorrente;
- che con successiva nota di riscontro prot. n. 223993 del 16.9.2024 il Comune ha poi trasmesso tutti gli atti posti a fondamento della determinazione n. 123/2020, fra i quali, tuttavia, non sarebbero presenti gli atti relativi alla prodromica necessaria procedura di evidenza pubblica.
Il ricorrente ha chiesto quindi l’annullamento di tale determina e la conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia di ogni atto conseguente alla stessa, ivi compresi il contratto di locazione stipulato in data 19.2.2020 ed ogni diritto di prelazione da esso scaturente per i motivi come di seguito rubricati:
“ SULLA MANCANZA DELLA PREVIA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART.3 R.D. N.2240/1923, ART.37 COMMA 1 R.D. N.827/1924, ART.4 D.LGS. N.50/2016 ED ART.26 D.LGS. N.33/2023 IN RELAZIONE AGLI ARTT.1, 3 E 12 L. N.241/1990 ED ALTRESÌ AGLI ARTT.3 E 97 COST.) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI ORDINAMENTALI INTERNI CHE IMPONGONO L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI BENI PUBBLICI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI IN TEMA DI CONCORRENZA - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI PRESUPPPOSTO E DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETÀ - TRAVISAMENTO – ERRONEITÀ - PERPLESSITÀ - SVIAMENTO) ”;
la determina impugnata sarebbe illegittima per avvenuto affidamento diretto del bene pubblico, con conseguente violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici che impongono l’espletamento di una procedura di evidenza pubblica in ossequio alla disciplina euro-unitaria in materia di concorrenza;
tali principi osterebbero all’assegnazione in maniera non competitiva di un contratto di locazione;
dalla determina n. 123 del 13.1.2020 (della quale la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza per la prima volta soltanto in data 4.9.2024) emergerebbe una concessione in locazione diretta della particella 829 del foglio 44 alla controinteressata Polisportiva UL;
per l’effetto sarebbero illegittimi anche tutti gli atti conseguenti;
in particolare, tali principi sarebbero ricavabili dall’art. 3 del R.D. 2240/1923, dall’art. 37, comma 1, del R.D. 827/1924, dall’art. 4 del D. Lgs. 50/2016 (vigente allorquando è stato adottato l’atto impugnato) e dall’art. 26 del D. Lgs. 33/2023;
la stipula di contratti attivi dovrebbe essere preceduta da una procedura ad evidenza pubblica, pur non essendo tali contratti soggetti alla puntuale disciplina del codice dei contratti pubblici;
pertanto, il Comune di Salerno ai fini della stipula di contratto di locazione con la UL avrebbe dovuto previamente espletare una procedura comparativa ad evidenza pubblica; non sarebbe stato possibile porre in essere la regolarizzazione di un contratto già scaduto e comunque non sarebbe stata posta in essere lacuna idonea forma di pubblicità (non essendo sufficiente la sola pubblicazione della bozza del contratto di locazione);
tali motivi di illegittimità vizierebbero tanto lo stipulato contratto di locazione, quanto il diritto di prelazione dallo stesso scaturente; gli atti conseguenti all’impugnata determina sarebbero nulli, invalidi, illegittimi e inefficaci.
Il ricorrente ha concluso nel senso dell’annullamento dell’impugnata determina n. 123 del 13.1.2020 e della declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto di locazione del 19.2.2020 e del diritto di prelazione dallo stesso scaturente.
4. Si è costituita la Polisportiva UL, senza inizialmente svolgere difese e limitandosi a chiedere la reiezione del ricorso introduttivo.
5. Nel corso del giudizio la Giunta comunale con deliberazione n. 41 del 28.2.2025 ha proposto all’organo consiliare il reinserimento nel Piano delle Alienazioni 2025-2027 del c.d. terreno LI UL (di cui al foglio 44, particella 829; v. riga n. 5 dell’allegato “A” a tale deliberazione).
Con nota prot. n. 58010 del 7.3.2025 è stato poi comunicato l’avvio del procedimento di revoca della determina n. 5217/2021 e dei relativi atti consequenziali ed allegati nella parte in cui si stabilisce l’alienazione del terreno lido UL, nonché della determina n. 2163/2022.
A fondamento di tale comunicazione è stato posto:
- il riepilogo di quanto verificatosi in precedenza;
- la circostanza per cui “ nel corso delle interlocuzioni per addivenire alla stipula dell'atto di compravendita, emergeva inequivocabilmente la difficoltà nel procedere al trasferimento immobiliare, in particolare per quanto comunicato con nota prot. 117921 del 13.05.2022, a firma del Notaio A. Selvaggio ovvero che «[...] si rende necessario procedere alla rettifica della rettifica della nota di trascrizione salvo emersione di titolo idoneo a trasferire la proprietà superficiaria dell'ente» ”; in effetti, la valutazione dell’immobile ai fini dell’alienazione sarebbe stata operata “ sul presupposto della nota di trascrizione del Decreto dell'Agenzia del Demanio, come rettificata in data 12 febbraio 2020, limitando la piena proprietà al solo diritto di proprietà dell'area restando in capo al UL la proprietà superficiaria ” e, tuttavia, dall’analisi della documentazione catastale è emerso che tale ultima proprietà superficiaria in capo alla Polisportiva UL “ è indicata a tutto il 10/09/2019 come priva di titolo reale reso pubblico ”;
- le interlocuzioni intervenute con l’Agenzia del Demanio e la precisazione da quest’ultima fatta nella nota acquisita al protocollo comunale al n. 38046 del 16.2.2023 per cui “ con il verbale di consegna il Comune è stato immesso nel possesso formale e materiale dell'immobile, ivi compresi tutti i beni sul medesimo edificati e descritti, e ripercorso l'iter che ha portato ad individuare la proprietà superficiaria in capo alla UL per similitudine con le concessioni demaniali marittime, con la valenza di tale intestazione ai soli fini fiscali (confermandone l'assenza di un titolo legale). Nel ricondurre ad unitarietà le proprietà dell'intero compendio, l'Agenzia del Demanio richiama il principio dell'accessione da poter esercitare sulla parte patrimoniale ”;
- l’intervenuta diffida da parte dei legali della Polisportiva UL alla stipula dell’atto pubblico di compravendita;
- la possibilità di inserire l’immobile di cui si discute nel piano delle alienazioni, mediante l’integrazione dello stesso, e che tale inserimento “ costituirà titolo utile a consentire la corretta trascrizione in Conservatoria della piena proprietà dell'area e dei manufatti, consentendo la cancellazione della trascrizione di un diritto di superficie in capo alla UL di fatto legalmente inesistente come emerso dagli atti e come dichiarato dall'Agenzia del Demanio ”;
- l’inopportunità all’attualità dell’alienazione dell’immobile come messo a base d’asta “ ritenendosi necessaria una nuova valutazione dell'intero compendio e dell'interesse pubblico ”.
Con deliberazione n. 7 del 20.3.2025, avente ad oggetto: “AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PER IL TRIENNIO 2025-2027 – APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N°41/2025”, il Consiglio comunale già prima della conclusione dell’avviato procedimento di revoca ha incluso nell’allegato A (al n.5) il terreno LI UL di cui al foglio 44, particella 829 tra quelli ricompresi nel piano delle alienazioni.
Infine, con determinazione dirigenziale n. 1974 del 17.4.2025 (comunicata con nota prot. n. 95122/2025 del 19.4.2025) la dirigente del Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Pubblico Comunale (a conclusione del procedimento avviato con la nota prot. n. 58010 del 7.3.2025) ha “ revocato la determinazione dirigenziale n. 5217/2021 di indizione di asta pubblica solo nella parte in cui dispone di porre in vendita mediante asta pubblica il RR DO UL e di tutti gli atti connessi e consequenziali sin qui emanati, compresa la determina di aggiudica n.2163/2022 ”.
A fondamento di tale provvedimento è stato posto quanto già evidenziato nella nota prot. n. 58010 del 7.3.2025 (di comunicazione di avvio del procedimento di revoca) e la non accoglibilità delle osservazioni presentate dall’odierno ricorrente.
A confutazione delle osservazioni presentate da quest’ultimo l’amministrazione comunale:
ha fatto leva sul potere di revoca di cui all’art. 21 quinquies della L. 241/1990, evidenziando che l’interesse pubblico alla revoca dell’asta e dell’aggiudica consiste:
“ a) nella necessità di consentire al competente Consiglio Comunale di esprimere la propria superiore volontà in ordine alla valorizzazione, anche non necessariamente finalizzata all’alienazione, dell’intero compendio all’interno del relativo Piano;
b) nella necessità di valorizzare in maniera corretta e congrua l’intero compendio, onde evitare da una parte un pregiudizio economico all’Ente civico – e de relato per l’Erario dello Stato - a causa della mancata stima (e conseguente incasso) del valore degli immobili insistenti sull’area oggetto di alienazione e dall’altra un ingiustificato ed ingiusto arricchimento in favore del soggetto privato aggiudicatario;
c) nella necessità di garantire la corrispondenza tra quanto posto a base d’asta e l’effettiva consistenza degli immobili e, quindi, di assicurare l’immutabilità dell’oggetto della gara posta a tutela della libera ed interessata partecipazione all’asta anche di altri soggetti eventualmente interessati ”;
ha sottolineato poi che:
“ - … la stima che ha determinato la valutazione posta a base d’asta è avvenuta unicamente sull’area, senza considerare i beni che vi insistono in ragione della presunta e poi smentita esistenza di un diritto di superficie richiamato dall’Agenzia del Demanio, ma dalla stessa formalmente mai concesso;
- … non è affatto sufficiente una mera ‘rettifica catastale’, né al fine di rendere certa e opponibile ai terzi la titolarità dei beni esistenti sull’area né a consentire la conclusione di un procedimento d’asta che comporterebbe il trasferimento all’aggiudicatario di beni non compresi nell’avviso;
- … nella fattispecie non esiste alcun vincolo all’operato dell’Amministrazione per effetto della mera pendenza di contenziosi giudiziali, avente peraltro oggetto del tutto differente ”.
6. Con ricorso per motivi aggiunti (notificato in data 12.5.2025 e depositato in pari data) il ricorrente ha impugnato gli atti indicati al paragrafo precedente per i motivi come di seguito rubricati:
“ I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART.21 QUINQUIES L. N.241/90 IN RELAZIONE ALL’ART.3 L. N.241/90) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI REVOCA ANCHE IN RIFERIMENTO AL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - TRAVISAMENTO - CONTRADDITTORIETÀ - MOTIVAZIONE APPARENTE E PRETESTUOSA - PERPLESSITÀ - SVIAMENTO) ”;
sarebbe stato violato l’art. 21 quinquies della L. 241/1990, in quanto mancherebbero i relativi presupposti costituiti dalla sussistenza di motivo di interesse pubblico, dall’imprevedibile mutamento della situazione di fatto o dalla nuova valutazione dell’interesse pubblico originario;
unico elemento posto a fondamento della revoca sarebbe il tentativo del Comune di sottrarsi all’esito dei giudizi civili ed amministrativi;
intervenuta l’aggiudicazione sarebbe stata necessaria una motivazione rafforzata;
nel caso di specie a base della revoca vi sarebbero soltanto fatti e circostanze già noti da tempo;
la revoca sarebbe anche viziata per sviamento di potere;
la proposta di inserimento dell’immobile di cui si discute nel piano delle alienazioni 2025 – 2027 sarebbe avvenuta prima dell’intervenuta comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
il procedimento di revoca sarebbe stato concluso soltanto dopo che il Consiglio comunale con delibera n. 7/2025 aveva già reinserito tale bene nell’elenco aggiornato di cui all’Allegato A;
la comunicazione di avvio del procedimento di revoca sarebbe stata simulata, essendo già stata la revoca decisa aliunde ;
“ II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART.21 NONIES L. N.241/90 IN RELAZIONE AGLI ARTT.3 E 21 QUINQUIES L. N.241/90) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO NORMATIVO - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - SVIAMENTO) ”;
a qualificare l’atto impugnato come provvedimento di annullamento d’ufficio (non recando l’indicazione di alcuna delle ragioni prescritte dall’art. 21 quinquies della L. 241/1990) lo stesso sarebbe stato adottato tardivamente, oltre il termine di dodici mesi prescritto dall’art. 21 nonies della L. 241/1990;
“ III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART.3 L. N.241/90 ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT.21 QUINQUIES E NONIES L. N.241/90) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI REVOCA E/O ANNULLAMENTO D’UFFICIO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DI ISTRUTTORIA DI MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA - MOTIVAZIONE APPARENTE E/O PRETESTUOSA - SIMULAZIONE ISTRUTTORIA - PERPLESSITÀ - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO) ”;
l’impugnato provvedimento di revoca sarebbe poi contraddittorio, perché: pur dichiarando di voler consentire al Consiglio comunale di voler esprimere la propria volontà, il Consiglio avrebbe già reinserito il bene tra quelli da alienare; pur evidenziando di perseguire la valorizzazione in maniera congrua del compendio immobiliare, sarebbe stato fissato un prezzo inferiore a quello di aggiudicazione; la corrispondenza tra quanto posto a base d’asta e l’effettiva consistenza degli immobili sarebbe già stata nota all’amministrazione comunale alla luce dell’istruttoria in precedenza posta in essere.
Inoltre, con tale ricorso il ricorrente ha insistito nell’illegittimità della determinazione dirigenziale n. 123/2020 per i motivi già esposti nel ricorso introduttivo.
Il ricorrente ha quindi concluso per l’annullamento degli “ atti impugnati dichiarando, in ogni caso, la nullità e/o inefficacia del contratto di locazione del 19.02.2020 e del preteso diritto di prelazione da esso scaturente” .
7. Si è costituito il Comune di Salerno ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
8. In vista dell’udienza di merito del 24.6.2025 le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche ex art. 73 c.p.a..
In particolare, il ricorrente ha insistito nell’accoglimento dei ricorsi proposti, la Polisportiva UL ha dedotto l’irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività dello stesso e l’infondatezza nel merito del ricorso introduttivo ed il Comune ha dedotto l’irricevibilità del ricorso introduttivo per sua tardività, l’infondatezza nel merito del ricorso introduttivo e di non accettare il contraddittorio sui motivi aggiunti per mancato rispetto dei termini a difesa.
9. All’udienza pubblica del 24.6.2025 la causa è stata rinviata per accordo tra le parti all’udienza pubblica del 28.10.2025 per consentire il rispetto del principio del contradditorio.
In vista della successiva udienza le parti hanno depositato ulteriori memorie per insistere nelle rispettive deduzioni.
Va sottolineato che il ricorrente ha sostenuto la ricevibilità del ricorso introduttivo e che la Polisportiva UL ha dedotto l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione e/o interesse del ricorrente.
All’udienza pubblica del 28.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Tanto premesso, il ricorso introduttivo va dichiarato irricevibile e quello per motivi aggiunti va accolto nei limiti e nei sensi nel prosieguo precisati.
11. Iniziando dal ricorso introduttivo coglie nel segno l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla controinteressata e dal Comune.
A prescindere dall’avvenuta pubblicazione della determina n. 123/2020 sull’albo pretorio, risulta assorbente considerare che in riscontro ad istanza di accesso presentata dal ricorrente con nota prot. 52840 del 4.3.2022 è stata trasmessa al ricorrente copia del contratto di locazione del 19.2.2020.
Dalla lettura delle premesse di tale contratto emerge chiaramente la menzione di tutti gli atti che hanno preceduto la stipula dello stesso, tra cui la “ determinazione dirigenziale n. 123/2020 del 13/01/2020 pubblicata all’Albo Pretorio dal 13/01/2020 al 28/01/2020 ”, con la quale “ è stato approvato lo schema di contratto ” (v. pag. 3 del contratto).
Risulta quindi smentito l’assunto posto dal ricorrente a fondamento della tempestività del ricorso, vale a dire quello per cui lo stesso sarebbe venuto a conoscenza dell’esistenza di tale determina soltanto in seguito all’evasione da parte del Comune dell’istanza di accesso presentata in data 3.8.2024.
Non è poi persuasivo l’ulteriore argomento speso dal ricorrente secondo cui sino alla comprensione da parte del ricorrente che la determina a contrarre non è stata preceduta da gara ad evidenza pubblica la presunzione di legittimità degli atti amministrativi avrebbe impedito la decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione.
In effetti, va ricordato che per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato:
“ - la 'piena conoscenza' del provvedimento impugnabile non deve essere intesa quale 'conoscenza piena ed integrale' del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, essendo sufficiente a tali fini la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l'attualità del proprio interesse ad agire (Cons. Stato, sez. IV, 20/03/2023, n. 2808);
- la piena conoscenza necessaria per il decorso del termine di impugnazione non deve essere intesa quale conoscenza piena ed integrale del provvedimento, essendo sufficiente ad integrarne il concetto la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso, talché vi è piena conoscenza quando si è consapevoli dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività: è questa consapevolezza che determina la sussistenza di una condizione dell'azione (l'interesse al ricorso), mentre la conoscenza integrale del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, consentendo la proposizione di ulteriori motivi di ricorso attraverso l'istituto dei motivi aggiunti (Cons. Stato, sez. II, 28/02/2022, n. 1434) ” (Consiglio di Stato, VI Sez., 17 gennaio 2024, n. 569).
Nel caso di specie è indubbio che dalla lettura del contratto di locazione (in seguito all’avvenuta ostensione dello stesso nel marzo del 2022) risultava l’esistenza della determina n. 123/2020 oggi impugnata e che dall’analisi complessiva della premessa del contratto di locazione (nella quale si evidenzia il contratto di locazione stipulato in data 29.5.2003 con l’Agenzia del Demanio, la detenzione dell’area da parte dell’A.S.D. Polisportiva UL a partire dal 31.5.2009 con pagamento di indennità di occupazione e l’intervenuto trasferimento del bene al Comune) era univocamente desumibile che l’adozione di tale atto non era stata preceduta da alcuna procedura ad evidenza pubblica. Del resto, tanto risulta a maggior ragione dall’indicazione della data del 10.9.2019, come data di decorrenza della locazione, data chiaramente anticipata rispetto a quella di stipula del contratto di locazione (19.2.2020).
Pertanto, l’istanza di accesso agli atti del 3.8.2024 della ricorrente non ha in alcun modo rimesso in termini la stessa ai fini dell’impugnazione della determina n. 123/2020.
In definitiva, il ricorso introduttivo risulta irricevibile.
12. Passando al ricorso per motivi aggiunti va prima di tutto respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata alla luce della perdurante pendenza in sede civile (in fase di merito, dopo il rigetto in sede cautelare) del contenzioso instaurato dall’odierno ricorrente in relazione al diritto di prelazione rivendicato dallo stesso (debitamente tenendo conto della sentenza n. 1753/2022 di declinatoria della giurisdizione emessa da questa Sezione staccata in relazione all’impugnazione della determina n. 2163/2022 di aggiudicazione definitiva in favore dell’odierna controinteressata).
Ciò posto, il ricorso per motivi aggiunti è in parte fondato, nei sensi e nei termini di seguito precisati, in ragione della necessità di qualificare la determinazione dirigenziale n. 1974 del 17.4.2025 come annullamento d’ufficio e della mancanza del presupposto temporale ai fini dell’esercizio del relativo potere.
12.1. In effetti, tale determinazione dirigenziale (con cui il Comune ha “ revocato la determinazione dirigenziale n. 5217/2021 di indizione di asta pubblica solo nella parte in cui dispone di porre in vendita mediante asta pubblica il RR DO UL e di tutti gli atti connessi e consequenziali sin qui emanati, compresa la determina di aggiudica n.2163/2022 ”) va ricondotta al paradigma dell’annullamento d’ufficio e non già a quello della revoca.
L’art. 21- quinquies della L. 241/1990 prevede l’esercizio del potere di revoca nelle seguenti ipotesi: “ sopravvenuti motivi di pubblico interesse ”; “ mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento ”; “ nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ” (salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici).
Tuttavia, nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso di specie.
In effetti, il potere in concreto esercitato dall’amministrazione è stato fondato sulla sussistenza di vizi genetici di legittimità degli atti adottati, vale a dire l’erroneità ed il difetto del presupposto e di istruttoria relativamente all’individuazione del regime proprietario e del corrispondente valore economico del “LI UL” nell’ambito degli atti oggetto di “revoca”.
A tale esito si deve pervenire sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- in attuazione delle disposizioni sul c.d. federalismo demaniale di cui agli artt. 56 bis del D.L. 69/2013 e 10, comma 6 bis, del D.L. 210/2015, l’area denominata “Stabilimento balneare S.I.U.L.P.”, avente superficie pari a mq 3.166, ubicata in Salerno, via Generale Clark, e censita in catasto al foglio 44, particella 829, è stata trasferita dall’Agenzia del Demanio in favore del Comune di Salerno giusta decreto direttoriale del 10.9.2019, prot. n. 2019/13970/DRCAM;
- l’art. 1 (rubricato “Oggetto del trasferimento”) del decreto direttoriale del 10.9.2019, prot. n. 2019/13970/DRCAM, precisa che: “ … il mappale 829 censito al Catasto Fabbricati viene ceduto per la sola proprietà dell'area, in quanto la proprietà superficiaria è in ditta "Polisportiva S.I.U.L.P.". L'area su cui insiste il suddetto immobile, identificato nello schedario dei beni patrimoniali dello Stato siti nella Provincia di Salerno con il numero "SAB1482", risulta di proprietà dello Stato per effetto del decreto di sclassifica del 9 novembre 1959, pubblicato sulla G.U. n. 275 del 14 novembre 1959 ”;
- il Comune di Salerno con delibera consiliare n. 25 del 26.7.2021 ha approvato l’aggiornamento del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 2021-2023 ed ha incluso tale area tra gli immobili destinati all’alienazione ed un valore pari ad € 474.900,00;
- vi è poi stata relazione di valutazione tecnico-estimativa del 2.12.2021 nella quale si legge, tra l’altro, quanto segue: “ Il bene immobile, di provenienza demaniale, è un suolo su cui sorge una struttura adibita a stabilimento balneare denominato "LI UL", costituito da vari corpi di fabbrica di diversa consistenza e funzione realizzati da privati, nello specifico dalla Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva S.I.U.L.P.. L'intera area, di forma irregolare e andamento in leggera pendenza, ha una estensione di 3.166 mq catastali, perimetrata da un muro in c.a., avente accesso diretto, sia pedonale che carrabile, da via G. Clark. Gli immobili in questione sono catastalmente identificati nell'agro del Comune di Salerno come di seguito riportato: a) Catasto fabbricati per il diritto 1/1 di proprietà per l'area foglio 44 particella 829, cat. D\6, di mq 3.166. I succitati beni sono stati trasferiti a quest'ente dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 56 bis del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98) e dall'art. 10, comma 6 bis del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (convertito con legge 25 febbraio 2016 n. 21), giusta decreto del Direttore prot. n. 2019/13970/DRCAM del 10/09/2019 e contestuale verbale di consegna prot. n. 2019/13979/DRCAM … Proprietà per l'area 1000/1000 – Comune di Salerno … Presupposti della valutazione: Si considererà la sola area su cui sorge il su citato stabilimento balneare … Mercato omogeneo di riferimento: Non esiste un mercato di riferimento di immobili comparabili in maniera precisa con il bene oggetto di stima, data la sua particolarissima natura. Tale premessa ci porta a considerare come riferimento delle particelle espropriate per pubblica utilità nella zona orientale del litorale salemitano nello specifico località Mariconda, situate a breve distanza dal bene oggetto di stima … ” (v. doc. 8 depositato dalla controinteressata in data 16.9.2025);
- vi sono altresì state stima a cura del Direttore del Settore Trasformazioni Urbanistiche prot. n. 150000 del 6.8.2021 e riscontro di congruità fornito in termini confermativi dall’Agenzia del Demanio con nota del 7.12.2021, prot. n. 21627 (tanto si ricava dalla lettura della determina del dirigente del Settore Provveditorato n. 5217 del 9.12.2021);
- all’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata (giusta determina dirigenziale n. 2163 del 13.4.2022) al prezzo di € 651.000,00 è seguita l’attività propedeutica alla stipula del contratto di compravendita;
- “ nel corso delle interlocuzioni per addivenire alla stipula dell'atto di compravendita, emergeva inequivocabilmente la difficoltà nel procedere al trasferimento immobiliare, in particolare per quanto comunicato con nota prot. 117921 del 13.05.2022, a firma del Notaio A. Selvaggio ovvero che «[...] si rende necessario procedere alla rettifica della rettifica della nota di trascrizione salvo emersione di titolo idoneo a trasferire la proprietà superficiaria dell'ente» ” (v. nota prot. n. 58010 del 7.3.2025 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca della determina n. 5217/2021);
- con riferimento a tale rilievo l’Agenzia del Demanio con nota prot. n. 38046 del 16.2.2023 ha fornito chiarimenti in seguito a diffida rivoltale dal Comune di Salerno; in particolare, l’Agenzia ha sostanzialmente evidenziato che: in forza del suddetto decreto di trasferimento il mappale 829 sarebbe stato ceduto al Comune “ per la sola proprietà dell'area in quanto la proprietà superficiaria è in ditta Polisportiva S.I.U.L.P. ”; l’intestazione catastale della proprietà superficiaria sarebbe derivata dall’avvenuta realizzazione da parte della Polisportiva UL, giuste autorizzazioni comunali, nel corso degli anni sull’area di strutture a carattere sportivo (piscina per adulti, piscina per bambini, campo di basket e campo da tennis, spogliatoio e buvette); l'intestazione di tali opere sul fondo posto in alienazione avrebbe avuto soltanto una valenza fiscale ai fini dell’individuazione del soggetto passivo tenuto al pagamento delle imposte gravanti su dette opere, sulle quali l’ente locale divenuto proprietario dell’area di relativa ubicazione avrebbe potuto “ esercitare il diritto di accessione previsto dall'art. 934 cod. civ. ”;
- ciò posto, risulta evidente che, prima dell’indizione della poi revocata procedura di alienazione immobiliare e senza dover attendere i rilievi formulati dal notaio incaricato della stipula del contratto aggiudicato in esito a quest’ultima, il Comune di Salerno si è trovato nella piena disponibilità dei poteri, degli strumenti e dei tempi istruttori per verificare se il fondo denominato “LI UL” (ubicato in Salerno, via Generale Clark, e censito in catasto al foglio 44, particella 829) ricadesse nella sua piena proprietà o fosse gravato dal diritto di superficie indicato all’art. 1 del decreto direttoriale di trasferimento prot. n. 2019/13970/DRCAM del 10.9.2019 e cioè di verificare se vi fosse e quale fosse il titolo costitutivo o traslativo del menzionato diritto di superficie, così come di verificare se le opere insistenti sull’area trasferitagli dall’amministrazione statale fossero state da esso acquistate per accessione ai sensi dell’art. 934 cod. civ.;
- è quindi chiaro che l’ente locale resistente nella fase preparatoria dell’espletata procedura ad evidenza pubblica, ai fini dell’esatta individuazione del bene immobile messo all’asta e del relativo valore a base di gara, ha operato: in maniera superficiale obliterando quella necessaria interlocuzione sul punto specifico con l’Agenzia del Demanio, avvenuta soltanto successivamente come comprovato dalla summenzionata nota prot. n. 38046 del 16.2.2023; in maniera contraddittoria, dal momento che, da una parte, ha stimato il mero suolo al netto delle strutture ivi realizzate (una piscina semiolimpionica, una piscina per bambini, un campo da tennis, un campo da basket, ecc.) e, dall’altra, in sede di avviso pubblico, ha attribuito al medesimo il classamento catastale nella categoria D/6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi), così assecondando la congettura che anche le strutture fossero state poste in alienazione;
- va poi aggiunto che gli stessi chiarimenti forniti dall’Agenzia del Demanio si connotano in termini perplessi nella misura in cui l’Agenzia non ha ritenuto in termini certi che il prospettato acquisto per accessione si sia perfezionato in favore dell’ente locale; così, in tale nota si legge che: “ … a seguito del trasferimento delle aree, codesto Comune è diventato contemporaneamente proprietario (per la parte patrimoniale) e gestore (per la parte demaniale Marittima) dell'intero compendio denominato "Stabilimento balneare S.I.U.L.P." e potendo per la parte patrimoniale esercitare il diritto di Accessione previsto dall'art. 934 cod. civ. Lo stesso Comune peraltro, nell'ambito della propria attività di nuovo proprietario dell'area patrimoniale ha stipulato con l’A.S.D. Polisportiva UL in data 19.02.2020 un contratto di locazione dell'area per servizi connessi alla balneazione avente durata sessennale. Nel medesimo contratto si richiama espressamente il contratto di locazione che la scrivente aveva stipulato con A.S.D. Polisportiva UL Rep. 58 del 29.05.2003, scaduto in data 31.05.2009, andando in continuità con lo stesso, e concedendo in locazione l'affitto della sola area, pur precisando all'art. 9 che "tutte le migliorie apportate all'area rimarranno acquisite allo stesso ed il conduttore non potrà vantare alcuna pretesa né richiedere compenso o indennità alcuna", differendo in qualche modo l'esercizio del diritto di accessione alla scadenza contrattuale” ;
- da quanto precede discende inequivocabilmente che il modus agendi del Comune di Salerno nell’individuare il cespite immobiliare posto in alienazione e nel determinarne il prezzo a base d’asta si è rivelato ab origine infirmato da vizi di eccesso di potere nelle forme sintomatiche dell’erroneità, della contraddittorietà e del difetto del presupposto e di istruttoria, i quali, ai sensi dell’art. 21 octies , comma 1, della L. 241/1990, hanno comportato l’annullabilità degli adottati atti della procedura ad evidenza pubblica ed hanno, quindi, integrato gli estremi propri dell’annullamento d’ufficio contemplato dal successivo art. 21 nonies della L. 241/1990.
La sussistenza di tali vizi avrebbe imposto all’amministrazione comunale l'adozione di un provvedimento di annullamento d'ufficio, da assumersi nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 21-nonies, comma 1, della L. 241/1990 (v. sul punto con riferimento ad una fattispecie similare la pronuncia del T.A.R. Sicilia, Palermo, III Sez., 7 dicembre 2020, n. 2723, secondo cui “ pur essendo stato il provvedimento impugnato qualificato formalmente, da parte dell'amministrazione, quale provvedimento di revoca, in realtà, si tratta di un annullamento di ufficio di cui all'art. 21 nonies della l. n. 241/1990, atteso che trattasi dell'adozione di un provvedimento di autotutela che trova il suo fondamento nella riconosciuta illegittimità dell'atto su cui va a incidere e non, invece, dell'adozione di un provvedimento di revoca di cui all'art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 ”).
Del resto, come affermato da questa Sezione staccata in una vicenda relativa alla rimozione in autotutela di un titolo edilizio “ giova rammentare … che gli atti amministrativi vanno interpretati risalendo al relativo contenuto sostanziale e al potere in concreto esercitato dall’autorità promanante, dovendosi prescindere dal nomen iuris ad essi attribuito al momento dell'adozione (cfr., ex multis, Cons. Stato, ad. plen., n. 3/2003; sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4902; TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 giugno 2008, n. 5916; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4977).
Ciò posto … al di là dell’utilizzo delle diciture “annullamento d’ufficio – revoca” e “revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990” … è indubbio che la misura … adottata non sia riconducibile all’orbita applicativa dell’art. 21 quinquies (“Revoca del provvedimento”) della l. n. 241/1990, bensì all’orbita applicativa della decadenza e dell’autoannullamento, la relativa motivazione risiedendo, rispettivamente, da un lato, nel venir meno di una oggettiva ed essenziale condizione idoneativa di legittimazione dell’intervento ex ante assentito … e, d’altro lato, nell’insussistenza dei requisiti di conformità antisismica della struttura edificata, nonché nelle incongruenze progettuali afferenti all’impostazione della quota di gronda e alla pendenza della falda, ossia in circostanze ritenute infirmanti la legittimità dei rilasciati titoli edilizi (e non, di certo, nella sopravvenienza di motivi di pubblico interesse, nell’imprevedibile mutamento della situazione di fatto ovvero nella rivalutazione dell'interesse pubblico originario) ” (v. sentenza n. 1115/2023).
12.2. Orbene, stanti tali vizi il Comune sarebbe potuto intervenire con l’annullamento d’ufficio soltanto nel rispetto del limite temporale imposto dall’art. 21 nonies della L. 241/1990.
Invece, l’impugnata determina dirigenziale n. 1974 del 17.4.2025 ha annullato d’ufficio gli atti sopraindicati (vale a dire la determinazione dirigenziale n. 5217/2021 e tutti gli atti connessi e consequenziali, compresa la determina di aggiudica n. 2163/2022) oltre il termine di 12 mesi previsto dalla versione vigente dell’art. 21 nonies , comma 1, della L. 241/1990 (e, comunque, anche oltre il termine di 18 mesi previsto dalla versione previgente del medesimo art. 21 nonies, comma 1, della l. n. 241/1990), sia che lo si voglia far decorrere dall’adozione del provvedimento rimosso in via di autotutela, sia che lo si voglia far decorrere dal momento di asserita acquisita conoscenza del profilo di illegittimità di quest’ultimo (per effetto della nota dell’Agenzia del Demanio nota prot. n. 38046 del 16.2.2023).
Non porta a diversa conclusione quanto previsto dal comma 2 bis dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 (in base a cui “ i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1 ”) .
Risulta assorbente considerare che nel caso di specie non risulta che la controinteressata e/o l’odierno ricorrente abbiano reso dichiarazioni qualificabili in termini di falsità (né, tanto meno, una simile circostanza risulta accertata con sentenza passata in giudicato).
12.3. Passando alla deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 20.3.2025 (avente ad oggetto: “AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PER IL TRIENNIO 2025-2027 – APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N°41/2025”) questa è stata impugnata dal ricorrente nella parte in cui l’allegato “A” (parimenti impugnato) prima della conclusione del procedimento di revoca ha incluso nel piano delle alienazioni al n. 5 il bene di cui si discute.
Ora, il rilievo del ricorrente coglie nel segno e l’impugnata delibera del Consiglio comunale è illegittima in ragione dei vizi denunciati dal ricorrente nella misura in cui il Consiglio ha incluso il bene predetto nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni relativo al triennio 2025 – 2027 nonostante che alla data di adozione di tale delibera non fosse stato neppure concluso il procedimento di revoca dell’aggiudicazione dello stesso.
12.4. Il ricorso per motivi aggiunti non risulta invece meritevole di accoglimento in relazione alla nota del 7.3.2025 di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, trattandosi di atto privo di natura provvedimentale e di autonoma portata lesiva, ed alla suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 28.2.2025, trattandosi del pari di atto privo di autonoma portata lesiva in ragione della sua natura di mera proposta.
12.5. Infine, il ricorso per motivi aggiunti non risulta suscettibile di favorevole apprezzamento nella parte in cui per mezzo dello stesso il ricorrente ha insistito nell’illegittimità della determinazione dirigenziale n. 123/2020 e nelle questioni relative al diritto di prelazione per i motivi già esposti nel ricorso introduttivo, dovendosi sul punto questo Collegio limitare a richiamare le considerazioni relative all’irricevibilità delle relative doglianze.
13. In conclusione, il ricorso introduttivo va dichiarato irricevibile e quello per motivi aggiunti va in parte accolto, con conseguente annullamento della determinazione dirigenziale n. 1974 del 17.4.2025 e della deliberazione n. 7 del 20.3.2025 del Consiglio comunale nella parte in cui ha incluso al n. 5 dell’allegato “A” a tale deliberazione il bene di cui si discute nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni relativo al triennio 2025 – 2027.
14. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità e complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara irricevibile il ricorso introduttivo ed accoglie in parte quello per motivi aggiunti, con conseguente annullamento della determinazione dirigenziale n. 1974 del 17.4.2025 e della deliberazione n. 7 del 20.3.2025 del Consiglio comunale nella parte in cui ha incluso al n. 5 dell’allegato “A” a tale deliberazione il bene di cui si discute nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni relativo al triennio 2025 – 2027.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI SS, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
MA PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA PO | UI SS |
IL SEGRETARIO