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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/12/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1306/2022
PROMOSSA DA
P. IVA con sede legale in Roma, Via della Maglianella Parte_1 P.IVA_1
n.297, in persona del legale rappresentante pro tempore, Signor , C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...], nella predetta qualità e quale C.F._1 fideiussore della suddetta società, rappresentati e difesi, giusta delega a margine dell'atto di citazione in opposizione, dagli Avv.ti Angelo Ciolina (C.F. ) e C.F._2
LO LT (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il loro C.F._3 studio, sito in Roma, Piazza Bartolomeo Gastaldi, n. 1 APPELLANTI
CONTRO con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n. 1, capitale e riserve Controparte_1
€ 822.580.487, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – C.F. , aderente al Fondo Interbancario di P.IVA_2
Tutela dei Depositi, appartenente al , in persona del Dott. Controparte_2 CP_3 nato ad Alessandria il [...], in [...] poteri a lui conferiti in forza di
[...] procura per atto Notaio Dott. del 26.11.2020 Rep. n. 163.383 e Racc. Persona_1
n. 33.373, registrata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Biella il 30.11.2020 al n.
5438 serie 1T, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo BASSO in Biella via Gramsci n. 12 C.F. , che la rappresenta e difende in virtù di C.F._4 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATA
NONCHE' CONTRO in persona del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Controparte_4
Dott. con sede legale in Brescia (BS), Via Corfù, 102, C.F. e P.I. Controparte_5
, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico ANrio P.IVA_3
(TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale di 3 Parte_3
Pag. n. 1 di 20 S.R.L., società a responsabilità limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.
130, con sede legale in Milano, via Vittorio Betteloni, n. 2, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano – Monza- Brianza – Lodi n.
11386170960, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla AN d'LI ai sensi del provvedimento della AN d'LI del 7 giugno 2017 al n. 35745.9, giusta procura speciale per atto del Notaio di Settimo Milanese conferita in data 03 Persona_2 marzo 2021, Rep. n. 3085, Racc. n. 2355 (in atti), rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Renato Sardi (cod. fisc. ), e dall'avv. C.F._5
LE NO (cod. fisc. ), con domicilio eletto presso lo C.F._6 studio di quest'ultima in Torino, via Giuseppe Piazzi n. 51/B APPELLATA
Udienza collegiale del 24.9.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis rejectis:
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 79/2022, resa inter partes dal Tribunale di Biella,
Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Donata Garambone – R.G. n.
417/2016, datata il 04.03.2022, pubblicata in data 07/03/2022, rep. n. 169/2022, non notificata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
NEL MERITO:
1) ACCERTARE E DICHIARARE la contraddittoria, insufficiente, erronea, motivazione della sentenza di primo grado n. 79/2022, resa inter partes dal Tribunale di Biella, Sezione
Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Donata Garambone – R.G. n. 417/2016, datata il 04.03.2022, pubblicata in data 07/03/2022, rep. n. 169/2022, non notificata,, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per tutto quanto esposto in narrativa E, PER
L'EFFETTO, RIFORMARE in toto l'impugnata sentenza;
2) ACCERTARE E DICHIARARE la contraddittoria, insufficiente, erronea, motivazione della sentenza di primo grado oggi impugnata, nella parte in cui l'Ill.mo Tribunale non abbia valutato i fatti e/o statuito conformemente sulla valutazione di questi e/o di tutta la documentazione contabile e contrattuale prodotta, nonché sulle circostanze da cui deriva la violazione della legge, ai sensi degli artt. 1284, 1325, 1346, 1418, 2697 c.c. e artt. 115
e 116 c.p.c., come dedotto in narrativa E, PER L'EFFETTO, RIFORMARE in toto
l'impugnata sentenza;
3) RIFORMARE la sentenza di primo grado n. 79/2022, resa inter partes dal Tribunale di
Biella, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Donata Garambone – R.G.
n. 417/2016, datata il 04.03.2022, pubblicata in data 07/03/2022, rep. n. 169/2022, non
Pag. n. 2 di 20 notificata e accogliere le domande di parte attrice, come precisate e senza alcuna rinuncia, avanzate con il giudizio di primo grado;
4) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali dei conti correnti n. R352844200571 e n. R3E4844200570 e delle relative concessioni delle linee di credito, per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346, 1418 c.c.;
5) ACCERTARE E DICHIARARE l'usura dei litigiosi contratti di conto corrente e ogni illegittima commissione, spesa, voce di costo ed onere, applicata dall'istituto di credito, sulla base di tutta la documentazione (anche contabile) versata in atti e/o per l'intero arco di vigenza dei rapporti, come esposto in narrativa;
6) RIDETERMINARE il “dare ed avere” tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, sulla base di tutta la documentazione contabile e contrattuale prodotta in atti e comunque ritenuto più idoneo dall'Ecc.ma Corte e ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, con esclusione degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto (CIV e/o DIF), delle valute come dedotto in narrativa e conformemente ai ricalcoli predisposti dal CTP predisposti nell'ambito del giudizio di prime cure;
7) ACCERTARE E DICHIARARE la non debenza delle voci di spesa e/o costi e/o oneri e/o commissioni addebitate unilateralmente dalla AN convenuta;
8) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio di interesse per i motivi esposti in narrativa;
9) CONDANNARE, PER L'EFFETTO, l'istituto di credito convenuto alla soccombenza, nonché a restituire alla società attrice, previa compensazione legale e/o giudiziale delle poste attive e passive, le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse secondo quanto esposto in narrativa, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
10) CONDANNARE, PER L'EFFETTO, l'istituto di credito convenuto a corrispondere all'attrice gli interessi di legge sulla somma come sopra rivalutata.
IN VIA ISTRUTTORIA
1) AMMETTERE la Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile sui rapporti di conto corrente oggetto di giudizio al fine di determinare l'ammontare corretto della somma capitale, epurata dagli interessi, c.m.s. (dif e/o civ), valute, spese, non pattuite e/o illegittime e/o nulle, per tutto quanto dedotto in narrativa, sulla base dei quesiti istruttori meglio articolati nel giudizio di prime cure, nel corso della memoria ex art. 183, VI comma n. 2
c.p.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”.
Per l'appellata CP_1
Pag. n. 3 di 20 “Dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata medesima.
Dichiararsi l'estromissione dal giudizio di . CP_1
Con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb.forf.
15%, CPA ed IVA”.
Per l'appellata rappresentata in giudizio da Controparte_6 Controparte_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così pronunciare:
IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla società (C.F. ) e dal suo garante sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) per mancanza dei requisiti dell'atto di Pt_2 C.F._1 appello ex art. 342 c.p.c. ovvero per la ragionevole probabilità di non essere accolto ex art. 348bis c.p.c.;
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: rigettare in quanto inammissibile, infondata e priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora la richiesta di parte appellante di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 79/2022 pubblicata in data 07.03.2022 dal Tribunale di Biella,
a valere quale titolo esecutivo a favore della cessionaria del credito oggetto di causa
rappresentata dalla procuratrice;
Controparte_6 Controparte_4
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario, e di conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, accertati i crediti complessivamente vantati dall'appellata nei confronti degli appellanti, in forza dei contratti prodotti in atti, (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
e (C.F. ) al pagamento in favore della Parte_2 C.F._1 cessionaria del credito oggetto di causa , tramite la procuratrice Controparte_6
, dell'importo di cui al ricorso monitorio, ovvero della diversa Controparte_4 somma, minore o maggiore, che dovesse essere accertata in corso di giudizio, oltre interessi come dovuti sino al saldo effettivo.
In ogni caso: ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie avanzate da controparte, in particolare alla reiterata richiesta di ammissione di CTU contabile, e già respinte dal Giudice di primo grado, in quanto irrilevanti ai fini della decisione e dal contenuto prettamente esplorativo e defatigatorio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ed il Sig. Parte_1 Pt_4
n. 4 di 20
[...] hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 1286/2015 emesso dal Tribunale di Pt_2
Biella in data 24.12.2015, provvisoriamente esecutivo, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in solido tra loro ed in favore di la somma di €. 89.301,59#, Controparte_1 oltre interessi e spese come liquidate in decreto, a titolo di scoperto del conto corrente n.
R3 52 84420057 1 (sul quale, nel corso dello svolgimento del rapporto, erano stati regolati affidamenti ed aperture di credito – cfr. doc.
2-5 fasc. monitorio) e del correlativo conto interessi infruttifero (cfr. doc. 6 fasc. monitorio).
A garanzia dell'esposizione debitoria della società debitrice principale, Parte_2 aveva prestato, in data 6.3.2008, fideiussione omnibus per l'importo massimo garantito di
€. 360.000,00 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio).
A fondamento dell'opposizione gli attori proponevano, in via pregiudiziale, questione di illegittimità costituzionale degli artt. 638, 480, co. 1, 649 e 615, co. 1 c.p.c. per contrasto con l'art. 111 Cost. e con gli artt. 6 § 1 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e, per l'effetto, per contrasto con gli artt. 2 e 117 Cost., ed eccepivano l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Nel merito, deducevano: 1) il difetto di prova scritta del credito azionato in via monitoria
(avendo la banca asseritamente prodotto solo estratti cd. di saldaconto); 2) la natura usuraria degli interessi applicati (sub specie di usura oggettiva e soggettiva); 3) l'illegittimo addebito di interessi debitori;
4) l'inefficacia e nullità delle clausole vessatorie presenti nei contratti intercorsi inter partes (difettando l'espressa e specifica approvazione per iscritto);
5) la nullità della fideiussione omnibus per violazione dei principi di correttezza e buona fede e la conseguente liberazione del fideiussore a norma dell'art. 1956 c.c.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito, assumendo in particolare: a) l'inammissibilità, l'infondatezza e comunque l'irrilevanza della questione d'illegittimità costituzionale;
b) la sussistenza della prova del credito alla luce della documentazione già prodotta in sede monitoria e di quella ulteriore versata in atti in sede di costituzione;
c) l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande ed eccezioni di merito.
Con comparsa depositata in data 17.6.2021, la interveniva in causa in Controparte_4 qualità di procuratrice speciale di rappresentando che tale ultima Controparte_6 società in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 1.12.2020 con, tra gli altri, aveva acquistato pro soluto, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Controparte_1
Legge 130/1999, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, individuabili
“in blocco”, tra i quali era compreso quello oggetto di causa.
Dell'avvenuta cessione era stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna, Parte II, n. 143 del 05/12/2020 (cfr. doc.
Pag. n. 5 di 20 2 e 3 comparsa d'intervento).
Scambiate le memorie ex art. 183, sesto comma, cpc la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 27.7.2021 la causa era trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con sentenza n. 79/2022, pubblicata in data 7.3.2022, il Tribunale di Biella rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 1286/2015 con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 di in qualità di procuratrice speciale di Controparte_4 Controparte_6
La sentenza non veniva notificata.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e Parte_1 Pt_2 hanno proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere
[...]
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove non ha ammesso la ctu tecnico contabile;
b) laddove ha ritenuto che la tecnica di calcolo usata dal perito in tema usura non fosse una formula matematico-finanziaria accreditata.
Parte appellante ha quindi chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
4. Con comparsa depositata in data 27.1.2023 si costituiva , eccependo CP_1 la tardività e l'inammissibilità del gravame e comunque chiedendo di essere estromessa dal giudizio in seguito alla costituzione ex art. 111 c.p.c. della società cessionaria del credito in contestazione.
Nel merito, la AN chiedeva il rigetto del gravame, siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata.
5. Con comparsa depositata in data 30.1.2023 si costituiva in Controparte_4 qualità di procuratrice speciale di eccependo l'inammissibilità del Controparte_6 gravame e, nel merito, chiedendone il rigetto, siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata.
6. Con ordinanza pubblicata in data 2.3.2023 la Corte, ritenuto che:
- non sussistevano i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c.;
- l'appello era tempestivo tenuto conto che il termine per la proposizione della impugnazione veniva a scadere il sabato e quindi era prorogato al lunedì successivo (il
10.10.2022);
- che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata era inammissibile per difetto di interesse della parte appellante;
- che quanto al capo di condanna al pagamento delle spese di lite, parte appellante non
Pag. n. 6 di 20 aveva neppure allegato il rischio che dalla sua esecuzione potesse derivarle un qualche pregiudizio respingeva l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza formulata da parte appellante e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26 marzo 2024 disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., udienza successivamente differita al 24.9.2024
7. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 1.10.2024 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 22 novembre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis cpc formulate dalle parti appellate.
Quanto alla eccezione ex art. 348 bis cpc, come visto, è stata rigettata dalla Corte con ordinanza pubblicata in data 2.3.2023.
Quanto invece alla eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc, si sottolinea che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espressa dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione.
Dai motivi d'appello di cui infra ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, la diversa ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante rispetto a quella operata dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza in funzione della riforma della sentenza del Tribunale.
Sul punto, la S.C. (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 27199/2017) ha evidenziato che gli artt. 342 e
434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (vedi anche Cass. Civ., sez. 6-2, ord. n. 21336/2017;
Cass. 25/5/2017, n. 13151; Cass. 22/02/2017, ord. n. 4541; Cass. 07/09/2016, n. 17712;
Cass. 27/03/2015, n. 6294).
***
Pag. n. 7 di 20 Pure in via preliminare va trattata e disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta da con riguardo alla tempestività dell'impugnazione proposta: la Corte si è Controparte_1 già pronunciata sul punto con l'ordinanza pubblicata in data 2.3.2023.
Va ricordato che, in forza della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
18231/2023; Cass. n. 15029/2020; Cass. n. 17640/2020; Cass. n. 2186/2021), per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione, a norma degli artt. 155, secondo comma, c.p.c., e 2963, quarto comma, cod. civ., opera il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione díerum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine semestrale di decadenza dal gravame di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi i 31 giorni di tale sospensione computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, stesso codice e dell'art. 1, primo comma, della legge
7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo e 31 agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (criterio risalente a Cass. civ., SS.UU., n. 18450/2005).
Pertanto, dal momento che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 7 marzo 2022,
l'ultimo giorno utile per la proposizione dell'appello era l'8 ottobre 2022, dovendosi sommare ai sei mesi i 31 giorni relativi alla sospensione feriale del mese di agosto.
Poiché l'8 ottobre 2022 era sabato, ai sensi del novellato art. 155 c.p.c., quarto comma, il termine per impugnare deve intendersi prorogato al primo giorno seguente non festivo.
L'impugnazione proposta è quindi tempestiva, posto che l'atto di appello è stato pacificamente notificato in data 10/10/2022 (doc. 1 fasc. ) CP_1
8.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza appellata laddove ha rigettato le domande della correntista ritenendo inconsistenti gli studi peritali e le prove
(estratti conto e contratti) versate in atti anche da parte appellante, con cui contrastare la certezza, veridicità, liquidità, esigibilità delle somme promananti dal d.i.
Deducono gli appellanti che le domande di nullità afferivano alle illecite modalità con cui il osava locupletarsi, imponendo saggi di interessi debitori debordanti la soglia CP_7 di usurarietà, avuto riguardo ai rapporti di conto corrente n. R352844200571 e n.
R3E4844200570 ma altresì avvantaggiandosi di tassi, voci di spesa, commissioni ed oneri ultralegali e “non iure”, nonché eccedenti l'originaria lettera del testo contrattualizzata e mai pattuiti.
La AN avrebbe tardivamente depositato il c.d. doc. 14 (lettera di riscontro alla richiesta ex art. 119 TUB) oltre il termine preclusivo istruttorio, fissato dall'art. 183, VI comma
Pag. n. 8 di 20 c.p.c.: dunque, il cliente, pur richiedendo alla AN la documentazione contrattuale e contabile inerente ai prefati rapporti, non avrebbe ricevuto giusto e tempestivo riscontro della stessa.
Prova ne sia la circostanza che il predetto doc. 14 – oltre a doversi stralciare per quanto prodotto in atti tardivamente – non risulta corredato da alcuna prova ricettizia circa la richiesta documentazione contabile e contrattuale, in favore del cliente.
Inoltre, il Tribunale di prime cure non avrebbe inteso accertare le illegittimità dedotte in relazione ai contesi rapporti, qualificando le presunte anomalie rilevate come
“assolutamente generiche”, “non meritevoli di accoglimento”, “del tutto sfornite di prova”.
Per contro, parte appellante deduce di avere provveduto, sin dall'atto introduttivo del giudizio di prime cure, a rendere note ed allegare le doglianze e le anomalie riscontrate nei singoli trimestri, anche riportandosi agli allegati delle perizie tecniche versate in atti.
Non potrebbe peraltro essere imputata all'appellante l'impossibilità di pervenire alle originarie convenzioni, in quanto, all'esito della richiesta documentale e contabile, la banca avrebbe completamente sottaciuto alla stessa.
Né ogni documento può essere reperito aliunde: trattandosi, appunto di opposizione a d.i.,
l'onere di produrre l'integralità del rapporto scritturato e contabile ricade sull'opposta.
Per ciò che concerne il conto anticipi n. 00570, la AN avrebbe utilizzato un TEG superiore di oltre una volta e mezza il tasso soglia (o superiore al 25% + 4 punti percentuali dal III trimestre 2011 in poi), incorrendo nell'usura oggettiva, per Euro 18.506,77, nei seguenti periodi:
-II - III - IV trimestre 2010;
-I - II - III - IV trimestre 2011.
Dalla produzione peritale si evince, altresì, che l'Istituto di Credito avrebbe applicato nei periodi del I, II - III - IV trimestre 2009, I trimestre 2010, I trimestre 2011, un TEG superiore al TEGM ma non al tasso soglia (usura c.d. soggettiva) per Euro 8.543,96.
Inoltre, in relazione al conto corrente n. 00570, si censura l'illegittima applicazione di interessi debitori per Euro 28.310,64#, spese per Euro 1.280,20#, per un totale di Euro
43.355,65#, oltre ad interessi da anatocismo per Euro 29.590,84#.
Per ciò che concerne invece il contratto di conto corrente n. 00571, la AN avrebbe utilizzato un TEG superiore di oltre una volta e mezza il tasso soglia (o superiore al 25%
+ 4 punti percentuali dal III trimestre 2011 in poi), incorrendo nell'usura oggettiva, per
Euro 4,81, nei seguenti periodi:
- I trimestre 2008.
Dalla produzione peritale si evince, altresì, che l'Istituto di Credito avrebbe applicato nei periodi del II trimestre 2009, II, III, IV trimestre 2010, I, II, III, IV trimestre 2011, I, II, III,
IV trimestre 2012, I, II trimestre 2013, un TEG superiore al TEGM ma non al tasso soglia
Pag. n. 9 di 20 (usura c.d. soggettiva) per Euro 38.789,76.
Inoltre, in relazione al conto corrente n. 00571, si censurava l'illegittima applicazione di interessi debitori per Euro 45.148,58#, spese per Euro 4.671,97#, commissioni di massimo scoperto per Euro 695,69#, per un totale di Euro 50.516,24#, oltre ad interessi da anatocismo per Euro 6.117,95.
Parte appellante deduce che le prodotte perizie di parte dimostrerebbero sia l'an che il quantum dell'illegittima conformazione delle poste debitorie maturate ai danni della correntista così che il Giudicante di prime cure avrebbe dovuto ammettere la consulenza tecnica d'ufficio.
8.2 Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza appellata laddove ha rigettato la domanda diretta a censurare l'usurarietà dei rapporti oggetto di causa.
Deduce parte appellante che il proprio consulente di parte ha ampiamente analizzato gli estratti conto, tenendo in considerazione i trimestri di esecuzione dei rapporti, anche con riferimento alle scritture contabili prodotte in atti, ed ha ricostruito i rapporti verificando se l'istituto bancario fosse incorso in usura allorquando il tasso applicato dalla AN fosse risultato superiore al tasso soglia indicato dalla AN d'LI (usura oggettiva).
Dalle risultanze peritali sarebbe emerso che la AN ha utilizzato un TEG superiore di oltre una volta e mezza il Tegm (o superiore al 25% + 4 punti percentuali dal III Trimestre
2011 in poi), incorrendo nell'usura prevista dall'art. 2 della L.108/96.
Parte appellante precisa di avere verificato se l'istituto di credito abbia o meno operato in usura, utilizzando il disposto del comma 1 dell'art. 2 della Legge 108/1996, che fornisce l'indicazione chiara nel determinare il costo dell'operatività bancaria in conto corrente a favore del cliente, precisando che la tecnica di calcolo usata dal perito di parte è una formula matematico-finanziaria accreditata dalla più qualificata letteratura di settore idonea a rappresentare con sufficiente precisione l'effettivo costo a cui il cliente è stato assoggettato.
La tassatività della norma penale di cui all'art. 644 c.p., ed il principio dell'onnicomprensività del costo del credito ai fini del vaglio usurario codificato in tale norma, renderebbe inidoneo ogni altro metro di valutazione del costo del credito.
Sarebbe dunque da rigettarsi ogni tentativo di conferire vaghezza alle risultanze peritali de quibus, poiché, si fondano sullo studio degli estratti conto e su tutta la documentazione versata in atti, che, in quanto tale, fa piena prova.
L'art. 2 bis, comma 2, del d.l. 29.11.2008, n. 185, convertito in l. 28.1.2009, n. 2 ha precisato che “gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata della utilizzazione dei fondi da parte del cliente…sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della l.
Pag. n. 10 di 20 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3”.
E' da ritenere che l'onere recato dalla commissione di massimo scoperto esprima un costo del credito: e che, in quanto tale, lo stesso vada inserito nel conto delle voci rilevanti per la verifica dell'eventuale usurarietà dei negozi conclusi dall'autonomia dei privati.
Nè le circolari della AN d'LI né un decreto ministeriale possono derogare al chiaro dettato della legge che, nel caso di specie, all'art. 644 codice penale, ha previsto espressamente che per la determinazione del tasso effettivo deve essere considerata ogni voce di costo escluse, soltanto, imposte e tasse.
Il legislatore ha attribuito la competenza esclusivamente al Ministero del Tesoro (ora,
) “sentita” la AN d'LI e l'Ufficio italiano dei cambi: le Controparte_8 circolari dell'Organo di Vigilanza, dunque, non sono comprese tra le “fonti” dell'ordinamento e nemmeno un decreto del Ministero dell'Economia può derogare a quanto espressamente indicato dalle norme di legge.
In sintesi, la formula usata dalla AN d'LI risulta certamente errata (o comunque non consona con il caso di specie), in quanto difforme dalla Legge n. 108/1996.
Pertanto la tecnica di calcolo utilizzata dal perito di parte attrice sarebbe l'unica formula deputata e protesa a correttamente verificare l'effettiva incidenza delle voci di costo dell'operazione economica di finanziamento: si tratterebbe di una formula matematico- finanziaria accreditata dalla più qualificata letteratura di settore idonea a rappresentare con sufficiente precisione l'effettivo costo a cui il cliente è stato assoggettato.
Dunque, la ricostruzione effettuata dal Tribunale non sarebbe condivisibile, in quanto documentalmente contraddetta dagli estratti conto depositati in atti, nonché dalle risultanze contabili del CTP attoreo.
Alla luce di quanto esposto è evidente come i documenti prodotti avrebbero dovuto comportare la disposizione della CTU contabile, atteso che nel corso degli atti e delle perizie di parte veniva specificamente contestato l'illegittimo quantum delle poste debitorie.
Parte appellante chiede quindi di assumere la decisione conforme a legge previa ammissione della CTU tecnico contabile, atteso che il Giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione delle prove in violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., al fine di suffragare le anomale vicende contrattuali e contabili afferenti ai contesi contratti di conto corrente.
8.2.1 Tali motivi, che vengono esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi, sono infondati e non meritevoli di accoglimento.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che aveva fornito la prova del fatto Controparte_1 costitutivo del suo diritto di credito, ottemperando all'onere posto a suo carico, attraverso la produzione documentale versata in atti sin dal giudizio monitorio e completata con
Pag. n. 11 di 20 quella ulteriore di cui alla comparsa di costituzione, ha precisato che non risultava fondata la doglianza relativa al difetto di prova scritta, considerato che, per un verso, i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti, dimostravano l'esistenza dei rapporti contrattuali per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali e la copia degli estratti conto analitici e scalari del conto corrente, riportando le movimentazioni integrali dei rapporti dalla loro apertura, fornivano prova sufficiente dell'effettivo ammontare dei rispettivi saldi debitori.
Oltre a ciò, in conseguenza delle difese degli opponenti, che hanno esteso il thema decidendum anche al rapporto di conto anticipi n. R3 E4 84420057 0, la banca opposta aveva prodotto anche tutta la relativa documentazione.
Premesso quanto sopra, il Giudice di prime cure ha quindi rilevato che gli opponenti non avevano invece ottemperato all'onere della prova posto a loro carico, così che le doglianze mosse rispetto ai contratti per cui è causa non risultavano meritevoli di accoglimento.
In particolare, solo nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo gli opponenti avevano eccepito: i. “la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c, da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto per violazione degli artt. 1284 c. 3, 1325 e 1428, co. 2, e 1346 c.c.”; ii. “l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse”.
Il Tribunale ha rigettato tali eccezioni siccome assolutamente generiche e del tutto sfornite di prova, non avendo la parte allegato e provato alcunché nei propri scritti difensivi
(neppure nella prima memoria assertiva ex art. 183, co. 1 c.p.c.).
Il Giudice di prime cure precisava inoltre che alla medesima conclusione doveva giungersi quanto alle voci “interessi debitori” e “spese non giustificate” (cfr. pag. 24 citazione) riferite tanto al conto corrente quanto al conto anticipi e relativamente alle quali gli opponenti hanno solo indicato l'importo asseritamente non dovuto, senza allegare le ragioni poste a fondamento di detta illegittimità, nè specificamente indicato i singoli addebiti illegittimi, nonostante la copiosa produzione documentale versata in atti (in particolare gli estratti conto sia analitici che scalari) e della quale gli stessi opponenti hanno dimostrato di essere (almeno in parte) in possesso, essendo allegata alle due perizie depositate.
Ciò precisato, quanto alla doglianza relativa all'illegittima applicazione d'interesse usurari, il Tribunale l'ha ritenuta infondata, posto che gli opponenti si erano limitati a richiamare al riguardo, ed in maniera sintetica, il contenuto delle rispettive relazioni tecniche di parte, da cui era possibile inferire l'utilizzo della cd. formula matematica di calcolo del T.E.G., diversa da quella prevista dalle Istruzioni della AN d'LI.
Ritenuto dirimente quanto sopra, solo per completezza di motivazione il Tribunale censurava l'erroneità della formula impiegata per il calcolo del T.E.G. quanto al computo
Pag. n. 12 di 20 sic et simpliciter della commissione di massimo scoperto, richiamando i principi indicati da Cass. Civ. SS. UU. n. 16303/2018.
La motivazione è condivisibile.
In primo luogo occorre rilevare che non risulta specificamente impugnata la statuizione del
Tribunale (cfr. pagg.
6-7 sentenza di primo grado) secondo cui ha Controparte_1 fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto di credito, ottemperando all'onere posto a suo carico attraverso la produzione documentale versata in atti sin dal giudizio monitorio e completata con quella ulteriore di cui alla comparsa di costituzione in primo grado.
In effetti il Tribunale ha evidenziato che, sin dalla fase monitoria, la AN aveva prodotto copia del contratto di apertura del conto corrente per cui è causa, nonché copia delle lettere di affidamento e dei contratti di apertura di credito nel medesimo regolati (cfr. doc.
2-3.3 fasc. monitorio) e, quanto agli estratti del conto corrente n. R3 52 84420057 1, oltre a quello certificato conforme ex art. 50 T.U.B. (cfr. doc. 4 fasc. monitorio), anche gli estratti conto analitici dall'1.1.2013 fino alla chiusura del rapporto (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
Tali estratti sono stati poi integrati, in sede di costituzione nel presente giudizio, con quelli dall'apertura del rapporto, oltre ad essere prodotti anche gli estratti scalari, i documenti di sintesi e le proposte di modifica unilaterale relativi all'intero svolgimento del rapporto (cfr. doc.
3-3.3 comparsa).
Il Giudice di prime cure ha quindi precisato che i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti, dimostrano l'esistenza dei rapporti per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali, e la copia degli estratti conto analitici e scalari scalari del conto corrente, riportando le movimentazioni integrali dei rapporti dalla loro apertura, forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare dei rispettivi saldi debitori.
A ciò si aggiunga che, in considerazione delle difese svolte dagli opponenti, in conseguenza delle quali il thema decidendum è stato esteso anche al rapporto di conto anticipi n. R3 E4 84420057 0, la banca opposta ha prodotto anche tutta la relativa documentazione (cfr. doc.
4-4.3 comparsa).
A fronte di tali dettagliate statuizioni, gli appellanti oppongono di avere assolto al proprio onere probatorio (cfr. pag. 15 atto di appello) con il deposito delle perizie tecniche e degli estratti conto in loro possesso, precisando che non potrebbe essere loro imputabile l'impossibilità di pervenire alle originarie convenzioni, in quanto, all'esito della richiesta documentale e contabile, la AN avrebbe completamente sottaciuto alla stessa.
Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti si ribadisce che il Tribunale ha acclarato, con statuizione non specificamente impugnata, che in atti risulta tutta la documentazione probatoria del credito, contratti compresi (questi ultimi depositati sin dalla fase monitoria).
Quanto alla richiesta ex art. 119 tub in data 21.10.2013, la stessa aveva ad oggetto “copia dei contratti di corrispondenza nonché di apertura di credito ab origine tenendo conto
Pag. n. 13 di 20 delle evoluzioni contrattuali e fusioni che non hanno visto comunque novazione del rapporto” (cfr. doc. 10 fasc. appellanti): tale documentazione risulta depositata dalla AN nel presente giudizio, pur volendo prescindere dal fatto che con lettera datata 29.1.2014
(cfr. doc. 14 fasc. AN prodotta a prova contraria con la terza memoria istruttoria), veniva dato pieno riscontro a detta istanza.
Dunque era certamente possibile esaminare le convenzioni tra le parti.
Gli appellanti, sulla scorta delle risultanze peritali, in relazione al conto anticipi n. 00570 censurano, per quello che qui interessa (cfr. pag. 17 atto di appello: sull'usura si dirà più avanti), l'illegittima applicazione di interessi debitori per Euro 28.310,64, spese per Euro
1.280,20, per un totale di Euro 43.355,65, oltre ad interessi da anatocismo per Euro
29.590,84.
Per ciò che concerne invece il contratto di conto corrente n. 00571, sempre per quello che qui interessa, si lamenta (cfr. pag. 19 atto di appello: sull'usura si dirà più avanti)
l'illegittima applicazione di interessi debitori per Euro 45.148,58#, spese per Euro
4.671,97#, commissioni di massimo scoperto per Euro 695,69#, per un totale di Euro
50.516,24#, oltre ad interessi da anatocismo per Euro 6.117,95.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, nelle perizie di parte (e nemmeno negli atti di causa) non risulta il benchè minimo riferimento al calcolo dei giorni valuta come applicato in concreto, la cui illegittimità pure viene censurata al punto 8) delle conclusioni: si tratta quindi di doglianza del tutto generica.
Le perizie di parte quantificano poi la cms, ma senza allegare nulla circa la prospettata illegittimità della stessa: dunque anche tale doglianza risulta del tutto indefinita, come correttamente rilevato dal Tribunale.
Lo stesso deve dirsi per le voci “interessi debitori” e “spese”, parimenti contabilizzate ma senza alcuna allegazione riferita alla loro asserita illegittimità.
Pure l'anatocismo viene contabilizzato, ma anche in questo caso non risulta nessun allegazione diretta a censurarne l'illegittimità.
Rileva la Corte che uno dei principi generali che disciplinano il processo civile è rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita: l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate.
Parte appellante pretenderebbe che il CTU accerti se i dubbi, non meglio precisati, sulla asserita illegittimità degli addebiti trovino rispondenza nella fattispecie: si tratta di un vero
Pag. n. 14 di 20 e proprio stravolgimento dei principi, posto che secondo l'art. 2697 c.c., è onere di chi contesta il diritto altrui dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Dunque la parte che chieda dichiararsi l'illegittimità degli addebiti in conto corrente deve allegare quali sarebbero gli interessi applicati e gli addebiti non dovuti (per. es. commissioni e spese) ed il motivo della loro prospettata illiceità, ovvero indicare quali sarebbero gli errori nella contabilizzazione del conto corrente: in altri termini non può limitarsi alla generica contestazione di nulla dovere (o di dovere in misura inferiore), dovendo invece muovere specifici appunti sulle singole poste dalle quali discende il saldo in favore della AN.
Nulla di tutto ciò nelle difese degli appellanti, come correttamente rilevato dal Tribunale, che nel presente giudizio si sono limitati a fare riferimento ad elaborati tecnici che non contenevano alcuna specifica censura circa le voci che pure venivano contabilizzate nei ricalcoli dettagliati (cfr. pag. 16 e 17 atto di appello): gli appellanti hanno indicato gli importi che ritenevano non dovuti, senza allegare le ragioni poste a fondamento della censurata illegittimità, e dunque senza alcun riferimento alle pattuizioni contrattuali ed alla loro eventuale illiceità.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante (cfr. pagg. 20-21 atto di appello) nel caso di specie la mera produzione delle perizie tecniche non dimostrava nè l'an né il quantum dell'illegittima conformazione delle poste debitorie maturate ai danni della correntista.
E dunque il Tribunale, sulla scorta della documentazione versata in atti a sostegno delle pretese degli appellanti, correttamente non ha ammesso la richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
Pur essendo la consulenza tecnica un mezzo a disposizione del giudice per l'interpretazione dei fatti di causa, ed essendo ammessa la possibilità per il CTU di accertare direttamente taluni fatti da valutare, è comunque onere della parte di allegare i fatti primari su cui basare l'accertamento: in difetto di precisa indicazione degli elementi probatori da cui desumere l'erroneità dei conteggi proposti dalla AN, la richiesta CTU risulterebbe meramente esplorativa e quindi non può trovare accoglimento.
In effetti la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. n.
Pag. n. 15 di 20 31008/2018; Cass. n. 13707/2017; Cass. n. 3191/2006; Cass. n. 512/2017).
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Quanto sopra è dirimente.
Solo per completezza, rileva la Corte che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, dalle produzioni documentali della AN (contratti, estratti conto, scalari, documenti di sintesi, proposte di modifica unilaterale del contratto) risulta la pattuizione di tutte le condizioni del rapporto, ivi compresi i tassi di interesse e la periodicità di chiusura contabile del conto (trimestrale), ove necessario anche specificatamente approvate, ex artt.
1341 e 1342 c.c.
In particolare, è stata pattuita la misura della cms, la periodicità di addebito (trimestrale) ed è stata pure definita tale voce come la “commissione percentuale dovuta dal cliente sul massimo saldo debitore”, risultando quindi determinata ex art. 1346 c.c.
Dalla proposta di modifica unilaterale del contratto del 26.05.2009 è stata poi prevista l'eliminazione, in diretta conseguenza della L. 2/2009 e dal 01.07.2009, della
Commissione di e la sua sostituzione con altra commissione conforme Persona_3 alle indicazioni del legislatore.
Quanto al prospettato (e comunque non meglio precisato) illegittimo anatocismo, si evidenzia che dai documenti in atti risulta la previsione della medesima periodicità
(trimestrale) nel conteggio degli interessi creditori e debitori, in conformità della delibera
CICR 9.2.2000.
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Quanto all'usura oggettiva (le statuizioni della sentenza di primo grado laddove ha respinto la domanda fondata sull'usura soggettiva non sono state oggetto di gravame), il Tribunale ha evidenziato che le relazioni di parte avevano utilizzato una formula matematica di calcolo del T.E.G., diversa da quella prevista dalle Istruzioni della AN d'LI, precisando che ogni verifica quanto al rispetto del tasso soglia debba essere effettuata alla luce dei criteri sanciti dalle Istruzioni della AN d'LI tempo per tempo vigenti.
La motivazione del Tribunale è corretta.
Parte appellante oppone alle argomentazioni del Tribunale che la tecnica di calcolo usata dal perito di parte è una formula matematico-finanziaria accreditata dalla più qualificata letteratura di settore, idonea a rappresentare con sufficiente precisione l'effettivo costo a cui il cliente è stato assoggettato, così che occorre rifarsi allo stretto criterio di inclusione di ogni commissione, onere e spesa attinente all'erogazione del credito, senza alcun distinguo, né deroghe o limitazioni.
Sotto questo profilo il TAEG, come tasso annuo onnicomprensivo, si attaglia perfettamente al concetto di interesse allargato espresso dall'art. 644 c.p., che non opera alcuna distinzione fra spese, interesse in senso lato e commissioni, nonché ogni onere.
Pag. n. 16 di 20 Inoltre, deve altresì concorrere – (in quanto “vantaggi” / “costi” legati all'erogazione del credito) alla verifica del carattere usurario dei contratti di conto corrente, anche il profilo patologico (mora).
In particolare, secondo parte appellante, la commissione di massimo scoperto e le ulteriori competenze debitorie debbono essere incluse all'interno del calcolo del TEG poiché integrano una specifica forma di remunerazione» del credito: precisa inoltre che le perizie tecniche depositate hanno verificato l'eventuale superamento del tasso soglia, utilizzando il disposto del comma 1 dell'art. 2 della Legge 108/1996, che fornisce l'indicazione chiara nel determinare il costo dell'operatività bancaria in conto corrente a favore del cliente, discostandosi sensibilmente dal TEG suggerito dalla AN d'LI, in quanto quest'ultimo non misura il costo reale delle operazioni di finanziamento, e quindi certamente errato (o comunque non consono con il caso di specie), in quanto difforme dalla Legge n. 108/1996.
Pertanto la tecnica di calcolo utilizzata dal perito di parte attrice sarebbe l'unica formula deputata e protesa a correttamente verificare l'effettiva incidenza delle voci di costo dell'operazione economica di finanziamento (cfr. pag. 32 atto di appello).
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Rileva la Corte che nella verifica dell'usurarietà occorre invece conformarsi alle Istruzioni della AN d' LI tempo per tempo vigenti, in linea con gli arresti della Suprema Corte
n. 12965 del 22.06.2016 e numero 22270 del 03.11.2016 nonché con i principi di onnicomprensività del TEGM e di simmetria tra i parametri da confrontare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 16303 del 20/6/2018 in tema di CMS), evidenziando altresì l'importanza di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili.
Nelle more del presente procedimento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ridefinito il criterio di calcolo per valutare il superamento della soglia di usura (cfr. Cass.
Civ. SS. UU. 20.6.2018 n. 16303) senza negare validità ai criteri di calcolo della AN
d'LI, ma prevedendo l'inserimento di una media di valore, calcolata secondo indici espressamente evidenziati, delle CMS nella formazione del TEG.
La massima istanza della giurisprudenza di legittimità ha poi ribadito la legittimità dei criteri di calcolo della AN d'LI in relazione agli interessi di mora (cfr. Cass. Civ. SS.
UU. n. 19597/2020).
Ne consegue che, posto che il tasso soglia usura viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM e che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della AN d'LI “è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia
Pag. n. 17 di 20 di appartenenza del contratto in questione), sicchè -se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (cfr. Cass. Civ. n. 12965 del 22.06.2016, punto 13).
Dunque la Suprema Corte ha espressamente affermato, in punto usura, la necessità di conformarsi alle Istruzioni della AN d' LI senza possibilità di usare formule alternative.
Si osserva che in tema di modalità di rilevazione dei tassi in materia di usura, la legge (L.
n.108/1996, art. 2, c.1 e D.M. 24.9.1996, art.2 e.1) ha demandato alla AN d'LI il compito di precisare la formula del conteggio degli interessi e di indicare quali spese e commissioni debbano essere incluse o escluse dal calcolo degli interessi ai fini della rilevazione dei tassi medi da parte delle banche;
in base a tali indicazioni le banche hanno trasmesso alla AN Centrale i tassi medi applicati alla loro clientela utilizzando le modalità di calcolo previste dalla AN d'LI; la AN d'LI a sua volta ha elaborato i tassi medi comunicati dalle banche, formando i tassi medi di sistema, che trimestralmente sono stati pubblicati con decreto ministeriale.
Le indicazioni fornite dalla AN d'LI sulle voci da computarsi nel calcolo del TEG hanno valore di norme tecniche autorizzate, sono previste al fine di dare uniforme applicazione alla norma primaria, quindi sono vincolanti per l'interprete fino a che non sia dimostrata una violazione di legge o un esercizio con evidente eccesso di potere della discrezionalità tecnica riconosciuta (e conseguente dovere del giudice ordinario di provvedere a disapplicazione, così, da ultimo, Cass. Civ. n. 20464/2020).
Pertanto la contestazione di usurarietà degli interessi formulata dagli appellanti appare atecnica perché basata su metodo di calcolo diverso da quello adottato dalla AN d' LI: né potrebbe più in generale dubitarsi - visto il tenore dell'art. 2 della legge n. 108/1996 - che le «rilevazioni» compiute dalla AN d'LI costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG.
La sentenza di primo grado deve pertanto trovare conferma: anche in relazione alla doglianza riferita alla prospettata usura, l'istanza diretta alla ammissione di CTU tecnico contabile non può pertanto trovare accoglimento.
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9. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione,
Si precisa che rappresentata in giudizio da è Controparte_6 Controparte_4
Pag. n. 18 di 20 intervenuta ex art. 111, terzo comma, c.p.c. e non è stata estromessa: si Controparte_1 rileva dunque la sostanziale unitarietà della posizione processuale tra cedente e cessionaria, che hanno svolto difese sostanzialmente coincidenti pur se col ministero di diversi difensori.
Si liquida quindi un compenso unico complessivamente a favore di e di Controparte_1
rappresentata in giudizio da Controparte_6 Controparte_4
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a ed a Controparte_1
rappresentata in giudizio da delle spese di lite Controparte_6 Controparte_4 del presente grado che si liquidano, in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da €
52.000,01 ad € 260.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.977,00#, per fase introduttiva € 1.911,00#, per fase decisoria € 5.103,00# e così in complessivi € 9.991,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di e , in via tra loro solidale, di Parte_1 Parte_2 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da e , e per l'effetto conferma Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 79/2022 del Tribunale di Biella, pronunciata nella causa iscritta al n.
417/2016 RG, pubblicata in data 7.3.2022;
- dichiara tenuti e condanna e , in via tra loro solidale, a Parte_1 Parte_2 rimborsare a e rappresentata in giudizio da Controparte_1 Controparte_6 le spese del giudizio di secondo grado che si liquidano nel complessivo Controparte_4 ed unitario importo di € 9.991,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di e , in via tra loro Parte_1 Parte_2 solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2025 della Sezione Prima Civile della
Pag. n. 19 di 20 Corte d'Appello di Torino.
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
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