Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3533
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nulla osta scaduto e mancata ripresentazione della domanda

    La Corte ritiene che la procedura di rilascio del nulla osta, una volta definita, debba essere completata entro 6 mesi dal rilascio con la procedura di visto, senza proroghe. Il procedimento è stato azionato per ottenere un permesso di soggiorno senza che si sia svolta la procedura amministrativa prevista. Non sussiste un provvedimento di rigetto o una richiesta di proroga rigettata. Il mancato rilascio del visto dipende dall'attività del Ministero degli FF.EE., estraneo al giudizio. Il ricorrente avrebbe potuto ripresentare una nuova domanda nei termini di legge.

  • Rigettato
    Mancato rilascio del visto da parte dell'Ambasciata

    La Corte rileva che il mancato rilascio del visto d'ingresso correlato al nulla osta rilasciato nel 2020 dipende dall'attività del Ministero degli FF.EE., soggetto estraneo al presente giudizio e unico possibile destinatario di eventuali contestazioni per il ritardo nella gestione della richiesta di visto.

  • Rigettato
    Diritto all'unità familiare

    La Corte ritiene che non sussista un provvedimento di rigetto o una legittima richiesta di proroga della validità del nulla osta rigettata. Il mancato rilascio del visto dipende dall'attività del Ministero degli FF.EE., estraneo al giudizio. Il ricorrente avrebbe potuto ripresentare una nuova domanda nei termini di legge.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte d'Appello di Milano, presieduta dal dott. Fabio Laurenzi, ha emesso un provvedimento in merito a un appello contro una sentenza del Tribunale di Milano riguardante il ricongiungimento familiare. L'appellante ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado, chiedendo l'ordinanza di rilascio del nulla osta per il figlio e, in subordine, il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare ai sensi della normativa vigente e delle convenzioni internazionali. La parte appellata ha invece insistito per il rigetto dell'appello, sostenendo l'inammissibilità delle domande e l'assenza di responsabilità da parte della Pubblica Amministrazione.

Il giudice ha argomentato che l'appellante non ha dimostrato di aver richiesto la proroga del nulla osta scaduto e che la procedura di rilascio del visto d'ingresso non era stata completata nei termini previsti. La Corte ha sottolineato che il mancato rilascio del visto è da attribuire all'inerzia del Ministero degli Affari Esteri, soggetto estraneo al giudizio. Pertanto, l'appello è stato rigettato, confermando la sentenza di primo grado e imponendo le spese di lite all'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3533
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3533
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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