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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 1714 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI Presidente dott. ANNA FERRARI Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Cons. aus. rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
nato in [...] il [...], CF , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dagli Avv.ti Rena Federico Luigi e Faisal Mehmood del Foro di Milano e domiciliato presso il loro studio in Milano via F.lli Brioschi n. 56.
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici – via Freguglia n.1
Milano- è ex lege domiciliato.
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di
MILANO
pagina 1 di 6 avverso la sentenza n. 3981/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione immigrazione, il 15.5.2025, pubblicata in data 16.5.2025, nella causa civile n. 32049/2024 R.G. in materia di immigrazione.
Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:
“in via principale: accogliere l'appello riformando integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto: ordinare la riemissione del nulla osta per il figlio da parte della;
Persona_1 Controparte_1 ovvero ordinare direttamente alla Ambasciata Italiana di Islamabat di procedere al rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore del medesimo;
in subordine: dichiarare e riconoscere il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 ss.
Dlgs 286/98, in combinato disposto con l'art 8 della CEDU e l'art 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;
con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite”
Parte appellata ha svolto in comparsa di costituzione le seguenti conclusioni:
“Insiste per il rigetto dell'appello ex adverso proposto e di tutte le domande ex adverso formulate, siccome inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguenziale pronuncia di legge anche in ordine alle spese, competenze ed onorari con vittoria delle spese e dei compensi di lite;
in via Istruttoria: ci si oppone alla ammissione di nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito”
Il P.G ha chiesto il rigetto dell'impugnazione con conferma dell'impugnata decisione.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 11.6.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale Milano n. 32049/2024 RG 28146/2023 emessa il 15.5.2025 e depositata il 16.5.2025, che ha respinto, con spese compensate, il ricorso proposto da avverso il decreto di rigetto Parte_1
n. P-VA/F/N 2020/100182 della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e di rilascio del relativo permesso di soggiorno emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Il Tribunale ha condiviso gli accertamenti operati dalla e le conclusioni a cui è Controparte_1 giunta.
pagina 2 di 6 Il ricorrente ha dedotto: di essere giunto in Italia diversi anni fa e di aver ottenuto il permesso di soggiorno per asilo politico rilasciato dalla Questura di il 17.6.2019; di aver chiesto in data CP_1
19.2.2020 il nulla osta per moglie e i 4 figli minori e la rilasciava il nulla osta per tutti i CP_1 familiari, ma di non essere riuscito, anche a causa della pandemia, ad ottenere l'appuntamento presso
L'Ambasciata Italiana ai fini del rilascio del visto per tutti i familiari e nelle more i nulla osta erano scaduti;
di aver ripresentato la domanda di nulla osta per la moglie e i figli con eccezione del primogenito, nel frattempo diventato maggiorenne e la rilasciava i nulla osta richiesti;
di aver CP_1 chiesto alla quantomeno di prorogare la validità del nulla osta già rilasciato per il figlio CP_1 diventato maggiorenne;
la sua richiesta in primo grado è stata di ordinare alla di di rilasciare il nulla osta al CP_1 CP_1 ricongiungimento familiare in favore del figlio nato in [...] il [...] e ordinare Persona_1 direttamente l'ingresso del figlio in Territorio Italiano;
le conclusioni sono state poi modificate
“accertare e dichiarare il diritto del figlio ad ottenere il nulla osta per l'ingresso in Italia con la comunicazione agli Uffici competenti affinché rilascino al medesimo il nulla osta richiesto”
la si costituiva chiedendo il rigetto. Controparte_1
Il Tribunale ha accertato che: risulta che il ricorrente abbia impugnato il rifiuto al rilascio della proroga del nulla osta al ricongiungimento familiare P-VA/F/N rilasciato nel CodiceFiscale_2
2020, ma dalla documentazione non risulta provato di aver insistito con il personale della nel CP_1 chiedere di almeno prorogare la data del nulla osta già rilasciato nel 2020 per il figlio diventato maggiorenne;
agli atti non risulta la seconda richiesta di nulla osta risalente al 2024 ed effettuata una volta scaduta la validità del precedente nulla osta e pertanto non è possibile accogliere le conclusioni attorse dal momento che il nulla osta per il figlio è stato chiesto per la prima volta nel 2020 ed è Persona_1 stato ottenuto e la seconda volta nel 2024 non risulta essere strato richiesto;
il Tribunale non può sostituirsi integralmente alla P.A., non sussistendo nel caso di specie un diniego contro il quale l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ex art 30 co.6 TUI;
spese compensate.
Ha proposto appello il ricorrente che censura la pronuncia per i seguenti motivi:
pagina 3 di 6 ribadisce che è stata colpa dell'inerzia dell'Ambasciata italiana che non ha dato l'appuntamento per il visto che tuttora esiste presso al BLS agenzia esterna incaricata dall'Ambasciata italiana, perché per gli altri familiari ha dovuto pagare ingenti somme che può dimostrare con testimoni;
Cita una recente sentenza del Tribunale di Roma a sostegno della sua tesi che ha condannato la P.A per ritardo ingiustificato nel rilascio del visto familiare a seguito dell'ottenimento del Nulla Osta e ritenuta colpevole per silenzioso inadempimento avendo superato il termine legale di 30 giorni;
tale condotta è stata ritenuta lesiva del diritto fondamentale all'unità familiare sancito dall'art 8 Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e dall'art 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
il figlio non ha potuto beneficiare del Nulla Osta né ottenerne una nuova emissione Persona_1 perché l'appellante non avrebbe più potuto inoltrare una nuova richiesta per motivi di forza maggiore atteso che il Portale Ali del non permetteva l'inoltro delle domande per i figli Controparte_1 maggiorenni;
all'appellante restava solo la possibilità di chiedere ed insistere per la proroga del termine mai accettata;
Il Tribunale non ha valutato il diritto all'unità familiare ex art 8 CEDU nonché la condizione soggettiva del ricorrente, che in quanto rifugiato non poteva e non può recarsi nel paese d'origine per eseguire la procedura personalmente e non ha considerato lo sforzo posto in essere dal ricorrente e le difficoltà burocratiche per ottenere il ricongiungimento;
circa il fatto della non sostituzione del Giudice alla P.A. il Tribunale di Roma con la sentenza 21.1.2025 aveva ordinato per il rilascio del Visto d'ingresso all'Ambasciata italiana in Bangladesh, previa verifica dei requisiti in possesso del ricorrente, anche in assenza del Nulla Osta da parte della Prefettura di
Roma a causa del silenzio nell'ambito della procedura di ricongiungimento familiare in favore del figlio divenuto maggiorenne e del coniuge.
Richiama le conclusioni di primo grado e/o di ordinare direttamente all'Ambasciata italiana con sede ad Islamabad il rilascio del visto familiare in favore del sig. . Persona_1
Si è costituita in data 22.9.2025 per chiede il rigetto della istanza di sospensiva e Controparte_1 rigetto appello:
lo Sportello Unico Immigrazione non ha alcun potere di intervento né per solleciti alle Ambasciate né per proroghe di validità del nulla osta per concedere maggior tempo ai familiari del richiedente per ottenere il Visto di Ingresso;
il mancato rilascio del Visto rientra nei rapporti con il Ministero degli pagina 4 di 6 FF ES non convenuto nel presente giudizio;
l'unico nulla osta richiesto per il figlio Per_1
è stato quello del 2020, che è stato ottenuto;
[...]
infondata la richiesta di sospensiva: non sussiste il fumus boni juris in quanto non vi è diritto ad ottenere un nulla osta non richiesto, ma richiesto e ottenuto nel 2020 e non sussiste il periculum in mora: nessuna responsabilità dello Sportello Unico che non poteva rilasciare proroghe (solo durante la pandemia è stato possibile) e l'appellante avrebbe potuto ripresentare una nuova istanza analoga prima che il figlio diventasse maggiorenne.
All'udienza del 21 ottobre 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, disposta con decreto 12.6.2025 di questa Corte, verificato il deposito della prescritta nota scritta da parte appellante, contenente le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
*****
L'appello è infondato.
Il caso di specie è afferente all'impugnativa del decreto di rigetto della domanda di proroga della validità del nulla osta al ricongiungimento familiare relativo al figlio rilasciato dalla Persona_1
Prefettura di nel 2020 n. , per l'intero nucleo familiare CP_1 CodiceFiscale_3 del sig. ovvero moglie e quattro figli minori Pt_1
Il nulla osta de qua scadeva senza che fosse compiuta validamente la procedura di rilascio del visto d'ingresso da parte dell'Ambasciata italiana in Islamabad e nel 2024 il sig. presentava una nuova Pt_1 richiesta di nulla osta allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di per la moglie e i tre CP_1 figli minorenni con esclusione del figlio nato il [...], poiché nel frattempo era Persona_1 diventato maggiorenne.
Pertanto, dovendo considerare che la procedura di rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare una volta definita deve essere completata nel termine di mesi 6 dal rilascio del nulla osta con la procedura di rilascio del visto d'ingresso, senza che possa intervenire alcuna proroga della validità del nulla osta, il presente procedimento è stato azionato al fine di ottenere un provvedimento di rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare per il figlio senza che si sia Persona_1 svolto avanti la Pubblica Amministrazione la procedura prevista dalla legge per l'accertamento della sussistenza dei requisiti utili per il relativo rilascio.
Non sussiste, quindi, un provvedimento di rigetto o una legittima richiesta di proroga della validità del nulla osta rilasciato nel 2020 rigettata e il mancato rilascio del visto d'ingresso correlato al nulla osta rilasciato nel 2020 dipende dall'attività del Ministero degli FF ES, soggetto estraneo al presente pagina 5 di 6 giudizio e unico possibile destinatario di eventuali contestazioni per il ritardo nella gestione della richiesta di visto correlato al nulla osta rilasciato dalla Prefettura di nel 2020 per l'intero nucleo CP_1 familiare di parte ora appellante.
Va altresì considerato che il sig. che ha allegato, ma non provato, di aver rivolto Parte_1 istanze alla Prefettura di per ottenere la proroga del nulla osta rilasciato nel 2020, ben avrebbe CP_1 potuto ripresentare una nuova domanda di nulla osta nei termini della sussistenza della minore età del figlio ovvero entro il 26.10.2023, mentre l'ha presentata nel 2024. Per_1
Stante il rigetto dell'appello proposto, le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante come liquidate in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 con applicazione della riduzione ai sensi dell'art 4 co.4.
Non sussistono i presupposti di cui all'art 13 co. 1 quater TUSG a carico di parte appellante trattandosi di procedimento esente.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 3981/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in Pt_1 materia di protezione internazionale, in data 15.5.2025, nella causa civile n. 32049/2024 R.G., così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna parte appellante a rifondere al le spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio liquidate in € 2.776,20 oltre spese generali e oltre agli accessori di legge;
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI Presidente dott. ANNA FERRARI Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Cons. aus. rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
nato in [...] il [...], CF , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dagli Avv.ti Rena Federico Luigi e Faisal Mehmood del Foro di Milano e domiciliato presso il loro studio in Milano via F.lli Brioschi n. 56.
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici – via Freguglia n.1
Milano- è ex lege domiciliato.
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di
MILANO
pagina 1 di 6 avverso la sentenza n. 3981/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione immigrazione, il 15.5.2025, pubblicata in data 16.5.2025, nella causa civile n. 32049/2024 R.G. in materia di immigrazione.
Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:
“in via principale: accogliere l'appello riformando integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto: ordinare la riemissione del nulla osta per il figlio da parte della;
Persona_1 Controparte_1 ovvero ordinare direttamente alla Ambasciata Italiana di Islamabat di procedere al rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore del medesimo;
in subordine: dichiarare e riconoscere il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 ss.
Dlgs 286/98, in combinato disposto con l'art 8 della CEDU e l'art 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;
con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite”
Parte appellata ha svolto in comparsa di costituzione le seguenti conclusioni:
“Insiste per il rigetto dell'appello ex adverso proposto e di tutte le domande ex adverso formulate, siccome inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguenziale pronuncia di legge anche in ordine alle spese, competenze ed onorari con vittoria delle spese e dei compensi di lite;
in via Istruttoria: ci si oppone alla ammissione di nuove prove e alla produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio, in ragione delle preclusioni previste dal codice di rito”
Il P.G ha chiesto il rigetto dell'impugnazione con conferma dell'impugnata decisione.
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 11.6.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale Milano n. 32049/2024 RG 28146/2023 emessa il 15.5.2025 e depositata il 16.5.2025, che ha respinto, con spese compensate, il ricorso proposto da avverso il decreto di rigetto Parte_1
n. P-VA/F/N 2020/100182 della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e di rilascio del relativo permesso di soggiorno emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Il Tribunale ha condiviso gli accertamenti operati dalla e le conclusioni a cui è Controparte_1 giunta.
pagina 2 di 6 Il ricorrente ha dedotto: di essere giunto in Italia diversi anni fa e di aver ottenuto il permesso di soggiorno per asilo politico rilasciato dalla Questura di il 17.6.2019; di aver chiesto in data CP_1
19.2.2020 il nulla osta per moglie e i 4 figli minori e la rilasciava il nulla osta per tutti i CP_1 familiari, ma di non essere riuscito, anche a causa della pandemia, ad ottenere l'appuntamento presso
L'Ambasciata Italiana ai fini del rilascio del visto per tutti i familiari e nelle more i nulla osta erano scaduti;
di aver ripresentato la domanda di nulla osta per la moglie e i figli con eccezione del primogenito, nel frattempo diventato maggiorenne e la rilasciava i nulla osta richiesti;
di aver CP_1 chiesto alla quantomeno di prorogare la validità del nulla osta già rilasciato per il figlio CP_1 diventato maggiorenne;
la sua richiesta in primo grado è stata di ordinare alla di di rilasciare il nulla osta al CP_1 CP_1 ricongiungimento familiare in favore del figlio nato in [...] il [...] e ordinare Persona_1 direttamente l'ingresso del figlio in Territorio Italiano;
le conclusioni sono state poi modificate
“accertare e dichiarare il diritto del figlio ad ottenere il nulla osta per l'ingresso in Italia con la comunicazione agli Uffici competenti affinché rilascino al medesimo il nulla osta richiesto”
la si costituiva chiedendo il rigetto. Controparte_1
Il Tribunale ha accertato che: risulta che il ricorrente abbia impugnato il rifiuto al rilascio della proroga del nulla osta al ricongiungimento familiare P-VA/F/N rilasciato nel CodiceFiscale_2
2020, ma dalla documentazione non risulta provato di aver insistito con il personale della nel CP_1 chiedere di almeno prorogare la data del nulla osta già rilasciato nel 2020 per il figlio diventato maggiorenne;
agli atti non risulta la seconda richiesta di nulla osta risalente al 2024 ed effettuata una volta scaduta la validità del precedente nulla osta e pertanto non è possibile accogliere le conclusioni attorse dal momento che il nulla osta per il figlio è stato chiesto per la prima volta nel 2020 ed è Persona_1 stato ottenuto e la seconda volta nel 2024 non risulta essere strato richiesto;
il Tribunale non può sostituirsi integralmente alla P.A., non sussistendo nel caso di specie un diniego contro il quale l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ex art 30 co.6 TUI;
spese compensate.
Ha proposto appello il ricorrente che censura la pronuncia per i seguenti motivi:
pagina 3 di 6 ribadisce che è stata colpa dell'inerzia dell'Ambasciata italiana che non ha dato l'appuntamento per il visto che tuttora esiste presso al BLS agenzia esterna incaricata dall'Ambasciata italiana, perché per gli altri familiari ha dovuto pagare ingenti somme che può dimostrare con testimoni;
Cita una recente sentenza del Tribunale di Roma a sostegno della sua tesi che ha condannato la P.A per ritardo ingiustificato nel rilascio del visto familiare a seguito dell'ottenimento del Nulla Osta e ritenuta colpevole per silenzioso inadempimento avendo superato il termine legale di 30 giorni;
tale condotta è stata ritenuta lesiva del diritto fondamentale all'unità familiare sancito dall'art 8 Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e dall'art 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
il figlio non ha potuto beneficiare del Nulla Osta né ottenerne una nuova emissione Persona_1 perché l'appellante non avrebbe più potuto inoltrare una nuova richiesta per motivi di forza maggiore atteso che il Portale Ali del non permetteva l'inoltro delle domande per i figli Controparte_1 maggiorenni;
all'appellante restava solo la possibilità di chiedere ed insistere per la proroga del termine mai accettata;
Il Tribunale non ha valutato il diritto all'unità familiare ex art 8 CEDU nonché la condizione soggettiva del ricorrente, che in quanto rifugiato non poteva e non può recarsi nel paese d'origine per eseguire la procedura personalmente e non ha considerato lo sforzo posto in essere dal ricorrente e le difficoltà burocratiche per ottenere il ricongiungimento;
circa il fatto della non sostituzione del Giudice alla P.A. il Tribunale di Roma con la sentenza 21.1.2025 aveva ordinato per il rilascio del Visto d'ingresso all'Ambasciata italiana in Bangladesh, previa verifica dei requisiti in possesso del ricorrente, anche in assenza del Nulla Osta da parte della Prefettura di
Roma a causa del silenzio nell'ambito della procedura di ricongiungimento familiare in favore del figlio divenuto maggiorenne e del coniuge.
Richiama le conclusioni di primo grado e/o di ordinare direttamente all'Ambasciata italiana con sede ad Islamabad il rilascio del visto familiare in favore del sig. . Persona_1
Si è costituita in data 22.9.2025 per chiede il rigetto della istanza di sospensiva e Controparte_1 rigetto appello:
lo Sportello Unico Immigrazione non ha alcun potere di intervento né per solleciti alle Ambasciate né per proroghe di validità del nulla osta per concedere maggior tempo ai familiari del richiedente per ottenere il Visto di Ingresso;
il mancato rilascio del Visto rientra nei rapporti con il Ministero degli pagina 4 di 6 FF ES non convenuto nel presente giudizio;
l'unico nulla osta richiesto per il figlio Per_1
è stato quello del 2020, che è stato ottenuto;
[...]
infondata la richiesta di sospensiva: non sussiste il fumus boni juris in quanto non vi è diritto ad ottenere un nulla osta non richiesto, ma richiesto e ottenuto nel 2020 e non sussiste il periculum in mora: nessuna responsabilità dello Sportello Unico che non poteva rilasciare proroghe (solo durante la pandemia è stato possibile) e l'appellante avrebbe potuto ripresentare una nuova istanza analoga prima che il figlio diventasse maggiorenne.
All'udienza del 21 ottobre 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, disposta con decreto 12.6.2025 di questa Corte, verificato il deposito della prescritta nota scritta da parte appellante, contenente le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
*****
L'appello è infondato.
Il caso di specie è afferente all'impugnativa del decreto di rigetto della domanda di proroga della validità del nulla osta al ricongiungimento familiare relativo al figlio rilasciato dalla Persona_1
Prefettura di nel 2020 n. , per l'intero nucleo familiare CP_1 CodiceFiscale_3 del sig. ovvero moglie e quattro figli minori Pt_1
Il nulla osta de qua scadeva senza che fosse compiuta validamente la procedura di rilascio del visto d'ingresso da parte dell'Ambasciata italiana in Islamabad e nel 2024 il sig. presentava una nuova Pt_1 richiesta di nulla osta allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di per la moglie e i tre CP_1 figli minorenni con esclusione del figlio nato il [...], poiché nel frattempo era Persona_1 diventato maggiorenne.
Pertanto, dovendo considerare che la procedura di rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare una volta definita deve essere completata nel termine di mesi 6 dal rilascio del nulla osta con la procedura di rilascio del visto d'ingresso, senza che possa intervenire alcuna proroga della validità del nulla osta, il presente procedimento è stato azionato al fine di ottenere un provvedimento di rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare per il figlio senza che si sia Persona_1 svolto avanti la Pubblica Amministrazione la procedura prevista dalla legge per l'accertamento della sussistenza dei requisiti utili per il relativo rilascio.
Non sussiste, quindi, un provvedimento di rigetto o una legittima richiesta di proroga della validità del nulla osta rilasciato nel 2020 rigettata e il mancato rilascio del visto d'ingresso correlato al nulla osta rilasciato nel 2020 dipende dall'attività del Ministero degli FF ES, soggetto estraneo al presente pagina 5 di 6 giudizio e unico possibile destinatario di eventuali contestazioni per il ritardo nella gestione della richiesta di visto correlato al nulla osta rilasciato dalla Prefettura di nel 2020 per l'intero nucleo CP_1 familiare di parte ora appellante.
Va altresì considerato che il sig. che ha allegato, ma non provato, di aver rivolto Parte_1 istanze alla Prefettura di per ottenere la proroga del nulla osta rilasciato nel 2020, ben avrebbe CP_1 potuto ripresentare una nuova domanda di nulla osta nei termini della sussistenza della minore età del figlio ovvero entro il 26.10.2023, mentre l'ha presentata nel 2024. Per_1
Stante il rigetto dell'appello proposto, le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante come liquidate in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 con applicazione della riduzione ai sensi dell'art 4 co.4.
Non sussistono i presupposti di cui all'art 13 co. 1 quater TUSG a carico di parte appellante trattandosi di procedimento esente.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 3981/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in Pt_1 materia di protezione internazionale, in data 15.5.2025, nella causa civile n. 32049/2024 R.G., così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna parte appellante a rifondere al le spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio liquidate in € 2.776,20 oltre spese generali e oltre agli accessori di legge;
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
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