Art. 1. Articolo unico.
Per il personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica con le qualifiche di maestri di posta ed officianti postali ed inscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato in base all' art. 3, lettera e), del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 , sono computati utili, ai fini del calcolo della buonuscita, gli anni di servizio fatti con tali qualifiche, nonche' gli anni dei servizi provvisori precedenti la prima nomina, divenuti definitivi agli effetti della pensione in virtu' dell'art. II e del paragrafo 61 della prammatica di servizio austro-ungarica, e dell' art. 23 del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 .
Le liquidazioni avvenute in difformita' con la disposizione che precede potranno essere rifatte a richiesta degli interessati o dei loro legittimi eredi.
Per il personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica con le qualifiche di maestri di posta ed officianti postali ed inscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato in base all' art. 3, lettera e), del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 , sono computati utili, ai fini del calcolo della buonuscita, gli anni di servizio fatti con tali qualifiche, nonche' gli anni dei servizi provvisori precedenti la prima nomina, divenuti definitivi agli effetti della pensione in virtu' dell'art. II e del paragrafo 61 della prammatica di servizio austro-ungarica, e dell' art. 23 del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 .
Le liquidazioni avvenute in difformita' con la disposizione che precede potranno essere rifatte a richiesta degli interessati o dei loro legittimi eredi.