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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 15/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 547/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE RINALDIS _1 C.F._1
ADAMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CASTELLAN RENATA, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 6 novembre 2023, Controparte_1 emise decreto ingiuntivo n. 3152/2023 nei confronti di per _1 il pagamento della somma complessiva di € 14.716,52, oltre interessi e spese. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed _1 eccepì, anzitutto, il difetto di legittimazione attiva di non Controparte_1 essendovi corrispondenza nei dati della partita IVA della cedente Banca
Centropadana Credito Cooperativo Società Cooperativa rispetto alla fideiussione.
Nel merito, lamentò che la Banca aveva ottenuto il decreto ingiuntivo limitandosi a produrre la copia del contratto di mutuo ed il prospetto definito “Estratto conto ex art. 50 TUB al15.12.2020”, senza spiegare sulla base di quali criteri le somme ingiunte siano state quantificate. Eccepì, in ogni caso, l'invalidità della fideiussione, attesa la sua identità, seppure mascherata dal differente intercalare delle clausole, con lo schema contrattuale predisposto da ABI in contrasto con il provvedimento di Banca d'AL del 2.5.2005. In via subordinata, sostenne che il fideiussore deve essere considerato liberato da ogni obbligazione ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., non risultando che il creditore abbia proposto nei termini di legge azioni contro il debitore principale e le abbia diligentemente continuate, nonché anche ai sensi dell'art. 1956 cod. civ. e dell'art. 1955 cod. civ.. si costituì in giudizio ed evidenziò, in ordine alla legittimazione, Controparte_1 che Controparte_2
(C.F. e P.IVA si era fusa per
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 incorporazione con Controparte_3
(C.F. P.IVA e che la
[...] P.IVA_4 P.IVA_5 fideiussione era stata rilasciata da
[...]
(C.F. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
) in data 21.11.2014: pertanto, essendo la fusione per incorporazione P.IVA_3 avvenuta nel 2019, coerentemente la cessione era avvenuta tra
(C.F. P.IVA e Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 [...]
quest'ultima poi fusasi per incorporazione in CP_4 Controparte_5
(in seguito denominata . In ordine all'entità del credito,
[...] Controparte_1 osservò che l'opponente non aveva prodotto alcun elemento a sostegno di un diverso ammontare del credito che, pertanto, per gli effetti di cui all'art. 115 cod. proc. civ., va pacificamente considerato quello contenuto nell'estratto conto ex art. 50 TUB. Aggiunse che la fideiussione oggetto dell'opposizione non è del tipo omnibus, bensì specifica, essendo riferita alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto, e che il provvedimento di Banca d'AL non è applicabile alle fideiussioni specifiche e non costituisce prova privilegiata al fine di dimostrare che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata.
Inoltre, trattandosi di fideiussione specifica, opera la deroga agli artt. 1955 e 1956 cod. civ., essendo tali norme applicabili solo quando l'oggetto della fideiussione rilasciata riguardi un'obbligazione futura, e comunque in assenza di prova della ricorrenza dei presupposti per la liberazione. Relativamente alla decadenza pagina 2 di 6 prevista dall'art. 1957 cod. civ., evidenziò di aver proposto istanza di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale previsto dalla norma: infatti, la domanda d'insinuazione al passivo nella procedura fallimentare n. 221/2016 a carico di davanti al Tribunale di Monza era stata presentata in data Parte_2
22.12.2016 a fronte della sentenza dichiarativa del fallimento n. 221, depositata in data 25.10.2016, cosicché il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cod. civ. era stato ampiamente rispettato.
In data 25 settembre 2024 venne concessa la provvisoria esecuzione.
Su concorde richiesta delle parti, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione in data 3 aprile 2025, in modalità di trattazione scritta, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
***
Preliminarmente, contesta la titolarità del credito in capo _1
a sul presupposto della mancanza di coincidenza tra il numero Controparte_1 di partita iva della cedente riportato in G.U. del 31.12.2020 rispetto a quello risultante nell'intestazione della fideiussione rilasciata a favore della stessa. In realtà, va rilevato che il C.F. coincide in entrambi i documenti, P.IVA_2 cosicché nessuna incertezza sussiste in ordine all'identità e titolarità del credito, non essendo stata sollevata altra contestazione.
Nel merito, l'opposizione va respinta.
Per quanto riguarda la pretesa incertezza del credito e la carenza di documentazione probatoria, in quanto la Banca si sarebbe limitata a produrre la copia del contratto di mutuo ed il prospetto definito “Estratto conto ex art. 50 TUB al15.12.2020”, va osservato che, in relazione al mutuo chirografario, non assume rilevanza essenziale l'autocertificazione del credito, posto che il contratto di finanziamento è di per sé idoneo a costituire prova del credito restitutorio e della sua entità, rappresentata dalle rate di rimborso già predeterminate all'origine, il cui residuo importo dovuto è stato, nella fattispecie, esplicitato nell'estratto conto a scopo informativo. Era onere del debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto all'obbligazione restitutoria o sollevare specifiche contestazioni che, invece, sono del tutto mancate.
Parte opponente insiste per la dichiarazione di nullità della fideiussione in quanto sarebbe stata redatta su modulo uniforme ABI che contiene le clausole vietate oggetto di censura da parte della Banca d'AL, per contrarietà all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust), con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Tuttavia, va rilevato, in primo luogo, che la garanzia è costituita da una fideiussione specifica, non già omnibus, cosicché non rientra nella fattispecie esaminata dal suddetto provvedimento della Banca d'AL. Il provvedimento della Banca d'AL non è, dunque, applicabile al rapporto di garanzia in esame, per cui non vige la presunzione che questa fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata, restando l'onere probatorio specifico a carico della parte che lo eccepisce (cfr. da ultimo, Cass. n. 30383 del 25 novembre 2024).
Infatti, la fideiussione è stata rilasciata nel novembre 2014 e, pertanto, non è
pagina 3 di 6 neppure coeva alla pronuncia della Banca d'AL con il provvedimento n. 55/2005 che ha censurato il modello ABI, vietandone l'applicazione in modo uniforme, tuttavia l'opponente non ha dedotto, né dimostrato la sussistenza di una condotta anticoncorrenziale assunta dagli istituti di credito associati anche riguardo ai moduli negoziali impiegati per le fideiussioni specifiche.
Infatti, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idoneo a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la Banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, del tipo di garanzia, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione e degli altri modelli in uso.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”… comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato … a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti.
Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente o anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca.
Si consideri che la Banca d'AL ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto
“contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo pagina 4 di 6 uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla
Banca, dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.
Competeva, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova non è stato in alcun modo assolto nella specie.
Il contratto di fideiussione specifica contempla, peraltro, la deroga totale al disposto dell'articolo 1957 cod. civ., deroga pattizia pienamente legittima (art. 5). La disposizione di cui all'art. 1957 cod. civ., dunque, non trova applicazione quando, come nella fattispecie, sia stato espressamente convenuto che la fideiussione si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale. In proposito, la Suprema Corte reputa che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere convenzionalmente esclusa anche per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (da ultimo, Cass. n. 28943 del
04/12/2017).
La decadenza non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito (Cass. n. 8839 del 13/04/2007).
Estinzione dell'obbligazione principale che, nella specie, non si è, pacificamente, verificata, stante l'intervenuto fallimento della Società garantita e la successiva chiusura della procedura, nell'ambito della quale non risulta essere stato soddisfatto il credito ingiunto.
Va esclusa, altresì, la liberazione del garante ai sensi degli artt. 1955 e 1956 cod. civ..
Infatti, perché si verifichi la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, a norma dell'art. 1955 cod. civ., occorre che il creditore abbia, con il suo comportamento, causato al garante un pregiudizio giuridico, e non soltanto economico-materiale, vale a dire la perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949
c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.) e non la maggiore difficoltà di attuarlo per la diminuita consistenza del patrimonio del debitore, occorrendo, a tal fine, che il creditore abbia omesso l'esplicazione di un'attività che la legge o il contratto gli impongano al preciso scopo di rendere giuridicamente possibile la surrogazione.
Nella specie, la Banca aveva proposto la domanda di insinuazione al passivo della società debitrice principale, ma la stessa era stata respinta.
Per quanto riguarda la richiesta liberatoria ex art. 1956 cod. civ., premesso che nella specie la fideiussione riguardava unicamente le obbligazioni connesse al pagina 5 di 6 mutuo contestualmente concesso, va osservato che anche in tema di fideiussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, condizioni non riscontrabili nella fattispecie (e neppure dedotte).
Ne consegue la piena efficacia della garanzia rilasciata da _1
.
[...]
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto _1 ingiuntivo n. 3152/2023 emesso in data 6 novembre 2023 dal Tribunale di Monza, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
2) condanna a rimborsare a le spese di _1 Controparte_1 lite che liquida complessivamente in Euro 4.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva.
Monza, 15 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 15/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 547/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE RINALDIS _1 C.F._1
ADAMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CASTELLAN RENATA, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 6 novembre 2023, Controparte_1 emise decreto ingiuntivo n. 3152/2023 nei confronti di per _1 il pagamento della somma complessiva di € 14.716,52, oltre interessi e spese. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed _1 eccepì, anzitutto, il difetto di legittimazione attiva di non Controparte_1 essendovi corrispondenza nei dati della partita IVA della cedente Banca
Centropadana Credito Cooperativo Società Cooperativa rispetto alla fideiussione.
Nel merito, lamentò che la Banca aveva ottenuto il decreto ingiuntivo limitandosi a produrre la copia del contratto di mutuo ed il prospetto definito “Estratto conto ex art. 50 TUB al15.12.2020”, senza spiegare sulla base di quali criteri le somme ingiunte siano state quantificate. Eccepì, in ogni caso, l'invalidità della fideiussione, attesa la sua identità, seppure mascherata dal differente intercalare delle clausole, con lo schema contrattuale predisposto da ABI in contrasto con il provvedimento di Banca d'AL del 2.5.2005. In via subordinata, sostenne che il fideiussore deve essere considerato liberato da ogni obbligazione ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., non risultando che il creditore abbia proposto nei termini di legge azioni contro il debitore principale e le abbia diligentemente continuate, nonché anche ai sensi dell'art. 1956 cod. civ. e dell'art. 1955 cod. civ.. si costituì in giudizio ed evidenziò, in ordine alla legittimazione, Controparte_1 che Controparte_2
(C.F. e P.IVA si era fusa per
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 incorporazione con Controparte_3
(C.F. P.IVA e che la
[...] P.IVA_4 P.IVA_5 fideiussione era stata rilasciata da
[...]
(C.F. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
) in data 21.11.2014: pertanto, essendo la fusione per incorporazione P.IVA_3 avvenuta nel 2019, coerentemente la cessione era avvenuta tra
(C.F. P.IVA e Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 [...]
quest'ultima poi fusasi per incorporazione in CP_4 Controparte_5
(in seguito denominata . In ordine all'entità del credito,
[...] Controparte_1 osservò che l'opponente non aveva prodotto alcun elemento a sostegno di un diverso ammontare del credito che, pertanto, per gli effetti di cui all'art. 115 cod. proc. civ., va pacificamente considerato quello contenuto nell'estratto conto ex art. 50 TUB. Aggiunse che la fideiussione oggetto dell'opposizione non è del tipo omnibus, bensì specifica, essendo riferita alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto, e che il provvedimento di Banca d'AL non è applicabile alle fideiussioni specifiche e non costituisce prova privilegiata al fine di dimostrare che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata.
Inoltre, trattandosi di fideiussione specifica, opera la deroga agli artt. 1955 e 1956 cod. civ., essendo tali norme applicabili solo quando l'oggetto della fideiussione rilasciata riguardi un'obbligazione futura, e comunque in assenza di prova della ricorrenza dei presupposti per la liberazione. Relativamente alla decadenza pagina 2 di 6 prevista dall'art. 1957 cod. civ., evidenziò di aver proposto istanza di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale previsto dalla norma: infatti, la domanda d'insinuazione al passivo nella procedura fallimentare n. 221/2016 a carico di davanti al Tribunale di Monza era stata presentata in data Parte_2
22.12.2016 a fronte della sentenza dichiarativa del fallimento n. 221, depositata in data 25.10.2016, cosicché il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cod. civ. era stato ampiamente rispettato.
In data 25 settembre 2024 venne concessa la provvisoria esecuzione.
Su concorde richiesta delle parti, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione in data 3 aprile 2025, in modalità di trattazione scritta, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
***
Preliminarmente, contesta la titolarità del credito in capo _1
a sul presupposto della mancanza di coincidenza tra il numero Controparte_1 di partita iva della cedente riportato in G.U. del 31.12.2020 rispetto a quello risultante nell'intestazione della fideiussione rilasciata a favore della stessa. In realtà, va rilevato che il C.F. coincide in entrambi i documenti, P.IVA_2 cosicché nessuna incertezza sussiste in ordine all'identità e titolarità del credito, non essendo stata sollevata altra contestazione.
Nel merito, l'opposizione va respinta.
Per quanto riguarda la pretesa incertezza del credito e la carenza di documentazione probatoria, in quanto la Banca si sarebbe limitata a produrre la copia del contratto di mutuo ed il prospetto definito “Estratto conto ex art. 50 TUB al15.12.2020”, va osservato che, in relazione al mutuo chirografario, non assume rilevanza essenziale l'autocertificazione del credito, posto che il contratto di finanziamento è di per sé idoneo a costituire prova del credito restitutorio e della sua entità, rappresentata dalle rate di rimborso già predeterminate all'origine, il cui residuo importo dovuto è stato, nella fattispecie, esplicitato nell'estratto conto a scopo informativo. Era onere del debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto all'obbligazione restitutoria o sollevare specifiche contestazioni che, invece, sono del tutto mancate.
Parte opponente insiste per la dichiarazione di nullità della fideiussione in quanto sarebbe stata redatta su modulo uniforme ABI che contiene le clausole vietate oggetto di censura da parte della Banca d'AL, per contrarietà all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust), con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Tuttavia, va rilevato, in primo luogo, che la garanzia è costituita da una fideiussione specifica, non già omnibus, cosicché non rientra nella fattispecie esaminata dal suddetto provvedimento della Banca d'AL. Il provvedimento della Banca d'AL non è, dunque, applicabile al rapporto di garanzia in esame, per cui non vige la presunzione che questa fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata, restando l'onere probatorio specifico a carico della parte che lo eccepisce (cfr. da ultimo, Cass. n. 30383 del 25 novembre 2024).
Infatti, la fideiussione è stata rilasciata nel novembre 2014 e, pertanto, non è
pagina 3 di 6 neppure coeva alla pronuncia della Banca d'AL con il provvedimento n. 55/2005 che ha censurato il modello ABI, vietandone l'applicazione in modo uniforme, tuttavia l'opponente non ha dedotto, né dimostrato la sussistenza di una condotta anticoncorrenziale assunta dagli istituti di credito associati anche riguardo ai moduli negoziali impiegati per le fideiussioni specifiche.
Infatti, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idoneo a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la Banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, del tipo di garanzia, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione e degli altri modelli in uso.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”… comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato … a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti.
Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente o anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca.
Si consideri che la Banca d'AL ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto
“contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo pagina 4 di 6 uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla
Banca, dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.
Competeva, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova non è stato in alcun modo assolto nella specie.
Il contratto di fideiussione specifica contempla, peraltro, la deroga totale al disposto dell'articolo 1957 cod. civ., deroga pattizia pienamente legittima (art. 5). La disposizione di cui all'art. 1957 cod. civ., dunque, non trova applicazione quando, come nella fattispecie, sia stato espressamente convenuto che la fideiussione si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale. In proposito, la Suprema Corte reputa che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere convenzionalmente esclusa anche per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (da ultimo, Cass. n. 28943 del
04/12/2017).
La decadenza non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito (Cass. n. 8839 del 13/04/2007).
Estinzione dell'obbligazione principale che, nella specie, non si è, pacificamente, verificata, stante l'intervenuto fallimento della Società garantita e la successiva chiusura della procedura, nell'ambito della quale non risulta essere stato soddisfatto il credito ingiunto.
Va esclusa, altresì, la liberazione del garante ai sensi degli artt. 1955 e 1956 cod. civ..
Infatti, perché si verifichi la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, a norma dell'art. 1955 cod. civ., occorre che il creditore abbia, con il suo comportamento, causato al garante un pregiudizio giuridico, e non soltanto economico-materiale, vale a dire la perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949
c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.) e non la maggiore difficoltà di attuarlo per la diminuita consistenza del patrimonio del debitore, occorrendo, a tal fine, che il creditore abbia omesso l'esplicazione di un'attività che la legge o il contratto gli impongano al preciso scopo di rendere giuridicamente possibile la surrogazione.
Nella specie, la Banca aveva proposto la domanda di insinuazione al passivo della società debitrice principale, ma la stessa era stata respinta.
Per quanto riguarda la richiesta liberatoria ex art. 1956 cod. civ., premesso che nella specie la fideiussione riguardava unicamente le obbligazioni connesse al pagina 5 di 6 mutuo contestualmente concesso, va osservato che anche in tema di fideiussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, condizioni non riscontrabili nella fattispecie (e neppure dedotte).
Ne consegue la piena efficacia della garanzia rilasciata da _1
.
[...]
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto _1 ingiuntivo n. 3152/2023 emesso in data 6 novembre 2023 dal Tribunale di Monza, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
2) condanna a rimborsare a le spese di _1 Controparte_1 lite che liquida complessivamente in Euro 4.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva.
Monza, 15 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 6 di 6