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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10872/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 30/01/1984 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 09/09/2024, l'epigrafato ricorrente premesso che con sentenza del Tribunale di Napoli n° 4891/2023 del 18.7.2023 aveva ottenuto nei confronti CP_ dell' , quale gestore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, il riconoscimento del diritto alla prestazione integrativa spettante ai lavoratori di settore, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 294/2004 e al D.M. n.
95269/2016 per i periodi di mancato pagamento indicati nella predetta sentenza, chiedeva
CP_ in questa sede la condanna dell' al pagamento della somma di euro 2.216,83, o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo.
1 CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, confermando che sarebbe stato disposto il pagamento dell'importo di € 2.216,83 oltre interessi legali, come richiesto in domanda.
CP_ Rinviata la causa all'udienza del 29.5.2025, al fine di consentire all il deposito della prova documentale del pagamento della prestazione oggetto di causa e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte
CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
2 Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento della prestazione determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Quanto alle spese risulta documentalmente che il pagamento della somma richiesta in ricorso è avvenuta solo nel mese di aprile 2025, dopo il deposito del ricorso e della sua CP_ notifica nei confronti dell' .
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura
CP_ dovuta, solo di recente in corso di causa l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.312,00, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Si comunichi
3 Aversa 30/05/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.5.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10872/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 30/01/1984 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 09/09/2024, l'epigrafato ricorrente premesso che con sentenza del Tribunale di Napoli n° 4891/2023 del 18.7.2023 aveva ottenuto nei confronti CP_ dell' , quale gestore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, il riconoscimento del diritto alla prestazione integrativa spettante ai lavoratori di settore, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 294/2004 e al D.M. n.
95269/2016 per i periodi di mancato pagamento indicati nella predetta sentenza, chiedeva
CP_ in questa sede la condanna dell' al pagamento della somma di euro 2.216,83, o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo.
1 CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, confermando che sarebbe stato disposto il pagamento dell'importo di € 2.216,83 oltre interessi legali, come richiesto in domanda.
CP_ Rinviata la causa all'udienza del 29.5.2025, al fine di consentire all il deposito della prova documentale del pagamento della prestazione oggetto di causa e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte
CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
2 Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento della prestazione determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Quanto alle spese risulta documentalmente che il pagamento della somma richiesta in ricorso è avvenuta solo nel mese di aprile 2025, dopo il deposito del ricorso e della sua CP_ notifica nei confronti dell' .
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura
CP_ dovuta, solo di recente in corso di causa l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.312,00, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Si comunichi
3 Aversa 30/05/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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