CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1989 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un'azione di annullamento contrattuale e vertente
TRA
, , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di , difesi dall'avvocato Francesco Migaldi Persona_1
Parte appellante
e
, difeso dall'avvocato Pierfrancesco Molinari Controparte_1
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di
Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma
1 della sentenza appellata n. 1770/2019, emessa in data 04 settembre 2019 dal
Tribunale Civile di Cosenza:
a) in via pregiudiziale e cautelare:
- sospendere e/o revocare l'esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
b) nel merito:
- dato atto, in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare,
l'annullamento del contratto di compravendita stipulato tra la sig.ra PE
ed il sig. in data 08.08.2009, per tutti i motivi di
[...] Controparte_1
cui in premessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore costituito.”
Per la parte appellata: “Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reicta
In via preliminare
1) rigettare l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze legali da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito avvocato;
2) Dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per le sopra richiamate argomentazioni, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze legali da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito avvocato;
3) Nel merito rigettare l'appello perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, per i motivi sopra indicati e, per l'effetto
4) confermare integralmente la sentenza n. 1770/2019 del Tribunale di
COSENZA;
2 5) con vittoria di spese, competenze legali, oltre oneri di legge, del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato costituito.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
quali eredi della loro zia , deceduta il 9 ottobre 2010, avevano Persona_1
agito in giudizio per ottenere l'annullamento del contratto dell'8 agosto 2009 con cui aveva venduto ad , al prezzo di € Persona_1 Controparte_1
12.000,00, l'appezzamento di terreno sito in agro di Acri, alla località
Giamberga, censito in catasto al foglio 148, particella 194.
Avevano precisato gli attori che, al momento del compimento dell'atto, , benché non interdetta, era incapace di intendere o di Persona_1
volere.
A sostegno della loro tesi, gli appellanti avevano rappresentato che: 1) nel 2002, durante un intervento chirurgico per la sostituzione di una valvola aortica, era stata colpita da un attacco ischemico celebrale e, Persona_1
nel maggio dello stesso anno, era stata dichiarata invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa;
2) un secondo infarto aveva determinato un peggioramento del quadro clinico e, a fronte dell'aggravamento delle sue capacità cognitive e adattive, il 23 novembre 2009 le era stata riconosciuta un'invalidità con totale e permanente abilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal settembre 2008, come da sentenza del
Tribunale di Cosenza n. 110 del 13 gennaio 2010.
Avevano precisato, quindi, gli attori che già al momento della conclusione del suddetto contratto, era affetta da patologie che Persona_1
3 avevano compromesso la sua capacità di agire, come attestato in sede di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Gli attori avevano evidenziato, inoltre, che la presenza costante di fin dai primi mesi del 2009 aveva influenzato Controparte_1 PE
nella stipulazione del contratto di compravendita e che tale
[...]
comportamento giustificava non solo l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1425 c.c., ma anche la richiesta di risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 12.000,00.
Si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande attoree, in quanto infondate.
Secondo la parte convenuta, gli attori avevano fondato le loro pretese sugli esiti di una consulenza tecnica d'ufficio priva di valore probatorio, in quanto relativa al procedimento con cui aveva chiesto il Persona_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ed egli era estraneo a tale procedimento.
Aveva precisato, comunque, la parte convenuta che la documentazione medica analizzata dal perito si riferiva a un periodo antecedente alla stipula del contratto di compravendita, ossia al 15 settembre
2008, mentre l'atto era stato concluso l'8 agosto 2009.
La parte convenuta aveva evidenziato, inoltre, che la piena capacità di intendere e di volere di era confermata da ulteriori atti di Persona_1
disposizione del suo patrimonio compiuti in un periodo prossimo alla data della stipula del contratto di compravendita: segnatamente il 12 ottobre 2010 aveva venduto la propria autovettura al nipote , attore nel Parte_4
giudizio, e il 3 novembre 2009 si era recata presso lo studio del notaio
[...]
per redigere testamento. Per_2
4 A ulteriore conferma della capacità di intendere e di volere dell'alienante nel periodo prossimo alla stipula del contratto contestato, la parte convenuta aveva rilevato che guidava autonomamente e Persona_1
aveva ottenuto anche il rinnovo della patente.
Al termine dell'istruzione della causa, anche mediante escussione dei testimoni, veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1770 del 10 settembre
2019, resa a definizione del giudizio n. 10321/2010 R.G.A.C., aveva rigettato la domanda attorea, ritenendo che , al momento della Persona_1
stipula del contratto di compravendita con pur Controparte_1
presentando deficit cognitivi e di memoria, non si trovasse in uno stato di incapacità naturale.
Il giudice di primo grado, richiamati i principi enunciati dalla Corte di cassazione in materia di annullamento del contratto ai sensi degli artt. 428 e
1425 c.c., aveva condiviso gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale era emerso che l'incapacità di , sulla base della Persona_1
documentazione esaminata dal perito, risalisse al mese di dicembre 2009, e, dunque, fosse successiva rispetto alla stipulazione del contratto in contestazione.
Secondo il tribunale, inoltre, né la consulenza tecnica d'ufficio relativa al procedimento n. 5062/2008 R.G.A.C., né la certificazione medica del 29 dicembre 2009 erano sufficienti a provare l'incapacità dell'alienante: la prima perché il perito non aveva precisato se dall'invalidità accertata derivasse un'incapacità di intendere e di volere;
la seconda in quanto successiva al compimento di tutti gli atti posti in essere dall'alienante e documentati in giudizio, ovvero il rinnovo della patente di guida, la vendita
5 della propria autovettura, la redazione del testamento e il contratto di compravendita contestato.
Gli appellanti in epigrafe hanno impugnato la sentenza, lamentandone l'erroneità per aver il tribunale posto a fondamento della propria decisione gli esiti - contraddittori e lacunosi, secondo la parte appellante - della consulenza tecnica d'ufficio.
Col primo motivo d'appello, nel contestare gli esiti della consulenza, la parte appellante ha prospettato come dalla c.t.u. espletata nel procedimento relativo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento emergesse, invece, un quadro clinico allarmante già dal mese di settembre 2008.
Precisa la parte appellante, infatti, che in quella sede il c.t.u. aveva ravvisato “una ingravescente patologia celebro-vascolare con disturbi della memoria, attenzione e concentrazione che attestavano l'impossibilità da parte della sig.ra ad adempiere autonomamente ai propri Persona_1
bisogni quotidiani della vita già dal settembre 2008 (per come evincibile dal certificato CSM ASP di Cosenza del 15.08.2008)” (vengono richiamate le pagg.
6-7 della perizia a firma del dottor ). Per_3
Ciò smentirebbe, secondo l'appellante, quanto affermato, invece, dal consulente tecnico nel giudizio di primo grado.
La parte appellante richiama, inoltre, una serie di documenti prodotti in giudizio che dimostrerebbero l'incapacità di intendere e di volere di PE
: oltre alla citata relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dal
[...]
dottor , anche la relazione medica a firma del dottor il Per_4 Per_5
certificato medico redatto dalla TT , la relazione medica a Per_6
firma del dottor e le osservazioni del consulente tecnico di parte alla Per_7
relazione peritale.
6 Sotto altro profilo, in relazione all'affermazione del giudice di primo grado sulla circostanza che il procedimento penale aperto nei confronti di fosse stato archiviato all'esito delle indagini preliminari, Controparte_1
la parte appellante richiama quanto affermato dalla Corte di cassazione sull'autonomia tra l'ipotesi di annullamento disciplinata dall'art. 428 c.c. e la fattispecie di reato prevista dall'art. 643 c.p., avendo essi presupposti diversi (richiamano, sul punto, Cass., sez. II, sentenza 20 marzo 2017, n.
7081).
Col secondo motivo d'appello la parte appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado per non aver considerato che il prezzo della compravendita fosse inferiore a quello di mercato, come risultante dalla perizia giurata del 23 maggio 2011, prodotta in giudizio.
Col terzo motivo d'appello viene dedotta l'erroneità dell'accoglimento della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Infine col quarto motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni rese in giudizio dai suoi testimoni in giudizio.
Si è costituita in giudizio la parte appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. e, argomentando nel merito per l'infondatezza del gravame.
Con ordinanza del 10 marzo 2020, la corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 22 ottobre 2024, la causa - assegnata al relatore in data
8 giugno 2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
7 Preliminarmente occorre dare atto dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'atto d'appello rispetta i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla norma, evidenziando in modo chiaro e preciso le ragioni della contestazione e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
L'appello – i cui motivi per comodità espositiva vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi – è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Oggetto di causa è un contratto di compravendita stipulato per atto pubblico, del quale la parte appellante sostiene l'annullabilità, giacché al momento della stipula la venditrice, della quale essi sono eredi, sarebbe stata incapace di intendere e di volere.
I presupposti necessari per l'annullamento di un contratto ai sensi degli artt. 428 e 1425 c.c. sono l'incapacità naturale di un contraente e la malafede dell'altro.
Per la sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, quale causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., la Corte di cassazione ha chiarito che “non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di
8 merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto” (Cass., sez. II, sentenza 30 maggio 2017, n. 13659).
La Corte di cassazione ha affermato, inoltre, che “la prova dell'incapacità 'naturale', sebbene possa essere data con ogni mezzo, deve comunque essere rigorosa e precisa” (Cass., sez. III, sentenza 13 dicembre
2011, n. 26729).
Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, ritiene la corte che gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio non risultino né contraddittori né lacunosi, apparendo invece coerenti e adeguatamente motivati.
Tutti i documenti prodotti in giudizio dalle parti sono stati esaminati dal perito ai fini della ricostruzione storica delle capacità cognitive, psichiche e volitive della defunta . Persona_1
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante, ritiene la corte che gli esiti della consulenza tecnica del procedimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (dottor ) non smentiscano le Per_4
conclusioni cui è giunto il perito incaricato della relazione tecnica nel procedimento di primo grado (TT e condivisibilmente fatte Per_8
proprie dal giudice di primo grado.
Il dottor ha affermato, quanto all'esame clinico dell'apparato Per_4
neuro-psichico, che fosse “Soggetto poco curato nella persona Persona_9
e nel vestire. Alquanto disorientata nel tempo e nello spazio, eloquio scarso, ideazione povera, nessi associativi insufficienti. Amnesie specie anterograde. Tono dell'umore depresso. Riferite crisi di pianto immotivate.
9 Non apparenza di segni neurologici focali” (vedasi pag. 5 della relazione peritale del procedimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento).
Il quadro clinico descritto dal dottor ha evidenziato una Per_4
compromissione cognitiva e affettiva, con possibili indicatori di incapacità, quali disorientamento spazio-temporale, ridotta capacità di comunicazione e ragionamento (“eloquio scarso, ideazione povera, nessi associativi insufficienti”), difficoltà nella memorizzazione di nuovi ricordi (“amnesie specie anterograde”) e disturbi dell'umore (“tono dell'umore depresso.
Riferite crisi di pianto immotivate”).
Il consulente, tuttavia, non ha precisato il grado effettivo di compromissione della consapevolezza e della volontà della defunta PE
, né ha chiarito se tale compromissione fosse di entità tale da
[...]
determinare una condizione di incapacità di intendere e di volere.
Sebbene le difficoltà cognitive ed emotive rilevate potrebbero in teoria influenzare in qualche modo le capacità decisionali, non si può affermare con certezza che il soggetto interessato sia altresì incapace di compiere scelte consapevoli e di autodeterminarsi.
Nel riconoscere l'indennità di accompagnamento retrodatandola al mese di settembre 2008, il dottor ha affermato che “Dalle attività Per_4
peritali esperite e dallo studio della documentazione sanitaria emerge un quadro clinico costituito da un aggravamento della patologia cardiaca con scompenso III classe NYHA e dalla comparsa di una ingravescente patologia cerebro-vascolare con disturbi della memoria, attenzione e concentrazione che attestano l'impossibilità da parte della perizianda ad adempiere autonomamente ai propri bisogno quotidiani della vita già dal settembre
2008 (Cert. del 15/09/2008). Pertanto, in ragione di ciò, si CP_2
10 attribuisce alla sig.ra una invalidità con totale e permanente Persona_1
inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza settembre 08” (vedasi pagina 7 della relazione peritale nel procedimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento).
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, il c.t.u. ha evidenziato una compromissione fisica e cognitiva di a Persona_1
partire dal mese di settembre 2008, con totale inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua, attesa la sua incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Non ha affermato espressamente, tuttavia, che fosse Persona_1
incapace di intendere e di volere, in quanto non è stata effettuata una valutazione psichiatrica o neurologica supportata da esami specifici sulla sua lucidità e consapevolezza.
La presenza di una patologia cerebrovascolare ingravescente avrebbe potuto compromettere le funzioni cognitive di ma l'effettivo Persona_1
impatto di tale patologia sulla sua capacità decisionale, che comunque può variare da soggetto a soggetto, non è stato accertato dal dottor . Per_4
Analogamente i disturbi di memoria, attenzione e concentrazione, pur essendo indicatori di un possibile deterioramento cognitivo, non implicano necessariamente una totale compromissione della capacità di comprendere e volere.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, dunque, sulla base delle conclusioni del dottor non si può ritenere che Per_4 PE
fosse incapace di intendere e di volere già dal mese di settembre del
[...]
2008, poiché l'effettivo impatto dei deficit riscontrati sulla sua consapevolezza e volontà non è stato oggetto di verifica da parte del medico.
11 Il certificato psichiatrico del centro di salute mentale di Acri del 2 novembre 2009 (a cura della psichiatra TT ), il certificato Per_6
neurologico di struttura privata del 28 dicembre 2009 (a firma del dottor
), la relazione psicologica del centro di salute mentale di Acri del 22 Per_7
marzo 2010 (a firma della TT , i quali secondo la parte Per_5
appellante proverebbero l'incapacità di intendere e di volere di Persona_1
al momento della compravendita, sono state valutate dal consulente tecnico del giudizio di primo grado, TT Per_8
Ritiene la corte che, con una ricostruzione precisa e circostanziata della documentazione prodotta in giudizio relativa allo stato salute di PE
, il consulente del giudizio di primo grado abbia individuato in modo
[...]
certo il momento a partire dal quale la patologia da cui ella era affetta – vasculopatia degenerativa – ha raggiunto un livello tale da comprometterne totalmente l'incapacità di intendere e di volere.
Tale incapacità è collocabile al mese di dicembre del 2009, quando la psichiatra, TT , ha diagnosticato la gravità degli effetti della Per_6
vasculopatia sulla capacità di intendere e di volere (pag. 6 della relazione peritale del giudizio di primo grado e certificazione in atti).
Come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, prima di tale data la vasculopatia, menzionata nel certificato del medico curante del 28 dicembre
2007 (in atti) e certificata dalla TT il 2 novembre 2009 come Per_6
“vasculopatia cerebrale arteriosclerotica con turbe del comportamento, depressione dell'umore episodi di agitazione psicomotoria” (in atti), non è stata diagnosticata in termini tali da poter ritenere con alto grado di probabilità che fosse, prima del mese di dicembre 2009, Persona_1
incapace di intendere e di volere.
12 Neppure le dichiarazioni rese dai testimoni dell'appellante nel giudizio di primo grado sono idonee a smentire gli esiti della perizia.
D'altro canto, le dichiarazioni rese da suor hanno Testimone_1
confermato la capacità intellettiva di al momento della Persona_1
stipulazione del contratto con . Controparte_1
In particolare, già il consulente tecnico d'ufficio aveva rilevato che le capacità cognitive di apparivano ancora preservate alla data Persona_1
del 9 aprile 2009 quando la commissione medico-legale per le patenti speciali l'aveva ritenuta idonea alla patente di tipo B per un anno (pag. 6 della relazione peritale della TT . Per_8
Pacifico è che dal 1° luglio al 18 ottobre 2009 era stata Persona_1
ricoverata presso l'istituto “Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori” di Acri. ha dichiarato l'idoneità della sua struttura ad Parte_5
accogliere soltanto persone autosufficienti e ha riferito come Persona_1
le avesse espressamente chiesto di essere autorizzata a portare con sé la propria autovettura, che le era necessaria per sbrigare le sue faccende (vedasi verbale dell'udienza dell'8 maggio 2012).
La capacità di intendere e di volere di alla data del 7 Persona_1
agosto 2009 è stata confermata dalla TT , medico psichiatra Per_6
responsabile del centro di salute mentale di Acri, come attestato nel certificato medico che ha redatto, e poi confermato in sede di escussione testimoniale, a seguito della visita effettuata nella stessa data, e prodotto dalla parte convenuta nel giudizio di primo grado.
La TT ha specificato le modalità con le quali è stata Per_6
effettuata la visita – “domande riportanti il contenuto del pensiero, le alterazioni della senso-percezione, l'orientamento nel tempo e nello spazio, il tono dell'umore, eventuali turbe nel comportamento, stato d'ansia” - e ha
13 rappresentato la presenza della vasculopatia, definendo la patologia, ma ha precisato che si era recata nel suo ambulatorio da sola, non Persona_9
accompagnata da nessuno, ed era in grado di intendere e di volere (vedasi verbale dell'udienza dell'8 maggio 2012).
La capacità di intendere e di volere di è stata confermata Persona_1
anche dal notaio, TT che ha redatto l'atto pubblico di Persona_2
compravendita per cui è causa, nonché il testamento della defunta alienante in data 23 novembre 2009 (vedasi verbale dell'udienza dell'8 maggio 2012).
Sotto il profilo della malafede dell'altro contraente, quale ulteriore requisito essenziale per l'annullamento dei contratti ai sensi dell'art. 428 c.c., essa “consiste nella consapevolezza che l'un contraente abbia delle menomazioni nella sfera intellettiva e volitiva, e non può essere desunta unicamente dal pregiudizio sofferto dal soggetto incapace”, che, invero, può costituire solo un mero sintomo rivelatore della malafede (Cass., sez. II, sentenza 16 aprile 1981, n. 2308; sul pregiudizio sofferto dal soggetto incapace quale indizio della malafede vedasi, ex multis, Cass., sez. I, ordinanza 13 ottobre 2022, n. 29962).
La Corte di cassazione ha precisato che “qualora la domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale abbia ad oggetto un contratto di compravendita, il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto implica un vizio di motivazione della sentenza, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente” (Cass., sez. 2, sentenza 17 giugno 2021, n. 17381).
Quand'anche il giudice di primo grado avesse considerato, dunque, che il prezzo della compravendita fosse inferiore a quello di mercato, come
14 risultante dalla perizia giurata del 23 maggio 2011, prodotta dalla parte appellante nel giudizio di primo grado con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ritiene la corte che la decisione del tribunale non sarebbe cambiata, avendo condivisibilmente accertato l'insussistenza del presupposto dell'incapacità di intendere e di volere ai fini dell'annullamento del contratto.
Per le medesime considerazioni, infondate sono le argomentazioni dell'appellante sull'autonomia dei presupposti tra l'ipotesi di annullamento disciplinata dall'art. 428 c.c. e la fattispecie di reato prevista dall'art. 643 c.p.
Anche le argomentazioni sulla presunta inammissibilità della richiesta di ordine di esibizione della documentazione inerente all'idoneità alla guida di sono irrilevanti ai fini della decisione, posto che le relative Persona_1
richieste - effettuate dalla parte appellante nel giudizio di primo grado ai competenti uffici e allegate alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. - risultavano essere prive di riscontro.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
15 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante, a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1989 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un'azione di annullamento contrattuale e vertente
TRA
, , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di , difesi dall'avvocato Francesco Migaldi Persona_1
Parte appellante
e
, difeso dall'avvocato Pierfrancesco Molinari Controparte_1
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di
Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma
1 della sentenza appellata n. 1770/2019, emessa in data 04 settembre 2019 dal
Tribunale Civile di Cosenza:
a) in via pregiudiziale e cautelare:
- sospendere e/o revocare l'esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
b) nel merito:
- dato atto, in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare,
l'annullamento del contratto di compravendita stipulato tra la sig.ra PE
ed il sig. in data 08.08.2009, per tutti i motivi di
[...] Controparte_1
cui in premessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore costituito.”
Per la parte appellata: “Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reicta
In via preliminare
1) rigettare l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze legali da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito avvocato;
2) Dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per le sopra richiamate argomentazioni, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze legali da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito avvocato;
3) Nel merito rigettare l'appello perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, per i motivi sopra indicati e, per l'effetto
4) confermare integralmente la sentenza n. 1770/2019 del Tribunale di
COSENZA;
2 5) con vittoria di spese, competenze legali, oltre oneri di legge, del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato costituito.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
quali eredi della loro zia , deceduta il 9 ottobre 2010, avevano Persona_1
agito in giudizio per ottenere l'annullamento del contratto dell'8 agosto 2009 con cui aveva venduto ad , al prezzo di € Persona_1 Controparte_1
12.000,00, l'appezzamento di terreno sito in agro di Acri, alla località
Giamberga, censito in catasto al foglio 148, particella 194.
Avevano precisato gli attori che, al momento del compimento dell'atto, , benché non interdetta, era incapace di intendere o di Persona_1
volere.
A sostegno della loro tesi, gli appellanti avevano rappresentato che: 1) nel 2002, durante un intervento chirurgico per la sostituzione di una valvola aortica, era stata colpita da un attacco ischemico celebrale e, Persona_1
nel maggio dello stesso anno, era stata dichiarata invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa;
2) un secondo infarto aveva determinato un peggioramento del quadro clinico e, a fronte dell'aggravamento delle sue capacità cognitive e adattive, il 23 novembre 2009 le era stata riconosciuta un'invalidità con totale e permanente abilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal settembre 2008, come da sentenza del
Tribunale di Cosenza n. 110 del 13 gennaio 2010.
Avevano precisato, quindi, gli attori che già al momento della conclusione del suddetto contratto, era affetta da patologie che Persona_1
3 avevano compromesso la sua capacità di agire, come attestato in sede di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Gli attori avevano evidenziato, inoltre, che la presenza costante di fin dai primi mesi del 2009 aveva influenzato Controparte_1 PE
nella stipulazione del contratto di compravendita e che tale
[...]
comportamento giustificava non solo l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1425 c.c., ma anche la richiesta di risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 12.000,00.
Si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande attoree, in quanto infondate.
Secondo la parte convenuta, gli attori avevano fondato le loro pretese sugli esiti di una consulenza tecnica d'ufficio priva di valore probatorio, in quanto relativa al procedimento con cui aveva chiesto il Persona_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ed egli era estraneo a tale procedimento.
Aveva precisato, comunque, la parte convenuta che la documentazione medica analizzata dal perito si riferiva a un periodo antecedente alla stipula del contratto di compravendita, ossia al 15 settembre
2008, mentre l'atto era stato concluso l'8 agosto 2009.
La parte convenuta aveva evidenziato, inoltre, che la piena capacità di intendere e di volere di era confermata da ulteriori atti di Persona_1
disposizione del suo patrimonio compiuti in un periodo prossimo alla data della stipula del contratto di compravendita: segnatamente il 12 ottobre 2010 aveva venduto la propria autovettura al nipote , attore nel Parte_4
giudizio, e il 3 novembre 2009 si era recata presso lo studio del notaio
[...]
per redigere testamento. Per_2
4 A ulteriore conferma della capacità di intendere e di volere dell'alienante nel periodo prossimo alla stipula del contratto contestato, la parte convenuta aveva rilevato che guidava autonomamente e Persona_1
aveva ottenuto anche il rinnovo della patente.
Al termine dell'istruzione della causa, anche mediante escussione dei testimoni, veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1770 del 10 settembre
2019, resa a definizione del giudizio n. 10321/2010 R.G.A.C., aveva rigettato la domanda attorea, ritenendo che , al momento della Persona_1
stipula del contratto di compravendita con pur Controparte_1
presentando deficit cognitivi e di memoria, non si trovasse in uno stato di incapacità naturale.
Il giudice di primo grado, richiamati i principi enunciati dalla Corte di cassazione in materia di annullamento del contratto ai sensi degli artt. 428 e
1425 c.c., aveva condiviso gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale era emerso che l'incapacità di , sulla base della Persona_1
documentazione esaminata dal perito, risalisse al mese di dicembre 2009, e, dunque, fosse successiva rispetto alla stipulazione del contratto in contestazione.
Secondo il tribunale, inoltre, né la consulenza tecnica d'ufficio relativa al procedimento n. 5062/2008 R.G.A.C., né la certificazione medica del 29 dicembre 2009 erano sufficienti a provare l'incapacità dell'alienante: la prima perché il perito non aveva precisato se dall'invalidità accertata derivasse un'incapacità di intendere e di volere;
la seconda in quanto successiva al compimento di tutti gli atti posti in essere dall'alienante e documentati in giudizio, ovvero il rinnovo della patente di guida, la vendita
5 della propria autovettura, la redazione del testamento e il contratto di compravendita contestato.
Gli appellanti in epigrafe hanno impugnato la sentenza, lamentandone l'erroneità per aver il tribunale posto a fondamento della propria decisione gli esiti - contraddittori e lacunosi, secondo la parte appellante - della consulenza tecnica d'ufficio.
Col primo motivo d'appello, nel contestare gli esiti della consulenza, la parte appellante ha prospettato come dalla c.t.u. espletata nel procedimento relativo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento emergesse, invece, un quadro clinico allarmante già dal mese di settembre 2008.
Precisa la parte appellante, infatti, che in quella sede il c.t.u. aveva ravvisato “una ingravescente patologia celebro-vascolare con disturbi della memoria, attenzione e concentrazione che attestavano l'impossibilità da parte della sig.ra ad adempiere autonomamente ai propri Persona_1
bisogni quotidiani della vita già dal settembre 2008 (per come evincibile dal certificato CSM ASP di Cosenza del 15.08.2008)” (vengono richiamate le pagg.
6-7 della perizia a firma del dottor ). Per_3
Ciò smentirebbe, secondo l'appellante, quanto affermato, invece, dal consulente tecnico nel giudizio di primo grado.
La parte appellante richiama, inoltre, una serie di documenti prodotti in giudizio che dimostrerebbero l'incapacità di intendere e di volere di PE
: oltre alla citata relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dal
[...]
dottor , anche la relazione medica a firma del dottor il Per_4 Per_5
certificato medico redatto dalla TT , la relazione medica a Per_6
firma del dottor e le osservazioni del consulente tecnico di parte alla Per_7
relazione peritale.
6 Sotto altro profilo, in relazione all'affermazione del giudice di primo grado sulla circostanza che il procedimento penale aperto nei confronti di fosse stato archiviato all'esito delle indagini preliminari, Controparte_1
la parte appellante richiama quanto affermato dalla Corte di cassazione sull'autonomia tra l'ipotesi di annullamento disciplinata dall'art. 428 c.c. e la fattispecie di reato prevista dall'art. 643 c.p., avendo essi presupposti diversi (richiamano, sul punto, Cass., sez. II, sentenza 20 marzo 2017, n.
7081).
Col secondo motivo d'appello la parte appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado per non aver considerato che il prezzo della compravendita fosse inferiore a quello di mercato, come risultante dalla perizia giurata del 23 maggio 2011, prodotta in giudizio.
Col terzo motivo d'appello viene dedotta l'erroneità dell'accoglimento della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Infine col quarto motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni rese in giudizio dai suoi testimoni in giudizio.
Si è costituita in giudizio la parte appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. e, argomentando nel merito per l'infondatezza del gravame.
Con ordinanza del 10 marzo 2020, la corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 22 ottobre 2024, la causa - assegnata al relatore in data
8 giugno 2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
7 Preliminarmente occorre dare atto dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'atto d'appello rispetta i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla norma, evidenziando in modo chiaro e preciso le ragioni della contestazione e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado.
L'appello – i cui motivi per comodità espositiva vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi – è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Oggetto di causa è un contratto di compravendita stipulato per atto pubblico, del quale la parte appellante sostiene l'annullabilità, giacché al momento della stipula la venditrice, della quale essi sono eredi, sarebbe stata incapace di intendere e di volere.
I presupposti necessari per l'annullamento di un contratto ai sensi degli artt. 428 e 1425 c.c. sono l'incapacità naturale di un contraente e la malafede dell'altro.
Per la sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, quale causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., la Corte di cassazione ha chiarito che “non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di
8 merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto” (Cass., sez. II, sentenza 30 maggio 2017, n. 13659).
La Corte di cassazione ha affermato, inoltre, che “la prova dell'incapacità 'naturale', sebbene possa essere data con ogni mezzo, deve comunque essere rigorosa e precisa” (Cass., sez. III, sentenza 13 dicembre
2011, n. 26729).
Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, ritiene la corte che gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio non risultino né contraddittori né lacunosi, apparendo invece coerenti e adeguatamente motivati.
Tutti i documenti prodotti in giudizio dalle parti sono stati esaminati dal perito ai fini della ricostruzione storica delle capacità cognitive, psichiche e volitive della defunta . Persona_1
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante, ritiene la corte che gli esiti della consulenza tecnica del procedimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (dottor ) non smentiscano le Per_4
conclusioni cui è giunto il perito incaricato della relazione tecnica nel procedimento di primo grado (TT e condivisibilmente fatte Per_8
proprie dal giudice di primo grado.
Il dottor ha affermato, quanto all'esame clinico dell'apparato Per_4
neuro-psichico, che fosse “Soggetto poco curato nella persona Persona_9
e nel vestire. Alquanto disorientata nel tempo e nello spazio, eloquio scarso, ideazione povera, nessi associativi insufficienti. Amnesie specie anterograde. Tono dell'umore depresso. Riferite crisi di pianto immotivate.
9 Non apparenza di segni neurologici focali” (vedasi pag. 5 della relazione peritale del procedimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento).
Il quadro clinico descritto dal dottor ha evidenziato una Per_4
compromissione cognitiva e affettiva, con possibili indicatori di incapacità, quali disorientamento spazio-temporale, ridotta capacità di comunicazione e ragionamento (“eloquio scarso, ideazione povera, nessi associativi insufficienti”), difficoltà nella memorizzazione di nuovi ricordi (“amnesie specie anterograde”) e disturbi dell'umore (“tono dell'umore depresso.
Riferite crisi di pianto immotivate”).
Il consulente, tuttavia, non ha precisato il grado effettivo di compromissione della consapevolezza e della volontà della defunta PE
, né ha chiarito se tale compromissione fosse di entità tale da
[...]
determinare una condizione di incapacità di intendere e di volere.
Sebbene le difficoltà cognitive ed emotive rilevate potrebbero in teoria influenzare in qualche modo le capacità decisionali, non si può affermare con certezza che il soggetto interessato sia altresì incapace di compiere scelte consapevoli e di autodeterminarsi.
Nel riconoscere l'indennità di accompagnamento retrodatandola al mese di settembre 2008, il dottor ha affermato che “Dalle attività Per_4
peritali esperite e dallo studio della documentazione sanitaria emerge un quadro clinico costituito da un aggravamento della patologia cardiaca con scompenso III classe NYHA e dalla comparsa di una ingravescente patologia cerebro-vascolare con disturbi della memoria, attenzione e concentrazione che attestano l'impossibilità da parte della perizianda ad adempiere autonomamente ai propri bisogno quotidiani della vita già dal settembre
2008 (Cert. del 15/09/2008). Pertanto, in ragione di ciò, si CP_2
10 attribuisce alla sig.ra una invalidità con totale e permanente Persona_1
inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza settembre 08” (vedasi pagina 7 della relazione peritale nel procedimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento).
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, il c.t.u. ha evidenziato una compromissione fisica e cognitiva di a Persona_1
partire dal mese di settembre 2008, con totale inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua, attesa la sua incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Non ha affermato espressamente, tuttavia, che fosse Persona_1
incapace di intendere e di volere, in quanto non è stata effettuata una valutazione psichiatrica o neurologica supportata da esami specifici sulla sua lucidità e consapevolezza.
La presenza di una patologia cerebrovascolare ingravescente avrebbe potuto compromettere le funzioni cognitive di ma l'effettivo Persona_1
impatto di tale patologia sulla sua capacità decisionale, che comunque può variare da soggetto a soggetto, non è stato accertato dal dottor . Per_4
Analogamente i disturbi di memoria, attenzione e concentrazione, pur essendo indicatori di un possibile deterioramento cognitivo, non implicano necessariamente una totale compromissione della capacità di comprendere e volere.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, dunque, sulla base delle conclusioni del dottor non si può ritenere che Per_4 PE
fosse incapace di intendere e di volere già dal mese di settembre del
[...]
2008, poiché l'effettivo impatto dei deficit riscontrati sulla sua consapevolezza e volontà non è stato oggetto di verifica da parte del medico.
11 Il certificato psichiatrico del centro di salute mentale di Acri del 2 novembre 2009 (a cura della psichiatra TT ), il certificato Per_6
neurologico di struttura privata del 28 dicembre 2009 (a firma del dottor
), la relazione psicologica del centro di salute mentale di Acri del 22 Per_7
marzo 2010 (a firma della TT , i quali secondo la parte Per_5
appellante proverebbero l'incapacità di intendere e di volere di Persona_1
al momento della compravendita, sono state valutate dal consulente tecnico del giudizio di primo grado, TT Per_8
Ritiene la corte che, con una ricostruzione precisa e circostanziata della documentazione prodotta in giudizio relativa allo stato salute di PE
, il consulente del giudizio di primo grado abbia individuato in modo
[...]
certo il momento a partire dal quale la patologia da cui ella era affetta – vasculopatia degenerativa – ha raggiunto un livello tale da comprometterne totalmente l'incapacità di intendere e di volere.
Tale incapacità è collocabile al mese di dicembre del 2009, quando la psichiatra, TT , ha diagnosticato la gravità degli effetti della Per_6
vasculopatia sulla capacità di intendere e di volere (pag. 6 della relazione peritale del giudizio di primo grado e certificazione in atti).
Come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, prima di tale data la vasculopatia, menzionata nel certificato del medico curante del 28 dicembre
2007 (in atti) e certificata dalla TT il 2 novembre 2009 come Per_6
“vasculopatia cerebrale arteriosclerotica con turbe del comportamento, depressione dell'umore episodi di agitazione psicomotoria” (in atti), non è stata diagnosticata in termini tali da poter ritenere con alto grado di probabilità che fosse, prima del mese di dicembre 2009, Persona_1
incapace di intendere e di volere.
12 Neppure le dichiarazioni rese dai testimoni dell'appellante nel giudizio di primo grado sono idonee a smentire gli esiti della perizia.
D'altro canto, le dichiarazioni rese da suor hanno Testimone_1
confermato la capacità intellettiva di al momento della Persona_1
stipulazione del contratto con . Controparte_1
In particolare, già il consulente tecnico d'ufficio aveva rilevato che le capacità cognitive di apparivano ancora preservate alla data Persona_1
del 9 aprile 2009 quando la commissione medico-legale per le patenti speciali l'aveva ritenuta idonea alla patente di tipo B per un anno (pag. 6 della relazione peritale della TT . Per_8
Pacifico è che dal 1° luglio al 18 ottobre 2009 era stata Persona_1
ricoverata presso l'istituto “Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori” di Acri. ha dichiarato l'idoneità della sua struttura ad Parte_5
accogliere soltanto persone autosufficienti e ha riferito come Persona_1
le avesse espressamente chiesto di essere autorizzata a portare con sé la propria autovettura, che le era necessaria per sbrigare le sue faccende (vedasi verbale dell'udienza dell'8 maggio 2012).
La capacità di intendere e di volere di alla data del 7 Persona_1
agosto 2009 è stata confermata dalla TT , medico psichiatra Per_6
responsabile del centro di salute mentale di Acri, come attestato nel certificato medico che ha redatto, e poi confermato in sede di escussione testimoniale, a seguito della visita effettuata nella stessa data, e prodotto dalla parte convenuta nel giudizio di primo grado.
La TT ha specificato le modalità con le quali è stata Per_6
effettuata la visita – “domande riportanti il contenuto del pensiero, le alterazioni della senso-percezione, l'orientamento nel tempo e nello spazio, il tono dell'umore, eventuali turbe nel comportamento, stato d'ansia” - e ha
13 rappresentato la presenza della vasculopatia, definendo la patologia, ma ha precisato che si era recata nel suo ambulatorio da sola, non Persona_9
accompagnata da nessuno, ed era in grado di intendere e di volere (vedasi verbale dell'udienza dell'8 maggio 2012).
La capacità di intendere e di volere di è stata confermata Persona_1
anche dal notaio, TT che ha redatto l'atto pubblico di Persona_2
compravendita per cui è causa, nonché il testamento della defunta alienante in data 23 novembre 2009 (vedasi verbale dell'udienza dell'8 maggio 2012).
Sotto il profilo della malafede dell'altro contraente, quale ulteriore requisito essenziale per l'annullamento dei contratti ai sensi dell'art. 428 c.c., essa “consiste nella consapevolezza che l'un contraente abbia delle menomazioni nella sfera intellettiva e volitiva, e non può essere desunta unicamente dal pregiudizio sofferto dal soggetto incapace”, che, invero, può costituire solo un mero sintomo rivelatore della malafede (Cass., sez. II, sentenza 16 aprile 1981, n. 2308; sul pregiudizio sofferto dal soggetto incapace quale indizio della malafede vedasi, ex multis, Cass., sez. I, ordinanza 13 ottobre 2022, n. 29962).
La Corte di cassazione ha precisato che “qualora la domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale abbia ad oggetto un contratto di compravendita, il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto implica un vizio di motivazione della sentenza, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente” (Cass., sez. 2, sentenza 17 giugno 2021, n. 17381).
Quand'anche il giudice di primo grado avesse considerato, dunque, che il prezzo della compravendita fosse inferiore a quello di mercato, come
14 risultante dalla perizia giurata del 23 maggio 2011, prodotta dalla parte appellante nel giudizio di primo grado con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ritiene la corte che la decisione del tribunale non sarebbe cambiata, avendo condivisibilmente accertato l'insussistenza del presupposto dell'incapacità di intendere e di volere ai fini dell'annullamento del contratto.
Per le medesime considerazioni, infondate sono le argomentazioni dell'appellante sull'autonomia dei presupposti tra l'ipotesi di annullamento disciplinata dall'art. 428 c.c. e la fattispecie di reato prevista dall'art. 643 c.p.
Anche le argomentazioni sulla presunta inammissibilità della richiesta di ordine di esibizione della documentazione inerente all'idoneità alla guida di sono irrilevanti ai fini della decisione, posto che le relative Persona_1
richieste - effettuate dalla parte appellante nel giudizio di primo grado ai competenti uffici e allegate alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. - risultavano essere prive di riscontro.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
15 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante, a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
16