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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Composto dai magistrati:
Dott. Roberto Cordio Presidente
Dott.ssa Maria Acagnino Giudice
Dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 9896/2024 R.G., avente ad oggetto: “Reclamo avverso provvedimento cautelare”, promosso
DA
(c.f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Gravina di Catania (CT), via Antonio Gramsci n. 54/B, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Romeo Fabrizio, presso il cui studio in Catania, via Alberto Mario n. 74, è elettivamente domiciliato
Reclamante
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Viagrande (CT), Via dei Cipressi n. 8, rappresentata e difesa per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Sgroi Santagati Renato e Sgroi Giuliana, presso il cui studio in Catania,
Corso Italia n. 298, è elettivamente domiciliata;
E nei confronti di
(c.f. ), quale mandataria di Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 P.IVA_2
tempore, con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Monterosso Tito, presso il cui studio in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, è elettivamente domiciliata;
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, con sede in Parte_2 P.IVA_3
Conegliano (TV) alla Via Alfieri n. 1, e per essa quale mandataria
[...]
con sede legale in Milano, via Valtellina n. 15/17, rappresentata e difesa per Parte_3
1 procura in atti dagli avv.ti Giovanardi Carlo Alberto e Lampertico Cecilia, con studio in Milano, via
Amedei n. 9, elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Giovanardi: Email_1
Reclamati
Letti gli atti di causa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 gennaio 2025;
OSSERVA
Con ricorso depositato in cancelleria in data 27.09.2024 e tempestivamente notificato alle controparti in uno al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione, ha Parte_1
esperito reclamo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 669- terdecies e 624 c.p.c., avverso l'ordinanza emessa il 10.09.2024, comunicata dalla cancelleria in data 12.09.2024, nell'ambito del processo esecutivo n. 983/2017 R.G.Es. dal giudice dell'esecuzione immobiliare presso il Tribunale sede, Dott.ssa Fazio Venera.
Motivando con l'insussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, il provvedimento reclamato aveva respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata.
Nel 2017 sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 722/2016, emesso nei confronti della Roda Cavi s.r.l., di e di era stato intrapreso dall'allora il Parte_1 CP_1 Controparte_4
processo esecutivo immobiliare, distinto al n. 983/2017 R.G.Es.
In data 23.10.2020 nell'ambito di detta procedura spiegava intervento per un credito CP_1
di euro 201.466,58, portato dalla cambiale ipotecaria del 05.11.2015, scaduta in data 31.05.2016, rimasta impagata e protestata il 03.06.2016.
A due anni di distanza interveniva pure la quale cessionaria del credito originariamente Parte_2
vantato dalla BNL per euro 1.016.392,44 in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4686/2016, reso dal Tribunale di Catania il 21 ottobre 2016 in danno di Roda Cavi s.r.l., di e di . Parte_1 CP_1
Ciò posto, al fine di meglio comprendere la presente vicenda processuale, occorre ripercorrere brevemente i fatti di causa.
Con atto di cessione di quote, datato 5 novembre 2015, e i suoi figli rilevavano Parte_1
la partecipazione alla Roda Cavi s.r.l., già Roda Cavi Controparte_5
detenuta da , pari al 50% dell'intero capitale sociale. CP_1
Sempre in data 05.11.2015 il sottoscriveva apposita clausola penale, in forza della quale, Pt_1
scaduto inutilmente il termine del 31.05.2016, senza che l'ex socia e il di lei marito fossero stati
2 interamente liberati dalle esposizioni debitorie assunte negli anni in favore delle banche, la CP_1
avrebbe potuto portare all'incasso la cambiale di € 200.000,00, rilasciatale contestualmente, il cui pagamento veniva garantito dall'iscrizione di ipoteca di primo grado per un montante di € 300.000,00 sull'immobile di proprietà del , sito in Gravina di Catania, via Antonio Gramsci n. 54. Pt_1
, e assumevano, altresì, l'obbligo di Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
manlevare e dagli esborsi eventualmente patiti in ipotesi di CP_1 Parte_4
escussione delle fideiussioni a suo tempo prestate.
Resosi inadempiente l'odierno reclamante, la elevava protesto e notificava atto di precetto CP_1
al D'Arrigo. Questi proponeva opposizione pre-esecutiva, eccependo la nullità dell'atto di cessione delle quote societarie per illiceità della causa e chiedendone, in ogni caso, la rescissione per lesione ultra dimidium.
Il rimedio oppositivo veniva definito con sentenza n. 594/2021 del 05.02.2021, con cui il Tribunale di Catania accertava che il contratto non potesse considerarsi né invalido per illiceità della causa, né rescindibile.
Quanto, in particolare, alla clausola penale, operante a prescindere dalla prova del danno, il Tribunale, da un canto, dichiarava che la creditrice avesse legittimamente preteso il pagamento della cambiale ipotecaria, una volta decorso inutilmente il termine pattuito per la liberazione dalle fideiussioni;
dall'altro, respingeva l'istanza di riduzione della penale, ritenuta non manifestamente eccesiva, giacché adeguata all'ammontare delle residue garanzie personali dalle quali la non era stata CP_1
liberata.
I signori appellavano la pronuncia del Tribunale sede e la Corte territoriale, con sentenza Pt_1
n. 1252/2024, pubblicata il 23.07.2024, rigettava l'appello, confermando le statuizioni del giudice di prime cure.
Ciò premesso, e venendo all'impugnazione de qua, il reclamante ha eccepito la nullità del provvedimento reso dal G.E. per violazione del principio del contraddittorio;
ha ribadito la tempestività della spiegata opposizione successiva all'esecuzione; ha insistito sull'illegittimità della espropriazione forzata immobiliare proseguita da in difetto di valido titolo esecutivo. CP_1
In giudizio ha rilevato la tardività e del reclamo cautelare e dell'opposizione CP_1 all'esecuzione, oltre a chiedere il rigetto delle domande avanzate dal;
deduzioni difensive Pt_1
cui si è associata la la quale ha, altresì, contestato l'avvenuto integrale soddisfacimento Parte_2
in sede di concordato preventivo della Roda Cavi s.r.l. dei crediti privilegiati vantati dalle banche.
La dante causa di invece, ha sottolineato come la Controparte_3 Controparte_4
causa attenesse a fatti e a circostanze cui risultava del tutto estranea e, comunque, ha negato di aver
3 ricevuto pagamenti da parte dell'Avv.ssa Cavallaro Gabriella, liquidatore giudiziale del concordato preventivo della Roda Cavi s.r.l.
****
Orbene, il Collegio è dell'avviso che il reclamo presentato sia infondato e che debba essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, secondo la tesi difensiva del reclamante, l'ordinanza impugnata sarebbe nulla, dal momento che il Giudice dell'esecuzione avrebbe ritenuto legittime l'allegazione di documenti e la produzione di note, non contenenti le sole istanze e conclusioni, senza concedere termine a difesa, così come richiesto dall'opponente, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Sennonché la doglianza non può trovare accoglimento.
E in effetti il richiamato d.m. 7 agosto 2023, n. 110, da un lato, statuisce che, quanto alle note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., l'esposizione sia contenuta nel limite massimo di 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a cinque pagine, a meno che la controversia non presenti questioni di particolare complessità in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti;
dall'altro, non commina alcuna inammissibilità o decadenza per il mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti processuali.
Ne deriva che nel caso di specie le creditrici opposte hanno osservato la normativa regolamentare in materia.
Né può dirsi che il diritto di difesa del abbia subito un qualunque pregiudizio, essendo egli Pt_1
stato comunque in grado di contestare le memorie difensive dei controinteressati in sede di note a trattazione scritta previste per l'udienza del 10.09.2024, depositate in data 09.09.2024.
Per quanto attiene, poi, alla tempestività dell'opposizione esecutiva, occorre sottolineare come non appaia del tutto convincente la motivazione del primo giudice al riguardo, secondo cui il ricorso ai sensi dell'art 615, 2° com., c.p.c. sarebbe tardivo, perché proposto successivamente all'adozione dell'ordinanza di vendita del compendio pignorato e oltre quattro mesi dopo la relazione del liquidatore giudiziale del 14.3.2024, posta dall'opponente quale evento sopravvenuto.
Ora, l'opponente ha, sì, esperito l'opposizione ex art. 615 c.p.c. successivamente all'emissione dell'ordinanza di delega alla vendita, avvenuta il 20 marzo 2024, ma allegando quale fatto sopravvenuto la comunicazione -inoltrata dal liquidatore giudiziale della procedura concordataria in data 26 marzo 2024- relativa alla soddisfazione dei creditori ipotecari. E dinnanzi a una circostanza sopravvenuta l'opposizione all'esecuzione può essere introdotta in qualunque momento, atteso che il codice di rito non fissa un ulteriore termine intermedio dal verificarsi del fatto nuovo, la cui inosservanza precluda la sua proposizione.
4 Conseguentemente, il rimedio oppositivo appare tempestivo. Così come tempestivo è il reclamo cautelare, depositato telematicamente nei quindici giorni dalla comunicazione tramite pec ad opera della cancelleria dell'ordinanza di diniego della sospensiva.
Con il terzo ed ultimo motivo di reclamo fornisce una personale interpretazione Parte_1
della scrittura privata del 05.11.2015: la penale pattuita tra le parti sarebbe stata unicamente volta a tenere indenne la dal pregiudizio derivante da un'eventuale escussione del proprio CP_1
patrimonio da parte delle banche garantite e non anche ad assicurare il rispetto del termine essenziale del 31 maggio 2016, a prescindere dalla esistenza di qualsivoglia pregiudizio concreto per la CP_1
Tuttavia siffatta ricostruzione, oltre a non trovare alcun riscontro negli atti di causa, si pone in netto contrasto con quanto accertato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 594/2021, successivamente confermata dalla competente Corte d'Appello e ormai definitiva.
E' a tutti noto che il nostro ordinamento giuridico ricollega all'esaurimento dei mezzi di gravame di cui all'art. 324 c.p.c. la cosa giudicata in senso processuale, ossia il divieto per qualsiasi altro giudice di pronunciarsi sulla materia che ha già costituito l'oggetto della pronuncia passata in giudicato;
divieto che rappresenta, poi, il fondamento della cosa giudicata in senso sostanziale, per cui l'accertamento passato in giudicato fa stato ad ogni effetto a norma dell'art. 2909 c.c. tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Ne viene la preclusione per le parti di chiedere all'autorità giudiziaria di giudicare una seconda volta sullo stesso oggetto e l'obbligo per le stesse di osservare quanto stabilito dal giudice, come se fosse una legge speciale vigente solo nei loro confronti. Inoltre il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto della domanda, sicché, una volta accolta la domanda, la cosa giudicata non si limita alle eccezioni proposte, ma si estende a quelle proponibili, che si sarebbero potute proporre e non lo furono.
A ciò si aggiunga che per lungo tempo ha dominato in giurisprudenza un indirizzo alquanto restrittivo, secondo cui l'art. 1421 c.c. consentirebbe la rilevabilità ex officio della nullità nei soli giudizi in cui si agisce per l'adempimento, mentre non opererebbe nelle controversie c.d. di impugnativa negoziale, con le quali si mette in discussione l'efficacia del contratto e che annoverano le cause di nullità, di annullamento, di risoluzione, di rescissione e di revoca (in tal senso, fra le tante, Cass., 17 maggio
2002, n. 7215; Cass., 27 aprile 2011, n. 9395). Questo orientamento si fondava sull'idea che la nullità, incidentalmente rilevata d'ufficio, in quanto eccezione in senso tecnico, relativa a un fatto impeditivo, potesse invocarsi soltanto per impedire l'accoglimento di una domanda di segno opposto, diretta, cioè, a far valere gli effetti del negozio, e che, invece, non potesse valere rispetto a domande che puntavano in vario modo a «neutralizzare» il contratto, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
In tempi più recenti si è assistito a un importante mutamento di rotta, emergendo la progressiva tendenza a estendere la rilevabilità d'ufficio oltre il limite delle azioni di adempimento, finché con le
5 «gemelle» Cass., Sez. Un. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, si è affermato il potere-dovere dell'organo giudicante di rilevare d'ufficio la questione di nullità e di deciderla con efficacia di giudicato, senza tema di incorrere nel vizio di ultrapetizione, in tutte le cause relative al rapporto contrattuale, siano esse dirette a far valere o a contrastare gli effetti del negozio, sulla scorta del principio in base al quale la domanda di nullità è assoggettata a un trattamento analogo a quello riservato alle domande di accertamento dei diritti autodeterminati, inerenti a situazioni giuridiche assolute.
E', infatti, possibile desumere da taluni valori di sistema (quali quelli di stabilità, armonizzazione e concentrazione delle decisioni giudiziarie, di effettività della tutela, di giustizia delle decisioni, di economia processuale, del rispetto della risorsa giustizia, in quanto risorsa limitata, di lealtà e probità processuale) che, in caso di azione volta a far dichiarare la nullità del contratto, oggetto del giudizio sia il rapporto contrattuale inteso nella sua valenza giuridica, non come semplice fatto e/o atto, ma come rapporto giuridico fondamentale, come rapporto di cornice che abbraccia quei determinati effetti giuridici che possono nascere dal contratto. Di talché il giudice non deve decidere sulla singola pretesa modificativa, ma sulla esistenza o inesistenza dell'intera relazione contrattuale in esame.
Inoltre, il vincolo derivante dalla decisione sulla validità/nullità del contratto, anche quando difetti della domanda di parte, non si limita ai soli segmenti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio in tempi diversi, ma si estende a tutti i successivi processi in cui si discuta di diritti scaturenti dal contratto dichiarato nullo.
In definitiva, il giudicato di rigetto della richiesta di declaratoria di nullità, come nel caso di specie, accerta l'esistenza del rapporto contrattuale e la sua produttività di effetti, precludendo la possibilità di far valere altre cause di nullità del rapporto, coprendo il dedotto e il deducibile.
Le superiori considerazioni inducono a ritenere inesistente il fumus boni juris e rendono superflua la trattazione in ordine al requisito del periculum in mora.
Il reclamo deve, pertanto, essere respinto, con conseguente conferma dell'ordinanza del 10.09.2024.
Le spese processuali seguono la soccombenza, liquidandosi nella misura indicata in dispositivo (per le cause di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00 - valori tra i minimi e i medi- per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Ricorrono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U. sulle spese di giustizia, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile alle procedure iniziate il trentesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, che, secondo la circolare del
Ministero della Giustizia, vale per tutti i procedimenti aventi natura impugnatoria, compresi quelli di reclamo e di revocazione, per il raddoppio del contributo unificato.
6 Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di parte reclamante ai sensi dell'art. 96, 3° e 4° com.,
c.p.c.
La palese infondatezza della domanda, per le ragioni in dettaglio esposte in motivazione, comprova, se non il dolo, quantomeno la colpa grave, nell'aver proposto il reclamo nella consapevolezza o non comprendendo con gravissima negligenza che la domanda era destinata ad inevitabile rigetto.
Di recente la Suprema Corte ha sul punto osservato come in tema di spese giudiziali vada condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza, per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito, senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (cfr. Cass. n. 18057/2016).
Appare, pertanto, adeguata la condanna del ricorrente al pagamento in favore dei resistenti di una somma, equitativamente determinata, a titolo di sanzione.
P.Q.M.
-respinge il reclamo proposto da e, per l'effetto, conferma il provvedimento di Parte_1
chiusura della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione già iniziata;
-condanna il reclamante a rifondere le spese del presente giudizio, che si liquidano per ciascuna parte reclamata ( e per essa CP_1 Controparte_8 Controparte_2
e , in complessivi € 2.000,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, IVA
[...] Parte_2
e Cassa come per legge;
-condanna, altresì, il reclamante al pagamento della somma di € 1.000,00, in favore di ciascun reclamato a titolo di sanzione ex art. 96, 3° comma, c.p.c., nonché al pagamento della somma di €
1.000,00 ex art. 96, 4° comma, c.p.c. in favore della cassa delle ammende;
-dichiara la sussistenza delle condizioni ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115 del 2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 07.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli Dott. Roberto Cordio
7
Composto dai magistrati:
Dott. Roberto Cordio Presidente
Dott.ssa Maria Acagnino Giudice
Dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 9896/2024 R.G., avente ad oggetto: “Reclamo avverso provvedimento cautelare”, promosso
DA
(c.f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Gravina di Catania (CT), via Antonio Gramsci n. 54/B, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Romeo Fabrizio, presso il cui studio in Catania, via Alberto Mario n. 74, è elettivamente domiciliato
Reclamante
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Viagrande (CT), Via dei Cipressi n. 8, rappresentata e difesa per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Sgroi Santagati Renato e Sgroi Giuliana, presso il cui studio in Catania,
Corso Italia n. 298, è elettivamente domiciliata;
E nei confronti di
(c.f. ), quale mandataria di Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 P.IVA_2
tempore, con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Monterosso Tito, presso il cui studio in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, è elettivamente domiciliata;
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, con sede in Parte_2 P.IVA_3
Conegliano (TV) alla Via Alfieri n. 1, e per essa quale mandataria
[...]
con sede legale in Milano, via Valtellina n. 15/17, rappresentata e difesa per Parte_3
1 procura in atti dagli avv.ti Giovanardi Carlo Alberto e Lampertico Cecilia, con studio in Milano, via
Amedei n. 9, elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Giovanardi: Email_1
Reclamati
Letti gli atti di causa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 gennaio 2025;
OSSERVA
Con ricorso depositato in cancelleria in data 27.09.2024 e tempestivamente notificato alle controparti in uno al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione, ha Parte_1
esperito reclamo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 669- terdecies e 624 c.p.c., avverso l'ordinanza emessa il 10.09.2024, comunicata dalla cancelleria in data 12.09.2024, nell'ambito del processo esecutivo n. 983/2017 R.G.Es. dal giudice dell'esecuzione immobiliare presso il Tribunale sede, Dott.ssa Fazio Venera.
Motivando con l'insussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, il provvedimento reclamato aveva respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata.
Nel 2017 sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 722/2016, emesso nei confronti della Roda Cavi s.r.l., di e di era stato intrapreso dall'allora il Parte_1 CP_1 Controparte_4
processo esecutivo immobiliare, distinto al n. 983/2017 R.G.Es.
In data 23.10.2020 nell'ambito di detta procedura spiegava intervento per un credito CP_1
di euro 201.466,58, portato dalla cambiale ipotecaria del 05.11.2015, scaduta in data 31.05.2016, rimasta impagata e protestata il 03.06.2016.
A due anni di distanza interveniva pure la quale cessionaria del credito originariamente Parte_2
vantato dalla BNL per euro 1.016.392,44 in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4686/2016, reso dal Tribunale di Catania il 21 ottobre 2016 in danno di Roda Cavi s.r.l., di e di . Parte_1 CP_1
Ciò posto, al fine di meglio comprendere la presente vicenda processuale, occorre ripercorrere brevemente i fatti di causa.
Con atto di cessione di quote, datato 5 novembre 2015, e i suoi figli rilevavano Parte_1
la partecipazione alla Roda Cavi s.r.l., già Roda Cavi Controparte_5
detenuta da , pari al 50% dell'intero capitale sociale. CP_1
Sempre in data 05.11.2015 il sottoscriveva apposita clausola penale, in forza della quale, Pt_1
scaduto inutilmente il termine del 31.05.2016, senza che l'ex socia e il di lei marito fossero stati
2 interamente liberati dalle esposizioni debitorie assunte negli anni in favore delle banche, la CP_1
avrebbe potuto portare all'incasso la cambiale di € 200.000,00, rilasciatale contestualmente, il cui pagamento veniva garantito dall'iscrizione di ipoteca di primo grado per un montante di € 300.000,00 sull'immobile di proprietà del , sito in Gravina di Catania, via Antonio Gramsci n. 54. Pt_1
, e assumevano, altresì, l'obbligo di Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
manlevare e dagli esborsi eventualmente patiti in ipotesi di CP_1 Parte_4
escussione delle fideiussioni a suo tempo prestate.
Resosi inadempiente l'odierno reclamante, la elevava protesto e notificava atto di precetto CP_1
al D'Arrigo. Questi proponeva opposizione pre-esecutiva, eccependo la nullità dell'atto di cessione delle quote societarie per illiceità della causa e chiedendone, in ogni caso, la rescissione per lesione ultra dimidium.
Il rimedio oppositivo veniva definito con sentenza n. 594/2021 del 05.02.2021, con cui il Tribunale di Catania accertava che il contratto non potesse considerarsi né invalido per illiceità della causa, né rescindibile.
Quanto, in particolare, alla clausola penale, operante a prescindere dalla prova del danno, il Tribunale, da un canto, dichiarava che la creditrice avesse legittimamente preteso il pagamento della cambiale ipotecaria, una volta decorso inutilmente il termine pattuito per la liberazione dalle fideiussioni;
dall'altro, respingeva l'istanza di riduzione della penale, ritenuta non manifestamente eccesiva, giacché adeguata all'ammontare delle residue garanzie personali dalle quali la non era stata CP_1
liberata.
I signori appellavano la pronuncia del Tribunale sede e la Corte territoriale, con sentenza Pt_1
n. 1252/2024, pubblicata il 23.07.2024, rigettava l'appello, confermando le statuizioni del giudice di prime cure.
Ciò premesso, e venendo all'impugnazione de qua, il reclamante ha eccepito la nullità del provvedimento reso dal G.E. per violazione del principio del contraddittorio;
ha ribadito la tempestività della spiegata opposizione successiva all'esecuzione; ha insistito sull'illegittimità della espropriazione forzata immobiliare proseguita da in difetto di valido titolo esecutivo. CP_1
In giudizio ha rilevato la tardività e del reclamo cautelare e dell'opposizione CP_1 all'esecuzione, oltre a chiedere il rigetto delle domande avanzate dal;
deduzioni difensive Pt_1
cui si è associata la la quale ha, altresì, contestato l'avvenuto integrale soddisfacimento Parte_2
in sede di concordato preventivo della Roda Cavi s.r.l. dei crediti privilegiati vantati dalle banche.
La dante causa di invece, ha sottolineato come la Controparte_3 Controparte_4
causa attenesse a fatti e a circostanze cui risultava del tutto estranea e, comunque, ha negato di aver
3 ricevuto pagamenti da parte dell'Avv.ssa Cavallaro Gabriella, liquidatore giudiziale del concordato preventivo della Roda Cavi s.r.l.
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Orbene, il Collegio è dell'avviso che il reclamo presentato sia infondato e che debba essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, secondo la tesi difensiva del reclamante, l'ordinanza impugnata sarebbe nulla, dal momento che il Giudice dell'esecuzione avrebbe ritenuto legittime l'allegazione di documenti e la produzione di note, non contenenti le sole istanze e conclusioni, senza concedere termine a difesa, così come richiesto dall'opponente, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Sennonché la doglianza non può trovare accoglimento.
E in effetti il richiamato d.m. 7 agosto 2023, n. 110, da un lato, statuisce che, quanto alle note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., l'esposizione sia contenuta nel limite massimo di 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a cinque pagine, a meno che la controversia non presenti questioni di particolare complessità in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti;
dall'altro, non commina alcuna inammissibilità o decadenza per il mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti processuali.
Ne deriva che nel caso di specie le creditrici opposte hanno osservato la normativa regolamentare in materia.
Né può dirsi che il diritto di difesa del abbia subito un qualunque pregiudizio, essendo egli Pt_1
stato comunque in grado di contestare le memorie difensive dei controinteressati in sede di note a trattazione scritta previste per l'udienza del 10.09.2024, depositate in data 09.09.2024.
Per quanto attiene, poi, alla tempestività dell'opposizione esecutiva, occorre sottolineare come non appaia del tutto convincente la motivazione del primo giudice al riguardo, secondo cui il ricorso ai sensi dell'art 615, 2° com., c.p.c. sarebbe tardivo, perché proposto successivamente all'adozione dell'ordinanza di vendita del compendio pignorato e oltre quattro mesi dopo la relazione del liquidatore giudiziale del 14.3.2024, posta dall'opponente quale evento sopravvenuto.
Ora, l'opponente ha, sì, esperito l'opposizione ex art. 615 c.p.c. successivamente all'emissione dell'ordinanza di delega alla vendita, avvenuta il 20 marzo 2024, ma allegando quale fatto sopravvenuto la comunicazione -inoltrata dal liquidatore giudiziale della procedura concordataria in data 26 marzo 2024- relativa alla soddisfazione dei creditori ipotecari. E dinnanzi a una circostanza sopravvenuta l'opposizione all'esecuzione può essere introdotta in qualunque momento, atteso che il codice di rito non fissa un ulteriore termine intermedio dal verificarsi del fatto nuovo, la cui inosservanza precluda la sua proposizione.
4 Conseguentemente, il rimedio oppositivo appare tempestivo. Così come tempestivo è il reclamo cautelare, depositato telematicamente nei quindici giorni dalla comunicazione tramite pec ad opera della cancelleria dell'ordinanza di diniego della sospensiva.
Con il terzo ed ultimo motivo di reclamo fornisce una personale interpretazione Parte_1
della scrittura privata del 05.11.2015: la penale pattuita tra le parti sarebbe stata unicamente volta a tenere indenne la dal pregiudizio derivante da un'eventuale escussione del proprio CP_1
patrimonio da parte delle banche garantite e non anche ad assicurare il rispetto del termine essenziale del 31 maggio 2016, a prescindere dalla esistenza di qualsivoglia pregiudizio concreto per la CP_1
Tuttavia siffatta ricostruzione, oltre a non trovare alcun riscontro negli atti di causa, si pone in netto contrasto con quanto accertato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 594/2021, successivamente confermata dalla competente Corte d'Appello e ormai definitiva.
E' a tutti noto che il nostro ordinamento giuridico ricollega all'esaurimento dei mezzi di gravame di cui all'art. 324 c.p.c. la cosa giudicata in senso processuale, ossia il divieto per qualsiasi altro giudice di pronunciarsi sulla materia che ha già costituito l'oggetto della pronuncia passata in giudicato;
divieto che rappresenta, poi, il fondamento della cosa giudicata in senso sostanziale, per cui l'accertamento passato in giudicato fa stato ad ogni effetto a norma dell'art. 2909 c.c. tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Ne viene la preclusione per le parti di chiedere all'autorità giudiziaria di giudicare una seconda volta sullo stesso oggetto e l'obbligo per le stesse di osservare quanto stabilito dal giudice, come se fosse una legge speciale vigente solo nei loro confronti. Inoltre il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto della domanda, sicché, una volta accolta la domanda, la cosa giudicata non si limita alle eccezioni proposte, ma si estende a quelle proponibili, che si sarebbero potute proporre e non lo furono.
A ciò si aggiunga che per lungo tempo ha dominato in giurisprudenza un indirizzo alquanto restrittivo, secondo cui l'art. 1421 c.c. consentirebbe la rilevabilità ex officio della nullità nei soli giudizi in cui si agisce per l'adempimento, mentre non opererebbe nelle controversie c.d. di impugnativa negoziale, con le quali si mette in discussione l'efficacia del contratto e che annoverano le cause di nullità, di annullamento, di risoluzione, di rescissione e di revoca (in tal senso, fra le tante, Cass., 17 maggio
2002, n. 7215; Cass., 27 aprile 2011, n. 9395). Questo orientamento si fondava sull'idea che la nullità, incidentalmente rilevata d'ufficio, in quanto eccezione in senso tecnico, relativa a un fatto impeditivo, potesse invocarsi soltanto per impedire l'accoglimento di una domanda di segno opposto, diretta, cioè, a far valere gli effetti del negozio, e che, invece, non potesse valere rispetto a domande che puntavano in vario modo a «neutralizzare» il contratto, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
In tempi più recenti si è assistito a un importante mutamento di rotta, emergendo la progressiva tendenza a estendere la rilevabilità d'ufficio oltre il limite delle azioni di adempimento, finché con le
5 «gemelle» Cass., Sez. Un. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, si è affermato il potere-dovere dell'organo giudicante di rilevare d'ufficio la questione di nullità e di deciderla con efficacia di giudicato, senza tema di incorrere nel vizio di ultrapetizione, in tutte le cause relative al rapporto contrattuale, siano esse dirette a far valere o a contrastare gli effetti del negozio, sulla scorta del principio in base al quale la domanda di nullità è assoggettata a un trattamento analogo a quello riservato alle domande di accertamento dei diritti autodeterminati, inerenti a situazioni giuridiche assolute.
E', infatti, possibile desumere da taluni valori di sistema (quali quelli di stabilità, armonizzazione e concentrazione delle decisioni giudiziarie, di effettività della tutela, di giustizia delle decisioni, di economia processuale, del rispetto della risorsa giustizia, in quanto risorsa limitata, di lealtà e probità processuale) che, in caso di azione volta a far dichiarare la nullità del contratto, oggetto del giudizio sia il rapporto contrattuale inteso nella sua valenza giuridica, non come semplice fatto e/o atto, ma come rapporto giuridico fondamentale, come rapporto di cornice che abbraccia quei determinati effetti giuridici che possono nascere dal contratto. Di talché il giudice non deve decidere sulla singola pretesa modificativa, ma sulla esistenza o inesistenza dell'intera relazione contrattuale in esame.
Inoltre, il vincolo derivante dalla decisione sulla validità/nullità del contratto, anche quando difetti della domanda di parte, non si limita ai soli segmenti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio in tempi diversi, ma si estende a tutti i successivi processi in cui si discuta di diritti scaturenti dal contratto dichiarato nullo.
In definitiva, il giudicato di rigetto della richiesta di declaratoria di nullità, come nel caso di specie, accerta l'esistenza del rapporto contrattuale e la sua produttività di effetti, precludendo la possibilità di far valere altre cause di nullità del rapporto, coprendo il dedotto e il deducibile.
Le superiori considerazioni inducono a ritenere inesistente il fumus boni juris e rendono superflua la trattazione in ordine al requisito del periculum in mora.
Il reclamo deve, pertanto, essere respinto, con conseguente conferma dell'ordinanza del 10.09.2024.
Le spese processuali seguono la soccombenza, liquidandosi nella misura indicata in dispositivo (per le cause di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00 - valori tra i minimi e i medi- per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Ricorrono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U. sulle spese di giustizia, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile alle procedure iniziate il trentesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, che, secondo la circolare del
Ministero della Giustizia, vale per tutti i procedimenti aventi natura impugnatoria, compresi quelli di reclamo e di revocazione, per il raddoppio del contributo unificato.
6 Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di parte reclamante ai sensi dell'art. 96, 3° e 4° com.,
c.p.c.
La palese infondatezza della domanda, per le ragioni in dettaglio esposte in motivazione, comprova, se non il dolo, quantomeno la colpa grave, nell'aver proposto il reclamo nella consapevolezza o non comprendendo con gravissima negligenza che la domanda era destinata ad inevitabile rigetto.
Di recente la Suprema Corte ha sul punto osservato come in tema di spese giudiziali vada condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza, per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito, senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (cfr. Cass. n. 18057/2016).
Appare, pertanto, adeguata la condanna del ricorrente al pagamento in favore dei resistenti di una somma, equitativamente determinata, a titolo di sanzione.
P.Q.M.
-respinge il reclamo proposto da e, per l'effetto, conferma il provvedimento di Parte_1
chiusura della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione già iniziata;
-condanna il reclamante a rifondere le spese del presente giudizio, che si liquidano per ciascuna parte reclamata ( e per essa CP_1 Controparte_8 Controparte_2
e , in complessivi € 2.000,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, IVA
[...] Parte_2
e Cassa come per legge;
-condanna, altresì, il reclamante al pagamento della somma di € 1.000,00, in favore di ciascun reclamato a titolo di sanzione ex art. 96, 3° comma, c.p.c., nonché al pagamento della somma di €
1.000,00 ex art. 96, 4° comma, c.p.c. in favore della cassa delle ammende;
-dichiara la sussistenza delle condizioni ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115 del 2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 07.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli Dott. Roberto Cordio
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