TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3282/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3282/2023 promossa da:
UD ES (C.F.: , con il patrocinio dell'avv. ADONCECCHI C.F._1
GIROLAMO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ADONCECCHI Parte_1 C.F._2
GIROLAMO
ATTORE/I contro
), quale procuratrice della Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. GHIA ENRICA MARIA e dell'avv. GHIA LUCIO;
[...]
CONVENUTO/I
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 26 settembre 2024:
per gli attori opponenti e “Voglia il Tribunale: In via Parte_1 CP_3
preliminare e pregiudiziale: - dichiarare improcedibile la domanda dell'opposta per mancato svolgimento della mediazione come disposta dal Giudice con Ordinanza del 12.02.2024 per le ragioni esposte nelle note scritte depositate il 23.09.2024 (per l'udienza del 26.09.2024); Nel merito: - accertare e dichiarare che, per tutti i motivi esposti negli atti di causa, nessuna somma è dovuta dagli opponenti e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1036/23 emesso pagina 1 di 6 dal tribunale di Livorno nel giudizio RG 2894/23. Nel merito in subordine: - accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente in ragione del disconoscimento da questa Parte_1
operato relativamente alla presunta fideiussione prestata. Con condanna della convenuta alla refusione delle spese e funzioni di causa in favore di entrambi gli opponenti o in favore della sola Parte_1 per l'ipotesi subordinata”;
per la convenuta opposta quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
“ 1) in via principale nel merito, (i) rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata sia in
[...]
fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della CP_4
convenuta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
2) in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 1036/2023
(R.G. 2894/2023 – Tribunale di Livorno) dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti dei sig.ri e condannare gli stessi al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...] della somma di € 42.360,50 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della Controparte_2
domanda fino al saldo effettivo;
3) in via ulteriormente subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 1036/2023 (R.G. 2894/2023 – Tribunale di Livorno) dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti dei sig.ri e condannare il sig. Parte_1 Parte_2 al pagamento in favore di della somma di € 42.360,50 e la sig.ra al Pt_2 Controparte_2 Pt_1 pagamento in favore di della somma di € 6.500,00 oltre interessi di mora al Controparte_2 tasso legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. A seguito di ricorso della quale procuratrice di Controparte_1 [...]
il Tribunale di Livorno, con decreto n.1036/2023 del 25 ottobre 2023, ingiungeva Controparte_2
a e di pagare, in solido tra loro, la somma di euro 42.360,50, Parte_2 Parte_1
oltre accessori.
II. Con atto notificato a mezzo PEC al procuratore domiciliatario in data 24 novembre 2023,
e proponevano opposizione avverso il predetto decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo e deducevano che:
disconosceva la sottoscrizione della fideiussione del giorno 8 ottobre 2023 ai sensi Parte_1 dell'art. 214 cpc;
eccepiva la nullità della clausola dettata dall'art. 6 della fideiussione per il contrasto con la norma di diritto pubblico dettata dall'art.33 del D. Lgs. 6/9/2005 n.206 e comunque il limite pagina 2 di 6 della garanzia di euro 6.500;
la aveva abusivamente frazionato il credito in quanto aveva agito per il Controparte_1
pagamento del credito di euro 18.812,81 anche con una diversa azione giudiziaria, che aveva portato all'emissione da parte del Tribunale di Livorno del decreto ingiuntivo n.606/2023 e del seguente giudizio di opposizione iscritto al n.1737/2023;
le clausole della fideiussione erano nulle nella parte in cui riproducevano gli artt. 2, 6 e 8 dello schema
ABI, ritenuto anticoncorrenziale dal provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 per contrasto con l'art. 2 comma 2 lettera a) della legge 287/90, che sanziona con la nullità le intese anticoncorrenziali;
la sentenza SS.UU. 41994/21 aveva motivato in ordine alla nullità parziale e limitata alle clausole citate;
la non aveva provato documentalmente di aver acquistato il credito nei Controparte_1
confronti degli opponenti.
III. Con comparsa depositata in data 8 febbraio 2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale procuratrice di domandava la concessione del termine per
[...] Controparte_2 instaurare il procedimento di mediazione e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto o comunque la condanna degli opponenti al pagamento in favore di Pt_2 [...] della somma di € 42.360,50 e la sig.ra al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1 [...] della somma di € 6.500,00 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della Controparte_2
domanda fino al saldo effettivo.
IV. Con decreto del 12 febbraio 2024 il Giudice, dopo che le parti aveva esplicato tutte le loro difese, respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, rilevando che appariva fondata l'eccezione di nullità della clausola dettata dall'art. 6 della lettera di fideiussione omnibus in data 22 agosto 2007 ai sensi dell'art. art. 33 II comma lettera T) D. Lgs. n.206/2005 e che,
a seguito del disconoscimento della sottoscrizione operata da , la convenuta opposta Parte_1 non aveva proposto istanza di verificazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 216 cpc.
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 3 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione viene accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo viene revocato.
In primo luogo, occorre evidenziare che l'opponente ha disconosciuto ai sensi Parte_1
pagina 3 di 6 dell'art. 214 cpc la sottoscrizione presente sulla fideiussione prodotta dalla convenuta opposta recante la data del 22 agosto 2007.
A seguito del disconoscimento, la avrebbe dovuto proporre l'istanza di Controparte_1 verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc proprio per avvalersi della fideiussione stessa.
Con la memoria depositata in data 24 settembre 2024 la convenuta opposta, che talvolta si qualifica come e talaltra come , ha dedotto che Controparte_1 Controparte_2 non avrebbe depositato alcuna memoria e ciç in quanto penderebbe “già giudizio avente ad oggetto le medesime fideiussioni e ove è già stata disposta CTU grafologica con udienza al 13.02.2025 per verificare la veridicità della firma apposta dalla sig.ra Il giudizio è instaurato innanzi al Pt_1
Tribunale di Livorno, con RG 1737/2023, dott.ssa Capurso. Di conseguenza, una nuova istruttoria e una nuova CTU sarebbe un'inutile duplicazione, con aggravio di costi per entrambe le parte”.
Si tratta di una argomentazione del tutto infondata in diritto.
Se la convenuta opposta intendeva avvalersi della fideiussione in questo processo, doveva avanzare istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc.
In secondo luogo, l'art. 6 della fideiussione datata 22 agosto 2007 è nullo perché integra una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 II comma lettera T) D. Lgs. n.206/2005. Gli opponenti, nel rilasciare la fideiussione in esame, hanno agito come consumatori ai sensi dell'art. 18 I comma lettera A) D. Lgs.
n.206/2005 anche se hanno garantito le obbligazioni della CENTRO CARNI ES srl. Tale interpretazione deriva dal tenore del contratto di fideiussione, che non contiene alcuna spiegazione delle ragioni della contrattazione, e dalla logica in quanto i due fideiussioni hanno messo a disposizione della Banca il proprio patrimonio personale per garantire le obbligazioni della CENTRO CARNI
ES srl e, quindi, non hanno agito nell'ambito della loro attività commerciale, che comunque – come già evidenziato - non risulta dal contenuto della fideiussione.
Dalle allegazioni del ricorso per decreto ingiuntivo si evince che il credito nei confronti della debitrice principale è il portato del saldo di conto corrente prodotto come documento n.6, recante la data del 1 settembre 2021, e non risulta provata in giudizio alcuna azione giudiziaria nei confronti della CENTRO
CARNI ES srl, con conseguente evidente violazione dell'art. 1957 cc.
In terzo luogo, la fideiussione riproduce il testo delle clausole che è stato dichiarato in contrasto dal provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2 maggio 205 con il divieto di intese anticoncorrenziali, di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990.
pagina 4 di 6 Con la sentenza del 30 dicembre 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
Il provvedimento B.I. del 02.05.2005 indica il contenuto delle clausole contestate e che, in sintesi, consistono: i) nella clausola di “reviviscenza” della garanzia dopo l'estinzione del debito principale (art. 2 dello schema ABI); ii) nella deroga all'obbligo di preventiva escussione del debitore entro i termini previsti dall'art. 1957 (art. 6 schema ABI); iii) nella clausola di “insensibilità” della garanzia agli eventuali vizi del titolo principale (art. 8 schema ABI).
La fideiussione in oggetto contiene all'art. 2 la c.d. clausola di reviviscenza, all'art. 6 la deroga all'art. 1957 c.c. e all'art. 8 la c.d. clausola di insensibilità.
Le clausole in parola sono, quindi, nulle e la società cessionaria del credito della banca non poteva agire giudizialmente per il recupero del credito per la mancanza di qualsiasi diligente azione giudiziaria nei confronti della CENTRO CARNI ES srl.
quale procuratrice di soccombente, Controparte_1 CP_1 Controparte_2
viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1
in solido tra loro, spese che vengono liquidate nella misura di euro 259,00
[...] CP_3
per spese anticipate ed euro 7.616,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 93 cpc deve essere disposto che le spese anticipate e gli onorari siano versati direttamente al procuratore degli opponenti Avv.Girolamo Adoncecchi, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
contro quale procuratrice di CP_3 Controparte_1 Controparte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto n.1036/2023 del 25 ottobre 2023; pagina 5 di 6 condanna quale procuratrice di a Controparte_1 CP_1 Controparte_2
pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a e in solido Parte_1 CP_3
tra loro, la somma di euro 259,00 per spese anticipate ed euro 7.616,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge e ne dispone il pagamento in favore del procuratore antistatario Avv. Girolamo Adoncecchi.
Livorno, 4 aprile 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3282/2023 promossa da:
UD ES (C.F.: , con il patrocinio dell'avv. ADONCECCHI C.F._1
GIROLAMO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ADONCECCHI Parte_1 C.F._2
GIROLAMO
ATTORE/I contro
), quale procuratrice della Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. GHIA ENRICA MARIA e dell'avv. GHIA LUCIO;
[...]
CONVENUTO/I
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 26 settembre 2024:
per gli attori opponenti e “Voglia il Tribunale: In via Parte_1 CP_3
preliminare e pregiudiziale: - dichiarare improcedibile la domanda dell'opposta per mancato svolgimento della mediazione come disposta dal Giudice con Ordinanza del 12.02.2024 per le ragioni esposte nelle note scritte depositate il 23.09.2024 (per l'udienza del 26.09.2024); Nel merito: - accertare e dichiarare che, per tutti i motivi esposti negli atti di causa, nessuna somma è dovuta dagli opponenti e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1036/23 emesso pagina 1 di 6 dal tribunale di Livorno nel giudizio RG 2894/23. Nel merito in subordine: - accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente in ragione del disconoscimento da questa Parte_1
operato relativamente alla presunta fideiussione prestata. Con condanna della convenuta alla refusione delle spese e funzioni di causa in favore di entrambi gli opponenti o in favore della sola Parte_1 per l'ipotesi subordinata”;
per la convenuta opposta quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
“ 1) in via principale nel merito, (i) rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata sia in
[...]
fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della CP_4
convenuta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
2) in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 1036/2023
(R.G. 2894/2023 – Tribunale di Livorno) dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti dei sig.ri e condannare gli stessi al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...] della somma di € 42.360,50 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della Controparte_2
domanda fino al saldo effettivo;
3) in via ulteriormente subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 1036/2023 (R.G. 2894/2023 – Tribunale di Livorno) dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti dei sig.ri e condannare il sig. Parte_1 Parte_2 al pagamento in favore di della somma di € 42.360,50 e la sig.ra al Pt_2 Controparte_2 Pt_1 pagamento in favore di della somma di € 6.500,00 oltre interessi di mora al Controparte_2 tasso legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. A seguito di ricorso della quale procuratrice di Controparte_1 [...]
il Tribunale di Livorno, con decreto n.1036/2023 del 25 ottobre 2023, ingiungeva Controparte_2
a e di pagare, in solido tra loro, la somma di euro 42.360,50, Parte_2 Parte_1
oltre accessori.
II. Con atto notificato a mezzo PEC al procuratore domiciliatario in data 24 novembre 2023,
e proponevano opposizione avverso il predetto decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo e deducevano che:
disconosceva la sottoscrizione della fideiussione del giorno 8 ottobre 2023 ai sensi Parte_1 dell'art. 214 cpc;
eccepiva la nullità della clausola dettata dall'art. 6 della fideiussione per il contrasto con la norma di diritto pubblico dettata dall'art.33 del D. Lgs. 6/9/2005 n.206 e comunque il limite pagina 2 di 6 della garanzia di euro 6.500;
la aveva abusivamente frazionato il credito in quanto aveva agito per il Controparte_1
pagamento del credito di euro 18.812,81 anche con una diversa azione giudiziaria, che aveva portato all'emissione da parte del Tribunale di Livorno del decreto ingiuntivo n.606/2023 e del seguente giudizio di opposizione iscritto al n.1737/2023;
le clausole della fideiussione erano nulle nella parte in cui riproducevano gli artt. 2, 6 e 8 dello schema
ABI, ritenuto anticoncorrenziale dal provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 per contrasto con l'art. 2 comma 2 lettera a) della legge 287/90, che sanziona con la nullità le intese anticoncorrenziali;
la sentenza SS.UU. 41994/21 aveva motivato in ordine alla nullità parziale e limitata alle clausole citate;
la non aveva provato documentalmente di aver acquistato il credito nei Controparte_1
confronti degli opponenti.
III. Con comparsa depositata in data 8 febbraio 2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale procuratrice di domandava la concessione del termine per
[...] Controparte_2 instaurare il procedimento di mediazione e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto o comunque la condanna degli opponenti al pagamento in favore di Pt_2 [...] della somma di € 42.360,50 e la sig.ra al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1 [...] della somma di € 6.500,00 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della Controparte_2
domanda fino al saldo effettivo.
IV. Con decreto del 12 febbraio 2024 il Giudice, dopo che le parti aveva esplicato tutte le loro difese, respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, rilevando che appariva fondata l'eccezione di nullità della clausola dettata dall'art. 6 della lettera di fideiussione omnibus in data 22 agosto 2007 ai sensi dell'art. art. 33 II comma lettera T) D. Lgs. n.206/2005 e che,
a seguito del disconoscimento della sottoscrizione operata da , la convenuta opposta Parte_1 non aveva proposto istanza di verificazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 216 cpc.
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 3 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione viene accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo viene revocato.
In primo luogo, occorre evidenziare che l'opponente ha disconosciuto ai sensi Parte_1
pagina 3 di 6 dell'art. 214 cpc la sottoscrizione presente sulla fideiussione prodotta dalla convenuta opposta recante la data del 22 agosto 2007.
A seguito del disconoscimento, la avrebbe dovuto proporre l'istanza di Controparte_1 verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc proprio per avvalersi della fideiussione stessa.
Con la memoria depositata in data 24 settembre 2024 la convenuta opposta, che talvolta si qualifica come e talaltra come , ha dedotto che Controparte_1 Controparte_2 non avrebbe depositato alcuna memoria e ciç in quanto penderebbe “già giudizio avente ad oggetto le medesime fideiussioni e ove è già stata disposta CTU grafologica con udienza al 13.02.2025 per verificare la veridicità della firma apposta dalla sig.ra Il giudizio è instaurato innanzi al Pt_1
Tribunale di Livorno, con RG 1737/2023, dott.ssa Capurso. Di conseguenza, una nuova istruttoria e una nuova CTU sarebbe un'inutile duplicazione, con aggravio di costi per entrambe le parte”.
Si tratta di una argomentazione del tutto infondata in diritto.
Se la convenuta opposta intendeva avvalersi della fideiussione in questo processo, doveva avanzare istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc.
In secondo luogo, l'art. 6 della fideiussione datata 22 agosto 2007 è nullo perché integra una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 II comma lettera T) D. Lgs. n.206/2005. Gli opponenti, nel rilasciare la fideiussione in esame, hanno agito come consumatori ai sensi dell'art. 18 I comma lettera A) D. Lgs.
n.206/2005 anche se hanno garantito le obbligazioni della CENTRO CARNI ES srl. Tale interpretazione deriva dal tenore del contratto di fideiussione, che non contiene alcuna spiegazione delle ragioni della contrattazione, e dalla logica in quanto i due fideiussioni hanno messo a disposizione della Banca il proprio patrimonio personale per garantire le obbligazioni della CENTRO CARNI
ES srl e, quindi, non hanno agito nell'ambito della loro attività commerciale, che comunque – come già evidenziato - non risulta dal contenuto della fideiussione.
Dalle allegazioni del ricorso per decreto ingiuntivo si evince che il credito nei confronti della debitrice principale è il portato del saldo di conto corrente prodotto come documento n.6, recante la data del 1 settembre 2021, e non risulta provata in giudizio alcuna azione giudiziaria nei confronti della CENTRO
CARNI ES srl, con conseguente evidente violazione dell'art. 1957 cc.
In terzo luogo, la fideiussione riproduce il testo delle clausole che è stato dichiarato in contrasto dal provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2 maggio 205 con il divieto di intese anticoncorrenziali, di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990.
pagina 4 di 6 Con la sentenza del 30 dicembre 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
Il provvedimento B.I. del 02.05.2005 indica il contenuto delle clausole contestate e che, in sintesi, consistono: i) nella clausola di “reviviscenza” della garanzia dopo l'estinzione del debito principale (art. 2 dello schema ABI); ii) nella deroga all'obbligo di preventiva escussione del debitore entro i termini previsti dall'art. 1957 (art. 6 schema ABI); iii) nella clausola di “insensibilità” della garanzia agli eventuali vizi del titolo principale (art. 8 schema ABI).
La fideiussione in oggetto contiene all'art. 2 la c.d. clausola di reviviscenza, all'art. 6 la deroga all'art. 1957 c.c. e all'art. 8 la c.d. clausola di insensibilità.
Le clausole in parola sono, quindi, nulle e la società cessionaria del credito della banca non poteva agire giudizialmente per il recupero del credito per la mancanza di qualsiasi diligente azione giudiziaria nei confronti della CENTRO CARNI ES srl.
quale procuratrice di soccombente, Controparte_1 CP_1 Controparte_2
viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1
in solido tra loro, spese che vengono liquidate nella misura di euro 259,00
[...] CP_3
per spese anticipate ed euro 7.616,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 93 cpc deve essere disposto che le spese anticipate e gli onorari siano versati direttamente al procuratore degli opponenti Avv.Girolamo Adoncecchi, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
contro quale procuratrice di CP_3 Controparte_1 Controparte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto n.1036/2023 del 25 ottobre 2023; pagina 5 di 6 condanna quale procuratrice di a Controparte_1 CP_1 Controparte_2
pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a e in solido Parte_1 CP_3
tra loro, la somma di euro 259,00 per spese anticipate ed euro 7.616,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge e ne dispone il pagamento in favore del procuratore antistatario Avv. Girolamo Adoncecchi.
Livorno, 4 aprile 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6