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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5971 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 111/2023 del R.G.A.C. pendente TRA
nata il [...] a [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rummo Enrico (c.f.: ), come C.F._3 da procura allegata all'atto di appello, e dall'Avv. (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 come da procura rilasciata da ed allegata alla comparsa di costituzione del Parte_2 nuovo difensore depositata il 10.5.2025; APPELLANTI E (c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. e Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., tutte rappresentate e difese dall'avv. P.IVA_3
TT MA D'EN (C.F. ) in forza, rispettivamente, delle C.F._4 procure generali Rep. n. 3638, Racc. n. 1990 del 24.01.2014, Rep. n. 2284, Racc. n. 1308 del 12.03.2012 e Rep. n. 2283, Racc. n. 1307 del 12.03.2012 del Notaio dott. di Persona_1
Milano. APPELLATE
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Corvino Aldo (c.f.: ), giusta C.F._5 procura generale alle liti registrata il 26/10/07 racc. 32937 rep. 151152 per Notar Persona_2 di Roma;
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 04/06/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con un primo atto di citazione e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 Contr (di seguito e la la Controparte_4 Controparte_1 [...]
- rappresentanza generale per l'Italia e la Controparte_2 Controparte_3
- rappresentanza generale per l'Italia (di seguito compagnie assicurative , davanti al
[...] CP_1
Tribunale di Napoli Nord prospettando:
- di aver acquistato, in data 19.07.1993, la comproprietà di un immobile sito in Giugliano in Campania, località Carrafiello;
- che, in data 27.02.1997, la quota del 50% dell'immobile, di proprietà del veniva Pt_2 ceduta alla moglie la quale diveniva, quindi, unica proprietaria dell'immobile; Parte_1
- che, al fine di procedere alla ristrutturazione dell'immobile, avevano stipulato un mutuo fondiario con in data 28.01.1998, Controparte_6 successivamente sostituito dal mutuo fondiario stipulato con Banca MI S.p.A. in data 23.07.2002;
- che, in data 7.06.2007, avevano costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto l'immobile di esclusiva proprietà di Parte_1 Contr
- che, in data 8.07.2011, avevano stipulato con la un nuovo mutuo fondiario ipotecario per l'importo di € 373.581,05, garantito da ipoteca sull'immobile di cui sopra per l'importo di € 753.181,02;
- che le somme di cui al mutuo BNL venivano così ripartite: a) € 120.381,85 a mezzo bonifico bancario inoltrato a MI Banca S.p.A. (Che in data 27.07.11 per estinzione del CP_4 CP_1 precedente mutuo fondiario;
b) € 21.778,05, a mezzo bonifico bancario inoltrato a
[...] in data 27.07.11, per estinzione di un prestito personale stipulato in precedenza Parte_3 dall'avv. c) € 54.181,96 a mezzo bonifico bancario inoltrato a Santander Parte_1
Consumer Bank S.p.A. in data 27.07.11 per estinzione di un prestito personale stipulato in precedenza dall'avv. d) € 26.836,77 a mezzo bonifico bancario inoltrato a Parte_1 in data 03.08.11 per estinzione di un prestito personale stipulato a suo tempo Controparte_7 dal dott. e) le somme residuate dopo i precedenti pagamenti, detratte le Parte_2 spese di € 4,50 per ciascun bonifico, pari ad €150.000,00, a mezzo rimessa diretta sul c.c. bancario n. 04506/000985 a loro cointestato ed acceso su B.N.L. S.p.A. – agenzia Napoli 6; Contr
- che, contestualmente alla stipula del contratto di mutuo con avevano aderito alla polizza assicurativa , costituita dalle polizze collettive n. 5301/03 di CP_8 [...]
e n. 5202/02 di ricevute per posta Controparte_9 Controparte_2 solo il 17.12.2014, il cui depliant di presentazione prevedeva il rimborso delle rate in scadenza del mutuo in caso di inabilità temporanea e totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia, nel caso in cui l'assicurato fosse un dipendente pubblico (quale era, all'epoca della stipula, il dott. dipendente dell' in qualità di dirigente medico); Parte_2 Parte_4 Contr
- che, con contratto di prestito personale XXL Inpdap n. 2102282 dell'8.10.2012, aveva loro concesso il finanziamento personale n. CP1223542 di € 54.200,54, da restituire in 120 rate da € 632,39 ciascuna;
- che, contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento avevano aderito alle polizze collettive n. 5019/01 di e n. 5329/02 di Controparte_3 Controparte_2
[...]
2 - che avevano pagato regolarmente le rate del mutuo e del finanziamento fino al mese di giugno 2014, allorquando, in data 10.06.2014, il dott. aveva avuto un improvviso e Parte_2 grave malore. Da quel momento, il pagamento delle rate del mutuo era stato ridotto volontariamente ad € 800,00;
- che il sinistro era stato comunicato tempestivamente alla banca ed alle compagnie assicurative;
- che, nell'ambito del procedimento di ATP, instaurato ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, veniva riconosciuta a una invalidità civile dell'80% a partire Parte_2 dalla domanda amministrativa, ossia dal 24.06.2014;
- che, dopo due anni di pagamento dell'importo ridotto delle rate del mutuo, stante l'inerzia delle compagnie assicurative nel liquidare il sinistro, avevano interrotto ogni pagamento a titolo di rimborso del mutuo;
Contr
- che con atto di precetto notificato il 13.12.2016, aveva intimato loro il pagamento di € 340.170,60 e, con atto di pignoramento notificato il 1.02.2017, aveva intrapreso l'esecuzione forzata sull'immobile ipotecato;
- che i propri nominativi erano stati illegittimamente segnalati in Crif S.p.A. ed in Centrale Rischi della Banca d'Italia, con conseguenti danni legati alla mancata concessione di finanziamenti, carte di credito, ecc.;
- che le compagnie assicurative, pur rifiutando definitivamente le richieste di indennizzo, avevano proposto il rimborso dei premi versati per la stipula delle polizze. In punto di diritto, gli attori evidenziavano:
- che l'immobile ipotecato era costituito in fondo patrimoniale ed era, pertanto, sottratto alle azioni esecutive;
Contr
- che aveva illegittimamente dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, in violazione dei presupposti ex art. 1186 c.c.;
- che il contratto di mutuo fondiario era nullo per illiceità della causa, nonché inefficace per simulazione ex art. 1344 c.c., in quanto erogato per sostituire debiti chirografari pregressi con un finanziamento assistito da garanzia reale;
- che, inoltre, il mutuo fondiario era stipulato in frode alla legge ex art. 1344 c.c., in quanto erogato per costituire la provvista necessaria a corrispondere alla banca somme indebitamente pretese in applicazione di clausole nulle;
- che l'art. 5 del contratto di mutuo, relativo all'applicazione degli interessi di mora sulla intera rata non pagata, dava luogo ad anatocismo;
- che il taeg del contratto di mutuo era usurario se calcolato includendo il corrispettivo previsto in caso di estinzione anticipata;
- che il tasso di interesse di mora era indeterminato;
- che il tasso Euribor, rispetto al quale era indicizzato il tasso di interesse del mutuo, era illegittimo in ragione della pratica collusiva posta in essere da un gruppo di banche ed accertata dalla Commissione Europea;
- che, in seguito al ricalcolo del piano di ammortamento, risultavano pagamenti indebiti per € Contr 114.987,32, che doveva restituire, in aggiunta al risarcimento del danno per illegittima segnalazione, valutato in € 200.000,00;
3 - che il taeg del prestito personale, calcolato includendovi tutte le spese contrattualmente previste, era diverso da quello indicato in contratto, con conseguente indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
- che l'interesse di mora contrattualmente previsto era additivo, non sostitutivo, rispetto a quello corrispettivo, dando luogo ad anatocismo;
- che il taeg indicato in detto contratto, calcolato includendo il corrispettivo dovuto in caso di estinzione anticipata, era usurario;
- che le condizioni contrattuali del prestito personale erano indeterminate, in ragione delle difformità del taeg e della previsione dell'interesse di mora avente lo stesso valore percentuale del tasso di interesse corrispettivo;
- che, a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento del rapporto di prestito personale, Contr residuava una somma da restituire, da parte di pari ad € 9.612,35, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato dalle clausole illegittime, dall'errata segnalazione nelle banche dati creditizie e dall'azione giudiziaria temeraria, valutato in € 100.000,00. Inoltre, gli attori prospettavano che, a seguito della perizia medica effettuata dal perito della compagnia assicurativa, quest'ultima, in data 22.12.2017, aveva rifiutato la liquidazione dell'indennizzo, in quanto, a suo dire, in relazione al contratto di mutuo, il sinistro non rispondeva alle condizioni di polizza, mentre, con riferimento al prestito personale, non sussistevano i presupposti per l'indennizzo; in particolare, la compagnia assicurativa aveva eccepito che la copertura assicurativa relativa al mutuo non riguardasse il caso di malattia con invalidità totale temporanea al lavoro, come indicato nel contratto di mutuo, bensì il caso di interventi chirurgici con ricovero, come indicato nelle condizioni di polizza, tuttavia ricevute solo sei mesi dopo l'apertura del sinistro. Secondo e quindi, era stata posta in essere una pubblicità Parte_1 Parte_2 ingannevole, avendo la compagnia assicurativa pubblicizzato una copertura assicurativa più ampia di quella effettivamente venduta. Conseguentemente, la compagnia assicurativa era tenuta a liquidare i sinistri relativi tanto al contratto di mutuo che di prestito personale, nonché a risarcire ai contraenti i danni Contr patrimoniali (per le azioni intraprese da per la segnalazione in Centrale Rischi) e non patrimoniali (per i danni psico-fisici a carico di invalido all'80%) e per la Parte_2 pubblicità ingannevole in relazione alla polizza assicurativa associata al contrato di mutuo, per complessivi € 200.000,00. Tanto premesso, gli attori chiedevano al Tribunale di: dichiarare la nullità ex art.1418 c.c. e/o ex art.1344 c.c. ovvero l'inefficacia per simulazione ex art.1414 c.c. del contratto di mutuo fondiario ipotecario n.CF811684, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'iscrizione ipotecaria esistente presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2 del 15.07.2011 ai nn.30965/5002; condannare la convenuta al rimborso delle somme a qualsiasi titolo indebitamente versate dagli stessi pari ad €.116.433,85; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli l'annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria del 15.07.2011 dell'intervenuta sentenza di nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo fondiario ipotecario Contr n.CF811684; anche in via subordinata, accertare, le gravi irregolarità commesse da nel contratto di mutuo fondiario ipotecario di cui sopra e, quindi, le somme effettivamente dovute
4 Contr alla convenuta;
inoltre, accertare le gravi irregolarità commesse da nell'erogazione del prestito personale XXL Inpdap n.CP1223542 dell'08.10.12, e, per l'effetto condannare la convenuta al rimborso a favore degli attori delle somme a qualsiasi titolo indebitamente versate Contr dagli stessi pari ad €.9.612,35; condannare in ogni caso la al risarcimento in favore degli attori dei danni patrimoniali e non patrimoniali loro arrecati a causa delle gravi irregolarità commesse dalla convenuta nell'erogazione del mutuo fondiario ipotecario n.CF811684 e del prestito personale n. CP1223542; accertare e dichiarare che l'evento patologico che aveva colpito il dott. in data 10.06.2014 era coperto e garantito dalle polizze Parte_2 assicurative collettive sopra indicate e per l'effetto condannare le Compagnie Assicuratrici
in solido e/o alternativamente per quanto di rispettiva ragione, al pagamento degli CP_1 indennizzi a termini delle polizze assicurative collettive ovvero al risarcimento dei danni in favore degli attori, derivanti dal mancato tempestivo pagamento degli indennizzi;
condannare, infine, i convenuti in solido e/o alternativamente per quanto di ragione al pagamento delle spese e compensi di lite. Contr Sia la che le compagnie assicurative si costituivano in giudizio evidenziando l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte, di cui chiedevano il rigetto. Contr Inoltre, con un secondo atto di citazione ritualmente notificato alla Parte_1 proponeva opposizione all'esecuzione al fine di sentire accertare l'insussistenza del diritto di Contr a procedere ad esecuzione forzata sull'immobile di sua proprietà posto a garanzia del mutuo, in relazione al procedimento n. 136/2017 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord. A fondamento dell'opposizione, poneva i medesimi motivi sopra indicati, contestando, inoltre, l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva. Dopo la riunione dei due procedimenti e l'espletamento di una CTU medico legale, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2021/2022 pubblicata in data 30.5.2022, rigettava tutte le domande proposte da e nonché l'opposizione all'esecuzione Parte_1 Parte_2
e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti ponendo a loro esclusivo carico le spese della CTU. l tribunale ha ritenuto infondate le richieste degli attori;
in estrema sintesi (salvo analizzare più analiticamente i singoli punti di motivazione esaminando i motivi di gravame), il primo giudice ha infatti ritenuto che:
• La decadenza dal beneficio del termine era legittima, poiché prevista contrattualmente e attivata dopo oltre 180 giorni di ritardo nei pagamenti.
• Il mutuo fondiario era valido, non simulato né in frode alla legge, anche se parte della somma era stata usata per estinguere debiti pregressi.
• L'ipoteca sull'immobile era opponibile, essendo stata concessa con il consenso di entrambi i coniugi, nonostante l'immobile fosse inserito in un fondo patrimoniale.
• Le contestazioni sull'usura, sull'anatocismo e sull'indeterminatezza delle condizioni contrattuali sono state ritenute generiche o infondate.
• Le compagnie assicurative non erano tenute a liquidare l'indennizzo, poiché la patologia di non rientrava nei casi coperti dalle polizze, e vi erano state omissioni nella Pt_2 comunicazione delle condizioni mediche preesistenti.
5 2. e hanno, infatti, proposto appello (con atto notificato, in Parte_1 Parte_2 data 2.1.2023, tramite pec) avverso l'indicata sentenza per i motivi che, per maggiore chiarezza, si illustreranno analiticamente in relazione ai corrispondenti punti motivazionali della sentenza Contr di primo grado, ed unitamente alle deduzioni delle parti appellate, e delle compagnie assicurative, che si sono regolarmente costituite in giudizio. Preliminarmente, però, il Collegio non può esimersi dall'evidenziare che l'atto introduttivo del presente grado risulta redatto in palese violazione dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali di cui al d.m. n. 110 del 7 agosto 2023, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali auspicati dal citato decreto. Ancora in via preliminare, deve essere rigettata la richiesta – formulata dagli appellanti con la memoria di replica - di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione dei procedimenti pendenti presso la Procura della Repubblica di Napoli e di Napoli Nord iscritti a seguito delle denunce/querele sporte dagli appellanti per i reati di usura (art. 644 c.p.), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) e truffa contrattuale (art. 640 c.p.) ipotizzati a carico Contr di e CP_1
In mancanza della contemporanea pendenza di un processo penale – per quanto risulta dagli atti allegati al presente giudizio - non sussistono i presupposti di operatività della disposizione di cui all'art. 295 c.p.c.. La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (cfr. Cass. Civ., n. 21954 del 30.7.2021). Da ultimo, va ancora rilevata l'irricevibilità della istanza, formulata dagli appellanti in comparsa conclusionale, di sospensione della sentenza di primo grado e della procedura esecutiva intrapresa nei loro confronti, in conseguenza di un gravissimo lutto da cui è stata colpita la loro famiglia: a parte la palese tardività della richiesta di sospensione, i tragici eventi dedotti certamente non incidono sulle possibilità di esplicare compiutamente le difese in questo giudizio.
2.1 Passando al merito, col primo motivo, e lamentano la Parte_1 Parte_2 errata interpretazione da parte del tribunale delle prove documentali e l'illegittima declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, in quanto, a loro dire, non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 1186 c.c. per la declaratoria dal beneficio del termine in riferimento al mutuo BNL, giacché i mutuatari non vertevano in stato di insolvenza e la garanzia immobiliare era assolutamente inalterata. Inoltre, secondo gli appellanti, l'art. 11 del capitolato allegato al contratto di mutuo, richiamato dal Giudice di primo grado, costituiva una clausola vessatoria, così come previsto dall'art. 33, dall'art. 34 e dall'art. 36 co. 2 del Codice del Consumo, come tale nulla in ogni caso, anche se dotata di doppia sottoscrizione, in quanto nel caso di specie squilibrava notevolmente il contratto.
6 Il motivo è infondato. Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla illegittimità della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine per difetto dei presupposti di cui all'art. 1186 c.c., in quanto l'art. 11 del capitolato allegato al contratto di mutuo prevedeva la facoltà della banca di dichiarare la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine, ovvero di risolvere ipso iure il contratto, senza necessità di costituzione in mora, né di domanda giudiziale, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta, decorsi almeno 180 giorni dalla relativa scadenza, mentre l'art. 1186 c.c. non poteva essere considerata quale norma imperativa ed inderogabile. Nel caso di specie, l'atto di precetto risultava notificato allorquando erano decorsi ben più di 180 giorni dalla scadenza della prima rata e, dunque, la banca aveva legittimamente esercitato una facoltà ad essa riconosciuta dal contratto. Osserva la Corte che, secondo giurisprudenza consolidata la disposizione dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2022, n. 2411). Quanto meno secondo l'impostazione largamente maggioritaria accolta in dottrina, le norme codicistiche in tema di mutuo - ivi incluso, in particolare, l'art. 1819 cod. civ. - non contemplano ipotesi speciali di decadenza dal beneficio del termine. È all'art. 1186 cod. civ., pertanto, che bisogna fare riferimento per verificare se, in linea generale, in ambito di mutuo fondiario, vi sia la possibilità, per l'istituto bancario mutuante, di invocare questo rimedio (così da ritenere coerente con esso la menzionata disposizione di cui all'art. 11 delle condizioni generali del contratto di cui oggi si discute). Come noto, detta disposizione del codice civile trae il suo fondamento nel sopravvenire di fatti che accentuino il rischio del creditore di rimanere insoddisfatto e, più precisamente, nella sua ipotesi principale, si ricollega al verificarsi di una situazione di "insolvenza" che incide sulla garanzia patrimoniale generica offerta dal debitore. La differente ratio che sta alla base della decadenza dal beneficio del termine rispetto a quella che giustifica il ricorso alla risoluzione, così come il diverso funzionamento dei due istituti, si apprezzano in maniera agevole. Mentre la seconda presuppone un inadempimento idoneo a giustificare lo scioglimento del contratto, nella decadenza dal beneficio del termine per insolvenza a rilevare sono eventi che segnalano la compromissione della capacità del debitore di far fronte ai debiti futuri, dalla quale discende il diritto del creditore di chiedere immediatamente il pagamento di quanto dovuto. L'effetto della decadenza dal beneficio del termine è, quindi, quello di anticipare il termine di adempimento dell'obbligo di restituzione, rendendo immediatamente esigibile la prestazione: di inadempimento si potrà parlare, di regola, solo successivamente, qualora, a fronte della richiesta di immediato pagamento integrale, il debitore non risultasse in grado di soddisfare detta pretesa. È innegabile, tuttavia, che, per il contratto di mutuo (anche fondiario), il risultato pratico che consegue alla decadenza dal beneficio del termine è analogo a quello che si verifica in caso di risoluzione: in entrambi i casi, infatti, pur rimanendo ferme le differenze tra i due istituti in
7 punto di diritto - nella risoluzione, l'obbligo di restituzione, da parte del mutuatario, è una conseguenza dello scioglimento del contratto, cioè, più precisamente, della rimozione del regolamento negoziale che rimaneva ancora da attuare. A seguito della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, invece, si realizza immediatamente un'anticipazione ex lege del termine di adempimento dell'obbligo di restituzione, la quale, per il peculiare atteggiarsi del contratto di mutuo, pare idonea a determinarne indirettamente lo scioglimento - il mutuatario deve sempre restituire anticipatamente la somma che aveva ricevuto. Quanto si è finora detto circa il rapporto tra risoluzione e decadenza dal beneficio del termine nel contratto di mutuo permette di rimarcare i profili di peculiarità della previsione di cui all'art. 40, comma 2, T.U.B., dettata in materia di credito fondiario, ed i termini entro i quali essa incide sui rimedi a disposizione della banca per ottenere la restituzione anticipata del prestito. È indubbio che l'appena richiamata disciplina speciale miri a regolare le conseguenze del ritardo nel pagamento di una o più rate da parte del finanziato, circoscrivendo il potere generale della banca di invocare la risoluzione del contratto. Più precisamente, con riguardo all'ipotesi di mutuo fondiario, la norma si sovrappone, derogandovi, agli artt. 1819 e 1820 c.c., per un verso, richiamando direttamente la disciplina generale della risoluzione con riguardo all'inadempimento dell'obbligo di pagare una o più rate;
per l'altro, dettando regole speciali a tutela del mutuatario. Passando al contenuto della disposizione in esame, parte della dottrina ha sostenuto che essa introdurrebbe una distinzione tra l'ipotesi di "ritardato pagamento" e quella di "mancato pagamento" di una rata, assegnando a tali fattispecie una diversa rilevanza sul piano della possibilità per la banca di ottenere la risoluzione del contratto. Più in particolare, è stato sostenuto che essa sarebbe diretta a precisare ed integrare il disposto codicistico, riferito solo all'ipotesi di "mancato pagamento", fissando la rilevanza che assume sul piano della risoluzione la diversa circostanza del "ritardato pagamento". Altri, invece, muovendo dal rilievo che le regole in tema di risoluzione applicabili al mutuo appaiono astrattamente idonee a disciplinare tanto l'ipotesi di inadempimento assoluto quanto quella di inadempimento relativo, hanno ritenuto - ed il Collegio condivide tale seconda opinione - che l'art. 40, comma 2, T.U.B. risulta diretto a graduare la rilevanza del mancato rispetto del termine di scadenza sul piano della possibilità per il creditore di farne discendere la risoluzione del rapporto. Più specificamente, questa previsione stabilisce che il pagamento tardivo che rimanga contenuto entro i trenta giorni (si potrebbe parlare di ritardo minimo) - fermo, ovviamente, l'obbligo del debitore di corrispondere gli interessi moratori maturati - non legittima in alcun caso la banca a sciogliersi dal contratto, mentre il pagamento tardivo che avvenga dopo detto momento ma prima del centottantesimo giorno (ritardo grave) consente di ottenere tale risultato solo quando si ripeta per almeno sette rate. Benché la norma non ne faccia espressa menzione, se ne desume, implicitamente, che, quando il ritardo si protragga oltre (ritardo gravissimo), esso supera la soglia di rilevanza minima richiesta perché la banca possa invocare la risoluzione a prescindere dal numero di volte in cui lo stesso si è verificato. Tanto premesso, non occorre indugiare oltre in ordine al se, in presenza di un "mancato pagamento" (recte di un "ritardo gravissimo") - ma lo stesso ragionamento potrebbe essere esteso anche al verificarsi di un "ritardo grave" per almeno sette volte - la banca possa senz'altro
8 risolvere il contratto, oppure se al giudice sia comunque riservata la valutazione in merito all'importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. Consegue a quanto premesso che la previsione del menzionato art. 11 delle condizioni generali di contratto non può essere ritenuta una clausola vessatoria, risultando coerente col perimetro dettato dall'art. 40 TUB per circoscrivere le ipotesi in cui la può esigere dal mutuatario il CP_4 pagamento dell'intera somma prestata. Nel caso di specie, la banca ha intimato ai debitori il precetto quando erano certamente trascorsi almeno sei mesi dal mancato pagamento di sei rate del mutuo e i mutuatari avevano omesso il pagamento di 12 rate e, dunque, certamente sussistevano tutti i presupposti per dichiarare gli odierni appellanti decaduti dal beneficio del termine.
2.2. Col secondo, terzo e quarto motivo gli appellanti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in una errata interpretazione delle prove documentali omettendo di dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario per illiceità della causa ex art. 1418 c.c. ovvero ex art. 1344 c.c. perché stipulato in frode alla legge;
in ogni caso, per mancata declaratoria di inefficacia del contratto di mutuo fondiario ipotecario per simulazione ex art. 1414 c.c.
e ribadiscono che le parti avevano stipulato il mutuo Parte_1 Parte_2 fondiario ipotecario non solo con la finalità precipua di surrogare (o meglio, sostituire) il precedente mutuo in essere, bensì principalmente per costituire un'ipoteca a garanzia di debiti preesistenti derivanti da prestiti personali e che tale causa risultava illecita. Anche queste censure sono infondate. È sufficiente, al riguardo, richiamare quanto di recente affermato dalle sezioni unite della Suprema Corte (sent. n. 5841 del 5/3/2025), secondo cui “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo, il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”. Peraltro, nel caso di specie, come evidenziato nella sentenza impugnata e ribadito anche Contr dall'appellata, la non era affatto creditrice chirografaria prima di stipulare il mutuo che era stato stipulato, in parte per estinzione di pregresse esposizioni dei mutuatari con altri istituti di credito, mentre, per la restante parte, le somme erano state utilizzate dai mutuatari stessi e, dunque, non residuerebbe nessuno spazio nemmeno per ritenere simulato e non voluto dalle parti il contratto di mutuo.
2.3 Col quinto motivo di appello e censurano la sentenza Parte_1 Parte_2 impugnata nella parte in cui non ha accertato che, dai conteggi allegati dalla nell'atto di CP_4 precetto, risultava l'applicazione di un interesse di mora sull'intera rata, costituita, stante l'utilizzo del metodo di ammortamento c.d. alla francese, da una parte formata da capitale e da una parte formata da interesse corrispettivo, così da generare automaticamente una capitalizzazione di interessi di mora sugli interessi corrispettivi inclusi nella rata.
9 Inoltre, secondo gli appellanti, oltre a generare anatocismo, questo sistema di calcolo del tasso di mora generava usura contrattuale ab origine, in quanto sommava il tasso corrispettivo pari al 2,754%, con il tasso di mora pari al 7,988%, con un tasso totale pari al 10,742%, in presenza di un tasso soglia usura, determinato trimestralmente dal M.E.F., al momento della stipula contrattuale in data 08/07/2011 e per lo specifico prodotto, pari al 7,988%. La censura è certamente infondata quanto al contestato effetto anatocistico dell'applicazione degli interessi di mora anche sulle rate già scadute e contenenti, in parte, già il conteggio degli interessi maturati. Come indicato anche dalla sentenza impugnata le previsioni di cui agli artt. 5 del contratto e 13 del capitolato, riportate dagli stessi attori, sono rispettose dell'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000), dettata in attuazione dell'art. 120 TUB in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, che stabilisce, al comma 1, che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Al comma 2, è previsto che: “Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Quanto, invece, alla prospettata usurarietà del tasso di interesse derivante dall'applicazione del tasso di mora congiuntamente a quello degli interessi corrispettivi, va evidenziato che, diversamente da quanto opinato dagli appellanti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 08/04/2024, n. 9201).
2.4 Il sesto motivo di appello ha per oggetto l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto usurari i vantaggi stabiliti nel contratto di mutuo a favore della Banca, con specifico riferimento alla mancata inclusione nel TAEG della commissione per l'estinzione anticipata del mutuo. La censura è infondata atteso che la Corte di Cassazione ha, ormai, chiarito che ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi,
10 invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cassazione civile, sez. I, 08/07/2024, n. 18497).
2.5 Col settimo e con l'undicesimo motivo gli appellanti denunciano che la sentenza impugnata non ha riconosciuto l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali ex art.1346 c.c., sia quanto agli interessi c.d. corrispettivi che quanto a quelli di mora ma, invero, la censura è inammissibile perché non si confronta che le argomentazioni rese dal Giudice di primo grado ma prospetta l'asserita sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori e, inoltre, che “in contratto viene indicato come TAEG il 7,770%, mentre dal ricalcolo effettuato, considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze assicurative, ecc.), che ammontano ad un totale di €. 4.065,04, il TAEG è risultato pari al 7,425%, la qual cosa, evidentemente, produce ulteriormente indeterminatezza delle condizioni contrattuali”. Tuttavia, è evidente che l'eventuale divergenza tra il costo complessivo del finanziamento indicato nel contratto di mutuo e quello effettivo non potrebbe incidere sulla determinatezza delle relative clausole ma, semmai, sul rispetto delle norme sulla c.d. trasparenza bancaria.
2.6 Con l'ottavo motivo di appello e prospettano l'omessa o Parte_1 Parte_2 comunque errata pronuncia del primo Giudice in ordine alle norme sulla pubblicità ingannevole Par ex d. l.gvo 2 agosto 2007 n.145 (codice del consumo) asserendo che il TAEG o dichiarato in contratto era del 2,840%, mentre, invece dal ricalcolo effettuato con tutti gli oneri assicurativi era risultato pari al 4,470%, Ancora una volta la censura, prima ancora che infondata, è inammissibile perché non si Par confronta con la motivazione della sentenza nella quale è chiarito che “l' non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne Par discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell' non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB” 2.7 Attesa l'inammissibilità o l'infondatezza di tutte le censure prospettate dagli appellanti, non risulta necessario procedere al “ricalcolo del piano di ammortamento” richiesto col nono motivo di appello.
2.8 Risulta inammissibile il decimo motivo di gravame con il quale gli appellanti denunciano il vizio di ultra petizione nel quale sarebbe incorso il primo Giudice affermando che era “da escludere che il piano di ammortamento alla francese dia luogo, di per sé, ad un fenomeno anatocistico”. Dichiarando e di concordare con tale affermazione di diritto, Parte_1 Parte_2 non è chiaro l'interesse degli appellanti alla eventuale riforma di questa parte della sentenza.
2.9 In relazione al contratto di prestito personale, invece, e Parte_1 Parte_2 lamentano che l'esistenza di tale rapporto non era mai stata contestata dalle controparti e, quindi, che il Giudice di primo grado aveva omesso di considerare tutte le eccezioni formulate in primo grado rispetto a tale rapporto ovvero che:
- le parti avevano convenuto un tasso di mora fisso nella stessa misura dell'interesse corrispettivo del 7,11% da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento sicché l'interesse di mora previsto non era sostitutivo di quello corrispettivo,
11 ma aggiuntivo a quello corrispettivo e quindi, lo stesso dava adito ad anatocismo, oltre a poter produrre il superamento del tasso soglia di usura.
- il TAEG effettivo, considerando le spese iniziali (spese di istruttoria, di perizia, di polizza assicurativa) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata, risultava pari al 7,425%, diverso da quello contrattuale del 7,770%, così da risultare indeterminato e causa di pubblicità ingannevole.
- considerando le spese previste per l'estinzione anticipata, il TAEG così determinato risulta sempre superiore al tasso soglia usura del 18,913% rilevato dal M.E.F. per il periodo e la classe di operazioni in oggetto;
Tuttavia, tali censure risultano tutte inammissibili in quanto prescindono completamente dalla motivazione resa, sul punto, dal primo Giudice il quale non dubitava dell'esistenza del rapporto di finanziamento ma evidenziava che gli attori, in violazione dell'onere probatorio su di essi gravante, non avevano prodotto un contratto debitamente sottoscritto con la conseguenza che non potevano essere prese in esame tutte le eccezioni relative alla validità delle clausole asseritamente regolanti tale rapporto.
2.10 Ulteriori censure riguardano la parte della sentenza con cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria per illegittima segnalazione degli appellanti nei sistemi di informazione creditizia e nella centrale rischi della banca d'Italia. Gli appellanti ritengono che, risultando illegittime le pretese creditorie dell'istituto di credito, tale domanda doveva necessariamente essere accolta e, inoltre, richiamano alcuni principi affermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine alle ipotesi di erronea o ingiustificata segnalazione alla Centrali rischi. Tuttavia, premesso che, come sopra indicato, non vi è nessun motivo per ritenere, anche in parte, infondate le pretese dalla nei confronti degli attori, le affermazioni richiamate dagli CP_4 appellanti sono prive dei minimi requisiti di specificità per poter condurre ad una rivisitazione della sentenza impugnata.
2.11 Ulteriori censure riguardano la parte della sentenza relativa alla operatività delle polizze Contr assicurative “ ”, in convenzione tra e abbinate al mutuo ed al prestito CP_8 CP_1 personale. In primo luogo e lamentano che il Tribunale aveva rilevato Parte_1 Parte_2
l'effettiva idoneità del dépliant di presentazione della polizza e del documento di CP_8 sintesi del mutuo ad indurre in errore il in ordine alla portata della copertura Pt_2 assicurativa per malattia, lasciando intendere che qualsivoglia malattia, se tale da cagionare una inabilità totale temporanea al lavoro, rientrasse nel rischio assicurato, mentre le condizioni di assicurazione prevedevano la ricorrenza di un intervento chirurgico con ricovero di almeno otto giorni;
tuttavia, secondo il primo Giudice, gli appellanti non avevano in alcun modo specificato il tipo di pregiudizio – patrimoniale o non patrimoniale – sofferto in dipendenza della condotta altrui.
Ancora una volta, tuttavia, gli appellanti non hanno formulato nessuna concreta censura rispetto all'ampia e corretta motivazione resa dal Tribunale che, richiamato l'art. 27 del Cod. Consumo, aveva rilevato innanzitutto come una pratica commerciale scorretta non possa configurare un'ipotesi di nullità contrattuale, non essendo peraltro state dedotte cause di annullamento del contratto stesso. Prendendo in esame la tutela risarcitoria astrattamente
12 configurabile come ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. riconducibile all'illecito aquiliano, il Tribunale rilevava, altresì che “gli attori si sono limitati a dedurre il carattere ingannevole della pubblicità ed a quantificare i danni (peraltro determinati cumulativamente anche in conseguenza di differenti condotte asseritamente illecite), ma non hanno in alcun modo specificato il tipo di pregiudizio – patrimoniale o non patrimoniale – sofferto in dipendenza della condotta altrui, tantomeno è stato dimostrato il nesso causale tra la pratica commerciale scorretta ed il pregiudizio sofferto nella propria sfera giuridica. Difetta, quindi, l'allegazione e la prova degli elementi costitutivi della tutela risarcitoria”. Gli appellanti rispetto a tale articolata e corretta motivazione si sono limitati a contestare il rilievo di mancata allegazione del tipo di pregiudizio sofferto, asserendo che al Giudice di primo grado sarebbe sfuggito “che tutta la citazione verte sul fatto che a seguito del sinistro non onorato dalle Contr compagnie la ha proceduto con una P.E.I. a carico dell'immobile ipotecato”. CP_1
Proprio tale affermazione avversaria dimostra però il fatto che in realtà il danno lamentato viene ricondotto dagli stessi appellanti non all'eventuale pubblicità ingannevole, ma al contestato inadempimento contrattuale (“sinistro non onorato”), inadempimento che il Giudice di prime cure ha però ritenuto insussistente, ravvisando per contro la legittimità del rifiuto di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa. Quanto, invece, alle polizze n. 5019/01 e n. 5329/02, abbinate al finanziamento personale, va premesso che nella sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato “la genericità della domanda, la quale non contiene una puntuale indicazione del rischio assicurato e della riconducibilità ad esso dell'evento in concreto verificatosi”.
e lamentano che il “Giudice avrebbe dovuto dedurre che, Parte_1 Parte_2 atteso che il contratto finanziario era inesistente, di conseguenza dovevano essere considerate inesistenti anche le polizze assicurative ad esso ipoteticamente collegate”. Tuttavia, tale prospettazione risulta errata, perché il Tribunale non ha affermato l'inesistenza del contratto di finanziamento, ma che la mancata produzione in giudizio del contratto, le cui clausole si assumevano come illegittime, non potrebbe condurre, comunque, all'accoglimento delle domande formulate dagli appellanti atteso che verrebbe a mancare qualunque titolo per richiedere alla il pagamento di un indennizzo. CP_1
Nel prosieguo dell'atto di impugnazione, e lamentano che le Parte_1 Parte_2 polizze assicurative sarebbero state fatte sottoscrivere, contestualmente al contratto di mutuo, da soggetti non abilitati e non iscritti al RUI – Registro Unico Intermediari Assicurativi dell'Ivass, ma tale deduzione risulta smentita nell'ultima parte della sentenza impugnata, senza che la motivazione ivi espressa sia stata fatta oggetto di alcuna specifica censura. Soprattutto gli appellanti non spiegano quale conseguenza ciò possa avere ai fini del giudizio. Ancora, e sempre omettendo di prendere in esame la Parte_1 Parte_2 motivazione addotta dal primo Giudice, hanno formulato apodittiche deduzioni confondendo peraltro garanzie e polizze. In particolare, e ritengono che sarebbe falso che il sinistro Parte_1 Parte_2 non fosse coperto dalla polizza “non trattandosi di infortunio, ma di malattia”. Tuttavia, sul punto nella sentenza impugnata si legge che “la copertura assicurativa richiesta dai coniugi e in relazione al mutuo si riferisce al rischio di inabilità temporanea e totale al lavoro Pt_2 Parte_1 in seguito a malattia, con riferimento alla malattia diagnosticata a nel mese di giugno 2014. Parte_2
13 È, altresì, pacifico che la malattia in questione non abbia comportato un ricovero con intervento chirurgico e degenza di almeno otto giorni, come invece previsto dalle condizioni di assicurazione nella definizione del rischio assicurato. In base alle condizioni di polizza, dunque, l'evento che ha colpito non rientra nel Parte_2 rischio assicurato”. Né gli appellanti hanno contestato che la malattia subita dal Parte_2 abbia comportato un ricovero con intervento chirurgico e degenza di almeno otto giorni. Ancora, gli appellanti sembrano contestare la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto assicurativo e i termini della copertura assicurativa non potevano essere individuati in quelli di cui ai contratti di mutuo e di finanziamento – come preteso da
[...]
e – ma erano regolati dalle condizioni generali prodotte in giudizio Parte_1 Parte_2 dalla compagnia assicurativa. Gli appellanti, infatti, rilevano “che non si potevano contestare condizioni che non si conoscevano, che non si erano mai sottoscritte in nessun atto e che sono state conosciute solo 6 mesi dopo l'apertura del sinistro di giugno 2014, arrivate par posta a dicembre 2014. Pertanto, quel fascicolo informativo dal punto di vista legale non ha alcun valore, perché prodotto solo 6 mesi dopo dall'apertura del sinistro”. Tuttavia, gli appellanti non hanno mai contestato che il ebbe a sottoscrivere, in Pt_2 occasione della stipula del mutuo fondiario e del finanziamento personale, anche il modulo di adesione alle due polizze collettive nel quale era indicato che l'assicurato aveva ricevuto, letto, ben compreso e accettato il relativo fascicolo informativo. Come indicato nella sentenza impugnata, quindi, e mai contestato dagli appellanti, il Pt_2
“era, quindi, edotto – o avrebbe dovuto esserlo, secondo l'ordinaria diligenza – della definizione del concetto di malattia ai fini della delimitazione del rischio assicurato. Tramite il rinvio espresso operato dal modulo di adesione sottoscritto dall'assicurato, il contenuto delle condizioni di assicurazione integra il contratto stesso, definendo e delimitando l'oggetto del contratto, ossia l'area del rischio assicurato. Non è, peraltro, necessaria la specifica sottoscrizione della predetta clausola di rinvio, dal momento che la definizione del rischio assicurato integra, come si è detto, una delimitazione dell'oggetto del contratto, non già una limitazione di responsabilità dell'assicuratore”.
2.12 Infine, gli appellanti censurano la sentenza impugnata relativamente alla parte in cui ha aderito alle conclusioni del CTU nominato nel giudizio di primo grado per verificare se il grado di invalidità del fosse riconducibile nell'alveo dei sinistri coperti dalle polizze Pt_2 collettive n. 5019/01 e n. 5329/02. In primo luogo, e contestano l'affermazione contenuta nella Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata secondo cui la predetta “relazione peritale appare scevra da vizi logici e metodologici”: secondo gli istanti, per fare una simile osservazione il Giudice dovrebbe avere una specifica competenza medico-chirurgica con specializzazione in cardiologia e cardiochirurgia. È evidente, tuttavia, che il Tribunale riteneva necessaria la nomina di un ausiliario in possesso delle necessarie competenze tecniche e affermava la correttezza dell'elaborato peritale sotto il profilo della logica e della metodologia seguita dal consulente. Né appaiono conferenti i riferimenti alla scarsissima conoscenza della clinica medico-chirurgica in generale e di quella cardiologica in particolare da parte del CTU, specializzatosi solo a luglio 2017, che svolge l'attività di medico legale presso l'obitorio di Giugliano. È evidente, infatti, che la specializzazione in medicina legale consentiva al CTU di valutare il grado di invalidità derivante dalla patologia insorta al Pt_2 successivamente alla stipula delle polizze assicurative.
14 Dopo una serie di valutazioni di carattere giuridico, sostanzialmente già esaminate nell'analisi dei precedenti motivi di appello, gli appellanti hanno evidenziato che il CTU aveva acquisito documenti non prodotti dalle parti (richiedendo al periziando la cartella clinica di un intervento pregresso non oggetto di sinistro) in violazione del principio dispositivo e delle disposizioni sulle preclusioni assertive e istruttorie. In particolare, e si riferiscono alla cartella clinica di ricovero Parte_1 Parte_2 del presso il Policlinico San Donato, avvenuto nel 2009, per praticare un intervento per Pt_2 insufficienza valvolare aortica ed aneurisma dell'aorta ascendente bronco-pneumopatia cronica. Tuttavia, gli appellanti non specificano in quale modo l'acquisizione di tale documento avrebbe influito sulle conclusioni del CTU considerando anche che risulta documentalmente provato che tale cartella clinica venne trasmessa via pec al CTU proprio dal durante le Pt_2 operazioni peritali e, dunque, ogni eventuale nullità risulterebbe sanata ex art. 157 c. 3 c.p.c. Nel merito, e osservano che il CTU riferiva che il periziando Parte_1 Parte_2 era affetto dalle seguenti minorazioni:
• cardiopatia ipertensiva(“in esiti di intervento di asportazione di aneurisma con tecnica NT”);
• broncopatia cronica;
• gonartrosi in soggetto obeso con pregressa lesione del LCA;
• sindrome depressiva reattiva di grado lieve. L'Ausiliario, inoltre, affermava che la polizza infortuni e malattia è uno dei rari (unici) ambiti in cui non si procede per valutazione complessiva, ma per somma aritmetica tra le singole patologie oggetto di valutazione e determinava la percentuale invalidante complessiva nel 43% ai sensi del DM 12-7-2000, ovvero, ai sensi del DM 5-2-1992, del 47%, in entrambi i casi inferiore alla franchigia del 60%. In particolare, il CTU evidenziava che:
- non poteva essere oggetto di valutazione la sindrome depressiva in quanto essa non era stata dichiarata dal periziando nel corso delle operazioni peritali, non risultava in essere alcun trattamento farmacologico e non risulta alcuna visita specialistica;
- per quel che riguarda la broncopatia l'assicurato non assumeva alcuna terapia farmacologica volta a contrastare siffatta problematica e la documentazione medica in atti era scarsa e, quindi, per essa era attribuibile una percentuale invalidante del 15% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 333: “insufficienza respiratoria lieve, secondo i parametri di cui all'. all. 2 parte A” di cui al D.M. 12-7-2000;
- per quel che riguarda la gonartrosi, in soggetto obeso, risultava arduo individuare il confine, ovvero se trattasi di patologia antecedente alla stipula della polizza o concomitante all'apertura del sinistro del 10-6-2014. In ogni caso alla patologia attinente all'apparato osteo-articolare era attribuita una percentuale invalidante del 23% in analogia al codice n. 273: “anchilosi rettilinea in ginocchio (180 gradi) fino a 23%” di cui al D.M. 12-7-2000;
- quanto ai postumi relativi alla crisi ipertensiva del 10-6-2014, il CTU la riteneva valutabile, in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al D.M. 12-7-2000, nella misura del 5% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 13: “ipertensione arteriosa non complicata, non perfettamente controllata con terapia ovvero controllata mediante complesso trattamento farmacologico, fino a 10%” ovvero, ai sensi del D.M. 5-2-1992, una percentuale invalidante dell'11% in analogia al riferimento tabellare n. 6445: “coronaropatia lieve, I classe NYHA 11-20%”. In particolare, il consulente
15 evidenziava che la cardiopatia ipertensiva non poteva essere valutata ai fini della determinazione della percentuale di invalidità rilevante per la polizza oggetto di lite perché la stessa era preesistente alla stipula del contratto assicurativo e conseguenza dell'intervento di asportazione di aneurisma eseguito nel 2009. Gli appellanti, tuttavia, contestano tale ultima affermazione evidenziando che, proprio dalla cartella clinica acquisita dal CTU direttamente dal risultava che la causa Pt_2 dell'aneurisma aortico era stata la “valvola aortica bicuspide congenita” di cui il paziente era affetto dalla nascita e non la cardiopatia ipertensiva e che, dopo l'intervento chirurgico, il era guarito senza nessun postumo;
richiamano il certificato medico specialistico con Pt_2 il quale la cardiologa dr.ssa , direttore del reparto di cardiologia del P.S.I. Persona_3 CP_10 dell' , assegnava, a seguito della crisi cardiaca-ipertensiva intervenuta
[...] Controparte_11 nel 2014, la III classe NYHA.
In conclusione, e evidenziano che, diversamente da quanto Parte_1 Parte_2 indicato dal CTU e recepito acriticamente dal Giudice di primo grado, le patologie da cui era risultato affetto il dopo la crisi ipertensiva del 10.6.2014, dovevano essere valutate Pt_2 almeno all'80% di I.C., così come d'altra parte le aveva valutate l'esperto CTU dott. Per_4
nominato dal Tribunale di Napoli Nord per la valutazione dell'invalidità civile.
[...]
Anche quest'ultimo motivo di appello è infondato. Anche questo Collegio, infatti, ritiene condivisibili sul piano logico e correttamente argomentate le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado in ordine alla impossibilità di ricondurre la cardiopatia ischemica di cui è risultato affetto il esclusivamente alla crisi ipertensiva del giugno del 2014. Pt_2
D'altra parte, come evidenziato nella sentenza appellata, anche la più volte richiamata – dagli appellanti – relazione di CTU depositata nel procedimento di ATP riferiva detta patologia all'intervento per insufficienza valvolare aortica ed aneurisma dell'aorta ascendente subito dal nel 2009. La locuzione “in esiti di”, infatti, appare inequivocabilmente idonea a Pt_2 ricondurre la cardiopatia ischemica cronica a tale intervento e non certo, o almeno, non soltanto, all'episodio del giugno del 2014. Per completezza, appare utile evidenziare che, in ogni caso, pur volendo ritenere che, come sostenuto dagli appellanti, la percentuale di invalidità del sia superiore al limite del Pt_2
60% previsto nelle condizioni generali di assicurazione, risulterebbe comunque fondata l'eccezione, non esaminata dal primo Giudice perché assorbita dalla diversa ratio della decisione, di perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1892 c. 3 c.c. In particolare, le compagnie sin dalla propria costituzione nel giudizio di primo grado, CP_1 avevano evidenziato che, in sede di adesione alla copertura assicurativa invocata (ottobre 2012) il dott. ebbe a dichiararsi in buono stato di salute ed esente da patologie necessitanti Pt_2 trattamenti medici/farmacologici continuativi nel tempo. Tuttavia, nel corso dell'istruttoria della pratica di sinistro, e quindi solo dopo la verificazione dell'evento (2014), l'Assicuratore aveva appreso - grazie all'acquisizione dei documenti medici nel corso della visita medico legale e quindi della successiva relazione medico legale del dott.
- che il dott. nel mese di ottobre 2012 non si trovava affatto in Persona_5 Pt_2
16 buono stato di salute in quanto consapevolmente affetto da un serio quadro pluripatologico cronico- degenerativo. All'epoca, infatti, egli era si era dovuto sottoporre ad intervento chirurgico di NT per aneurisma dell'aorta ascendente con sostituzione valvolare aortica e protesi aorta ascendente e, inoltre, era già affetto da BPCO (bronco pneumopatia cronica ostruttiva). Attesa la contraddizione tra la dichiarazione di buono stato di salute rilasciata con dolo o, quanto meno, con colpa grave ed il reale stato di salute in cui il dott. si trovava in Pt_2 quel momento (ottobre 2012) la convenuta aveva, quindi, eccepito la perdita del diritto all'indennizzo secondo quanto previsto dall'art. 1892 c. 3 c.c. Ebbene, secondo la giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/03/2025, n. 7336), in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. Nel caso di specie la dichiarazione resa dal dott. di essere in buono stato di salute era Pt_2 certamente inesatta essendo egli affetto da quadro pluripatologico cronico degenerativo almeno dal 2009; tale dichiarazione era resa con dolo o, quanto meno, con colpa grave essendo il dott. perfettamente a conoscenza del proprio stato di salute e, quindi, delle serie patologie Pt_2 cardio-respiratorie che lo affliggevano da parecchi anni prima e per cui era in cura medico/farmacologica continuativa. Infine, può anche ritenersi che la dichiarazione sia stata determinante del consenso dell'Assicuratore, il quale, verosimilmente, mai avrebbe accettato di assicurare un soggetto affetto da un siffatto stato morboso. Consegue a quanto premesso che aveva diritto di rifiutare la liquidazione della CP_3 prestazione assicurativa ai sensi dell'art. 1892, terzo comma c.c. a norma del quale: “Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente (tre mesi dalla scoperta della reticenza), egli (l'assicuratore) non è tenuto a pagare”. In conclusione, l'appello proposto da e risulta infondato e Parte_1 Parte_2 deve essere rigettato.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi- stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
Controparte_4 Controparte_12
[...]
[...]
[...] ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 2021/2022 pubblicata in data 30.5.2022, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto: Parte_1 Parte_2
2. condanna e al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...] delle spese di lite che si liquidano in € 17.179,00 Controparte_4
(diciassettemilacentosettantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_12 Controparte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano Controparte_2 in € 17.179,00 (diciassettemilacentosettantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 12/11/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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