Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente relatore Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 202/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Francesca Romana BELLI e dell'avv. Oreste MANZI Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. GAMBONI CLAUDIA e - domiciliazione Controparte_1 telematica
, con il patrocinio dell'avv. Simone BENELLI Controparte_2 appellati
Oggetto: opposizione all'esecuzione art. 615 c.p.c. posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 6/3/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente premesso nella sentenza qui appellata, “La presente vicenda processuale concerne l'opposizione avanzata da avverso Controparte_1 la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n.13780202300001481000 del bene mobile registrato targato FX558KS emesso da Controparte_3
limitatamente all'importo di € 6.098,13 portato dagli Avvisi di
[...]
Addebito formati dall n. 43720160000357971000 notificato il 04.05.2016 Pt_1 dell'importo di € 2.735,14 , n. 43720160001592245000 notificato il 07.11.2016 dell'importo di € 455,59 e n. 43720170001343148000 notificato il 08.11.2017 dell'importo di € 2.783,44 . Nell'atto introduttivo del giudizio ha dedotto in via pregiudiziale la Controparte_1 nullità degli AVA in ragione della loro mancata notificazione e la conseguente prescrizione delle pretese creditorie rivendicate dall . Controparte_4
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“Detto potere deve però essere esercitato - come avviene in tutti i casi di analoghi interventi officiosi del giudice - sulla base di prove, comprese quelle documentali, "ritualmente" acquisite al processo nonché di fatti anche essi "ritualmente" acquisiti al contraddittorio, e sempre nel rispetto del c.d. "principio di tempestività di allegazione della sopravvenienza", che impone la tempestiva acquisizione degli elementi probatori e documentali nei momenti difensivi successivi a quello in cui è stata sollevata l'eccezione di prescrizione” e la motivazione è ancora più eloquente, allorchè argomenta come “Non può ... dubitarsi che la sentenza n. 15661 del 2005 nell'individuare il discrimine tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato
pag. 2 di 5 e nel collocare tra queste ultime l'eccezione di interruzione della prescrizione, si ponga in continuità logico- giuridica con le precedenti sentenze delle Sezioni Unite - relative al principio di non contestazione(Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353); alle preclusioni e decadenze in tema di fatti da allegare e di indicazione di prove (Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit.); ed ancora di rituale e tempestiva acquisizione anche delle prove documentali (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8203) - che non possono, dunque, non trovare applicazione anche con riferimento alla determinazione dei tempi e delle modalità richiesti perchè l'eccezione in senso lato(nella specie: eccezione di interruzione della prescrizione) abbia ingresso nel giudizio” In altre parole, sembra doversi cogliere il perdurare di un limite di natura probatoria, ove anche si dia ingresso all'esame dell'eccezione in senso lato di cui si è detto. Ebbene, la disamina della questione non può prescindere dalla natura del giudizio, dalla tipologia degli interessi qui dedotti e dalla stessa dinamica processuale come in concreto sviluppatasi. Di questa necessità si trova riscontro nella pronuncia di Cassazione civile sez. un., 7/5/2013, n. 10531, secondo cui “il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto” e il concetto è sviluppato nella motivazione, ove si legge che “... il regime delle eccezioni è in funzione del valore primario del processo costituito dalla giustizia della decisione e che non deve esser dato spazio a un effetto contrario, che si verificherebbe se ogni questione, anche per sua natura rilevabile d'ufficio, fosse sottoposta ai limiti preclusivi di allegazione e prova a cura di parte che sono esposti dalla tesi che si intende definitivamente superare”. Nel caso di specie, dunque, occorre considerare innanzi tutto che il giudizio è di opposizione ad esecuzione, ovvero un giudizio in cui non è in contestazione il titolo, già formatosi, e la sola difesa del ricorrente è precisamente riferita all'inutile decorso del tempo, in danno della pretesa creditoria di : ciò di per sè introduce il concetto Pt_1
(e dunque la tematica processuale) degli atti interruttivi della prescrizione, negati da chi propone l'opposizione. In secondo luogo, va rilevato che il bene oggetto di giudizio è una prestazione di natura pubblicistica, soggetta a regole sue proprie e stringenti, tali per cui è sottratta ad la facoltà di disporre del diritto, in alcun modo. Ciò avvalora la tesi di una più Pt_1 ampia accezione delle necessità probatorie, in ossequio al principio per il quale “nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può
pag. 3 di 5 ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado” (Cassazione civile sez. lav., 15/5/2018, n. 11845): in altre parole, irrilevante, ai fini dell'allegazione della
contro
-eccezione di prescrizione la tardività della costituzione di , bene si possono considerare, in Pt_1 quanto indispensabili, i documenti prodotti contestualmente alla proposizione della relativa difesa. Ancora, l'ente agisce sotto l'egida della presunzione di legittimità dei relativi atti1, il che ulteriormente avvalora la tesi per cui sarebbe stato necessario già in prime cure verificare che l'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente non fosse validamente – ancorchè con una costituzione tardiva – contraddetta ex adverso.
Passando ora agli atti interruttivi, gli stessi – allegati con la costituzione di in Pt_1 primo grado – sono stati correttamente indicati nella nota autorizzata, ma non sono risultati effettivamente utili, se non con riferimento all'atto n. 437 2017 00013431 48 000 - formato il 24 ottobre 2017 per € 2.492,86 (doc. 4/g) e in atto di costituzione si era limitato ad affermare – in termini neppure del tutto chiari – che “l' , Pt_1 prescindendosi dalla conclamata tardività di costituzione in giudizio, cui ne è correttamente conseguita la relativa “decadenza”, non abbia comunque dato prova, nei documenti come tardivamente depositati, delle “notifiche dei ruoli relative agli AVA, di cui si è discusso”, espressamente chieste dal ricorrente, ed in tanto ne sovviene, pacificamente, come si è detto nel Capitolo relativo, che si è determinato la “nullità/annullabilità dei ruoli” e di conseguenza la “nullità/annullabilità di ogni atto a questi susseguenti”, per cui è, comunque, “privo di pregio la disquisizione fatta dall' relativa alla interruzione della prescrizione” - pag. 7 della memoria di Pt_1 costituzione), sicchè deve ritenersi che la PEC abbia, come indicato da , Pt_1 interrotto il termine a prescrivere. L'appello deve dunque essere accolto limitatamente a quanto sopra, con rigetto del ricorso del n parte qua. CP_1
4. Le spese del doppio grado possono peraltro essere integralmente compensate – e tra le parti tutte – in ragione della particolarità della tematica sottoposta a giudizio, che non ha visto espresse statuizioni nella giurisprudenza di
pag. 4 di 5 legittimità (a quanto consta) e per il contrasto interpretativo delle norme di riferimento.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 73/2024 del Tribunale di Rimini resa e Pt_1 pubblicata il giorno 7/3/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello, 1. rigetta il ricorso di per la parte relativa all'atto n. 437 2017 Controparte_1
00013431 48 000 - formato il 24 ottobre 2017 per € 2.492,86;
2. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. compensa per intero e tra le parti tutte le spese processuali del doppio grado. Bologna, 6/3/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 si veda, in altro ambito, ma con affermazione di principio utile al presente, Cassazione civile sez. III,
26/06/2020, n.12898, secondo cui “Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché l' svolge la sua azione attraverso CP_6 atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento”