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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 3546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3546 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 21/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1797/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa all'avv. Michele Capasso
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenz Controparte_1
NN RE e GE RE
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso 1.7.2024 la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1524/2024 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da per il riconoscimento CP_1 dell'inquadramento nel III livello del CCNL Terziario distribuzione e servizi a decorrere dal 29.10.2001 e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 23.11.2016, oltre accessori.
L'appellato si difendeva chiedendo la conferma della sentenza.
Alla odierna udienza le parti dichiaravano di voler transigere la lite alle condizioni di cui al verbale di conciliazione allegato al verbale di udienza.
2.- Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere. Detta ipotesi si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione;
essa non si traduce però nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11-04-2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06/03/2019
[Ord.], n.6444; Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n. 10553).
Viene meno, quindi, il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09-04-1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27-03-1999, n. 2937).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano regolate come indicato nel suddetto verbale di conciliazione, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate.
Così deciso in Napoli, il 21/10/2025
L'estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 21/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1797/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa all'avv. Michele Capasso
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenz Controparte_1
NN RE e GE RE
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso 1.7.2024 la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1524/2024 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da per il riconoscimento CP_1 dell'inquadramento nel III livello del CCNL Terziario distribuzione e servizi a decorrere dal 29.10.2001 e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 23.11.2016, oltre accessori.
L'appellato si difendeva chiedendo la conferma della sentenza.
Alla odierna udienza le parti dichiaravano di voler transigere la lite alle condizioni di cui al verbale di conciliazione allegato al verbale di udienza.
2.- Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere. Detta ipotesi si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione;
essa non si traduce però nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11-04-2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06/03/2019
[Ord.], n.6444; Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n. 10553).
Viene meno, quindi, il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09-04-1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27-03-1999, n. 2937).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano regolate come indicato nel suddetto verbale di conciliazione, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate.
Così deciso in Napoli, il 21/10/2025
L'estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone