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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8544 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr.Maria Rosaria Lombardi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17234/2025 R.G. Previdenza
TRA Parte 1 rapp.to e difeso dall'avv. Gianluigi Montesano OPPONENTE
E
CP_1 in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'avv Roberto Maisto.
OPPOSTA
Avente ad OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente: cessazione della materia del contendere ed accoglimento Per l'CP 1 cessazione della materia del contendere .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 luglio 2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione numero e n. 01-0027868535, notificata in data 26/06/2025 a mezzo Racc., relativa ad atto di accertamento n. CP 1.5100.12/12/2023.0930884 del 12/12/2023 riferito all'anno
2021, per omesso versamento di contributi previdenziali, contenente la richiesta di pagamento della sanzione amministrativa e spese nella misura complessiva di €. 2.253,05 Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: " accertare e dichiarare, la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 01-0027868535, notificata in data 26/06/2025 per omessa e/o irrituale notifica al ricorrente dell'atto di accertamento n. CP_1 5100.12/12/2023.0930884 del 12/12/2023 relativo all'anno 2021; - accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta decadenza dell' CP 1 dall'azione a riscuotere la sanzione amministrativa a carico del ricorrente per i pretesi contributi previdenziali omessi per l'anno 2021, per un ammontare complessivo di €. 2.253,05 e di cuiall'ordinanza-ingiunzione n. 01-0027868535, notificata in data 26/06/2025, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso;
- accertare e dichiarare, comunque, l'avvenuta estinzione del diritto dell' CP 1 a riscuotere la sanzione amministrativa a carico del ricorrente per un ammontare complessivo di €. 2.253,05 e di cui all'ordinanza-ingiunzione n. 01-0027868535, notificata in data
26/06/2025, nonché avverso tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso;
- condannare, altresì, l' CP 1 al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari."
In punto di fatto esponeva in relazione alla prima ordinanza l'avvenuto pagamento in odine alla seconda che la ordinanza non aveva fatto seguito ad alcun atto prodromico notificato e pertanto eccepiva la decadenza e prescrizione del diritto Si costituiva l' CP 1 che deduceva di avere provveduto ad annullare la ordinanza Non necessitando la causa di ulteriore istruttoria, la stessa è stata decisa.
Deve evidenziarsi che nel corso del giudizio è intervenuto il provvedimento di annullamento della ingiunzione che ha determinato il venir meno del motivo di contestazione per parte qua, che impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
-
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Nella fattispecie in esame il bene della vita richiesto è stato ottenuto
Questo Giudice in ragione del cd principio di soccombenza virtuale condanna l'ente al pagamento delle spese del giudizio, la cui liquidazione effettuata in dispositivo è avvenuta in ragione del valore della controversia, dell'applicazione dei minimi e della esclusione della fase di trattazione ed istruttoria non avvenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l'CP 1 al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 900,00 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione. Napoli 19 novembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr.Maria Rosaria Lombardi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17234/2025 R.G. Previdenza
TRA Parte 1 rapp.to e difeso dall'avv. Gianluigi Montesano OPPONENTE
E
CP_1 in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'avv Roberto Maisto.
OPPOSTA
Avente ad OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente: cessazione della materia del contendere ed accoglimento Per l'CP 1 cessazione della materia del contendere .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 luglio 2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione numero e n. 01-0027868535, notificata in data 26/06/2025 a mezzo Racc., relativa ad atto di accertamento n. CP 1.5100.12/12/2023.0930884 del 12/12/2023 riferito all'anno
2021, per omesso versamento di contributi previdenziali, contenente la richiesta di pagamento della sanzione amministrativa e spese nella misura complessiva di €. 2.253,05 Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: " accertare e dichiarare, la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 01-0027868535, notificata in data 26/06/2025 per omessa e/o irrituale notifica al ricorrente dell'atto di accertamento n. CP_1 5100.12/12/2023.0930884 del 12/12/2023 relativo all'anno 2021; - accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta decadenza dell' CP 1 dall'azione a riscuotere la sanzione amministrativa a carico del ricorrente per i pretesi contributi previdenziali omessi per l'anno 2021, per un ammontare complessivo di €. 2.253,05 e di cuiall'ordinanza-ingiunzione n. 01-0027868535, notificata in data 26/06/2025, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso;
- accertare e dichiarare, comunque, l'avvenuta estinzione del diritto dell' CP 1 a riscuotere la sanzione amministrativa a carico del ricorrente per un ammontare complessivo di €. 2.253,05 e di cui all'ordinanza-ingiunzione n. 01-0027868535, notificata in data
26/06/2025, nonché avverso tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso;
- condannare, altresì, l' CP 1 al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari."
In punto di fatto esponeva in relazione alla prima ordinanza l'avvenuto pagamento in odine alla seconda che la ordinanza non aveva fatto seguito ad alcun atto prodromico notificato e pertanto eccepiva la decadenza e prescrizione del diritto Si costituiva l' CP 1 che deduceva di avere provveduto ad annullare la ordinanza Non necessitando la causa di ulteriore istruttoria, la stessa è stata decisa.
Deve evidenziarsi che nel corso del giudizio è intervenuto il provvedimento di annullamento della ingiunzione che ha determinato il venir meno del motivo di contestazione per parte qua, che impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
-
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Nella fattispecie in esame il bene della vita richiesto è stato ottenuto
Questo Giudice in ragione del cd principio di soccombenza virtuale condanna l'ente al pagamento delle spese del giudizio, la cui liquidazione effettuata in dispositivo è avvenuta in ragione del valore della controversia, dell'applicazione dei minimi e della esclusione della fase di trattazione ed istruttoria non avvenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l'CP 1 al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 900,00 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione. Napoli 19 novembre 2025
IL GIUDICE