Sentenza 8 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2019, n. 10288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10288 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL KA AS nato il [...] avverso la sentenza del 9/05/2017 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, D. Seccia, che ha concluso chiedendo dichiarasi l'inammissibilità del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo di ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. M. Calosi che si riporta alla memoria depositata e alle conclusioni e nota spese di cui chiede la liquidazione.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, ha riformato la sentenza del Tribunale in sede, del 9 marzo 2106, con la quale RA El AI era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di violenza privata, oltre al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in euro 1.000,00, con la sospensione condizionale della pena irrogata, subordinata al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
1.1. La Corte territoriale ha dichiarato il fatto non punibile per particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. confermando, nel resto, l'impugnato provvedimento e ha condannato l'imputato alle spese processuali sostenute dalla parte civile.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo nei motivi di seguito riassunti, due vizi 2.1. Con il primo motivo si eccepisce l'assenza di motivazione relativa alla proposta eccezione di nullità della sentenza di primo grado, che la Corte territoriale aveva respinto motivando, a parere del ricorrente, con il mero richiamo di un precedente giurisprudenziale non conferente.
2.2. Con il secondo motivo si deduce che la sentenza di assoluzione, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è equiparabile a pronuncia di condanna e, dunque, non può condurre alla decisione sulle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., posto che detta statuizione presuppone la condanna.
3. Risulta inoltrata, a mezzo P.E.C., memoria difensiva della parte civile, ex art. 121 cod. proc. pen., ricevuta in data 20 ottobre 2018, con la quale si insiste per il rigetto del ricorso e, in caso contrario, si chiede la sospensione del procedimento, con invio degli atti alla Corte Costituzionale. Si deduce, con riferimento al secondo motivo di ricorso che quando la speciale tenuità del fatto viene accertata all'esito di dibattimento, non possono essere travolte le pronunce risarcitorie, risultando tale scelta in contrasto con il principio di economia processuale e con quello di cui all'art. 111 Cost.della ragionevole durata del processo, dovendo la parte civile, in caso contrario procedere nuovamente, in una diversa sede giurisdizionale. E' vero, infatti, che è prevista, per le sentenze emesse ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., la stessa efficacia che l'art. 651 cod. proc. pen. attribuisce alle pronunce di condanna, ma ciò varrebbe soltanto per i casi in cui la parte lesa abbia deciso di non costituirsi parte civile. Diverso è, invece, il caso in cui la pronuncia risarcitoria è stata adottata all'esito di dibattimento, in cui la parte offesa ha deciso di esercitare l'azione civile. Di qui la richiesta di rigetto del motivo sul punto.
3.1. In subordine, viene sollevata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 538 e 578 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Si ritiene la violazione del principio di eguaglianza, posto che l'art. 538 cod. proc. pen. non prevede che la disciplina in esso prevista sia applicabile anche a sentenze emesse ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. L'art. 578 cod. proc. pen. si ritiene illegittimo nella parte in cui non prevede l'estensione a sentenze pronunciate ai sensi del citato art. 131-bis, di quanto in esso stabilito per i casi di amnistia e prescrizione del reato, quando sia già intervenuta condanna in primo grado e la sussistenza della speciale tenuità del fatto sia accertata nel successivo grado di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo, mentre nel resto è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
2. Il primo motivo è inammissibile in quanto eccepisce la nullità della sentenza di primo grado, basata su argomentazioni manifestamente infondate.
2.1. L'eccezione proposta attiene all'emissione del decreto di citazione diretta per il reato di cui all'art. 610 cod. pen, da parte del pubblico ministero presso il Tribunale, in assenza di notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. dopo che il Giudice di pace, dinanzi al quale originariamente si procedeva per il reato percosse, aveva rilevato l'esistenza del'aggravante di cui all'art. 585 comma 2, n. 2 cod. pen. ed aveva disposto il rinvio degli atti al pubblico ministero.
2.2. Si osserva che la funzione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., nel caso di specie, è stata assicurata, in quanto gli atti erano già stati posti a disposizione dell'imputato nel procedimento celebrato dinanzi al giudice di pace, poi dichiaratosi incompetente, con rituale avviso ex art. 415-bis cit. Peraltro si osserva che nemmeno viene dedotto che il pubblico ministero abbia, successivamente alla declaratoria di incompetenza, compiuto altre indagini, essendosi, peraltro, limitato ad attribuire al medesimo fatto, una diversa qualificazione giuridica.La Corte territoriale, dunque, richiamando sia pur sinteticamente un precedente in termini, ha fatto buon governo dei principi reiteratamente esposti da questa Corte di legittimità, secondo i quali la trasmissione degli atti al pubblico ministero, conseguente ad una decisione del giudice dichiarativa d'incompetenza, impone la rinnovazione della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche se già ritualmente effettuata dal pubblico ministero, solo ove siano svolte ulteriori indagini o vengono contestati altri reati o circostanze aggravanti diverse (Sez. 3, n. 20765 del 08/04/2010, Solimine, Rv. 247609 - 01 Sez. 6, n. 8998 del 31/01/2007, Del Prete, Rv. 236074 - 01, in tema di declaratoria di incompetenza per territorio). Il precedente citato nella sentenza impugnata, infatti, delinea la finalità dell'avviso, cioè quella di mettere la parte privata, all'atto della conclusione delle indagini preliminari, nella condizione di disporre di un patrimonio conoscitivo, in relazione al fatto per cui si procede e alle norme che si assumono violate, con la contestuale informazione dell'avvenuto deposito della documentazione relativa alle indagini e dell'esercizio delle facoltà difensive conseguenti (commi 3, 4 e 5 della citata norma : Sez. 6, n. 42037 del 21/10/2008, Pelosi, Rv. 241916). Il richiamo a tale precedente appare coerente con la fattispecie in esame, nella quale il contraddittorio ha avuto modo di spiegarsi, nella sua pienezza, nella precedente fase processuale avanti al giudice di pace poi dichiaratosi incompetente.
3. Il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, in quanto fondato.
3.1. E' principio affermato da questa Corte di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole, quello secondo il quale si può far luogo alle statuizioni civili, nel giudizio penale, solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131-bis cod. pen. In questo caso, infatti, i diritti del danneggiato potranno trovare tutela nell'azione da proporre in sede civile (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594; Sez. U. Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884 - 01; Sez. 5, n. 6347 del 06/12/2016 - dep. 2017, La Mastra, Rv. 269449). Del resto è stato sostenuto, pacificamente, rispetto alla pronuncia di prescrizione, che l'esistenza di una causa estintiva, maturata prima della sentenza di primo grado, comporti automaticamente l'impossibilità, per il giudice, di pronunciarsi sulla domanda della parte civile costituita, perché vi osta il disposto dell'art. 538 cod. proc. pen., norma che, in via generale, pone la regola della subordinazione del potere del giudice penale di decidere sulle restituzioni e il risarcimento alla pronuncia di sentenza di condanna. Ciò anche quando l'estinzione sia dichiarata dal giudice di secondo grado il quale, a fronte di detto accertamento (e cioè che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado) dovrà revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. 3, n. 15245 del 10/03/2015, C., Rv. 263018; Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rusciano, Rv. 222426; Sez. 2, n. 5705 del 29/01/2009, Somma, Rv. 243290; Sez. 6, n. 9081 del 21/02/2013, Colucci, Rv. 255054; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261815). Peraltro anche la Corte Costituzionale, già investita (Corte cost. n. 12 del 2016, n. 38706) di analoga questione rispetto a quella prospettata dalla parte civile, nella memoria difensiva trasmessa, circa l'illegittimità dell'articolo 538 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha sottolineato come detto articolo sia strutturalmente diverso anche dalla norma (art. 510) del Progetto preliminare del codice di procedura penale del 1978 (sulla base di delega conferita con la legge n. 108 del 1974, rimasta inattuata), che proponeva di introdurre un maggiore tutela della azione civile, ove incardinata nel processo penale. Sicché la regola generale vigente, secondo una lettura conforme ai principi costituzionali, è quella che sancisce il collegamento, in via esclusiva, della decisione sulla domanda della parte civile alla formale condanna dell'imputato, espressamente richiesta dall'art. 538 cod. proc. pen. Peraltro si osserva che in un caso come quello di cui all'art. 131-bis cod. pen., il legislatore ha previsto apposita disciplina di favore. Infatti, ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen., la decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno (Sez. 5, n. 32010 del 08/03/2018, Giordano, Rv. 273315 - 01; Sez. 5, n. 38762 del 28/06/2017, Izzo, Rv. 270925 - 01). Sicché nemmeno sotto il profilo prospettato, cioè quello della durata irragionevole del procedimento, può rilevare la questione di illegittimità prospettata in questa sede, essendo limitato l'ambito del giudizio civile, a fronte dell'irrevocabile decisione di proscioglimento, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. E' infine appena il caso di osservare che la citata sentenza della Corte Costituzionale, investita specificamente della questione, ha avuto modo di specificare che l'inserimento dell'azione civile nel processo penale fa si che l'azione medesima assuma carattere accessorio e subordinato, rispetto a quella penale, in modo da subire tutte le conseguenze dalla funzione e dalla struttura del processo penale. Ne deriva che alcuna lesione del diritto di difesa o del diritto di agire in giudizio può derivare al danneggiato dall'eventuale impossibilità di ottenere soddisfazione nel processo penale. Resta fermo, infatti, il potere di esercizio dell'azione di risarcimento del danno nella diversa sede. L'eventualità che il procedimento penale possa concludersi con sentenza di proscioglimento rappresenta, invero, uno degli elementi dei quali il danneggiato deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle due azioni esperibili. Ciò, a maggior ragione in un caso, come quello di specie, nel quale la sentenza di primo grado è stata pronunciata già nella vigenza dell'istituto della speciale tenuità del fatto.
4. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili.
4.1. Non sono dovute le spese sostenute dalla parte civile, delle quali si è chiesta la liquidazione, con la nota depositata, in assenza di totale soccombenza dell'imputato che, all'esito del presente grado, ha invece ottenuto conformemente alle sue richieste, la revoca delle statuizioni civili adottate nel giudizio di merito (nel senso che la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, Sez. 5, n. 6347 del 06/12/2016 - dep. 2017, La Mastra, Rv. 269449).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni ciivili;
dichiara nel resto inammissibile il ricorso. • Così