Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 dicembre 2002 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 novembre 2019 |
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- 1. legge cambiariahttps://www.studiocataldi.it/
Il testo della Legge Cambiaria Il testo completo e aggiornato della legge cambiaria (Regio decreto n. 1669 del 14/12/1933 in Gazzetta Ufficciale n.292 del 19/12/1933) Raccolta Normativa Articolo n.1 Alle disposizioni contenute nel codice di commercio concernenti la cambiale sono sostituite le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario allegate al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli. Restano abrogate le disposizioni di leggi speciali concernenti la materia regolata dalle anzidette norme. Articolo n.2 Le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario approvate con il presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934. TITOLO I DELLA CAMBIALE CAPO I …
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Giurisprudenza • 418
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Versioni del testo
- Capo I : Interventi per favorire l'iniziativa economica privata
- Art. 1. (Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese) 1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite le seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all' art. 1:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 , reca: "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). L'art. 106, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 106 (Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative). - Gli interventi del Fondo di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo puo' altresi' erogare agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti una pluralita' di interventi connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dell' art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 , sono stabilite le modalita' di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilita' del Fondo di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , da destinare agli interventi di cui al presente articolo.".
- Il regolamento 1260/1999 del Consiglio del 21 luglio 1999 reca disposizioni generali sui Fondi strutturali. Esso e' pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161. - Art. 2. (Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese) 1. All' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili".
2. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 46 del 1982 , come sostituito dal presente articolo, il Ministero delle attivita' produttive puo' utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti gia' concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) . ((8)) 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) . ((8)) 6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".