Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 dicembre 2002 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 novembre 2019 |
Commentari • 80
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Diritto / L'omologazione dei ricevitori di radiodiffusione: fonti normativa e soggetti SOMMARIO 1. Premessa 2. Termini tecnici e linguaggio giuridico: il percorso legislativo verso standards comuni 3. Direttive comunitarie in tema di... Diritto / Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET La Legge approvata in via definitiva al Senato il 23 gennaio 2006 è diretta a reprimere il fenomeno della pedopornografia infantile, apportando delle modifiche... Diritto / Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet. Capo I Disposizioni in materia di …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza iscritta al n. 124 del registro ordinanze 2025, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18. In via subordinata, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione …
Leggi di più… - 3. Corte di giustizia UE, terza sezione, sentenza 13 marzo 2025https://www.eius.it/articoli/
«Rinvio pregiudiziale - Aiuti concessi dagli Stati - Nozione di "aiuto" - Normativa nazionale che prevede la concessione di una misura a favore di imprese che operano nel settore delle fonderie d'acciaio in caso di chiusura parziale o totale dei loro siti produttivi - Contributo finanziario - Vantaggio». Nelle cause riunite C-746/23 e C-747/23, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanze del 29 novembre 2023, pervenute in cancelleria il 5 dicembre 2023, nei procedimenti Cividale SpA, Flag Srl (C-746/23), Duferco Italia Holding SpA, Duferco Sertubi SpA (C-747/23) contro …
Leggi di più… - 4. Truffa assicurativa: non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 5. Diritto industrialeWebit.It · https://www.filodiritto.com/
Diritto / Corte Giustizia UE: Sentenza obblighi importatore verifica marcatura e conformità CE La disciplina in materia di sicurezza dei prodotti immessi in commercio in ambito UE è piuttosto articolata. La Corte di Giustizia ha contribuito a fare... Diritto / La tutela giuridica del software E' di vivo interesse la tematica circa la tutela giuridica del software, giacché relativamente recente, ed è collegata all'esplosione di quelle che vengono... Diritto / Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 CAPO I Disposizioni generali e principi fondamentali Articolo 1 Diritti di proprietà industriale 1. Ai fini del presente codice, …
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Giurisprudenza • 415
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/2017, n. 2479Provvedimento: 1,2479/17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Conflitto di giurisdizione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 9459/2015 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 2479 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Primo Pres.te f.f - Dott. SALVATORE DI PALMA Ud. 10/01/2017 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO PU Dott. ANTONIO DIDONE Rel. Pres. Sezione CI Presidente Sezione Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI Consigliere Dott. FELICE MANNA Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9459-2015 proposto da: SS BE, elettivamente domiciliato in ROMA, …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5971Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 111/2023 del R.G.A.C. pendente TRA nata il [...] a [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rummo Enrico (c.f.: ), come C.F._3 da procura allegata all'atto di appello, e dall'Avv. (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 come da procura rilasciata da ed allegata alla comparsa di costituzione del Parte_2 …Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1659Provvedimento: Pubblicato il 03/03/2026 N. 01659/2026REG.PROV.COLL. N. 01817/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2021, proposto da ID TA IC S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dai signori LU UE, IO UE, NA IA LU, AN UE, FR UE, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Grassani, Stefano Mendolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Stefano Grassani in Roma, piazza dei Caprettari 70; contro …Leggi di più...
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- 4. Trib. Pescara, sentenza 26/09/2024, n. 447Provvedimento: Fascicolo n. 1282/2023 REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato la seguente SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 25.9.2024 PROMOSSO DA .A. Parte_1 avv. DI LALLO David Paul, Via Degli Aprutini 29 - Pescara CONTRO Controparte_1 avv. LACIOPPA Andrea, V.le Kennedy 40 - Moscufo (Pe) OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c. 1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.) Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 10.10.2023 Parte_2 proponeva …Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Biella, sez. II, sentenza 05/08/2024, n. 71Provvedimento: Sentenza n. 71/2024 Depositato il 05/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 2, riunita in udienza il 18/07/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: NT ER LU, Presidente POLITANO GIAN CARLO, Relatore VICUNA VEZIO, Giudice in data 18/07/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 52/2024 depositato il 08/04/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Biella - Via Giuseppe Grazer, 14 00133 Roma RM …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Interventi per favorire l'iniziativa economica privata
- Art. 1. (Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese) 1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite le seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all' art. 1:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 , reca: "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). L'art. 106, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 106 (Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative). - Gli interventi del Fondo di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo puo' altresi' erogare agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti una pluralita' di interventi connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dell' art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 , sono stabilite le modalita' di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilita' del Fondo di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , da destinare agli interventi di cui al presente articolo.".
- Il regolamento 1260/1999 del Consiglio del 21 luglio 1999 reca disposizioni generali sui Fondi strutturali. Esso e' pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161. - Art. 2. (Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese) 1. All' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili".
2. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 46 del 1982 , come sostituito dal presente articolo, il Ministero delle attivita' produttive puo' utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti gia' concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) . ((8)) 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) . ((8)) 6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".