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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5654 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa VE EL Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa CO RO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1131/2025 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , e da Controparte_1 C.F._1 Parte_1
, nata a [...] il [...], (C.F.: , entrambi rappr. e dif. dall'avv.
[...] C.F._2
ER AS, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29/10/2025, a seguito dell'udienza del 27/10/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 09/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del
2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di cessazione Controparte_1 Parte_1 degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Paternò (CT) il 31/10/1990, dal quale sono nati i figli:
(nato a [...] l'[...]) e nato a [...] il [...]). Persona_1 Persona_2
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi nel corso del giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza di omologa della separazione emessa da questo Tribunale il 26/07/2023 n. 3356, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 27/10/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 29/10/2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il prescritto Controparte_1 Parte_1 periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di omologa della separazione del
26/07/2023 n. 3356.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, di non arrecarsi molestia alcuna
e di non interferire ciascuno nella vita privata dell'altro, libero ognuno di fissare la residenza ove riterrà opportuno senza che sia necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'altro coniuge;
2) I coniugi confermano la rinuncia al reciproco mantenimento, essendo entrambi autonomamente autosufficienti ed il figlio maggiorenne autosufficiente;
3) I coniugi confermano di non avere reciproche pendenze economiche e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
4) ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 473-bis.12 c.p.c., la parte dichiara, inoltre, che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
e che, di conseguenza, non sono stati emessi provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Paternò (CT) il 31/10/1990 tra e , Controparte_1 Parte_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Paternò (CT) dell'anno 1990, al n. 256, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 7.11.25
Il Giudice est. Il Presidente
CO RO VE EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa VE EL Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa CO RO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1131/2025 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , e da Controparte_1 C.F._1 Parte_1
, nata a [...] il [...], (C.F.: , entrambi rappr. e dif. dall'avv.
[...] C.F._2
ER AS, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29/10/2025, a seguito dell'udienza del 27/10/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 09/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del
2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di cessazione Controparte_1 Parte_1 degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Paternò (CT) il 31/10/1990, dal quale sono nati i figli:
(nato a [...] l'[...]) e nato a [...] il [...]). Persona_1 Persona_2
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi nel corso del giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza di omologa della separazione emessa da questo Tribunale il 26/07/2023 n. 3356, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 27/10/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 29/10/2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il prescritto Controparte_1 Parte_1 periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di omologa della separazione del
26/07/2023 n. 3356.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, di non arrecarsi molestia alcuna
e di non interferire ciascuno nella vita privata dell'altro, libero ognuno di fissare la residenza ove riterrà opportuno senza che sia necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'altro coniuge;
2) I coniugi confermano la rinuncia al reciproco mantenimento, essendo entrambi autonomamente autosufficienti ed il figlio maggiorenne autosufficiente;
3) I coniugi confermano di non avere reciproche pendenze economiche e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
4) ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 473-bis.12 c.p.c., la parte dichiara, inoltre, che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
e che, di conseguenza, non sono stati emessi provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Paternò (CT) il 31/10/1990 tra e , Controparte_1 Parte_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Paternò (CT) dell'anno 1990, al n. 256, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 7.11.25
Il Giudice est. Il Presidente
CO RO VE EL