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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 15/02/2024 al n. 231/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Venezia- Mestre, via Parte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in vicolo San Bernardino n. 5/A,
Verona, come da procura generale alle liti rilasciata a rogito notaio Per_1
di Venezia-Mestre rep. 44581 racc. 16956
[...]
-appellante-
CONTRO pagina 1 di 6 (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
curatore avv. , rappresentato e difeso in primo grado Controparte_2
dall'avv. Antonio Di Giovanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, via Sant'Agostino n. 33
-appellato contumace-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 6.11.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
In via principale:
1. Riformare l'ordinanza n. 382/2024 del Tribunale di Venezia (R.G. 2986/2023)
pubblicata il 16/1/2024 (e mai notificata), e per l'effetto accertare e dichiarare
l'insussistenza del diritto del ricorrente a richiedere la Controparte_1
documentazione a , in quanto priva di legittimazione passiva in Parte_1
ordine a tale richiesta;
2. Dichiarare il venir meno della condanna nei confronti di per Parte_1
la mancata consegna dei documenti richiesti;
In ogni caso:
3. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio,
oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario delle spese
generali al 15%
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il conveniva in Controparte_1
giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, al fine di ottenere la Parte_1
consegna della documentazione afferente i rapporti intrattenuti dalla società in
bonis con l'istituto di credito.
1.2 Si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda in Parte_1
quanto formulata in modo generico e la carenza di legittimazione passiva.
Tentata infruttuosamente la conciliazione tra le parti, il Tribunale definiva il giudizio con ordinanza n. 382/24, che accoglieva il ricorso, affermando la legittimazione passiva della convenuta in quanto titolare del credito con riferimento al periodo cui si riferiva la richiesta di consegna documentale,
irrilevanti essendo le circostanze che la resistente si fosse resa cessionaria del credito inizialmente di spettanza di altro istituto e che il credito fosse stato ceduto ad altra società. In particolar modo, la dedotta cessione del credito in favore di non poteva esonerare la resistente dalla consegna al fallimento CP_3
della documentazione in suo possesso relativa al credito ceduto. Osservava il primo giudice altresì che la resistente non aveva risposto alla richiesta ex art. 119
TUB effettuata ante causam dalla curatela e che non aveva partecipato all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione.
Le spese seguivano la soccombenza.
*****
2.1 Avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia ha proposto Parte_1
appello. L'appellante ha contestato la ritenuta legittimazione passiva, la cui assenza emerge anche dalla visura della Centrale Rischi prodotta da controparte pagina 3 di 6 e risulta confermata dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da essa prodotto quale doc. 3 e dalle comunicazioni di cessione prodotte sub doc. 1.
La documentazione dimessa in causa, pertanto, conferma l'avvenuta cessione, a partire dal 2018, del credito a cui sono stati consegnati i Controparte_4
documenti relativi ai rapporti intrattenuti dalla cliente ai sensi dell'art. 1262 cod.
civ.
2.2 Non si è costituito in giudizio il e ne è stata, pertanto, dichiarata CP_1
la contumacia con ordinanza del 17.10.2024 del Consigliere Istruttore, che ha rinviato all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 6.11.2025 assegnando termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
3. Dalla documentazione dimessa risulta che la società fallita intratteneva con un rapporto di finanziamento (contratto del 10.7.2007 stipulato per CP_5
consentire l'acquisto di un'autovettura). Il relativo credito è stato ceduto dapprima a e, quindi, in data 7.6.2016 da quest'ultima a Controparte_6 [...]
Parte_1
Trattasi di circostanze pacifiche e comunque documentalmente riscontrate,
sicché risulta coinvolta nel presente giudizio non già quale titolare del Parte_1
rapporto bensì quale cessionaria del credito.
L'obbligo di consegna ex art. 119 TUB, sorto per effetto dell'acquisto del credito da , è tuttavia venuto meno allorché (in data 29.6.2018) la resistente ha CP_6
a sua volta ceduto il credito (che, si ricorda, è quello sorto a seguito del mancato pagamento delle rate del citato finanziamento) a . Invero, i Controparte_7
documenti di cui si discute sono stati consegnati ai sensi dell'art. 1362 cod. civ.
pagina 4 di 6 alla società nuova cessionaria. L'effettività della consegna risulta dimostrata dalla documentazione dimessa con l'atto d'appello. Invero, ha Parte_1
comunicato l'ordinanza del Tribunale all'attuale titolare del credito e quest'ultima ha provveduto, come da pec del 13.2.2024, ad inviare alla curatela il contratto e gli estratti conto.
3.1 Il trasferimento del credito in favore di era Controparte_7
evincibile anche dal report della Centrale Rischi. Invero, l'intermediario segnalante l'esistenza del debito della fallita risulta per il mese di luglio 2018
l'odierna appellante e, a partire dal mese di agosto 2019, . Controparte_7
3.2. La richiesta ex art. 119, comma 4, TUB è stata formulata dal curatore in data 16.6.2022 ovvero molto tempo dopo il mutamento di intermediario
Co segnalato dalla stessa , sicché la parte ricorrente in primo grado era in condizione di avvedersi che già in quel momento era priva di Parte_1
legittimazione.
Irrilevante è la mancata risposta della all'istanza ante causam di Pt_1
documentazione in quanto il trasferimento del credito era chiaramente evincibile dal citato report.
3.3. Consegue da quanto sin qui detto che l'appello va accolto in mancanza di un obbligo di consegna, in capo all'appellante, della documentazione richiesta dalla curatela.
3.4. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CP_1
appellato secondo importi pari a quelli minimi (cause di valore indeterminabile a bassa complessità) in ragione dell'attività svolta e delle questioni concretamente pagina 5 di 6 dibattute, tenuto altresì conto del mancato deposito nel presente giudizio della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso l'ordinanza n. 382/2024 Controparte_1
pronunciata in data 13.01.2024 dal Tribunale di Venezia, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata:
- accertata l'insussistenza dell'obbligo in capo a di consegnare Parte_1
la documentazione afferente il rapporto di finanziamento di cui in motivazione,
rigetta la domanda proposta dalla curatela;
- condanna il Fallimento appellato a rifondere le spese di che Parte_1
liquida per il primo grado in Euro 3.809,00 per compenso, oltre a IVA e CPA
come per legge e spese generali al 15%, e per il grado d'appello in Euro
3.800,00 per compenso ed Euro 804,00 per esborsi oltre a IVA e CPA come per legge e spese generali al 15%;
Venezia, 19 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 15/02/2024 al n. 231/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Venezia- Mestre, via Parte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in vicolo San Bernardino n. 5/A,
Verona, come da procura generale alle liti rilasciata a rogito notaio Per_1
di Venezia-Mestre rep. 44581 racc. 16956
[...]
-appellante-
CONTRO pagina 1 di 6 (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
curatore avv. , rappresentato e difeso in primo grado Controparte_2
dall'avv. Antonio Di Giovanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, via Sant'Agostino n. 33
-appellato contumace-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 6.11.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
In via principale:
1. Riformare l'ordinanza n. 382/2024 del Tribunale di Venezia (R.G. 2986/2023)
pubblicata il 16/1/2024 (e mai notificata), e per l'effetto accertare e dichiarare
l'insussistenza del diritto del ricorrente a richiedere la Controparte_1
documentazione a , in quanto priva di legittimazione passiva in Parte_1
ordine a tale richiesta;
2. Dichiarare il venir meno della condanna nei confronti di per Parte_1
la mancata consegna dei documenti richiesti;
In ogni caso:
3. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio,
oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario delle spese
generali al 15%
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il conveniva in Controparte_1
giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, al fine di ottenere la Parte_1
consegna della documentazione afferente i rapporti intrattenuti dalla società in
bonis con l'istituto di credito.
1.2 Si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda in Parte_1
quanto formulata in modo generico e la carenza di legittimazione passiva.
Tentata infruttuosamente la conciliazione tra le parti, il Tribunale definiva il giudizio con ordinanza n. 382/24, che accoglieva il ricorso, affermando la legittimazione passiva della convenuta in quanto titolare del credito con riferimento al periodo cui si riferiva la richiesta di consegna documentale,
irrilevanti essendo le circostanze che la resistente si fosse resa cessionaria del credito inizialmente di spettanza di altro istituto e che il credito fosse stato ceduto ad altra società. In particolar modo, la dedotta cessione del credito in favore di non poteva esonerare la resistente dalla consegna al fallimento CP_3
della documentazione in suo possesso relativa al credito ceduto. Osservava il primo giudice altresì che la resistente non aveva risposto alla richiesta ex art. 119
TUB effettuata ante causam dalla curatela e che non aveva partecipato all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione.
Le spese seguivano la soccombenza.
*****
2.1 Avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia ha proposto Parte_1
appello. L'appellante ha contestato la ritenuta legittimazione passiva, la cui assenza emerge anche dalla visura della Centrale Rischi prodotta da controparte pagina 3 di 6 e risulta confermata dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da essa prodotto quale doc. 3 e dalle comunicazioni di cessione prodotte sub doc. 1.
La documentazione dimessa in causa, pertanto, conferma l'avvenuta cessione, a partire dal 2018, del credito a cui sono stati consegnati i Controparte_4
documenti relativi ai rapporti intrattenuti dalla cliente ai sensi dell'art. 1262 cod.
civ.
2.2 Non si è costituito in giudizio il e ne è stata, pertanto, dichiarata CP_1
la contumacia con ordinanza del 17.10.2024 del Consigliere Istruttore, che ha rinviato all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 6.11.2025 assegnando termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
3. Dalla documentazione dimessa risulta che la società fallita intratteneva con un rapporto di finanziamento (contratto del 10.7.2007 stipulato per CP_5
consentire l'acquisto di un'autovettura). Il relativo credito è stato ceduto dapprima a e, quindi, in data 7.6.2016 da quest'ultima a Controparte_6 [...]
Parte_1
Trattasi di circostanze pacifiche e comunque documentalmente riscontrate,
sicché risulta coinvolta nel presente giudizio non già quale titolare del Parte_1
rapporto bensì quale cessionaria del credito.
L'obbligo di consegna ex art. 119 TUB, sorto per effetto dell'acquisto del credito da , è tuttavia venuto meno allorché (in data 29.6.2018) la resistente ha CP_6
a sua volta ceduto il credito (che, si ricorda, è quello sorto a seguito del mancato pagamento delle rate del citato finanziamento) a . Invero, i Controparte_7
documenti di cui si discute sono stati consegnati ai sensi dell'art. 1362 cod. civ.
pagina 4 di 6 alla società nuova cessionaria. L'effettività della consegna risulta dimostrata dalla documentazione dimessa con l'atto d'appello. Invero, ha Parte_1
comunicato l'ordinanza del Tribunale all'attuale titolare del credito e quest'ultima ha provveduto, come da pec del 13.2.2024, ad inviare alla curatela il contratto e gli estratti conto.
3.1 Il trasferimento del credito in favore di era Controparte_7
evincibile anche dal report della Centrale Rischi. Invero, l'intermediario segnalante l'esistenza del debito della fallita risulta per il mese di luglio 2018
l'odierna appellante e, a partire dal mese di agosto 2019, . Controparte_7
3.2. La richiesta ex art. 119, comma 4, TUB è stata formulata dal curatore in data 16.6.2022 ovvero molto tempo dopo il mutamento di intermediario
Co segnalato dalla stessa , sicché la parte ricorrente in primo grado era in condizione di avvedersi che già in quel momento era priva di Parte_1
legittimazione.
Irrilevante è la mancata risposta della all'istanza ante causam di Pt_1
documentazione in quanto il trasferimento del credito era chiaramente evincibile dal citato report.
3.3. Consegue da quanto sin qui detto che l'appello va accolto in mancanza di un obbligo di consegna, in capo all'appellante, della documentazione richiesta dalla curatela.
3.4. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CP_1
appellato secondo importi pari a quelli minimi (cause di valore indeterminabile a bassa complessità) in ragione dell'attività svolta e delle questioni concretamente pagina 5 di 6 dibattute, tenuto altresì conto del mancato deposito nel presente giudizio della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso l'ordinanza n. 382/2024 Controparte_1
pronunciata in data 13.01.2024 dal Tribunale di Venezia, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata:
- accertata l'insussistenza dell'obbligo in capo a di consegnare Parte_1
la documentazione afferente il rapporto di finanziamento di cui in motivazione,
rigetta la domanda proposta dalla curatela;
- condanna il Fallimento appellato a rifondere le spese di che Parte_1
liquida per il primo grado in Euro 3.809,00 per compenso, oltre a IVA e CPA
come per legge e spese generali al 15%, e per il grado d'appello in Euro
3.800,00 per compenso ed Euro 804,00 per esborsi oltre a IVA e CPA come per legge e spese generali al 15%;
Venezia, 19 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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