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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 370/2022 R.G. promossa
DA
(c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enza Maria Bartoli;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Maria Gigliola Marino;
Appellato
OGGETTO: Malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4938/2021, pubblicata il 29.11.2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso con il quale Parte_1 chiedeva, previo accertamento della natura professionale della patologia
[...]
lamentata, la condanna dell al pagamento dell'indennizzo inerente al danno CP_1
biologico derivante dalle menomazioni da cui era affetta. Il giudice, condividendo le conclusioni della CTU espletata, riteneva non inquadrabile tra le malattie professionali la patologia da cui era affetta la ricorrente (sindrome del tunnel carpale).
Tale soluzione veniva giustificata dal consulente d'ufficio, in risposta ai rilievi sollevati dal consulente di parte, sulla base di “studi clinici […] che escludono
l'origine professionale della patologia nei videoterminalisti e che nel caso in questione rilevano altri fattori quali età, sesso, patologie concomitanti”.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
depositato l'1.5.2022. Resisteva al gravame l . CP_1
Previo svolgimento di attività istruttoria e consulenza tecnica di ufficio, la causa è posta in decisione all'esito dell'udienza del 9.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, il quale non ha tenuto conto dei rilievi chiari, puntuali e precisi sollevati dal consulente di parte alla relazione del consulente tecnico di ufficio. Censura la sentenza nella parte in cui si limita a riportare stralci della CTU, senza dare alcun rilievo alle contestazioni effettuate dal consulente di parte.
Ribadisce che la CTP sottolinea in modo inequivocabile che la patologia denunciata è riconducibile all'attività lavorativa svolta dall'appellante e come tale è meritevole del riconoscimento del beneficio di malattia professionale, avendo questa causato un danno biologico pari al 12% (6% per mano). Chiede disporsi nuova consulenza tecnica.
1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulle valide e pertinenti richieste istruttorie (nuova nomina o richiamo del CTU e concessione di un termine per note conclusive), attese le conclusioni diametralmente opposte tra CTU e CTP.
1.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt.
167 e 416 c.p.c., rilevando come nel caso di specie – a fronte dell'onere di specifica contestazione – l , nella memoria di costituzione aveva sollevato contestazioni CP_1
generiche.
1.4. Con il quarto motivo di appello censura la valutazione medico-legale del
CTU in quanto erronea e in contrasto con la circolare n. 81 del 2000. Rileva CP_1
come detta circolare precisa che la patologia denunciata dall'appellante è da ritenere riconducibile all'attività svolta.
Evidenzia come il riconosca come malattia professionale Controparte_2
la sindrome del tunnel carpale e che nelle tabelle sulle malattie professionali pubblicate nel 2008 dall' sono riconosciute come cause scatenanti della CP_1
sindrome tutte quelle lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano: movimenti ripetuti o prolungati del polso;
prensione della mano;
mantenimento di posture incongrue;
compressione prolungata e impatti ripetuti sulla regione del carpo.
4.1 Chiede, pertanto, in totale riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento della domanda avanzata con il ricorso introduttivo.
2 I motivi di appello possono esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione tra gli stessi.
Il collegio ha proceduto all'assunzione della prova testimoniale richiesta dall'odierna appellante relativa alle modalità di svolgimento della prestazione e ha successivamente disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare se la patologia lamentata da potesse considerarsi come malattia Parte_1
riconducibile a eziologia lavorativa tenuto conto dell'attività lavorativa svolta come indicata nel certificato di servizio in atti e delle modalità di svolgimento della prestazione quali emerse dalla prova per testi.
Il consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio ha rilevato che la sindrome del tunnel carpale può avere un'origine multifattoriale, collegata a fattori di rischio genetici ma anche a fattori lavorativi: “nell'ambito occupazionale, l'uso prolungato e continuato di mouse e tastiera, che implica la ripetizione continua di movimenti che non sono abituali per il polso, soprattutto se non viene adottata una postura ergonomica o se si effettuano movimenti ripetitivi, è stato associato a un aumento del rischio di sviluppare la sindrome del tunnel carpale quale conseguenza di un sovraccarico della zona che può scatenare l'infiammazione e, conseguentemente, la sindrome del tunnel carpale. Condizione questa che si verifica più facilmente nelle persone predisposte a patologie infiammatorie sistemiche.
Da tanto ne deriva che l'ipotesi di una componente lavorativa, nella genesi della sindrome del tunnel carpale, è ragionevole e supportata da evidenze cliniche, dato il ruolo di questi fattori nel contribuire a compressioni o infiammazioni delle strutture anatomiche presenti nel carpo. Condizione questa che, si ripete, viene amplificata nel caso vi sia una concomitanza di patologie sistemiche a patogenesi infiammatoria (nel nostro caso, dermatite atopica, asma ed eritema nodoso)
L'eritema nodoso, ad esempio, è spesso un segno di processi infiammatori più ampi.
Ma anche le dermatiti possono indicare un'attività immunitaria o infiammatoria aumentata. Questo suggerisce che lo stress sistemico dovuto a queste patologie potrebbe rendere il paziente più suscettibile o peggiorare il decorso della sindrome del tunnel carpale.
Pertanto, nel caso di nostra osservazione, il lavoro al computer può ben essere considerato come possibile causa o concausa della sindrome e le condizioni cliniche come fattori predisponenti o aggravanti…
Ha dato atto che la sindrome del tunnel carpale è considerata come malattia professionale tabellata collegata a Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo.
Ha rilevato che la sindrome del tunnel carpale è una neuropatia che riconosce come suo momento patogenetico l'infiammazione della guaina che riveste i tendini flessori. Condizione questa che, come già detto, può essere enfatizzata nei soggetti che presentano una diatesi infiammatoria precostituita così come si ha nel caso di nostra osservazione (basti pensare al fatto che la sig.ra Parte_1
risulta documentalmente essere affetta da una dermatite atopica, da un eritema nodoso e da asma bronchiale, ovvero tutte condizioni di generica disreattività a bersaglio plu-ridistrettuale). E in tal senso ne può essere riprova la bilateralità della sofferta sindrome del tunnel carpale. Ma se questa è la realtà dei fatti si ritiene correttamente rilevare che la presenza di una predisposizione personale o di fattori di rischio individuali non necessariamente impediscono il riconoscimento e il ristoro economico di una tecnopatia. Una malattia professionale va infatti valutata basandosi sul nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia, anche se possono esistere predisposizioni genetiche o altre patologie preesistenti.
Il CTU, rispondendo ai rilievi del consulente dell ha rilevato che la CP_1
bilateralità della sindrome del tunnel carpale sofferta dalla appellante non esclude il riconoscimento del nesso di causalità tra l'attività svolta con uso continuativo di PC e mouse e l'affezione sofferta tenendo conto che entrambi gli arti superiori e i polsi sono interessati dalla suddetta tipologia di lavoro, che riguarda non soltanto l'uso del mouse ma anche della tastiera.
Il CTU ha valutato il danno nella misura del 9%. Il collegio condivide le valutazioni del consulente, fondate su criteri corretti.
Osserva, inoltre, il collegio che il concorso di cause extraprofessionali - nel caso in esame la predisposizione genetica e i fattori infiammatori riscontrati - non interrompe il nesso di causalità non essendo le concause da sole capaci di produrre l'infermità. Si richiama al riguardo il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui Poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che
l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente. Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva CP_1
dell'eventuale fattore patogeno extra lavorativo (Cassazione civile, sez. VI,
13/12/2021, n. 39751).
3.Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto.
L deve essere condannato a pagare a CP_1 Parte_1
l'indennizzo correlato al danno biologico del 9% oltre accessori.
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione. Le spese di CTU di entrambi i gradi vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto condanna l a pagare in favore di CP_1 [...]
l'indennizzo corrispondente al danno biologico del 9% oltre Parte_1
accessori; condanna l al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese CP_1
processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2697,00 e per il presente grado in € 2906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA , disponendo la distrazione in favore del difensore;
pone definitivamente a carico dell le spese relative alle CTU, come CP_1
separatamente liquidate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.1.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 370/2022 R.G. promossa
DA
(c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enza Maria Bartoli;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Maria Gigliola Marino;
Appellato
OGGETTO: Malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4938/2021, pubblicata il 29.11.2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso con il quale Parte_1 chiedeva, previo accertamento della natura professionale della patologia
[...]
lamentata, la condanna dell al pagamento dell'indennizzo inerente al danno CP_1
biologico derivante dalle menomazioni da cui era affetta. Il giudice, condividendo le conclusioni della CTU espletata, riteneva non inquadrabile tra le malattie professionali la patologia da cui era affetta la ricorrente (sindrome del tunnel carpale).
Tale soluzione veniva giustificata dal consulente d'ufficio, in risposta ai rilievi sollevati dal consulente di parte, sulla base di “studi clinici […] che escludono
l'origine professionale della patologia nei videoterminalisti e che nel caso in questione rilevano altri fattori quali età, sesso, patologie concomitanti”.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
depositato l'1.5.2022. Resisteva al gravame l . CP_1
Previo svolgimento di attività istruttoria e consulenza tecnica di ufficio, la causa è posta in decisione all'esito dell'udienza del 9.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, il quale non ha tenuto conto dei rilievi chiari, puntuali e precisi sollevati dal consulente di parte alla relazione del consulente tecnico di ufficio. Censura la sentenza nella parte in cui si limita a riportare stralci della CTU, senza dare alcun rilievo alle contestazioni effettuate dal consulente di parte.
Ribadisce che la CTP sottolinea in modo inequivocabile che la patologia denunciata è riconducibile all'attività lavorativa svolta dall'appellante e come tale è meritevole del riconoscimento del beneficio di malattia professionale, avendo questa causato un danno biologico pari al 12% (6% per mano). Chiede disporsi nuova consulenza tecnica.
1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulle valide e pertinenti richieste istruttorie (nuova nomina o richiamo del CTU e concessione di un termine per note conclusive), attese le conclusioni diametralmente opposte tra CTU e CTP.
1.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt.
167 e 416 c.p.c., rilevando come nel caso di specie – a fronte dell'onere di specifica contestazione – l , nella memoria di costituzione aveva sollevato contestazioni CP_1
generiche.
1.4. Con il quarto motivo di appello censura la valutazione medico-legale del
CTU in quanto erronea e in contrasto con la circolare n. 81 del 2000. Rileva CP_1
come detta circolare precisa che la patologia denunciata dall'appellante è da ritenere riconducibile all'attività svolta.
Evidenzia come il riconosca come malattia professionale Controparte_2
la sindrome del tunnel carpale e che nelle tabelle sulle malattie professionali pubblicate nel 2008 dall' sono riconosciute come cause scatenanti della CP_1
sindrome tutte quelle lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano: movimenti ripetuti o prolungati del polso;
prensione della mano;
mantenimento di posture incongrue;
compressione prolungata e impatti ripetuti sulla regione del carpo.
4.1 Chiede, pertanto, in totale riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento della domanda avanzata con il ricorso introduttivo.
2 I motivi di appello possono esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione tra gli stessi.
Il collegio ha proceduto all'assunzione della prova testimoniale richiesta dall'odierna appellante relativa alle modalità di svolgimento della prestazione e ha successivamente disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare se la patologia lamentata da potesse considerarsi come malattia Parte_1
riconducibile a eziologia lavorativa tenuto conto dell'attività lavorativa svolta come indicata nel certificato di servizio in atti e delle modalità di svolgimento della prestazione quali emerse dalla prova per testi.
Il consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio ha rilevato che la sindrome del tunnel carpale può avere un'origine multifattoriale, collegata a fattori di rischio genetici ma anche a fattori lavorativi: “nell'ambito occupazionale, l'uso prolungato e continuato di mouse e tastiera, che implica la ripetizione continua di movimenti che non sono abituali per il polso, soprattutto se non viene adottata una postura ergonomica o se si effettuano movimenti ripetitivi, è stato associato a un aumento del rischio di sviluppare la sindrome del tunnel carpale quale conseguenza di un sovraccarico della zona che può scatenare l'infiammazione e, conseguentemente, la sindrome del tunnel carpale. Condizione questa che si verifica più facilmente nelle persone predisposte a patologie infiammatorie sistemiche.
Da tanto ne deriva che l'ipotesi di una componente lavorativa, nella genesi della sindrome del tunnel carpale, è ragionevole e supportata da evidenze cliniche, dato il ruolo di questi fattori nel contribuire a compressioni o infiammazioni delle strutture anatomiche presenti nel carpo. Condizione questa che, si ripete, viene amplificata nel caso vi sia una concomitanza di patologie sistemiche a patogenesi infiammatoria (nel nostro caso, dermatite atopica, asma ed eritema nodoso)
L'eritema nodoso, ad esempio, è spesso un segno di processi infiammatori più ampi.
Ma anche le dermatiti possono indicare un'attività immunitaria o infiammatoria aumentata. Questo suggerisce che lo stress sistemico dovuto a queste patologie potrebbe rendere il paziente più suscettibile o peggiorare il decorso della sindrome del tunnel carpale.
Pertanto, nel caso di nostra osservazione, il lavoro al computer può ben essere considerato come possibile causa o concausa della sindrome e le condizioni cliniche come fattori predisponenti o aggravanti…
Ha dato atto che la sindrome del tunnel carpale è considerata come malattia professionale tabellata collegata a Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo.
Ha rilevato che la sindrome del tunnel carpale è una neuropatia che riconosce come suo momento patogenetico l'infiammazione della guaina che riveste i tendini flessori. Condizione questa che, come già detto, può essere enfatizzata nei soggetti che presentano una diatesi infiammatoria precostituita così come si ha nel caso di nostra osservazione (basti pensare al fatto che la sig.ra Parte_1
risulta documentalmente essere affetta da una dermatite atopica, da un eritema nodoso e da asma bronchiale, ovvero tutte condizioni di generica disreattività a bersaglio plu-ridistrettuale). E in tal senso ne può essere riprova la bilateralità della sofferta sindrome del tunnel carpale. Ma se questa è la realtà dei fatti si ritiene correttamente rilevare che la presenza di una predisposizione personale o di fattori di rischio individuali non necessariamente impediscono il riconoscimento e il ristoro economico di una tecnopatia. Una malattia professionale va infatti valutata basandosi sul nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia, anche se possono esistere predisposizioni genetiche o altre patologie preesistenti.
Il CTU, rispondendo ai rilievi del consulente dell ha rilevato che la CP_1
bilateralità della sindrome del tunnel carpale sofferta dalla appellante non esclude il riconoscimento del nesso di causalità tra l'attività svolta con uso continuativo di PC e mouse e l'affezione sofferta tenendo conto che entrambi gli arti superiori e i polsi sono interessati dalla suddetta tipologia di lavoro, che riguarda non soltanto l'uso del mouse ma anche della tastiera.
Il CTU ha valutato il danno nella misura del 9%. Il collegio condivide le valutazioni del consulente, fondate su criteri corretti.
Osserva, inoltre, il collegio che il concorso di cause extraprofessionali - nel caso in esame la predisposizione genetica e i fattori infiammatori riscontrati - non interrompe il nesso di causalità non essendo le concause da sole capaci di produrre l'infermità. Si richiama al riguardo il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui Poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che
l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente. Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva CP_1
dell'eventuale fattore patogeno extra lavorativo (Cassazione civile, sez. VI,
13/12/2021, n. 39751).
3.Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto.
L deve essere condannato a pagare a CP_1 Parte_1
l'indennizzo correlato al danno biologico del 9% oltre accessori.
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione. Le spese di CTU di entrambi i gradi vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto condanna l a pagare in favore di CP_1 [...]
l'indennizzo corrispondente al danno biologico del 9% oltre Parte_1
accessori; condanna l al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese CP_1
processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2697,00 e per il presente grado in € 2906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA , disponendo la distrazione in favore del difensore;
pone definitivamente a carico dell le spese relative alle CTU, come CP_1
separatamente liquidate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.1.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi