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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/11/2024, n. 30696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30696 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
<SPn>SENTENZA sul ricorso n. 20474-2021 r.g. proposto da: NT DEI AS DI SIENA LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A. (d’ora in avanti anche solo “MPS Leasing & Factoring”), con l’Avv. Giordano Balossi. - ricorrente - contro GI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore CL CO, con l’Avv. Maria Laura Ficola. - controricorrente - contro Fallimento GI s.r.l. - intimato – contro JU s.p.a. Civile Sent. Sez. 1 Num. 30696 Anno 2024 Presidente: ACIERNO MARIA Relatore: AMATORE ROBERTO Data pubblicazione: 29/11/2024 2 - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata in data 7.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 2/10/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;
udito il P.M. che, nella persona del Sostituto procuratore dott.ssa Anna Maria Soldi, ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per la parte ricorrente l’Avv. Marzo Fabio Leppo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avv. Maria Laura Ficola che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.CL CO, in qualità di legale rappresentante di Ginevra s.r.l., ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la sentenza n. 75/2020 del Tribunale di Prato del 29 dicembre 2020 che aveva dichiarato il fallimento della società su istanza di JU SP, deducendo come motivi di impugnazione (i) la violazione degli artt. 77, 100 e 182 c.p.c.; (ii) l’incompetenza territoriale del Tribunale di Prato;
(iii) la mancanza di esigibilità, certezza e liquidità del credito fatto valere in giudizio per ricollocazione sul mercato del bene in leasing, in violazione dell’art. 1, comma 139, l. n. 124/2017; (iv) la inesistenza del credito fatto valere in giudizio in ragione del reale valore di mercato dell’Hotel Dora oggetto del contratto di leasing;
(v) l’insussistenza dello stato di insolvenza. 2. Nella contumacia del Fallimento e del creditore istante ET SP e con la sola costituzione in giudizio di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del primo motivo di reclamo e ritenendo assorbiti i restanti, ha accolto l’impugnazione così proposta ai sensi dell’art. 18 l. fall. e ha revocato la sentenza di fallimento n. 75/20 del Tribunale di Prato. 3 3. La Corte di merito ha in primo luogo ricordato che: (a) in data 24.12.2019 ET SP, agendo quale mandataria di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, aveva chiesto al Tribunale di Prato di dichiarare il fallimento della società Ginevra srl, facendo valere un credito di euro 593.820,08, riconosciuto in favore di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring dal decreto ingiuntivo n. 948/2018 emesso dal Tribunale di Siena;
(b) si era tuttavia costituita nel giudizio prefallimentare GI s.r.l., eccependo l’assenza di valida procura conferita a JU SP per rappresentare ex art. 77 c.p.c. il creditore NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, tale non potendo essere considerata la procura a rogito del Notaio Zanchi del 21.5.2018, versata in atti, in ragione dell’assenza del nominativo di GI s.r.l. tra i clienti per i quali era stato conferito mandato da NT DE AS di Siena Leasing & Factoring;
(c) l’eccezione era stata accolta dal Tribunale, che, con provvedimento datato 16.9.2020, depositato in data 15.10.2020, aveva fissato un termine, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., sino al 25 ottobre 2020 per il deposito della procura di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring in favore di JU SP ad agire nei confronti di GI s.r.l., con la necessità di specificare da parte della società istante il fallimento il nominativo del legale rappresentante ovvero del soggetto autorizzato a conferire il potere di rappresentanza processuale;
(d) con nota del 22.10.2020 JU SP depositava una serie di documenti volti a sanare il difetto di rappresentanza e, più in particolare, la procura speciale a rogito Notaio Zanchi dell’8.05.2019 di attribuzione al dott. LO LI DE poteri di rappresentanza e firma, in nome e per conto della NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, nonché attestazione del ruolo ricoperto dal dott. Iazzelli, e cioè quello di responsabile di direzione con funzioni crediti con livello procura C1, datata 17.6.2019 e con scadenza 16.6.2020, nonché dichiarazione datata 21.10.2020 del dott. LI, quale rappresentante di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, avente ad oggetto la conferma del mandato a JU SP, in relazione al contratto di leasing oggetto di causa;
(e) in data 22.10.2020 interveniva in giudizio, poi, con “comparsa di intervento volontario”, la società NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, atto nel quale quest’ultima dichiarava di ratificare integralmente l’operato, sostanziale e processuale, della ET SP che “aveva già espressamente agito in nome e per conto di NT DE AS 4 di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.a“; (f) NT DE AS di Siena Leasing & Factoring allegava altresì alla comparsa di intervento volontario la procura speciale a rogito Notaio Zanchi dell’8.05.2019, quella cioè di attribuzione al dott. LO LI DE poteri di rappresentanza e di firma, nonché procura alle liti a firma di quest’ultimo conferita all’Avv. Balossi datata 21.10.2020 e chiedeva di dichiarare il fallimento di GI s.r.l.; (g) il Tribunale di Prato, accogliendo le ulteriori eccezioni sollevate da GI s.r.l. in ordine al già rilevato difetto di legittimazione della parte istante il fallimento, con provvedimento datato 13.11.2020, depositato in data 24.11.2020, e in accoglimento del rilievo secondo cui la procura a rogito Notaio Zanchi del 8 maggio 2019 avesse validità fino al 16 giugno 2020, concedeva ulteriore termine sino al 7 dicembre 2020, sempre ai sensi dell’art. 182 c.p.c., “per la produzione in giudizio della procura alle liti rilasciata da soggetto munito di autorizzazione in nome e per conto della società intervenuta”; (h) in data 2.12.2020 NT DE AS di Siena Leasing & Factoring produceva dunque nel giudizio prefallimentare: (1) la proroga del potere di firma di LO LI con scadenza al 4.6.2021; (2) una nuova procura alle liti conferita da LO LI all’Avv. Balossi datata 2.12.2020, in relazione al giudizio prefallimentare in corso, “con ratifica integrale dell’operato, sostanziale e processuale, di ET SP”; (3) dichiarazione di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring datata 26.11.2020, avente ad oggetto la conferma a ET SP del mandato, in relazione al contratto di leasing oggetto di causa;
(f) quest’ultima documentazione veniva dunque ritenuta idonea dal Tribunale di Prato a sanare la costituzione in giudizio di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring. La Corte di appello ha dunque osservato che: (i) le doglianze proposte da GI s.r.l., in relazione al primo motivo di reclamo, erano fondate, in quanto se era pur vero che il difetto di rappresentanza processuale può essere rilevato dal giudice in ogni stato e grado del giudizio ed il giudice è tenuto a procurare la sanatoria degli atti processuali nulli con l’assegnazione di un termine per la produzione della documentazione necessaria, tuttavia tale potere/dovere incontra un limite sotteso all’applicazione del principio dispositivo, dovendosi infatti ricordare che se il rilievo del vizio di 5 rappresentanza processuale di una parte (che incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio) non è officioso, ma viene sollevato dall’altra parte del giudizio, allora sorge immediatamente per il rappresentato ovvero per il suo falsus procurator l’onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo;
(ii) conseguentemente ET SP avrebbe dovuto immediatamente produrre tutta la documentazione idonea a sanare il vizio di rappresentanza eccepito da controparte, con la prima difesa, anche prima del provvedimento del Tribunale emesso ai sensi dell’art. 182 c.p.c.; (iii) peraltro il termine che il giudice assegna per la regolarizzazione degli atti, una volta verificato il difetto di rappresentanza ex art. 77 c.p.c. in capo a parte attrice, integra certamente un termine perentorio, in quanto così espressamente qualificato dalla stessa norma di legge;
(iv) nel caso di specie nel predetto termine perentorio del 25.10.2020 non era stata infatti depositata alcuna documentazione idonea a sanare il vizio di rappresentanza della parte ricorrente ET SP, né a consentire un valido intervento in causa della parte titolare del credito NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, in quanto l’inidoneità della documentazione depositata in data 22.10.2020 era stata accertata dallo stesso Collegio fallimentare con il successivo provvedimento depositato in data 24.11.2020; (v) con quest’ultimo provvedimento il Tribunale non avrebbe potuto dunque assegnare ex art. 182 cpc un nuovo termine per la sanatoria, essendosi “cristallizzato” il vizio processuale e maturata la relativa decadenza in capo al falsus procurator ET SP;
(vi) neanche poteva ritenersi legittima l’assegnazione di un nuovo termine ex art. 182 cpc in quanto rivolta non a ET SP ma a NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, una volta considerata l’irritualità del suo intervento nella stessa causa che proprio detta parte sostanziale aveva già promosso, sebbene attraverso la mandataria ET SP;
(vii) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e conformemente invece ai rilievi della reclamante, l’atto di costituzione in giudizio di primo grado di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring doveva essere correttamente qualificato non già come atto di intervento autonomo ex art. 105 cpc, quanto piuttosto come atto difensivo con il quale la parte sostanziale del rapporto contrattuale aveva tentato, invano, di ratificare l’operato del falsus procurator, in quanto NT DE AS di Siena Leasing 6 & Factoring aveva chiesto invero con la sua comparsa di intervento il fallimento di GI s.r.l. sulla base dell’unico credito nascente dal decreto ingiuntivo n. 948/2018 del Tribunale di Siena, credito che già ET SP, quale mandataria di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, aveva posto a base dell’unica istanza di fallimento presentato ex art. 6 l. fall. in data 24.12.2019 avverso GI s.r.l.; (viii) l’atto di “intervento” in causa della stessa parte sostanziale - che aveva già avviato il processo mediante il falsus procurator - non poteva dunque essere utilizzato come espediente per superare la perentorietà del termine già concesso dal Tribunale, ai sensi dell’art. 182 cpc e scadente in data 25.10.2020, e ciò perché non si trattava di un atto difensivo di un soggetto diverso dalla parte ricorrente, ma piuttosto del tentativo della parte creditrice di ratificare l’operato del falsus procurator e dunque di validare ex post l’istanza di fallimento avanzata da ET SP in data 24.12.2019; (ix) in conclusione il Collegio fallimentare non avrebbe potuto concedere un ulteriore termine a NT DE AS di Siena Leasing & Factoring per sanare il suo atto di intervento in causa, in quanto anche la valida costituzione spontanea del rappresentato per ratificare l’operato del falsus procurator avrebbe dovuto avvenire nel termine perentorio assegnato dal giudice ex art. 182 cpc per sanare il rilevato difetto di rappresentanza della parte che aveva iniziato il processo;
(x) mancando in tal modo una valida domanda di fallimento ex art. 6 l. fall., idonea ad incardinare il processo prefallimentare, la maturata nullità processuale investiva tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di fallimento che dunque doveva essere revocata. 2. La sentenza, pubblicata il 7.7.2021, è stata impugnata da NT DE AS di Siena Leasing & Factoring con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui GI s.r.l. ha resistito con controricorso. Il Fallimento GI s.r.l. e ET SP, intimati, non hanno svolto difese. Con ordinanza interlocutoria del 25.3.2024, la Prima Sezione di questa Corte ha ritenuto che “le questioni dedotte dalla ricorrente nei motivi di ricorso qui in esame” meritassero “un approfondimento nella discussione in pubblica udienza, anche in relazione al preliminare profilo della natura del giudizio prefallimentare e alla sua adattabilità all’istituto di cui all’art. 182 c.p.c., con particolare riferimento alle scansioni temporali di rilievo e sanatoria DE vizi 7 processuali contemplati nella norma da ultimo menzionata (per l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. anche all’istruttoria prefallimentare, v. Cass. 5259/2018)”. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis, 11 comma octies, del d.l. n. 179/2012, come modificato dal D.L. 83/2015, convertito nella l. n. 132/2015, sul rilievo la Corte territoriale avrebbe disatteso il principio di sinteticità degli atti stabilita dalla norma sopra indicata, avendo disatteso la relativa censura sollevata nel giudizio di reclamo in riferimento al reclamo – ritenuto invece valido dai giudici di seconda istanza – composto di ben 89 pagine, in spregio dunque alle raccomandazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 17698/2014. 1.1 Il motivo così formulato è inammissibile. Occorre infatti evidenziare che le dimensioni significative di un atto di impugnazione (nella specie, reclamo ex art. 18 l. fall.), il quale si comporrebbe, nel caso di specie, di 89 pagine, non rappresenta di per sè, alla stregua del diritto vigente, circostanza che ne possa determinare l'inammissibilità: tale evenienza potrebbe assumere semmai rilievo ove pregiudichi l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione DE fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata. Ciò posto, risulta allora evidente l’inammissibilità delle censure che sono state dedotte nel motivo di ricorso qui in esame, in modo del tutto generico e non autosufficiente, non avendo spiegato la ricorrente in quale modo la lunghezza delle deduzioni contenute nel reclamo fallimentare avesse inciso sulla non facile intellegibilità dell’atto di impugnazione. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 77 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato sul profilo della ritenuta non sussistenza del presupposto processuale della legittimazione ad agire in capo a ET SP in quanto, con nota del 25 ottobre 2020, aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa idonea a smentire il difetto di 8 rappresentanza sollevato nei suoi confronti per essere stata provata la legittimazione di ET SP ex art. 77 c.p.c., quale mandataria di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, qual era già in virtù della procura del 21 maggio 2018 a rogito del Notaio Zanchi. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione ed erronea applicazione dell’art. 182 c.p.c., sul rilievo che non sarebbe condivisibile l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale in merito all’esercizio DE poteri di sanatoria attribuiti al giudice proprio dall’art. 182 c.p.c., 2 comma, c.p.c., in presenza di eccezione sollevata sul punto dalla controparte processuale. 3.1 Ricorda infatti la ricorrente che la Corte di appello, richiamando una serie di precedenti di legittimità, avrebbe evocato un automatismo volto a paralizzare i poteri processuali conferiti al giudice dall’art. 182, 2 comma, c.p.c., in caso di eccezione di parte circa l’altrui difetto di legittimazione. Secondo la ricorrente, simile interpretazione restrittiva non troverebbe alcun riferimento nella lettera della norma di cui all’art. 182, 2 comma, c.p.c., e la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata sembrerebbe contraria alla soluzione prospettata dalla Corte fiorentina, e cioè nel senso che possa essere assegnato il termine ex art. 182 c.p.c. in caso di eccezione di parte. 4. Il quarto mezzo denuncia infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 105 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere l’intervento volontario ed autonomo ex art. 105 c.p.c. di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring invalido, mentre tale intervento sarebbe stato al contrario valido ed efficace, potendo lo stesso essere esplicato in ogni momento, sino alla precisazione delle conclusioni, senza il consenso del giudice e delle parti, dal titolare del diritto oggetto di controversia ex art. 105, 2 comma, c.p.c. 4.1 Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e vanno accolti per le ragioni qui di seguito precisate. Ritiene il Collegio che l’atto di ratifica sostanziale, nei confronti della mandataria JU s.p.a., da parte della NT DEI AS DI SIENA LEASING & FACTORING, quale titolare del diritto di credito azionato ai sensi 9 dell’art. 6 l. fall. nel giudizio prefallimentare, ha in realtà integrato, dal punto di vista processuale, la presentazione di una autonoma domanda di fallimento nel predetto giudizio da parte del soggetto a ciò legittimato, proprio ai sensi del detto art. 6, in ragione dell’incontestata titolarità del credito da parte di MPS. La costituzione in giudizio di NT DEI AS DI SIENA LEASING & FACTORING ha dunque rappresentato, al di là anche della qualificazione giuridica da assegnare a tale atto di intervento giudiziale, da un lato, un atto di ratifica dell’operato del falsus procurator JU s.p.a., ai sensi dell’art. 1399 cod. civ., e, dall’altro, atto di autonoma iniziativa processuale volta ad attivare la procedura prefallimentare nei confronti della società debitrice GI s.r.l. Ha dunque errato la Corte di appello ad aver ritenuto la dichiarazione di fallimento di quest’ultima società non sostenuta da idonea domanda presentata da soggetto legittimato ai sensi dell’art. 6 l. fall., e ciò proprio in ragione del fatto che la costituzione nel corso del giudizio prefallimentare del titolare del credito, già mandante nei confronti di JU s.p.a. per la riscossione del credito, aveva comunque determinato, per le ragioni già evidenziate, la presentazione di autonoma domanda di fallimento da parte del creditore a ciò legittimato. Né può ritenersi che il “secondo termine” – concesso, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., direttamente a NT DEI AS DI SIENA LEASING & FACTORING - non potesse essere rilasciato in conseguenza di quello già concesso, in prima battuta, a JU s.p.a., posto che, una volta costituitasi in giudizio legittimamente la società mandante e titolare sostanziale del credito, quest’ultima aveva senz’altro diritto al rilascio del predetto termine per la regolarizzazione della sua costituzione in giudizio, trattandosi, nel suo caso, di “primo termine” ex art. 182 c.p.c. Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per l’esame degli ulteriori motivi di reclamo invece ritenuti assorbiti dall’accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione ex art. 6 l. fall. 10
P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;
accoglie i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 2.10.2024 </SPn>
udito il P.M. che, nella persona del Sostituto procuratore dott.ssa Anna Maria Soldi, ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per la parte ricorrente l’Avv. Marzo Fabio Leppo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avv. Maria Laura Ficola che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.CL CO, in qualità di legale rappresentante di Ginevra s.r.l., ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la sentenza n. 75/2020 del Tribunale di Prato del 29 dicembre 2020 che aveva dichiarato il fallimento della società su istanza di JU SP, deducendo come motivi di impugnazione (i) la violazione degli artt. 77, 100 e 182 c.p.c.; (ii) l’incompetenza territoriale del Tribunale di Prato;
(iii) la mancanza di esigibilità, certezza e liquidità del credito fatto valere in giudizio per ricollocazione sul mercato del bene in leasing, in violazione dell’art. 1, comma 139, l. n. 124/2017; (iv) la inesistenza del credito fatto valere in giudizio in ragione del reale valore di mercato dell’Hotel Dora oggetto del contratto di leasing;
(v) l’insussistenza dello stato di insolvenza. 2. Nella contumacia del Fallimento e del creditore istante ET SP e con la sola costituzione in giudizio di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del primo motivo di reclamo e ritenendo assorbiti i restanti, ha accolto l’impugnazione così proposta ai sensi dell’art. 18 l. fall. e ha revocato la sentenza di fallimento n. 75/20 del Tribunale di Prato. 3 3. La Corte di merito ha in primo luogo ricordato che: (a) in data 24.12.2019 ET SP, agendo quale mandataria di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, aveva chiesto al Tribunale di Prato di dichiarare il fallimento della società Ginevra srl, facendo valere un credito di euro 593.820,08, riconosciuto in favore di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring dal decreto ingiuntivo n. 948/2018 emesso dal Tribunale di Siena;
(b) si era tuttavia costituita nel giudizio prefallimentare GI s.r.l., eccependo l’assenza di valida procura conferita a JU SP per rappresentare ex art. 77 c.p.c. il creditore NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, tale non potendo essere considerata la procura a rogito del Notaio Zanchi del 21.5.2018, versata in atti, in ragione dell’assenza del nominativo di GI s.r.l. tra i clienti per i quali era stato conferito mandato da NT DE AS di Siena Leasing & Factoring;
(c) l’eccezione era stata accolta dal Tribunale, che, con provvedimento datato 16.9.2020, depositato in data 15.10.2020, aveva fissato un termine, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., sino al 25 ottobre 2020 per il deposito della procura di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring in favore di JU SP ad agire nei confronti di GI s.r.l., con la necessità di specificare da parte della società istante il fallimento il nominativo del legale rappresentante ovvero del soggetto autorizzato a conferire il potere di rappresentanza processuale;
(d) con nota del 22.10.2020 JU SP depositava una serie di documenti volti a sanare il difetto di rappresentanza e, più in particolare, la procura speciale a rogito Notaio Zanchi dell’8.05.2019 di attribuzione al dott. LO LI DE poteri di rappresentanza e firma, in nome e per conto della NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, nonché attestazione del ruolo ricoperto dal dott. Iazzelli, e cioè quello di responsabile di direzione con funzioni crediti con livello procura C1, datata 17.6.2019 e con scadenza 16.6.2020, nonché dichiarazione datata 21.10.2020 del dott. LI, quale rappresentante di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, avente ad oggetto la conferma del mandato a JU SP, in relazione al contratto di leasing oggetto di causa;
(e) in data 22.10.2020 interveniva in giudizio, poi, con “comparsa di intervento volontario”, la società NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, atto nel quale quest’ultima dichiarava di ratificare integralmente l’operato, sostanziale e processuale, della ET SP che “aveva già espressamente agito in nome e per conto di NT DE AS 4 di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.a“; (f) NT DE AS di Siena Leasing & Factoring allegava altresì alla comparsa di intervento volontario la procura speciale a rogito Notaio Zanchi dell’8.05.2019, quella cioè di attribuzione al dott. LO LI DE poteri di rappresentanza e di firma, nonché procura alle liti a firma di quest’ultimo conferita all’Avv. Balossi datata 21.10.2020 e chiedeva di dichiarare il fallimento di GI s.r.l.; (g) il Tribunale di Prato, accogliendo le ulteriori eccezioni sollevate da GI s.r.l. in ordine al già rilevato difetto di legittimazione della parte istante il fallimento, con provvedimento datato 13.11.2020, depositato in data 24.11.2020, e in accoglimento del rilievo secondo cui la procura a rogito Notaio Zanchi del 8 maggio 2019 avesse validità fino al 16 giugno 2020, concedeva ulteriore termine sino al 7 dicembre 2020, sempre ai sensi dell’art. 182 c.p.c., “per la produzione in giudizio della procura alle liti rilasciata da soggetto munito di autorizzazione in nome e per conto della società intervenuta”; (h) in data 2.12.2020 NT DE AS di Siena Leasing & Factoring produceva dunque nel giudizio prefallimentare: (1) la proroga del potere di firma di LO LI con scadenza al 4.6.2021; (2) una nuova procura alle liti conferita da LO LI all’Avv. Balossi datata 2.12.2020, in relazione al giudizio prefallimentare in corso, “con ratifica integrale dell’operato, sostanziale e processuale, di ET SP”; (3) dichiarazione di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring datata 26.11.2020, avente ad oggetto la conferma a ET SP del mandato, in relazione al contratto di leasing oggetto di causa;
(f) quest’ultima documentazione veniva dunque ritenuta idonea dal Tribunale di Prato a sanare la costituzione in giudizio di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring. La Corte di appello ha dunque osservato che: (i) le doglianze proposte da GI s.r.l., in relazione al primo motivo di reclamo, erano fondate, in quanto se era pur vero che il difetto di rappresentanza processuale può essere rilevato dal giudice in ogni stato e grado del giudizio ed il giudice è tenuto a procurare la sanatoria degli atti processuali nulli con l’assegnazione di un termine per la produzione della documentazione necessaria, tuttavia tale potere/dovere incontra un limite sotteso all’applicazione del principio dispositivo, dovendosi infatti ricordare che se il rilievo del vizio di 5 rappresentanza processuale di una parte (che incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio) non è officioso, ma viene sollevato dall’altra parte del giudizio, allora sorge immediatamente per il rappresentato ovvero per il suo falsus procurator l’onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo;
(ii) conseguentemente ET SP avrebbe dovuto immediatamente produrre tutta la documentazione idonea a sanare il vizio di rappresentanza eccepito da controparte, con la prima difesa, anche prima del provvedimento del Tribunale emesso ai sensi dell’art. 182 c.p.c.; (iii) peraltro il termine che il giudice assegna per la regolarizzazione degli atti, una volta verificato il difetto di rappresentanza ex art. 77 c.p.c. in capo a parte attrice, integra certamente un termine perentorio, in quanto così espressamente qualificato dalla stessa norma di legge;
(iv) nel caso di specie nel predetto termine perentorio del 25.10.2020 non era stata infatti depositata alcuna documentazione idonea a sanare il vizio di rappresentanza della parte ricorrente ET SP, né a consentire un valido intervento in causa della parte titolare del credito NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, in quanto l’inidoneità della documentazione depositata in data 22.10.2020 era stata accertata dallo stesso Collegio fallimentare con il successivo provvedimento depositato in data 24.11.2020; (v) con quest’ultimo provvedimento il Tribunale non avrebbe potuto dunque assegnare ex art. 182 cpc un nuovo termine per la sanatoria, essendosi “cristallizzato” il vizio processuale e maturata la relativa decadenza in capo al falsus procurator ET SP;
(vi) neanche poteva ritenersi legittima l’assegnazione di un nuovo termine ex art. 182 cpc in quanto rivolta non a ET SP ma a NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, una volta considerata l’irritualità del suo intervento nella stessa causa che proprio detta parte sostanziale aveva già promosso, sebbene attraverso la mandataria ET SP;
(vii) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e conformemente invece ai rilievi della reclamante, l’atto di costituzione in giudizio di primo grado di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring doveva essere correttamente qualificato non già come atto di intervento autonomo ex art. 105 cpc, quanto piuttosto come atto difensivo con il quale la parte sostanziale del rapporto contrattuale aveva tentato, invano, di ratificare l’operato del falsus procurator, in quanto NT DE AS di Siena Leasing 6 & Factoring aveva chiesto invero con la sua comparsa di intervento il fallimento di GI s.r.l. sulla base dell’unico credito nascente dal decreto ingiuntivo n. 948/2018 del Tribunale di Siena, credito che già ET SP, quale mandataria di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, aveva posto a base dell’unica istanza di fallimento presentato ex art. 6 l. fall. in data 24.12.2019 avverso GI s.r.l.; (viii) l’atto di “intervento” in causa della stessa parte sostanziale - che aveva già avviato il processo mediante il falsus procurator - non poteva dunque essere utilizzato come espediente per superare la perentorietà del termine già concesso dal Tribunale, ai sensi dell’art. 182 cpc e scadente in data 25.10.2020, e ciò perché non si trattava di un atto difensivo di un soggetto diverso dalla parte ricorrente, ma piuttosto del tentativo della parte creditrice di ratificare l’operato del falsus procurator e dunque di validare ex post l’istanza di fallimento avanzata da ET SP in data 24.12.2019; (ix) in conclusione il Collegio fallimentare non avrebbe potuto concedere un ulteriore termine a NT DE AS di Siena Leasing & Factoring per sanare il suo atto di intervento in causa, in quanto anche la valida costituzione spontanea del rappresentato per ratificare l’operato del falsus procurator avrebbe dovuto avvenire nel termine perentorio assegnato dal giudice ex art. 182 cpc per sanare il rilevato difetto di rappresentanza della parte che aveva iniziato il processo;
(x) mancando in tal modo una valida domanda di fallimento ex art. 6 l. fall., idonea ad incardinare il processo prefallimentare, la maturata nullità processuale investiva tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di fallimento che dunque doveva essere revocata. 2. La sentenza, pubblicata il 7.7.2021, è stata impugnata da NT DE AS di Siena Leasing & Factoring con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui GI s.r.l. ha resistito con controricorso. Il Fallimento GI s.r.l. e ET SP, intimati, non hanno svolto difese. Con ordinanza interlocutoria del 25.3.2024, la Prima Sezione di questa Corte ha ritenuto che “le questioni dedotte dalla ricorrente nei motivi di ricorso qui in esame” meritassero “un approfondimento nella discussione in pubblica udienza, anche in relazione al preliminare profilo della natura del giudizio prefallimentare e alla sua adattabilità all’istituto di cui all’art. 182 c.p.c., con particolare riferimento alle scansioni temporali di rilievo e sanatoria DE vizi 7 processuali contemplati nella norma da ultimo menzionata (per l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. anche all’istruttoria prefallimentare, v. Cass. 5259/2018)”. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis, 11 comma octies, del d.l. n. 179/2012, come modificato dal D.L. 83/2015, convertito nella l. n. 132/2015, sul rilievo la Corte territoriale avrebbe disatteso il principio di sinteticità degli atti stabilita dalla norma sopra indicata, avendo disatteso la relativa censura sollevata nel giudizio di reclamo in riferimento al reclamo – ritenuto invece valido dai giudici di seconda istanza – composto di ben 89 pagine, in spregio dunque alle raccomandazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 17698/2014. 1.1 Il motivo così formulato è inammissibile. Occorre infatti evidenziare che le dimensioni significative di un atto di impugnazione (nella specie, reclamo ex art. 18 l. fall.), il quale si comporrebbe, nel caso di specie, di 89 pagine, non rappresenta di per sè, alla stregua del diritto vigente, circostanza che ne possa determinare l'inammissibilità: tale evenienza potrebbe assumere semmai rilievo ove pregiudichi l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione DE fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata. Ciò posto, risulta allora evidente l’inammissibilità delle censure che sono state dedotte nel motivo di ricorso qui in esame, in modo del tutto generico e non autosufficiente, non avendo spiegato la ricorrente in quale modo la lunghezza delle deduzioni contenute nel reclamo fallimentare avesse inciso sulla non facile intellegibilità dell’atto di impugnazione. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 77 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato sul profilo della ritenuta non sussistenza del presupposto processuale della legittimazione ad agire in capo a ET SP in quanto, con nota del 25 ottobre 2020, aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa idonea a smentire il difetto di 8 rappresentanza sollevato nei suoi confronti per essere stata provata la legittimazione di ET SP ex art. 77 c.p.c., quale mandataria di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring, qual era già in virtù della procura del 21 maggio 2018 a rogito del Notaio Zanchi. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione ed erronea applicazione dell’art. 182 c.p.c., sul rilievo che non sarebbe condivisibile l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale in merito all’esercizio DE poteri di sanatoria attribuiti al giudice proprio dall’art. 182 c.p.c., 2 comma, c.p.c., in presenza di eccezione sollevata sul punto dalla controparte processuale. 3.1 Ricorda infatti la ricorrente che la Corte di appello, richiamando una serie di precedenti di legittimità, avrebbe evocato un automatismo volto a paralizzare i poteri processuali conferiti al giudice dall’art. 182, 2 comma, c.p.c., in caso di eccezione di parte circa l’altrui difetto di legittimazione. Secondo la ricorrente, simile interpretazione restrittiva non troverebbe alcun riferimento nella lettera della norma di cui all’art. 182, 2 comma, c.p.c., e la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata sembrerebbe contraria alla soluzione prospettata dalla Corte fiorentina, e cioè nel senso che possa essere assegnato il termine ex art. 182 c.p.c. in caso di eccezione di parte. 4. Il quarto mezzo denuncia infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 105 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere l’intervento volontario ed autonomo ex art. 105 c.p.c. di NT DE AS di Siena Leasing & Factoring invalido, mentre tale intervento sarebbe stato al contrario valido ed efficace, potendo lo stesso essere esplicato in ogni momento, sino alla precisazione delle conclusioni, senza il consenso del giudice e delle parti, dal titolare del diritto oggetto di controversia ex art. 105, 2 comma, c.p.c. 4.1 Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e vanno accolti per le ragioni qui di seguito precisate. Ritiene il Collegio che l’atto di ratifica sostanziale, nei confronti della mandataria JU s.p.a., da parte della NT DEI AS DI SIENA LEASING & FACTORING, quale titolare del diritto di credito azionato ai sensi 9 dell’art. 6 l. fall. nel giudizio prefallimentare, ha in realtà integrato, dal punto di vista processuale, la presentazione di una autonoma domanda di fallimento nel predetto giudizio da parte del soggetto a ciò legittimato, proprio ai sensi del detto art. 6, in ragione dell’incontestata titolarità del credito da parte di MPS. La costituzione in giudizio di NT DEI AS DI SIENA LEASING & FACTORING ha dunque rappresentato, al di là anche della qualificazione giuridica da assegnare a tale atto di intervento giudiziale, da un lato, un atto di ratifica dell’operato del falsus procurator JU s.p.a., ai sensi dell’art. 1399 cod. civ., e, dall’altro, atto di autonoma iniziativa processuale volta ad attivare la procedura prefallimentare nei confronti della società debitrice GI s.r.l. Ha dunque errato la Corte di appello ad aver ritenuto la dichiarazione di fallimento di quest’ultima società non sostenuta da idonea domanda presentata da soggetto legittimato ai sensi dell’art. 6 l. fall., e ciò proprio in ragione del fatto che la costituzione nel corso del giudizio prefallimentare del titolare del credito, già mandante nei confronti di JU s.p.a. per la riscossione del credito, aveva comunque determinato, per le ragioni già evidenziate, la presentazione di autonoma domanda di fallimento da parte del creditore a ciò legittimato. Né può ritenersi che il “secondo termine” – concesso, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., direttamente a NT DEI AS DI SIENA LEASING & FACTORING - non potesse essere rilasciato in conseguenza di quello già concesso, in prima battuta, a JU s.p.a., posto che, una volta costituitasi in giudizio legittimamente la società mandante e titolare sostanziale del credito, quest’ultima aveva senz’altro diritto al rilascio del predetto termine per la regolarizzazione della sua costituzione in giudizio, trattandosi, nel suo caso, di “primo termine” ex art. 182 c.p.c. Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per l’esame degli ulteriori motivi di reclamo invece ritenuti assorbiti dall’accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione ex art. 6 l. fall. 10
P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;
accoglie i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 2.10.2024 </SPn>