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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/12/2024, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 147/2024
Il GOP M. Francesca Scala all'udienza in data 04/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. SANGAINO IRENE ricorrente e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
NIEDDU MARIA ADELAIDE resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/3/2024, nella sua qualità Parte_2
di rapp.te legale della società ed in solido con la stessa, Controparte_2
ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro,
l proponendo ricorso avverso le ordinanze ingiunzione n. Ol– CP_1
001278875, relativa ad accertamento n. .7300.29/08/2018.0176855 CP_1
del 29/08/2018 riferito all'anno 2016, notificata alla in Parte_1
data 19/02/2024 dall di con cui veniva ordinato il pagamento CP_1 CP_1
di € 493,50 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni di cui all'atto di accertamento n. . 7300.29/08/2018.0176855 del 29/08/2018 CP_1
per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ed avverso l'Ordinanza di ingiunzione di pagamento n. Ol–001276247 relativa ad accertamento n. . 7300.29/08/2018.0176854 del 29/08/2018 riferito CP_1
all'anno 2016, notificata a , in data 29/02/2024 dall' Parte_2 CP_1
di con cui veniva ordinato il pagamento della somma di € 493,50 a CP_1
titolo di sanzione amministrativa per le violazioni di cui all'atto di accertamento n. . 7300.29/08/2018.0176854 del 29/08/2018 per il CP_1
mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Ha affermato che le due ordinanze-ingiunzione pur recando due numerazioni diverse erano riferite alla stessa violazione per l'anno 2016.
Nel merito ha contestato l'illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione e insussistenza del credito poiché le ritenute previdenziali ed assistenziali richieste nei predetti atti di accertamento erano state versate in data
27/12/2018, entro tre mesi dalla notifica degli accertamenti, avvenuta il
25/09/2018.
Ha eccepito la prescrizione dei crediti essendo decorsi oltre 5 anni dalla notifica degli accertamenti della violazione.
Ha chiesto:” sospendere con decreto inaudita altera parte l'esecuzione delle ordinanze-ingiunzione impugnate,- Dichiarare inefficace e/o annullare le ordinanze di ingiunzione di pagamento peri motivi di cui in premessa;
- Con vittoria di diritti, spese, onorari e accessori di legge
Si è costituito in giudizio l ed ha contestato il contenuto del ricorso CP_1
affermando che i versamenti erano stati effettuati solo relativamente alle denunce contributive (DM10, oggi emens) per il periodo 04/2016 e 6/
pag. 2/5 2016, come era evincibile dall'applicativo “ ” di CP_3
collegamento con gli archivi dell . Controparte_4
Ha precisato che i contributi omessi per i periodi di competenza 12/2015,
3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016 e 10/2016, comprese le quote a carico su cui si controvertiva, oggetto degli atti di accertamento protocollo .7300.29/08/2018.0176855 e protocollo CP_1
.7300.29/08/2018.0176854, notificati a “ CP_1 Parte_1
e all'odierno ricorrente in data 25/09/2018, sono stati iscritti a
[...]
ruolo e confluiti negli avvisi di addebito n. 402-2016-00026758-46 e 402-
2017-00004535-33.
Ha altresì affermato che i pagamenti effettuati da controparte in data
27/12/2018 avevano coperto le quote a carico afferenti i mesi di aprile e giugno 2016, per complessivi € 140,39, di cui € 70,82 relativi alle quote a carico per aprile 2016 ed € 69,57 inerenti il mese di giugno 2016, come da dettaglio degli importi riscossi da , per Controparte_5
cui, non erano state versate le quote a carico per tutte le altre mensilità indicate nell'atto presupposto di accertamento della violazione;
ha contestato la prescrizione del credito.
Ha chiesto: - rigettare tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e diritto, nonché indimostrate;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa è stata istruita esclusivamente con documenti e all'udienza odierna è stata decisa, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza, dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Va preliminarmente osservato che nel presente giudizio si controverte su accertamenti per la violazione prevista dall'art. 2, commi 1 ed 1 bis, del pag. 3/5 decreto-legge 12.91983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nel testo da ultimo modificato dall'art. 3 comma 6
d.lgs. 8/2016.
Non contestato che in data 19/02/2024 sia stata notifica al ricorrente da parte dell' l'Ordinanza Ingiunzione n. Ol–001278875 ed in data CP_1
29/02/2024 l'Ordinanza Ingiunzione n. . Ol–001276247;
Risulta altresì che in data 29/8/2018 l ha emesso “un provvedimento CP_1
di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi contributivi” (cfr doc.ti 5 e 6 ricorrente) accertamento n.
.7300.29/08/2018.0176855 del 29/08/2018 riferito all'anno 2016, e n. CP_1
. 7300.29/08/2018.0176854 del 29/08/2018 riferito all'anno 2016 per CP_1
un totale in entrambi gli accertamenti di euro 329,00.
Negli avvisi di accertamento si legge: “Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa”
Dalla documentazione prodotta risulta che la società ricorrente ha versato in data 27/12/2018 le predette ritenute entro 3 mesi dalla notifica ( v. doc.
n. 3 e 4 ricorrente), infatti, l'accertamento è stata ricevuto dalla società ricorrente il 25/9/2018, circostanza non contestata, e la scadenza dei 3 mesi sarebbe stata il 25/12/2018, ma poiché il giorno di scadenza del pagamento era festivo, così come il 26/12/2018, la scadenza era quindi prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e quindi il 27/12/2018, quindi il pagamento è avvenuto entro i 3 mesi assegnati.
Poiché è risultato che i pagamenti sono stati eseguiti nei tre mesi dalla notifica, la sanzione non poteva essere comminata e pertanto è illegittima.
pag. 4/5 Di nessun pregio la contestazione sollevata dall nella memoria CP_6
difensiva in merito al predetto pagamento, in considerazione del fatto che nel corpo dell'atto vengono richiamate denunce contributive riferite a periodi diversi o parziali rispetto a quelli indicati negli atti di accertamento, così come vengono menzionati periodi di competenza che non sono oggetto delle ordinanze ingiunzione contestate, riportando importi che non hanno rapporto diretto con le stesse.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Per tutte le suesposte motivazioni il ricorso è fondato e deve essere accolto e per l'effetto deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. Ol–
001278875 e la n. Ol–001276247
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-accoglie il ricorso e per l'effetto;
-annulla l'Ordinanza Ingiunzione n., Ol–001278875 e n. Ol–001276247
-Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese del CP_1
giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre spese genarli(15%) iva e CPA
4/12/2024 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 147/2024
Il GOP M. Francesca Scala all'udienza in data 04/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. SANGAINO IRENE ricorrente e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
NIEDDU MARIA ADELAIDE resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/3/2024, nella sua qualità Parte_2
di rapp.te legale della società ed in solido con la stessa, Controparte_2
ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro,
l proponendo ricorso avverso le ordinanze ingiunzione n. Ol– CP_1
001278875, relativa ad accertamento n. .7300.29/08/2018.0176855 CP_1
del 29/08/2018 riferito all'anno 2016, notificata alla in Parte_1
data 19/02/2024 dall di con cui veniva ordinato il pagamento CP_1 CP_1
di € 493,50 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni di cui all'atto di accertamento n. . 7300.29/08/2018.0176855 del 29/08/2018 CP_1
per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ed avverso l'Ordinanza di ingiunzione di pagamento n. Ol–001276247 relativa ad accertamento n. . 7300.29/08/2018.0176854 del 29/08/2018 riferito CP_1
all'anno 2016, notificata a , in data 29/02/2024 dall' Parte_2 CP_1
di con cui veniva ordinato il pagamento della somma di € 493,50 a CP_1
titolo di sanzione amministrativa per le violazioni di cui all'atto di accertamento n. . 7300.29/08/2018.0176854 del 29/08/2018 per il CP_1
mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Ha affermato che le due ordinanze-ingiunzione pur recando due numerazioni diverse erano riferite alla stessa violazione per l'anno 2016.
Nel merito ha contestato l'illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione e insussistenza del credito poiché le ritenute previdenziali ed assistenziali richieste nei predetti atti di accertamento erano state versate in data
27/12/2018, entro tre mesi dalla notifica degli accertamenti, avvenuta il
25/09/2018.
Ha eccepito la prescrizione dei crediti essendo decorsi oltre 5 anni dalla notifica degli accertamenti della violazione.
Ha chiesto:” sospendere con decreto inaudita altera parte l'esecuzione delle ordinanze-ingiunzione impugnate,- Dichiarare inefficace e/o annullare le ordinanze di ingiunzione di pagamento peri motivi di cui in premessa;
- Con vittoria di diritti, spese, onorari e accessori di legge
Si è costituito in giudizio l ed ha contestato il contenuto del ricorso CP_1
affermando che i versamenti erano stati effettuati solo relativamente alle denunce contributive (DM10, oggi emens) per il periodo 04/2016 e 6/
pag. 2/5 2016, come era evincibile dall'applicativo “ ” di CP_3
collegamento con gli archivi dell . Controparte_4
Ha precisato che i contributi omessi per i periodi di competenza 12/2015,
3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016 e 10/2016, comprese le quote a carico su cui si controvertiva, oggetto degli atti di accertamento protocollo .7300.29/08/2018.0176855 e protocollo CP_1
.7300.29/08/2018.0176854, notificati a “ CP_1 Parte_1
e all'odierno ricorrente in data 25/09/2018, sono stati iscritti a
[...]
ruolo e confluiti negli avvisi di addebito n. 402-2016-00026758-46 e 402-
2017-00004535-33.
Ha altresì affermato che i pagamenti effettuati da controparte in data
27/12/2018 avevano coperto le quote a carico afferenti i mesi di aprile e giugno 2016, per complessivi € 140,39, di cui € 70,82 relativi alle quote a carico per aprile 2016 ed € 69,57 inerenti il mese di giugno 2016, come da dettaglio degli importi riscossi da , per Controparte_5
cui, non erano state versate le quote a carico per tutte le altre mensilità indicate nell'atto presupposto di accertamento della violazione;
ha contestato la prescrizione del credito.
Ha chiesto: - rigettare tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e diritto, nonché indimostrate;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa è stata istruita esclusivamente con documenti e all'udienza odierna è stata decisa, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza, dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Va preliminarmente osservato che nel presente giudizio si controverte su accertamenti per la violazione prevista dall'art. 2, commi 1 ed 1 bis, del pag. 3/5 decreto-legge 12.91983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nel testo da ultimo modificato dall'art. 3 comma 6
d.lgs. 8/2016.
Non contestato che in data 19/02/2024 sia stata notifica al ricorrente da parte dell' l'Ordinanza Ingiunzione n. Ol–001278875 ed in data CP_1
29/02/2024 l'Ordinanza Ingiunzione n. . Ol–001276247;
Risulta altresì che in data 29/8/2018 l ha emesso “un provvedimento CP_1
di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi contributivi” (cfr doc.ti 5 e 6 ricorrente) accertamento n.
.7300.29/08/2018.0176855 del 29/08/2018 riferito all'anno 2016, e n. CP_1
. 7300.29/08/2018.0176854 del 29/08/2018 riferito all'anno 2016 per CP_1
un totale in entrambi gli accertamenti di euro 329,00.
Negli avvisi di accertamento si legge: “Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa”
Dalla documentazione prodotta risulta che la società ricorrente ha versato in data 27/12/2018 le predette ritenute entro 3 mesi dalla notifica ( v. doc.
n. 3 e 4 ricorrente), infatti, l'accertamento è stata ricevuto dalla società ricorrente il 25/9/2018, circostanza non contestata, e la scadenza dei 3 mesi sarebbe stata il 25/12/2018, ma poiché il giorno di scadenza del pagamento era festivo, così come il 26/12/2018, la scadenza era quindi prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e quindi il 27/12/2018, quindi il pagamento è avvenuto entro i 3 mesi assegnati.
Poiché è risultato che i pagamenti sono stati eseguiti nei tre mesi dalla notifica, la sanzione non poteva essere comminata e pertanto è illegittima.
pag. 4/5 Di nessun pregio la contestazione sollevata dall nella memoria CP_6
difensiva in merito al predetto pagamento, in considerazione del fatto che nel corpo dell'atto vengono richiamate denunce contributive riferite a periodi diversi o parziali rispetto a quelli indicati negli atti di accertamento, così come vengono menzionati periodi di competenza che non sono oggetto delle ordinanze ingiunzione contestate, riportando importi che non hanno rapporto diretto con le stesse.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Per tutte le suesposte motivazioni il ricorso è fondato e deve essere accolto e per l'effetto deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. Ol–
001278875 e la n. Ol–001276247
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-accoglie il ricorso e per l'effetto;
-annulla l'Ordinanza Ingiunzione n., Ol–001278875 e n. Ol–001276247
-Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese del CP_1
giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre spese genarli(15%) iva e CPA
4/12/2024 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 5/5