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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/12/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 544 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, residente in [...]
127, ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Dei Mille, 243, Is. 101, presso lo studio degli Avv.ti GIUSEPPE MAISANO (C.F.:
, pec: fax: C.F._2 Email_1
090/683282,) e NI AR (C.F.: , pec: C.F._3
fax: 090/683282), che lo rappresentano e Email_2
difendono per procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, residente in [...]
258, in proprio e n.q. di amministratore di sostegno di CP_2
nato a [...] il [...], C.F.
[...] C.F._5
, residente a [...], ma domiciliato a
[...]
San Filippo del Mela fraz. Cattafi, corso Palmiro Togliatti 13, presso la
Comunità Alloggio “Il Sole” gestita dalla cooperativa sociale “ , CP_3
elettivamente domiciliata in Villafranca Tirrena (ME), Via Calamaro, 42
1 Divieto, presso e nello studio dell'avv. Domenico LEPORE, C.F.:
[...]
, giusta procura in atti, che ha indicato quale numero di C.F._6
telefax il 0909577630 e indirizzo PEC Email_3
PARTE CONVENUTA avente per oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 30 gennaio 2024
[...]
conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1 [...]
e e, premesso che in data 01.08.2021 era CP_1 Controparte_2
deceduta madre dell'attore e dei convenuti, la cui ultima Persona_1
residenza era stata a Torregrotta;
che al momento della morte la stessa era proprietaria di un mezzo indiviso di una unità immobiliare per civile abitazione sita a Torregrotta viale Europa 127 in catasto alla partita 1918 foglio 3 part. 2198 sub. 4 e di un vano garage individuato in catasto alla partita 1918 figlio 3 part. 2198 sub. 2; che con testamento pubblico del
27.06.2019 pubblicato il 18.11.2021 la de cuius aveva lasciato agli altri due figli e la suddetta metà Controparte_1 Controparte_2
indivisa dei menzionati immobili, affermando che nulla lasciava al figlio in quanto l'aveva "favorito nell'acquisto dell'appartamento" e si Parte_1
era sobbarcata il "pagamento delle tasse e degli oneri condominiali ed inoltre questi si era mostrato irrispettoso nei suoi confronti e nei confronti del fratello;
che la suddetta disposizione testamentaria ledeva i CP_2
diritti dell'istante quale legittimario, essendo stato egli totalmente pretermesso;
tutto ciò premesso, chiedeva la riduzione della disposizione testamentaria eccedente la disponibile e, essendo i beni relitti non comodamente divisibili, l'attribuzione per intero a lui, in sede di divisione, delle quote spettanti ai fratelli convenuti, tenuto conto del fatto che egli era
2 già comproprietario della restante quota di 1/2, dichiarandosi egli pronto a pagare il relativo valore.
Con comparsa depositata tardivamente il 02.07.2024, si costituiva in proprio e quale amministratore di sostegno di Controparte_1
chiedendo pregiudizialmente la concessione di un Controparte_2
termine per potere acquisire l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare a costituirsi in giudizio nell'interesse di Nel merito, Controparte_2
contestava la fondatezza delle domande avversarie rilevando che aveva omesso di prestare assistenza alla madre, Parte_1
come era suo dovere morale, anche in considerazione del fatto che la madre era percettrice solo di una piccola pensione. Dichiarava che, conseguentemente, l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione non avrebbe potuto condurre all'attribuzione all'attore di una quota superiore al 60 % dell'immobile oggetto di causa e chiedeva che i diritti del legittimario fossero assicurati mediante l'assegnazione all'attore di una quota del garage. Contestava, poi, la richiesta di assegnazione per intero degli immobili da dividere all'attore, tenuto conto delle necessità del disabile che doveva far fronte al pagamento della Controparte_2
retta della struttura nella quale era alloggiato e che, in caso di perdita della proprietà dell'immobile oggetto di causa, non avrebbe potuto più beneficiare del contributo fornito dal Comune di Torregrotta al pagamento della retta, quale soggetto residente in detto Comune.
All'udienza di prima comparizione del 04.07.2025 il Giudice prendeva atto della impossibilità di espletare l'interrogatorio libero delle parti, in quanto entrambe personalmente assenti e rappresentate dai rispettivi difensori. Osservava, quindi, che non era necessario sanare la costituzione di mediante l'autorizzazione del Controparte_2
3 Giudice Tutelare, in quanto l'amministratore di sostegno non necessitava dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, essendo tale attività funzionale alla conservazione degli interessi del beneficiario, mentre l'autorizzazione era necessaria nella diversa ipotesi di promozione dei giudizi (Cass. civ. 06.03.2019 n. 6518). Rinviata, quindi, la causa per verificare la possibilità di una soluzione transattiva della lite, all'udienza del 07.11.2024 il Giudice, preso atto del fatto che le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo, disponeva C.T.U. al fine di accertare valore e divisibilità dei beni caduti in successione.
Depositata in data 13.01.2025 la relazione di C.T.U. ed espletata la prova per interpello, all'udienza del 4 dicembre 2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, avendo i procuratori delle parti precisato le conclusioni e depositato, nei termini assegnati, le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e 189 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
Per la decisione della causa si deve premettere che l'attore ha chiesto in primo luogo la riduzione delle disposizioni lesive effettuate dalla madre deceduta in data 01.08.2021, con testamento pubblico del Persona_1
27.06.2019 pubblicato il 18.11.2021 ed ha domandato, quindi, lo scioglimento della comunione derivante dall'accoglimento della predetta domanda di riduzione, mentre i convenuti hanno negato in radice la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riduzione ed hanno contestato il quomodo della divisione proposto dall'attore.
L'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile (art. 556
c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di
4 successibili definiti “legittimari”, tra i quali rientrano in primo luogo i figli del de cuius. L'azione di riduzione ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. sez. I, 11.06.2003 n. 9424).
Essa è, pertanto, una azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, e da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ. sez.
II, 26.11.1987, n. 8780).
L'azione di riduzione può avere, in primo luogo, ad oggetto, ai sensi dell'art. 554 c.c., le disposizioni testamentarie a titolo universale o particolare che ledano i diritti del legittimario;
l'art. 555 c.c. prevede, invece, la riduzione delle donazioni. Va, in ogni caso osservato che gli artt.
554 e 555 c.c. non prevedono e regolano due distinte azioni, bensì un'unica azione, e cioè l'azione di riduzione, concessa ai legittimari, a tutela dei diritti che la legge ad essi riserva, qualora siano lesi da disposizioni testamentarie (arti. 554 c.c.) ovvero da donazioni (art. 555 c.c.), prevedendosi per entrambe che “sono soggette a riduzione” (Cass. sez. 2,
Sentenza n. 11873 del 1993).
Nel caso in cui l'azione abbia ad oggetto disposizioni testamentarie a titolo universale, la lesione può restare integrata dalla preterizione di un
5 legittimario o dall'attribuzione espressa ad un legittimario di una quota di eredità formalmente inferiore rispetto alla quota di riserva ovvero dalla diretta attribuzione ad un legittimario di beni facenti parte dell'asse ereditario di valore inferiore rispetto a quello della quota di riserva, quando nell'asse non sussistano beni sufficienti a comporre la quota riservata al legittimario, ai sensi del combinato disposto degli art. 735 comma 2 c.c. e
553 c.c.. In particolare, sede di riduzione, al fine di determinare la quota spettante ai legittimari, occorre effettuare due operazioni preliminari alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari: la riunione fittizia e l'imputazione ex se.
L'art. 556 c.c. stabilisce, infatti, che, al fine di accertare se un legittimario sia stato leso nei suoi diritti, occorre determinare, mediante una operazione algebrica, il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. Si deve, pertanto, procedere alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti contratti dal defunto, nonché di quelli sorti a causa della morte, quali le spese funerarie e di sepoltura, da valutare con riferimento alla stessa data, e quelle relative al pagamento della tassa di successione (Cass. civ.
23.07.1966 n. 2023). Occorre, quindi, effettuare la riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario (Cass. civ. 05.05.2022 n.
14193). Infine, ai sensi dell'art. 564 comma 2 c.c., “il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato” (cosiddetta imputazione ex se,
6 da non confondere con l'istituto che va sotto lo stesso nome e che definisce una delle modalità con cui si può attuare la collazione). L'imputazione non costituisce, però, un limite alla esperibilità dell'azione di riduzione, bensì un limite al suo accoglimento;
non si è al cospetto di una condizione di proponibilità e neppure di una condizione dell'azione. Essa rappresenta, infatti, da un lato, un'operazione di calcolo della legittima in quanto la quantità di beni spettanti al legittimario di diritto, in qualità di erede, sul relictum, va diminuita in relazione all'imputazione ex se, sicché il legittimario potrà conseguire solo un supplemento rispetto ai beni donati e, dall'altro lato, un onere a carico del legittimario, poiché se il legittimario non imputa le liberalità ricevute in conto, non fornisce la prova dell'avvenuta lesione dei suoi diritti di riserva (Cass. civ. 12.03.1966 n.
711; Cass. civ., sez. II, 01.12.1993, n. 11873).
Nella fattispecie in esame la de cuius, con il testamento pubblico del
27.06.2019 pubblicato il 18.11.2021, ha lasciato tutti i suoi beni relitti, consistenti nella metà indivisa degli immobili indicati in citazione, ai figli e pretermettendo il figlio Controparte_1 Controparte_2
, il quale, considerando esclusivamente il relictum, è stato in tal Parte_1
modo chiaramente leso, non avendo ricevuto la quota di eredità a lui riservata.
Invero, la de cuius ha affermato nello stesso testamento che l'istituzione di erede dei figli e Controparte_1 CP_2
non ledeva i diritti del figlio , in quanto ella aveva
[...] Parte_1
“favorito” quest'ultimo “nell'acquisto dell'appartamento" e si era sobbarcata il "pagamento delle tasse e degli oneri condominiali”, mentre la convenuta ha sottolineato che non sussisteva alcuna lesione anche in
7 ragione del fatto che l'attore non si era curato dell'assistenza della madre, cui avevano provveduto solamente i figli ed CP_1 CP_2
Quest'ultima argomentazione difensiva appare, nondimeno, inconducente, poiché, a prescindere dalla circostanza che di tale fatto la convenuta non ha fornito alcuna prova, né avrebbe potuto fornirla, essendosi costituita quando era ormai preclusa la possibilità di formulare istanze istruttorie, va osservato che di regola non è possibile tenere conto ai fini dell'azione di riduzione del preteso valore delle prestazioni di assistenza rese dai figli in favore della madre sino alla data di apertura della successione, poiché in simili casi la prestazione di assistenza integra solitamente l'adempimento di una vera e propria obbligazione naturale, mentre non può assumere alcun rilievo la circostanza che l'altro figlio non abbia effettuato analoghe prestazioni di assistenza, in Parte_1
mancanza di un obbligo giuridico in tal senso. Non vale, poi, osservare che i figli sono obbligati a prestare gli alimenti in favore dei genitori, posto che, ove pure una obbligazione alimentare risultasse concretamente configurabile, gli alimenti sono dovuti, ai sensi dell'art. 445 c.c., solo “dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora”, mentre nel caso in esame non è stato neppure allegato che il figlio sia stato mai costituito in mora per l'adempimento di una Parte_1
prestazione di contenuto alimentare.
Quanto, poi, all'affermazione della de cuius di avere “favorito” il figlio “nell'acquisto dell'appartamento" e di essersi sobbarcata il Parte_1
"pagamento delle tasse e degli oneri condominiali”, si deve evidenziare che non si può escludere la possibilità che il de cuius, dopo avere effettuato una donazione ad un legittimario, sufficiente a soddisfare i diritti a quest'ultimo spettanti sulla quota di riserva, lo escluda nel testamento dalla propria
8 successione, attribuendo l'eredità ad altri (si ritiene, invece, nullo il testamento contenente esclusivamente una disposizione negativa – Cass. civ. sez. III 20.06.1967 n. 1458), espressamente motivando tale esclusione con la considerazione che le aspettative del legittimario erano state soddisfatte con la precedente donazione. Infatti, tale fattispecie appare ben diversa da quella in cui il de cuius abbia nel testamento escluso espressamente il legittimario dalla quota di riserva, ipotesi nella quale si ritiene pacificamente che il testamento sia nullo per contrarietà a norma imperativa. Nondimeno, è stato ripetutamente sottolineato in giurisprudenza che la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è, di per sé, idonea a sottrarre a quest'ultimo la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del de cuius, né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell'azione di riduzione, terzo rispetto al testatore (Cass. civ. 15.05.2013 n.
11737). In particolare, una simile dichiarazione effettuata dal testatore non
è sufficiente a dimostrare l'esistenza di una donazione in favore degli eredi legittimari e deve essere corroborata con altri elementi che ne sostengano la genuinità e diano dimostrazione della esistenza della donazione stessa, poiché è evidente che lo stesso testatore non può con una propria dichiarazione aggirare i limiti dell'autonomia testamentaria che il legislatore ha posto proprio nei suoi confronti, né può pregiudicare i diritti dei legittimari. Sennonché, nella fattispecie in esame non è stata fornita alcuna prova delle asserite donazioni e, di conseguenza, la dichiarazione contenuta nel testamento in ordine alla circostanza che il figlio Parte_1
aveva beneficiato, durante la vita della madre, di altre attribuzioni patrimoniali, risulta priva di qualsiasi rilievo.
9 Nella fattispecie in esame, pertanto, la riunione fittizia può effettuarsi assai agevolmente, non risultando allegati e provati né debiti ereditari né donazioni, sicché la quota di riserva spettante all'attore va calcolata esclusivamente sul relictum e, ai sensi dell'art. 537 c.c., è pari a 2/9 dell'asse ereditario (posto che la quota di riserva spettante a tutti i tre figli è pari a 2/3 dell'asse ereditario).
Quanto agli effetti dell'accoglimento della domanda di riduzione della disposizione lesiva della quota di legittima, va evidenziato che essa non è nulla né annullabile, ma ove l'azione di riduzione sia esperita vittoriosamente, viene resa inefficace dalla sentenza di riduzione nella misura occorrente per consentire al legittimario l'acquisizione di un patrimonio netto, calcolato al momento dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 556 c.c., che soddisfi il suo diritto di legittima (Cass.
11286/02; Cass. 5323/02; Cass. 2708/92). In particolare, l'accoglimento dell'azione di riduzione fa rientrare nell'asse l'oggetto delle disposizioni lesive nella misura occorrente per consentire al legittimario l'acquisizione di un patrimonio netto, calcolato al momento dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 556 c.c., che soddisfi il suo diritto di legittima. Muovendo dal principio che la legittima è quota di eredità, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, dichiarata la riduzione della disposizione testamentaria, il diritto del legittimario leso si estende a tutti i beni ereditari ed a ciascuna parte di essi e che, conseguentemente, ogni quota deve essere formata di una quantità proporzionale di beni mobili ed immobili esistenti nella massa (Cass. civ. 16.08.1948 n. 1500). E' stato, infine, sottolineato che la riduzione importa l'obbligo del coerede ad essa soggetto di restituire in natura gli immobili al coerede avente diritto alla reintegrazione della sua quota legittima (Cass. civ. 15.05.1957 n. 1735),
10 senza che si possa procedere ad imputazione del valore dei beni che è facoltà prevista per la sola collazione (Cass. civ. 12.05.1999 n. 4698).
L'effetto costitutivo dell'azione di riduzione si esaurisce nel rendere inefficaci le disposizioni lesive nei confronti dei legittimari che l'abbiano chiesta, e nella misura occorrente per reintegrare la quota agli stessi riservata, ma il legittimario che abbia ottenuto la sua quota di eredità, nella sua qualità di erede, sia con testualmente che successivamente contro i beneficiari delle disposizioni lesive per la restituzione. L'azione di riduzione e l'azione di restituzione, anche quando vengano proposte congiuntamente, come nel caso in esame, vanno, pertanto, nettamente distinte: la prima è un'azione di impugnativa;
la seconda una azione di condanna, che presuppone già pronunziata la riduzione.
Quando la riduzione di una disposizione testamentaria è soltanto parziale, come nel caso in esame, sui beni che ne costituivano l'oggetto si costituisce una comunione e l'azione di restituzione conseguente alla riduzione svolge una funzione divisoria. Per la divisione di tale comunione, occorre applicare le norme in tema di divisione dell'eredità quando essa riguardi una disposizione testamentaria a titolo universale, mentre quando riguardi donazioni e legati, il legislatore ha stabilito delle regole particolari per l'ipotesi in cui oggetto della disposizione lesiva sia un bene immobile.
L'individuazione del contenuto delle quote di ciascun comunista avviene attraverso più passaggi progressivi;
infatti, una volta individuata la massa da dividere, occorre procedere alla formazione delle porzioni e, quindi, all'attribuzione o all'assegnazione dei lotti (Cass. civ. 04.03.2011 n.
5266). Questa attività è di regola diretta dal Giudice che redige, quindi, un progetto divisionale formando tante porzioni quanti sono i condividenti in proporzione alle loro quote e sottopone il progetto divisionale alle parti
11 fisando con decreto una udienza di discussione. Nondimeno, ove le parti al momento del deposito della relazione delle operazioni peritali manifestino il loro dissenso sulle modalità della divisione proposta dall'esperto, anche limitandosi a chiedere concordemente, come nel caso in esame, la precisazione delle conclusioni, diviene superflua la fissazione della udienza di discussione del progetto divisionale.
Il principio basilare in materia di divisione di beni comuni è quello stabilito dall'art. 1114 c.c., il quale prevede che la divisione ha luogo “in natura, in parti corrispondenti alle rispettive quote”; tale principio è richiamato, poi, con specifico riferimento alla divisione della comunione ereditaria, dall'art. 718 c.c., che afferma il “diritto dei beni in natura”, vale a dire il diritto di ciascun comproprietario di richiedere la sua parte dei beni comuni in natura. Altro principio fondamentale è quello previsto dall'art. 727 c.c., che richiede, di regola, la formazione di porzioni qualitativamente omogenee.
Naturalmente, la divisione in natura presuppone che i beni caduti in comunione siano divisibili, dovendosi applicare, nel caso contrario, le regole stabilite nell'art. 720 c.c., a norma del quale l'immobile non divisibile deve essere preferibilmente attribuito nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza, salvo il caso in cui nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, per il quale è stabilita la vendita all'incanto.
Dall'armonizzazione dei due principi sopra esposti la giurisprudenza di legittimità ha tratto la conclusione che in tema di divisione giudiziale il diritto di ciascun condividente ad una porzione di beni comuni, qualitativamente omogenea all'intero, implica la necessità di una proporzionale divisione dei beni facenti parte di un medesimo genere
12 patrimoniale. Va, pertanto, compiuta un'indagine preliminare, diretta a verificare se i beni da dividere siano divisibili, tenendo presente che, per giurisprudenza costante, l'unitaria destinazione economica del bene comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 c.c., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti (Cassazione civile sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2117), postulando la comoda divisibilità, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cassazione civile sez. II, 24 novembre 1998,
n. 11891; Cassazione civile, sez. II, 10 aprile 1990 n. 2989).
Occorre, quindi, valutare se i beni, ancorché in tutto o in parte indivisibili, possano comporre da soli o insieme con altri beni, tante porzioni di beni omogenei quanti sono i condividenti, non potendosi, in tal caso, farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (Cass.
8.09.1994 n.
7700; Cass. 11.12.1980 n. 6387; Cass. 29 luglio 1966 n. 2117; Cass. 16 marzo 1961 n. 590; Cass. 1 febbraio 1957 n. 372).
Nel caso in esame il nominato C.T.U. arch. Persona_2
nella sua relazione depositata il 13 gennaio 2025, ha accertato che la massa ereditaria dei beni caduti in successione è costituita dalla quota pari a ½ dei
13 seguenti beni: 1) Appartamento sito in Torregrotta (ME), viale Europa n.
127, Piano 1, identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al Fgl 3 part. 2198, sub 4, viale Europa, piano 1, Cat. A/2, cl 7, vani 5,5, sup catastale totale mq. 108, rendita € 326,66; 2) Garage sito in Torregrotta (ME), viale
Europa n. 127, Piano T, identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al
Fgl 3 part. 2198, sub 2, viale Europa, piano T, Cat. C/6, cl 6, cons. 41 mq., rendita € 101,64; 3) Lastrico solare sito in Torregrotta (ME), viale Europa
n. 127, Piano 3, identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al Fgl 3 part. 2198, sub 8, viale Europa, piano 3, Cat. F/1, cons. 197 mq..
Sennonché va sottolineato che, spettando alla de cuius solo ½ dei suddetti beni la divisione, ove limitata alla quota di pertinenza della de cuius, non può che avere ad oggetto soltanto una quota e, sotto questo profilo, è irrilevante verificare se i beni fossero nella loro interezza comodamente divisibili, poiché la divisione di una quota immobiliare non può che dare luogo ad una frazione della quota immobiliare originaria mentre non potrà mai determinare l'assegnazione dell'intero bene o di una sua porzione ad uno dei condividenti. Tuttavia, nel caso in esame l'attore, che è comproprietario della restante quota di ½ dei beni ereditari ha chiaramente chiesto non solo lo scioglimento della comunione derivante dall'accoglimento della domanda di divisione, ma anche lo scioglimento della più ampia comunione che riguarda i beni ereditari, anche con riferimento alla quota della quale egli stesso era originariamente già proprietario, come si desume dal fatto che ha chiesto l'attribuzione a sé nella loro interezza di tutti i beni ereditari.
Ciò premesso, va allora, precisato che i beni da dividere solo quelli sopra indicati dei quali l'attore è, anche a seguito dell'accoglimento della domanda di riduzione, comproprietario per la quota di 22/36 (1/2 + 4/36),
14 mentre i convenuto e sono Controparte_1 Controparte_2
comproprietari per la quota di 7/36 ciascuno.
Il C.T.U. ha, quindi, affermato che i beni immobili “appartamento”
(sub 4) e “lastrico solare” (sub 8) non sono «comodamente divisibili», in quanto non sono realizzabili in concreto porzioni suscettibili di formare autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, mentre il bene immobile “garage” (sub 2) è stato ritenuto «comodamente divisibile» in quanto il frazionamento del bene è attuabile in due porzioni separate ciascuna delle quali suscettibile di autonomo e libero godimento da parte di ciascun condividente secondo la normale funzionalità dell'intero. Nondimeno, va osservato che tale conclusione è puramente astratta, poiché non è rilevante verificare se sia possibile dividere ciascun immobile in due porzioni, quanto se sia possibile dividere i beni relitti in tre porzioni, di cui una pari ai 22/36 e le altre due pari ciascuna ai 7/36.
Sotto questo profilo appare utile muovere dalla considerazione che, come accertato dal C.T.U. a seguito di una indagine accurata e sostanzialmente priva di censure, i beni da dividere hanno complessivamente il valore di €
102.000,00 di cui € 81.000,00 è il valore dell'appartamento, € 20.000,00 è il valore del garage mentre € 6.000,00 è il valore del lastrico solare.
Conseguentemente, la quota spettante all'attore deve avere il valore di €
62.333,33, la quota spettante a deve avere il valore Controparte_1
di € 19.833,33 e la quota spettante a deve avere il Controparte_2
valore di € 19.833,00. E' agevole, allora, osservare che non è possibile formare tre porzioni di beni omogenei aventi il valore delle quote spettanti a ciascuno dei condividenti e, d'altronde, lo stesso C.T.U., nella
15 formazione del progetto divisionale ha proposto che tutti i beni fossero destinati a compore la quota del condividente avente la quota maggiore, assegnando agli altri condividenti un conguaglio in denaro.
La conclusione del C.T.U. appare, invero, condivisibile, anche in considerazione del fatto che, quando venga verificata la non comoda divisibilità dei beni che formano la comunione, occorre procedere in osservanza dell'art. 720 c.c.. Quest'ultima disposizione indica due modalità per procedere alla divisione: l'attribuzione del bene per intero e la vendita all'incanto. Si tratta di due soluzioni che la legge non pone sullo stesso piano e la cui scelta, pertanto, non è rimessa al giudice. La vendita di uno o più cespiti del patrimonio comune è rimedio residuale cui ricorrere se nessuno dei condividenti si giova della facoltà di attribuzione dell'intero
(tra le altre, Cass. 13 maggio 2010 n. 11641; Cass. 3 maggio 2010, n.
10624). Sennonché nel caso in esame l'attore ha chiesto l'attribuzione per l'intero in base al valore di stima, sicché è evidente che tale richiesta è pienamente ammissibile e va accolta.
La Suprema Corte ha, poi, precisato che il valore venale posseduto dai beni comuni al momento della divisione coincide, nel caso di divisione giudiziale, con il valore posseduto al momento di proposizione della domanda (Cass. civ. 21.10.2010 n. 21632). Nondimeno, avendo il giudizio di divisione ad oggetto la traduzione in quote reali delle quote ideali sui beni comuni spettanti ai condividenti, esso deve necessariamente tener conto di tutte le modificazioni, anche se sopravvenute, incidenti sulla massa dei beni da dividere, con la conseguenza che, se si accerti che nel corso del giudizio e dopo la stima si sia verificato un significativo mutamento del valore dei beni, sarà necessario adeguare il valore dei beni rispetto a quello stabilito al momento della stima (Cass. civ. 06.02.2009 n.
16 3029). La Suprema Corte ha, però, precisato che la parte interessata ad un eventuale aggiornamento della stima del bene accertata dal C.T.U. nel corso del giudizio non può limitarsi a fare riferimento al lasso temporale intercorso per ritenere che il presso di mercato dei beni abbia subito una significativa ed apprezzabile variazione, ma ha l'onere di allegare ragioni di significativo mutamento del valore dei beni. Nel caso in esame, pur avendo la convenuta sottolineato “l'evolversi in melius del mercato immobiliare” non ha indicato specifiche ragioni per le quali la valutazione effettuata dal C.T.U. solo pochissimi mesi addietro possa non essere corretta e, d'altronde, il mero decorso del tempo non può giustificare un'automatica rivalutazione del bene. La somma dovuta a titolo di conguaglio, sulla base dei valori indicati dal C.T.U., non è, pertanto, rivalutabile, mentre sulla stessa vanno calcolati gli interessi legali corrispettivi dalla presente decisione sino al soddisfo. Infatti, la tesi secondo la quale gli interessi dovrebbero decorrere, per l'effetto retroattivo della sentenza, dalla data della domanda giudiziale di divisione (Cassazione civile sez. II, 27 febbraio 1998, n. 2159) è ormai superata dal diverso orientamento, senza dubbio preferibile, secondo il quale, in caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso, per questo contestualmente tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro, residuando per il periodo precedente il diritto pro quota di tutti i condividenti alle rendite del bene (Cass. civ. sez.
II 29.04.2003 n . 6653; Cass. civ. sez. II 30.05.2007 n. 12702).
Alla stregua delle superiori considerazioni vanno assegnati per intero all'attore i seguenti beni: 1) Appartamento sito in Torregrotta (ME), viale
17 Europa n. 127, Piano 1, identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al
Fgl 3 part. 2198, sub 4, viale Europa, piano 1, Cat. A/2, cl 7, vani 5,5, sup catastale totale mq. 108, rendita € 326,66; 2) Garage sito in Torregrotta
(ME), viale Europa n. 127, Piano T, identificato al N.C.E.U. del Comune di
Messina al Fgl 3 part. 2198, sub 2, viale Europa, piano T, Cat. C/6, cl 6, cons. 41 mq., rendita € 101,64; 3) Lastrico solare sito in Torregrotta (ME), viale Europa n. 127, Piano 3, identificato al N.C.E.U. del Comune di
Messina al Fgl 3 part. 2198, sub 8, viale Europa, piano 3, Cat. F/1, cons.
197 mq..
L'attore va, quindi, condannato a corrispondere a
[...]
ed a la somma di € 19.833,00 ciascuno, CP_1 Controparte_2
oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto del fatto che la convenuta si è ingiustificatamente opposta all'accoglimento della domanda di riduzione, adducendo di avere fatto valere e difeso le volontà della defunta madre, circostanza che non vale certamente ad escludere la soccombenza, posto che il legittimario che agisce in riduzione fa valere proprio l'illegittimo esercizio da parte del de cuius della autonomia testamentaria.
Le spese di C.T.U. possono essere poste, invece, a carico delle parti in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, atteso che l'attività espletata dal C.T.U. appare strettamente funzionale allo scioglimento della comunione e le spese conseguenti possono ritenersi indispensabili per il raggiungimento del fine proprio del procedimento. Costituisce, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza solo per quelle spese che,
18 secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass. 12949/99, 1111/1986,
4080/86, 197/48).
Le spese a carico della convenuta, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 145,50 per spese non imponibili ed in complessivi € 5.077,00 per compensi, di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, ed
€ 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa davanti a questo Tribunale con atto di citazione notificato in data 30 gennaio 2024 da nei Parte_1
confronti di e di sentiti i Controparte_1 Controparte_2
procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) accoglie la domanda di riduzione avanzata dall'attore e per l'effetto dichiara che a spetta la Parte_1
quota di 2/9 dei beni relitti da deceduta in data 01.08.2021; Persona_1
2) assegna per intero a i seguenti beni: A) Parte_1
Appartamento sito in Torregrotta (ME), viale Europa n. 127, Piano 1, identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al Fgl 3 part. 2198, sub 4, viale Europa, piano 1, Cat. A/2, cl 7, vani 5,5, sup catastale totale mq. 108, rendita € 326,66; B) Garage sito in Torregrotta (ME), viale Europa n. 127,
Piano T, identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al Fgl 3 part. 19 2198, sub 2, viale Europa, piano T, Cat. C/6, cl 6, cons. 41 mq., rendita €
101,64; C) Lastrico solare sito in Torregrotta (ME), viale Europa n. 127,
Piano 3, identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al Fgl 3 part. 2198, sub 8, viale Europa, piano 3, Cat. F/1, cons. 197 mq.; 3) condanna a corrispondere a ed a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 19.833,00 ciascuno, oltre interessi Controparte_2 legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
4) condanna in proprio e quale amministratore di sostegno di Controparte_1
al pagamento delle spese processuali, che liquida in Controparte_2
complessivi € 145,50 per spese non imponibili ed in complessivi €
5.077,00 per compensi, di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; 5) pone le spese di C.T.U. a carico delle parti in proporzione alle rispettive quote di comproprietà.
Così deciso in Messina, lì 06/12/2025.
Il Giudice (dott. Corrado Bonanzinga)
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 544 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, residente in [...]
127, ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Dei Mille, 243, Is. 101, presso lo studio degli Avv.ti GIUSEPPE MAISANO (C.F.:
, pec: fax: C.F._2 Email_1
090/683282,) e NI AR (C.F.: , pec: C.F._3
fax: 090/683282), che lo rappresentano e Email_2
difendono per procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, residente in [...]
258, in proprio e n.q. di amministratore di sostegno di CP_2
nato a [...] il [...], C.F.
[...] C.F._5
, residente a [...], ma domiciliato a
[...]
San Filippo del Mela fraz. Cattafi, corso Palmiro Togliatti 13, presso la
Comunità Alloggio “Il Sole” gestita dalla cooperativa sociale “ , CP_3
elettivamente domiciliata in Villafranca Tirrena (ME), Via Calamaro, 42
1 Divieto, presso e nello studio dell'avv. Domenico LEPORE, C.F.:
[...]
, giusta procura in atti, che ha indicato quale numero di C.F._6
telefax il 0909577630 e indirizzo PEC Email_3
PARTE CONVENUTA avente per oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 30 gennaio 2024
[...]
conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1 [...]
e e, premesso che in data 01.08.2021 era CP_1 Controparte_2
deceduta madre dell'attore e dei convenuti, la cui ultima Persona_1
residenza era stata a Torregrotta;
che al momento della morte la stessa era proprietaria di un mezzo indiviso di una unità immobiliare per civile abitazione sita a Torregrotta viale Europa 127 in catasto alla partita 1918 foglio 3 part. 2198 sub. 4 e di un vano garage individuato in catasto alla partita 1918 figlio 3 part. 2198 sub. 2; che con testamento pubblico del
27.06.2019 pubblicato il 18.11.2021 la de cuius aveva lasciato agli altri due figli e la suddetta metà Controparte_1 Controparte_2
indivisa dei menzionati immobili, affermando che nulla lasciava al figlio in quanto l'aveva "favorito nell'acquisto dell'appartamento" e si Parte_1
era sobbarcata il "pagamento delle tasse e degli oneri condominiali ed inoltre questi si era mostrato irrispettoso nei suoi confronti e nei confronti del fratello;
che la suddetta disposizione testamentaria ledeva i CP_2
diritti dell'istante quale legittimario, essendo stato egli totalmente pretermesso;
tutto ciò premesso, chiedeva la riduzione della disposizione testamentaria eccedente la disponibile e, essendo i beni relitti non comodamente divisibili, l'attribuzione per intero a lui, in sede di divisione, delle quote spettanti ai fratelli convenuti, tenuto conto del fatto che egli era
2 già comproprietario della restante quota di 1/2, dichiarandosi egli pronto a pagare il relativo valore.
Con comparsa depositata tardivamente il 02.07.2024, si costituiva in proprio e quale amministratore di sostegno di Controparte_1
chiedendo pregiudizialmente la concessione di un Controparte_2
termine per potere acquisire l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare a costituirsi in giudizio nell'interesse di Nel merito, Controparte_2
contestava la fondatezza delle domande avversarie rilevando che aveva omesso di prestare assistenza alla madre, Parte_1
come era suo dovere morale, anche in considerazione del fatto che la madre era percettrice solo di una piccola pensione. Dichiarava che, conseguentemente, l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione non avrebbe potuto condurre all'attribuzione all'attore di una quota superiore al 60 % dell'immobile oggetto di causa e chiedeva che i diritti del legittimario fossero assicurati mediante l'assegnazione all'attore di una quota del garage. Contestava, poi, la richiesta di assegnazione per intero degli immobili da dividere all'attore, tenuto conto delle necessità del disabile che doveva far fronte al pagamento della Controparte_2
retta della struttura nella quale era alloggiato e che, in caso di perdita della proprietà dell'immobile oggetto di causa, non avrebbe potuto più beneficiare del contributo fornito dal Comune di Torregrotta al pagamento della retta, quale soggetto residente in detto Comune.
All'udienza di prima comparizione del 04.07.2025 il Giudice prendeva atto della impossibilità di espletare l'interrogatorio libero delle parti, in quanto entrambe personalmente assenti e rappresentate dai rispettivi difensori. Osservava, quindi, che non era necessario sanare la costituzione di mediante l'autorizzazione del Controparte_2
3 Giudice Tutelare, in quanto l'amministratore di sostegno non necessitava dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, essendo tale attività funzionale alla conservazione degli interessi del beneficiario, mentre l'autorizzazione era necessaria nella diversa ipotesi di promozione dei giudizi (Cass. civ. 06.03.2019 n. 6518). Rinviata, quindi, la causa per verificare la possibilità di una soluzione transattiva della lite, all'udienza del 07.11.2024 il Giudice, preso atto del fatto che le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo, disponeva C.T.U. al fine di accertare valore e divisibilità dei beni caduti in successione.
Depositata in data 13.01.2025 la relazione di C.T.U. ed espletata la prova per interpello, all'udienza del 4 dicembre 2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, avendo i procuratori delle parti precisato le conclusioni e depositato, nei termini assegnati, le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e 189 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
Per la decisione della causa si deve premettere che l'attore ha chiesto in primo luogo la riduzione delle disposizioni lesive effettuate dalla madre deceduta in data 01.08.2021, con testamento pubblico del Persona_1
27.06.2019 pubblicato il 18.11.2021 ed ha domandato, quindi, lo scioglimento della comunione derivante dall'accoglimento della predetta domanda di riduzione, mentre i convenuti hanno negato in radice la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riduzione ed hanno contestato il quomodo della divisione proposto dall'attore.
L'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile (art. 556
c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di
4 successibili definiti “legittimari”, tra i quali rientrano in primo luogo i figli del de cuius. L'azione di riduzione ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. sez. I, 11.06.2003 n. 9424).
Essa è, pertanto, una azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, e da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ. sez.
II, 26.11.1987, n. 8780).
L'azione di riduzione può avere, in primo luogo, ad oggetto, ai sensi dell'art. 554 c.c., le disposizioni testamentarie a titolo universale o particolare che ledano i diritti del legittimario;
l'art. 555 c.c. prevede, invece, la riduzione delle donazioni. Va, in ogni caso osservato che gli artt.
554 e 555 c.c. non prevedono e regolano due distinte azioni, bensì un'unica azione, e cioè l'azione di riduzione, concessa ai legittimari, a tutela dei diritti che la legge ad essi riserva, qualora siano lesi da disposizioni testamentarie (arti. 554 c.c.) ovvero da donazioni (art. 555 c.c.), prevedendosi per entrambe che “sono soggette a riduzione” (Cass. sez. 2,
Sentenza n. 11873 del 1993).
Nel caso in cui l'azione abbia ad oggetto disposizioni testamentarie a titolo universale, la lesione può restare integrata dalla preterizione di un
5 legittimario o dall'attribuzione espressa ad un legittimario di una quota di eredità formalmente inferiore rispetto alla quota di riserva ovvero dalla diretta attribuzione ad un legittimario di beni facenti parte dell'asse ereditario di valore inferiore rispetto a quello della quota di riserva, quando nell'asse non sussistano beni sufficienti a comporre la quota riservata al legittimario, ai sensi del combinato disposto degli art. 735 comma 2 c.c. e
553 c.c.. In particolare, sede di riduzione, al fine di determinare la quota spettante ai legittimari, occorre effettuare due operazioni preliminari alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari: la riunione fittizia e l'imputazione ex se.
L'art. 556 c.c. stabilisce, infatti, che, al fine di accertare se un legittimario sia stato leso nei suoi diritti, occorre determinare, mediante una operazione algebrica, il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. Si deve, pertanto, procedere alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti contratti dal defunto, nonché di quelli sorti a causa della morte, quali le spese funerarie e di sepoltura, da valutare con riferimento alla stessa data, e quelle relative al pagamento della tassa di successione (Cass. civ.
23.07.1966 n. 2023). Occorre, quindi, effettuare la riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario (Cass. civ. 05.05.2022 n.
14193). Infine, ai sensi dell'art. 564 comma 2 c.c., “il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato” (cosiddetta imputazione ex se,
6 da non confondere con l'istituto che va sotto lo stesso nome e che definisce una delle modalità con cui si può attuare la collazione). L'imputazione non costituisce, però, un limite alla esperibilità dell'azione di riduzione, bensì un limite al suo accoglimento;
non si è al cospetto di una condizione di proponibilità e neppure di una condizione dell'azione. Essa rappresenta, infatti, da un lato, un'operazione di calcolo della legittima in quanto la quantità di beni spettanti al legittimario di diritto, in qualità di erede, sul relictum, va diminuita in relazione all'imputazione ex se, sicché il legittimario potrà conseguire solo un supplemento rispetto ai beni donati e, dall'altro lato, un onere a carico del legittimario, poiché se il legittimario non imputa le liberalità ricevute in conto, non fornisce la prova dell'avvenuta lesione dei suoi diritti di riserva (Cass. civ. 12.03.1966 n.
711; Cass. civ., sez. II, 01.12.1993, n. 11873).
Nella fattispecie in esame la de cuius, con il testamento pubblico del
27.06.2019 pubblicato il 18.11.2021, ha lasciato tutti i suoi beni relitti, consistenti nella metà indivisa degli immobili indicati in citazione, ai figli e pretermettendo il figlio Controparte_1 Controparte_2
, il quale, considerando esclusivamente il relictum, è stato in tal Parte_1
modo chiaramente leso, non avendo ricevuto la quota di eredità a lui riservata.
Invero, la de cuius ha affermato nello stesso testamento che l'istituzione di erede dei figli e Controparte_1 CP_2
non ledeva i diritti del figlio , in quanto ella aveva
[...] Parte_1
“favorito” quest'ultimo “nell'acquisto dell'appartamento" e si era sobbarcata il "pagamento delle tasse e degli oneri condominiali”, mentre la convenuta ha sottolineato che non sussisteva alcuna lesione anche in
7 ragione del fatto che l'attore non si era curato dell'assistenza della madre, cui avevano provveduto solamente i figli ed CP_1 CP_2
Quest'ultima argomentazione difensiva appare, nondimeno, inconducente, poiché, a prescindere dalla circostanza che di tale fatto la convenuta non ha fornito alcuna prova, né avrebbe potuto fornirla, essendosi costituita quando era ormai preclusa la possibilità di formulare istanze istruttorie, va osservato che di regola non è possibile tenere conto ai fini dell'azione di riduzione del preteso valore delle prestazioni di assistenza rese dai figli in favore della madre sino alla data di apertura della successione, poiché in simili casi la prestazione di assistenza integra solitamente l'adempimento di una vera e propria obbligazione naturale, mentre non può assumere alcun rilievo la circostanza che l'altro figlio non abbia effettuato analoghe prestazioni di assistenza, in Parte_1
mancanza di un obbligo giuridico in tal senso. Non vale, poi, osservare che i figli sono obbligati a prestare gli alimenti in favore dei genitori, posto che, ove pure una obbligazione alimentare risultasse concretamente configurabile, gli alimenti sono dovuti, ai sensi dell'art. 445 c.c., solo “dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora”, mentre nel caso in esame non è stato neppure allegato che il figlio sia stato mai costituito in mora per l'adempimento di una Parte_1
prestazione di contenuto alimentare.
Quanto, poi, all'affermazione della de cuius di avere “favorito” il figlio “nell'acquisto dell'appartamento" e di essersi sobbarcata il Parte_1
"pagamento delle tasse e degli oneri condominiali”, si deve evidenziare che non si può escludere la possibilità che il de cuius, dopo avere effettuato una donazione ad un legittimario, sufficiente a soddisfare i diritti a quest'ultimo spettanti sulla quota di riserva, lo escluda nel testamento dalla propria
8 successione, attribuendo l'eredità ad altri (si ritiene, invece, nullo il testamento contenente esclusivamente una disposizione negativa – Cass. civ. sez. III 20.06.1967 n. 1458), espressamente motivando tale esclusione con la considerazione che le aspettative del legittimario erano state soddisfatte con la precedente donazione. Infatti, tale fattispecie appare ben diversa da quella in cui il de cuius abbia nel testamento escluso espressamente il legittimario dalla quota di riserva, ipotesi nella quale si ritiene pacificamente che il testamento sia nullo per contrarietà a norma imperativa. Nondimeno, è stato ripetutamente sottolineato in giurisprudenza che la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è, di per sé, idonea a sottrarre a quest'ultimo la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del de cuius, né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell'azione di riduzione, terzo rispetto al testatore (Cass. civ. 15.05.2013 n.
11737). In particolare, una simile dichiarazione effettuata dal testatore non
è sufficiente a dimostrare l'esistenza di una donazione in favore degli eredi legittimari e deve essere corroborata con altri elementi che ne sostengano la genuinità e diano dimostrazione della esistenza della donazione stessa, poiché è evidente che lo stesso testatore non può con una propria dichiarazione aggirare i limiti dell'autonomia testamentaria che il legislatore ha posto proprio nei suoi confronti, né può pregiudicare i diritti dei legittimari. Sennonché, nella fattispecie in esame non è stata fornita alcuna prova delle asserite donazioni e, di conseguenza, la dichiarazione contenuta nel testamento in ordine alla circostanza che il figlio Parte_1
aveva beneficiato, durante la vita della madre, di altre attribuzioni patrimoniali, risulta priva di qualsiasi rilievo.
9 Nella fattispecie in esame, pertanto, la riunione fittizia può effettuarsi assai agevolmente, non risultando allegati e provati né debiti ereditari né donazioni, sicché la quota di riserva spettante all'attore va calcolata esclusivamente sul relictum e, ai sensi dell'art. 537 c.c., è pari a 2/9 dell'asse ereditario (posto che la quota di riserva spettante a tutti i tre figli è pari a 2/3 dell'asse ereditario).
Quanto agli effetti dell'accoglimento della domanda di riduzione della disposizione lesiva della quota di legittima, va evidenziato che essa non è nulla né annullabile, ma ove l'azione di riduzione sia esperita vittoriosamente, viene resa inefficace dalla sentenza di riduzione nella misura occorrente per consentire al legittimario l'acquisizione di un patrimonio netto, calcolato al momento dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 556 c.c., che soddisfi il suo diritto di legittima (Cass.
11286/02; Cass. 5323/02; Cass. 2708/92). In particolare, l'accoglimento dell'azione di riduzione fa rientrare nell'asse l'oggetto delle disposizioni lesive nella misura occorrente per consentire al legittimario l'acquisizione di un patrimonio netto, calcolato al momento dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 556 c.c., che soddisfi il suo diritto di legittima. Muovendo dal principio che la legittima è quota di eredità, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, dichiarata la riduzione della disposizione testamentaria, il diritto del legittimario leso si estende a tutti i beni ereditari ed a ciascuna parte di essi e che, conseguentemente, ogni quota deve essere formata di una quantità proporzionale di beni mobili ed immobili esistenti nella massa (Cass. civ. 16.08.1948 n. 1500). E' stato, infine, sottolineato che la riduzione importa l'obbligo del coerede ad essa soggetto di restituire in natura gli immobili al coerede avente diritto alla reintegrazione della sua quota legittima (Cass. civ. 15.05.1957 n. 1735),
10 senza che si possa procedere ad imputazione del valore dei beni che è facoltà prevista per la sola collazione (Cass. civ. 12.05.1999 n. 4698).
L'effetto costitutivo dell'azione di riduzione si esaurisce nel rendere inefficaci le disposizioni lesive nei confronti dei legittimari che l'abbiano chiesta, e nella misura occorrente per reintegrare la quota agli stessi riservata, ma il legittimario che abbia ottenuto la sua quota di eredità, nella sua qualità di erede, sia con testualmente che successivamente contro i beneficiari delle disposizioni lesive per la restituzione. L'azione di riduzione e l'azione di restituzione, anche quando vengano proposte congiuntamente, come nel caso in esame, vanno, pertanto, nettamente distinte: la prima è un'azione di impugnativa;
la seconda una azione di condanna, che presuppone già pronunziata la riduzione.
Quando la riduzione di una disposizione testamentaria è soltanto parziale, come nel caso in esame, sui beni che ne costituivano l'oggetto si costituisce una comunione e l'azione di restituzione conseguente alla riduzione svolge una funzione divisoria. Per la divisione di tale comunione, occorre applicare le norme in tema di divisione dell'eredità quando essa riguardi una disposizione testamentaria a titolo universale, mentre quando riguardi donazioni e legati, il legislatore ha stabilito delle regole particolari per l'ipotesi in cui oggetto della disposizione lesiva sia un bene immobile.
L'individuazione del contenuto delle quote di ciascun comunista avviene attraverso più passaggi progressivi;
infatti, una volta individuata la massa da dividere, occorre procedere alla formazione delle porzioni e, quindi, all'attribuzione o all'assegnazione dei lotti (Cass. civ. 04.03.2011 n.
5266). Questa attività è di regola diretta dal Giudice che redige, quindi, un progetto divisionale formando tante porzioni quanti sono i condividenti in proporzione alle loro quote e sottopone il progetto divisionale alle parti
11 fisando con decreto una udienza di discussione. Nondimeno, ove le parti al momento del deposito della relazione delle operazioni peritali manifestino il loro dissenso sulle modalità della divisione proposta dall'esperto, anche limitandosi a chiedere concordemente, come nel caso in esame, la precisazione delle conclusioni, diviene superflua la fissazione della udienza di discussione del progetto divisionale.
Il principio basilare in materia di divisione di beni comuni è quello stabilito dall'art. 1114 c.c., il quale prevede che la divisione ha luogo “in natura, in parti corrispondenti alle rispettive quote”; tale principio è richiamato, poi, con specifico riferimento alla divisione della comunione ereditaria, dall'art. 718 c.c., che afferma il “diritto dei beni in natura”, vale a dire il diritto di ciascun comproprietario di richiedere la sua parte dei beni comuni in natura. Altro principio fondamentale è quello previsto dall'art. 727 c.c., che richiede, di regola, la formazione di porzioni qualitativamente omogenee.
Naturalmente, la divisione in natura presuppone che i beni caduti in comunione siano divisibili, dovendosi applicare, nel caso contrario, le regole stabilite nell'art. 720 c.c., a norma del quale l'immobile non divisibile deve essere preferibilmente attribuito nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza, salvo il caso in cui nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, per il quale è stabilita la vendita all'incanto.
Dall'armonizzazione dei due principi sopra esposti la giurisprudenza di legittimità ha tratto la conclusione che in tema di divisione giudiziale il diritto di ciascun condividente ad una porzione di beni comuni, qualitativamente omogenea all'intero, implica la necessità di una proporzionale divisione dei beni facenti parte di un medesimo genere
12 patrimoniale. Va, pertanto, compiuta un'indagine preliminare, diretta a verificare se i beni da dividere siano divisibili, tenendo presente che, per giurisprudenza costante, l'unitaria destinazione economica del bene comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 c.c., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti (Cassazione civile sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2117), postulando la comoda divisibilità, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cassazione civile sez. II, 24 novembre 1998,
n. 11891; Cassazione civile, sez. II, 10 aprile 1990 n. 2989).
Occorre, quindi, valutare se i beni, ancorché in tutto o in parte indivisibili, possano comporre da soli o insieme con altri beni, tante porzioni di beni omogenei quanti sono i condividenti, non potendosi, in tal caso, farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (Cass.
8.09.1994 n.
7700; Cass. 11.12.1980 n. 6387; Cass. 29 luglio 1966 n. 2117; Cass. 16 marzo 1961 n. 590; Cass. 1 febbraio 1957 n. 372).
Nel caso in esame il nominato C.T.U. arch. Persona_2
nella sua relazione depositata il 13 gennaio 2025, ha accertato che la massa ereditaria dei beni caduti in successione è costituita dalla quota pari a ½ dei
13 seguenti beni: 1) Appartamento sito in Torregrotta (ME), viale Europa n.
127, Piano 1, identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al Fgl 3 part. 2198, sub 4, viale Europa, piano 1, Cat. A/2, cl 7, vani 5,5, sup catastale totale mq. 108, rendita € 326,66; 2) Garage sito in Torregrotta (ME), viale
Europa n. 127, Piano T, identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al
Fgl 3 part. 2198, sub 2, viale Europa, piano T, Cat. C/6, cl 6, cons. 41 mq., rendita € 101,64; 3) Lastrico solare sito in Torregrotta (ME), viale Europa
n. 127, Piano 3, identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al Fgl 3 part. 2198, sub 8, viale Europa, piano 3, Cat. F/1, cons. 197 mq..
Sennonché va sottolineato che, spettando alla de cuius solo ½ dei suddetti beni la divisione, ove limitata alla quota di pertinenza della de cuius, non può che avere ad oggetto soltanto una quota e, sotto questo profilo, è irrilevante verificare se i beni fossero nella loro interezza comodamente divisibili, poiché la divisione di una quota immobiliare non può che dare luogo ad una frazione della quota immobiliare originaria mentre non potrà mai determinare l'assegnazione dell'intero bene o di una sua porzione ad uno dei condividenti. Tuttavia, nel caso in esame l'attore, che è comproprietario della restante quota di ½ dei beni ereditari ha chiaramente chiesto non solo lo scioglimento della comunione derivante dall'accoglimento della domanda di divisione, ma anche lo scioglimento della più ampia comunione che riguarda i beni ereditari, anche con riferimento alla quota della quale egli stesso era originariamente già proprietario, come si desume dal fatto che ha chiesto l'attribuzione a sé nella loro interezza di tutti i beni ereditari.
Ciò premesso, va allora, precisato che i beni da dividere solo quelli sopra indicati dei quali l'attore è, anche a seguito dell'accoglimento della domanda di riduzione, comproprietario per la quota di 22/36 (1/2 + 4/36),
14 mentre i convenuto e sono Controparte_1 Controparte_2
comproprietari per la quota di 7/36 ciascuno.
Il C.T.U. ha, quindi, affermato che i beni immobili “appartamento”
(sub 4) e “lastrico solare” (sub 8) non sono «comodamente divisibili», in quanto non sono realizzabili in concreto porzioni suscettibili di formare autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, mentre il bene immobile “garage” (sub 2) è stato ritenuto «comodamente divisibile» in quanto il frazionamento del bene è attuabile in due porzioni separate ciascuna delle quali suscettibile di autonomo e libero godimento da parte di ciascun condividente secondo la normale funzionalità dell'intero. Nondimeno, va osservato che tale conclusione è puramente astratta, poiché non è rilevante verificare se sia possibile dividere ciascun immobile in due porzioni, quanto se sia possibile dividere i beni relitti in tre porzioni, di cui una pari ai 22/36 e le altre due pari ciascuna ai 7/36.
Sotto questo profilo appare utile muovere dalla considerazione che, come accertato dal C.T.U. a seguito di una indagine accurata e sostanzialmente priva di censure, i beni da dividere hanno complessivamente il valore di €
102.000,00 di cui € 81.000,00 è il valore dell'appartamento, € 20.000,00 è il valore del garage mentre € 6.000,00 è il valore del lastrico solare.
Conseguentemente, la quota spettante all'attore deve avere il valore di €
62.333,33, la quota spettante a deve avere il valore Controparte_1
di € 19.833,33 e la quota spettante a deve avere il Controparte_2
valore di € 19.833,00. E' agevole, allora, osservare che non è possibile formare tre porzioni di beni omogenei aventi il valore delle quote spettanti a ciascuno dei condividenti e, d'altronde, lo stesso C.T.U., nella
15 formazione del progetto divisionale ha proposto che tutti i beni fossero destinati a compore la quota del condividente avente la quota maggiore, assegnando agli altri condividenti un conguaglio in denaro.
La conclusione del C.T.U. appare, invero, condivisibile, anche in considerazione del fatto che, quando venga verificata la non comoda divisibilità dei beni che formano la comunione, occorre procedere in osservanza dell'art. 720 c.c.. Quest'ultima disposizione indica due modalità per procedere alla divisione: l'attribuzione del bene per intero e la vendita all'incanto. Si tratta di due soluzioni che la legge non pone sullo stesso piano e la cui scelta, pertanto, non è rimessa al giudice. La vendita di uno o più cespiti del patrimonio comune è rimedio residuale cui ricorrere se nessuno dei condividenti si giova della facoltà di attribuzione dell'intero
(tra le altre, Cass. 13 maggio 2010 n. 11641; Cass. 3 maggio 2010, n.
10624). Sennonché nel caso in esame l'attore ha chiesto l'attribuzione per l'intero in base al valore di stima, sicché è evidente che tale richiesta è pienamente ammissibile e va accolta.
La Suprema Corte ha, poi, precisato che il valore venale posseduto dai beni comuni al momento della divisione coincide, nel caso di divisione giudiziale, con il valore posseduto al momento di proposizione della domanda (Cass. civ. 21.10.2010 n. 21632). Nondimeno, avendo il giudizio di divisione ad oggetto la traduzione in quote reali delle quote ideali sui beni comuni spettanti ai condividenti, esso deve necessariamente tener conto di tutte le modificazioni, anche se sopravvenute, incidenti sulla massa dei beni da dividere, con la conseguenza che, se si accerti che nel corso del giudizio e dopo la stima si sia verificato un significativo mutamento del valore dei beni, sarà necessario adeguare il valore dei beni rispetto a quello stabilito al momento della stima (Cass. civ. 06.02.2009 n.
16 3029). La Suprema Corte ha, però, precisato che la parte interessata ad un eventuale aggiornamento della stima del bene accertata dal C.T.U. nel corso del giudizio non può limitarsi a fare riferimento al lasso temporale intercorso per ritenere che il presso di mercato dei beni abbia subito una significativa ed apprezzabile variazione, ma ha l'onere di allegare ragioni di significativo mutamento del valore dei beni. Nel caso in esame, pur avendo la convenuta sottolineato “l'evolversi in melius del mercato immobiliare” non ha indicato specifiche ragioni per le quali la valutazione effettuata dal C.T.U. solo pochissimi mesi addietro possa non essere corretta e, d'altronde, il mero decorso del tempo non può giustificare un'automatica rivalutazione del bene. La somma dovuta a titolo di conguaglio, sulla base dei valori indicati dal C.T.U., non è, pertanto, rivalutabile, mentre sulla stessa vanno calcolati gli interessi legali corrispettivi dalla presente decisione sino al soddisfo. Infatti, la tesi secondo la quale gli interessi dovrebbero decorrere, per l'effetto retroattivo della sentenza, dalla data della domanda giudiziale di divisione (Cassazione civile sez. II, 27 febbraio 1998, n. 2159) è ormai superata dal diverso orientamento, senza dubbio preferibile, secondo il quale, in caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso, per questo contestualmente tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro, residuando per il periodo precedente il diritto pro quota di tutti i condividenti alle rendite del bene (Cass. civ. sez.
II 29.04.2003 n . 6653; Cass. civ. sez. II 30.05.2007 n. 12702).
Alla stregua delle superiori considerazioni vanno assegnati per intero all'attore i seguenti beni: 1) Appartamento sito in Torregrotta (ME), viale
17 Europa n. 127, Piano 1, identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al
Fgl 3 part. 2198, sub 4, viale Europa, piano 1, Cat. A/2, cl 7, vani 5,5, sup catastale totale mq. 108, rendita € 326,66; 2) Garage sito in Torregrotta
(ME), viale Europa n. 127, Piano T, identificato al N.C.E.U. del Comune di
Messina al Fgl 3 part. 2198, sub 2, viale Europa, piano T, Cat. C/6, cl 6, cons. 41 mq., rendita € 101,64; 3) Lastrico solare sito in Torregrotta (ME), viale Europa n. 127, Piano 3, identificato al N.C.E.U. del Comune di
Messina al Fgl 3 part. 2198, sub 8, viale Europa, piano 3, Cat. F/1, cons.
197 mq..
L'attore va, quindi, condannato a corrispondere a
[...]
ed a la somma di € 19.833,00 ciascuno, CP_1 Controparte_2
oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto del fatto che la convenuta si è ingiustificatamente opposta all'accoglimento della domanda di riduzione, adducendo di avere fatto valere e difeso le volontà della defunta madre, circostanza che non vale certamente ad escludere la soccombenza, posto che il legittimario che agisce in riduzione fa valere proprio l'illegittimo esercizio da parte del de cuius della autonomia testamentaria.
Le spese di C.T.U. possono essere poste, invece, a carico delle parti in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, atteso che l'attività espletata dal C.T.U. appare strettamente funzionale allo scioglimento della comunione e le spese conseguenti possono ritenersi indispensabili per il raggiungimento del fine proprio del procedimento. Costituisce, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza solo per quelle spese che,
18 secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass. 12949/99, 1111/1986,
4080/86, 197/48).
Le spese a carico della convenuta, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 145,50 per spese non imponibili ed in complessivi € 5.077,00 per compensi, di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, ed
€ 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa davanti a questo Tribunale con atto di citazione notificato in data 30 gennaio 2024 da nei Parte_1
confronti di e di sentiti i Controparte_1 Controparte_2
procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) accoglie la domanda di riduzione avanzata dall'attore e per l'effetto dichiara che a spetta la Parte_1
quota di 2/9 dei beni relitti da deceduta in data 01.08.2021; Persona_1
2) assegna per intero a i seguenti beni: A) Parte_1
Appartamento sito in Torregrotta (ME), viale Europa n. 127, Piano 1, identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al Fgl 3 part. 2198, sub 4, viale Europa, piano 1, Cat. A/2, cl 7, vani 5,5, sup catastale totale mq. 108, rendita € 326,66; B) Garage sito in Torregrotta (ME), viale Europa n. 127,
Piano T, identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al Fgl 3 part. 19 2198, sub 2, viale Europa, piano T, Cat. C/6, cl 6, cons. 41 mq., rendita €
101,64; C) Lastrico solare sito in Torregrotta (ME), viale Europa n. 127,
Piano 3, identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al Fgl 3 part. 2198, sub 8, viale Europa, piano 3, Cat. F/1, cons. 197 mq.; 3) condanna a corrispondere a ed a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 19.833,00 ciascuno, oltre interessi Controparte_2 legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
4) condanna in proprio e quale amministratore di sostegno di Controparte_1
al pagamento delle spese processuali, che liquida in Controparte_2
complessivi € 145,50 per spese non imponibili ed in complessivi €
5.077,00 per compensi, di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; 5) pone le spese di C.T.U. a carico delle parti in proporzione alle rispettive quote di comproprietà.
Così deciso in Messina, lì 06/12/2025.
Il Giudice (dott. Corrado Bonanzinga)
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