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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/10/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GG MI
SE LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G.N. 241/2025 promossa da:
nato in [...] il [...] e residente in [...]
Moro n. 21, , rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale CodiceFiscale_1
FI
Contro
, C.F. Controparte_1
con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche in P.IVA_1
Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Valeria Giroldi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso radicato innanzi al Tribunale di Reggio Emilia parte ricorrente chiede
“…Accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, l'illegittimità, la nullità e CP_ l'infondatezza del provvedimento adottato dall' in data 21.06.2022, impugnato con il CP_ presente atto e, per l'effetto, ordinare all' di revocare l'eventuale azione di recupero avviata delle somme richieste, nonché, condannare lo stesso alla restituzione delle CP_1
CP_ eventuali somme illegittimamente recuperate ab initio dall' fino alla emananda sentenza dell'On. Giudice oltre prestazioni accessorie come per legge;
CP_ 2) Ordinare, per le causali di cui sopra all' il ripristino del reddito di cittadinanza relativo alla domanda n. 2021-3895096 INPS –RDC a decorrere dalla data di sospensione e/o da qualsiasi data successiva che sarà accertata in corso di causa dall'On.le Giudicante e CP_ condannare l' al pagamento del reddito di cittadinanza a decorrere dalla data di sospensione e/o da qualsiasi data successiva che sarà accertata in corso di causa dall'On.le
Giudicante”.
Il ricorrente espone di avere presentato domanda per il riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza, accolta con liquidazione del relativo trattamento;
tuttavia riceveva CP_ successivamente notifica di provvedimento di revoca ad opera della sede l' di Nocera
Inferiore (SA) con motivazione: "“mancanza del requisito di residenza e pertanto l'importo pari ad euro 2.629, 41 da lei ricevuto da febbraio 2021 a maggio 2021 non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare ”.
Era presentato ricorso amministrativo definito negativamente.
Il ricorrente sostiene l'illegittimità della revoca, atteso la sua ininterrotta permanenza sul territorio italiano dall'anno 2009, come attestato anche dai versamenti . CP_1
Si è costituito regolarmente l' svolgendo domanda riconvenzionale con la quale si CP_1 richiede il pagamento delle somme indebitamente erogate. evidenzia come il ricorrente CP_1 non fosse, all'epoca delle due domande rivolte all'Istituto, in possesso del permesso di soggiorno come soggiornante di lungo periodo.
Non necessitando la causa di attività istruttoria, è stata pronunciata la presente sentenza nelle forme di legge a seguito di deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Il ricorso non è fondato.
Va premesso in termini generali che requisiti indefettibili presiedenti il diritto al reddito di cittadinanza, che devono sussistere al momento di presentazione della domanda e persistere per tutta la relativa durata del beneficio, siano :
1) Cittadinanza:
• il richiedente deve vantare cittadinanza italiana o dell'Unione Europea
• ovvero essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide
• Ovvero essere cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea.
Pag. 2 di 4 2) Regolare/legale residenza in Italia che deve protrarsi da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.
3) Mancata sottoposizione a misure cautelari personali, anche adottate in seguito a convalida dell'arresto o del fermo, mancanza irrogazione di condanne definitive per taluno dei delitti di cui agli artt. 270 -bis, 280, 289- bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale nei dieci anni precedenti la richiesta.
Orbene, il ricorrente sostiene che il Comune di Scafati ha disposto la revoca ex nunc del trattamento reddito di cittadinanza a cagione dell'insussistenza del requisito della regolare residenza in Italia protratta per oltre un decennio.
sostiene invece che la revoca del RdC sia avvenuta a causa della CP_1 mancanza del possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Era onere di parte ricorrente dare prova del possesso di uno o di entrambi i requisiti suddetti, e tale prova non è stata fornita nel presente giudizio.
Quanto alla residenza in Italia da oltre un decennio, infatti, la documentazione depositata in atti smentisce tale elemento. I certificati storici di residenza, infatti, mostrano che dal 15/9/2014 al 2/7/2017 (ossia per un triennio) il ricorrente fosse stato cancellato dall'anagrafe del comune di Boscoreale per irreperibilità (cfr. doc.6 ric.).
Né, per tale periodo di tempo, egli è riuscito a fornire prova della sua permanenza/presenza in Italia. Infatti, anche dagli estratti contributivi CP_1 si evince un periodo di inoccupazione/mancati versamenti proprio relativamente agli anni 2014 (dopo il 12/4/2014), 2015/2018. La prima occupazione è infatti dal 1/1/2019 (cfr. doc.8 ric.).
Altra diversa documentazione dalla quale si possa desumere la regolare permanenza in Italia non è stata depositata in giudizio.
Ne consegue la carenza in capo al ricorrente del predetto requisito.
Per altro, anche dalla produzione dei permessi di soggiorno (cfr. docc.da 9 in poi ric.) si accerta che il primo permesso di soggiorno è stato rilasciato al
Pag. 3 di 4 ricorrente nell'anno 2019, per la durata di un anno (cfr. doc.9), ed anche i permessi successivi hanno tutti durata annuale.
E' inconferente ai fini di causa (riguardando essa il periodo di erogazione del RdC da febbraio 2021 a maggio 2021) che nell'anno 2023 al sig. si stato rilasciato permesso di soggiorno di lunga durata. Parte_1
Ne consegue la legittimità della revoca attuata da e del conseguente CP_1 recupero dell'indebito di cui è causa, con accoglimento in tal senso della domanda riconvenzionale svolta dall'Istituto.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti a fronte della differente posizione economica delle stesse.
PQM
1. rigetta il ricorso;
2. accoglie da domanda riconvenzionale avanzata da e di CP_1 conseguenza condanna alla restituzione ad delle somme Parte_1 CP_1 indebitamente percepite nel periodo dal 01/02/2021 al 31/05/2021, sulla prestazione
REDDITO DI CITTADINANZA n. 226301 per un complessivo importo pari ad € 2.629,41 oltre accessori al saldo;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
GG MI,7/10/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI GG MI
SE LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G.N. 241/2025 promossa da:
nato in [...] il [...] e residente in [...]
Moro n. 21, , rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale CodiceFiscale_1
FI
Contro
, C.F. Controparte_1
con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche in P.IVA_1
Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Valeria Giroldi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso radicato innanzi al Tribunale di Reggio Emilia parte ricorrente chiede
“…Accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, l'illegittimità, la nullità e CP_ l'infondatezza del provvedimento adottato dall' in data 21.06.2022, impugnato con il CP_ presente atto e, per l'effetto, ordinare all' di revocare l'eventuale azione di recupero avviata delle somme richieste, nonché, condannare lo stesso alla restituzione delle CP_1
CP_ eventuali somme illegittimamente recuperate ab initio dall' fino alla emananda sentenza dell'On. Giudice oltre prestazioni accessorie come per legge;
CP_ 2) Ordinare, per le causali di cui sopra all' il ripristino del reddito di cittadinanza relativo alla domanda n. 2021-3895096 INPS –RDC a decorrere dalla data di sospensione e/o da qualsiasi data successiva che sarà accertata in corso di causa dall'On.le Giudicante e CP_ condannare l' al pagamento del reddito di cittadinanza a decorrere dalla data di sospensione e/o da qualsiasi data successiva che sarà accertata in corso di causa dall'On.le
Giudicante”.
Il ricorrente espone di avere presentato domanda per il riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza, accolta con liquidazione del relativo trattamento;
tuttavia riceveva CP_ successivamente notifica di provvedimento di revoca ad opera della sede l' di Nocera
Inferiore (SA) con motivazione: "“mancanza del requisito di residenza e pertanto l'importo pari ad euro 2.629, 41 da lei ricevuto da febbraio 2021 a maggio 2021 non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare ”.
Era presentato ricorso amministrativo definito negativamente.
Il ricorrente sostiene l'illegittimità della revoca, atteso la sua ininterrotta permanenza sul territorio italiano dall'anno 2009, come attestato anche dai versamenti . CP_1
Si è costituito regolarmente l' svolgendo domanda riconvenzionale con la quale si CP_1 richiede il pagamento delle somme indebitamente erogate. evidenzia come il ricorrente CP_1 non fosse, all'epoca delle due domande rivolte all'Istituto, in possesso del permesso di soggiorno come soggiornante di lungo periodo.
Non necessitando la causa di attività istruttoria, è stata pronunciata la presente sentenza nelle forme di legge a seguito di deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Il ricorso non è fondato.
Va premesso in termini generali che requisiti indefettibili presiedenti il diritto al reddito di cittadinanza, che devono sussistere al momento di presentazione della domanda e persistere per tutta la relativa durata del beneficio, siano :
1) Cittadinanza:
• il richiedente deve vantare cittadinanza italiana o dell'Unione Europea
• ovvero essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide
• Ovvero essere cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea.
Pag. 2 di 4 2) Regolare/legale residenza in Italia che deve protrarsi da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.
3) Mancata sottoposizione a misure cautelari personali, anche adottate in seguito a convalida dell'arresto o del fermo, mancanza irrogazione di condanne definitive per taluno dei delitti di cui agli artt. 270 -bis, 280, 289- bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale nei dieci anni precedenti la richiesta.
Orbene, il ricorrente sostiene che il Comune di Scafati ha disposto la revoca ex nunc del trattamento reddito di cittadinanza a cagione dell'insussistenza del requisito della regolare residenza in Italia protratta per oltre un decennio.
sostiene invece che la revoca del RdC sia avvenuta a causa della CP_1 mancanza del possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Era onere di parte ricorrente dare prova del possesso di uno o di entrambi i requisiti suddetti, e tale prova non è stata fornita nel presente giudizio.
Quanto alla residenza in Italia da oltre un decennio, infatti, la documentazione depositata in atti smentisce tale elemento. I certificati storici di residenza, infatti, mostrano che dal 15/9/2014 al 2/7/2017 (ossia per un triennio) il ricorrente fosse stato cancellato dall'anagrafe del comune di Boscoreale per irreperibilità (cfr. doc.6 ric.).
Né, per tale periodo di tempo, egli è riuscito a fornire prova della sua permanenza/presenza in Italia. Infatti, anche dagli estratti contributivi CP_1 si evince un periodo di inoccupazione/mancati versamenti proprio relativamente agli anni 2014 (dopo il 12/4/2014), 2015/2018. La prima occupazione è infatti dal 1/1/2019 (cfr. doc.8 ric.).
Altra diversa documentazione dalla quale si possa desumere la regolare permanenza in Italia non è stata depositata in giudizio.
Ne consegue la carenza in capo al ricorrente del predetto requisito.
Per altro, anche dalla produzione dei permessi di soggiorno (cfr. docc.da 9 in poi ric.) si accerta che il primo permesso di soggiorno è stato rilasciato al
Pag. 3 di 4 ricorrente nell'anno 2019, per la durata di un anno (cfr. doc.9), ed anche i permessi successivi hanno tutti durata annuale.
E' inconferente ai fini di causa (riguardando essa il periodo di erogazione del RdC da febbraio 2021 a maggio 2021) che nell'anno 2023 al sig. si stato rilasciato permesso di soggiorno di lunga durata. Parte_1
Ne consegue la legittimità della revoca attuata da e del conseguente CP_1 recupero dell'indebito di cui è causa, con accoglimento in tal senso della domanda riconvenzionale svolta dall'Istituto.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti a fronte della differente posizione economica delle stesse.
PQM
1. rigetta il ricorso;
2. accoglie da domanda riconvenzionale avanzata da e di CP_1 conseguenza condanna alla restituzione ad delle somme Parte_1 CP_1 indebitamente percepite nel periodo dal 01/02/2021 al 31/05/2021, sulla prestazione
REDDITO DI CITTADINANZA n. 226301 per un complessivo importo pari ad € 2.629,41 oltre accessori al saldo;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
GG MI,7/10/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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