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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino -PRESIDENTE
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 5/6/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 626 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
- ( ), in proprio ex art. 86 c.p.c. e con Parte_1 C.F._1
l'avv. Claudio Gatta come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), in persona del sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Scerpa come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 11996/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello di Roma, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi di legge, in accoglimento del presente ricorso, riformare integralmente l'impugnata sentenza, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione, e, per l'effetto,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 procedere all'annullamento dei Verbali meglio descritti in narrativa. Con liquidazione delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio e con ogni più ampia salvezza”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11996/21, pubblicata in data 09.07.2021, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di gravame con stessa o diversa motivazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
L'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 11996/2021, di rigetto dell'opposizione ai verbali di contestazione n. 14170085818 del 7/5/2018,
n. 14170085817 del 7/5/2018 e n. 14150148155 del 1/5/2018 (con sanzioni pari, rispettivamente, ad euro 5.000,00, euro 338,00 ed euro 849,00), quale responsabile solidale dell'illecito compiuto da : quest'ultimo circolava senza Parte_2 patente di guida e in difetto di revisione e copertura assicurativa con il ciclomotore
SKY Honda 50 cc -numero di telaio 204982, come accertato in occasione del sinistro verificatosi in data 30/4/2018.
A seguito della riassunzione (per il difetto di competenza del GDP), il giudice di primo grado -in accoglimento dell'eccezione della resistente- ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre la scadenza del termine di trenta giorni: “i verbali contestati sono stati notificati in data 11 luglio
2018 ed il ricorso ex art. 22 legge 689/981 iscritto a ruolo il 18/9/2018”.
Il ricorrente lamenta -oltre che l'indebita l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater d.lgs. 115/2002, non essendo l'opposizione assimilabile all'impugnazione-
l'erroneità del rilievo officioso di tardività del ricorso, poiché deve aversi riguardo alla diversa data del 10/9/2018 in cui è stato spedito il plico;
l'appellante ha quindi reiterato le ragioni di opposizione: a) la sanzione è stata irrogata sul presupposto della responsabilità solidale con l'autore della violazione, pur non essendo egli né proprietario né usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore in leasing del ciclomotore;
b) il c.d. “targhino”, di cui era intestatario dagli “anni novanta” (ormai inidoneo alla circolazione), era stato apposto sul ciclomotore dalla r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 zia che, erroneamente convinta di essere titolare anche del Parte_3 contrassegno, era proprietaria di tale mezzo (come comprovato dalla denuncia di smarrimento del libretto in data 9/6/2011); nel liberare la cantina -in cui il ciclomotore, non più circolante, era stato ricoverato- ella lo aveva gratuitamente ceduto a tale che, consapevole dell'inidoneità alla circolazione, Persona_1 aveva dichiarato di volerlo utilizzare per la vendita dei pezzi di ricambio;
non di meno, quest'ultimo aveva a sua volta ceduto il ciclomotore a tale , Persona_2 di nazionalità tunisina e sconosciuto al ricorrente. Tale ricostruzione trova riscontro, secondo l'appellante, nei verbali di polizia locale acquisiti al giudizio: tanto Pt_3
quanto hanno confermato le circostanze, mentre
[...] Persona_2 Persona_1
ha “significativamente dichiarato di non essere in grado di fornire alcuna
[...] notizia”.
L'ente appellato ha resistito al gravame, ritenendo corrette le statuizioni di primo grado;
nel merito, ha richiamato le risultanze dei verbali di contestazione, in tesi dotati di efficacia probatoria privilegiata rispetto all'accertamento della responsabilità solidale del;
per altro verso, ha dedotto l'insufficienza della Pt_1 versione di quest'ultimo: ai fini dell'esclusione della responsabilità ex all'art. 196
c.d.s. va dimostrata la “volontà contraria” alla circolazione che, nella specie, è esclusa dalla mancanza di diligenza negli adempimenti di cui all'art. 249 D.P.R.
495/1992.
In assenza di ulteriori istanze, la causa è stata discussa all'udienza odierna dalle parti, che hanno ribadito le conclusioni come da rispettivi atti processuali.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Non constano argomentazioni contrarie al principio di legittimità riportato dal ricorrente (già in primo grado): l'opposizione può essere proposta “anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva -alla luce degli artt. 149 c.p.c. e 4 della
l. n. 890 del 1982- qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine” di legge, “rimanendo irrilevante che il
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso” (Cass. 9486/2021).
La doglianza in rito, pertanto, è fondata, risultando il ricorso tempestivo agli effetti di cui all'art. 7 d.lgs. 150/2011.
Va dunque esaminato il merito dell'opposizione.
È inconferente il richiamo della resistente alla fide-facenza del verbale rispetto all'accertamento della responsabilità solidale, poiché l'efficacia probatoria privilegiata riguarda soltanto i fatti storici accertati dai verbalizzanti.
Tuttavia, la responsabilità del si fonda sull'art. 196 c.d.s. che, sebbene Pt_1 soltanto parzialmente riportato in ricorso, stabilisce che l'autore della violazione risponde solidalmente “per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione”; essendo egli pacificamente intestatario del “ ”, risulta Pt_4 quindi del tutto irrilevante la circostanza indicata, secondo cui non era proprietario
(usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) del ciclomotore.
In applicazione della medesima norma, compete al ricorrente la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
È quindi insufficiente che il perdurante utilizzo del contrassegno sia eventualmente avvenuto senza che egli fosse a conoscenza della circostanza: era infatti suo onere, già nella previgente disciplina (di cui all'art. 249 D.P.R.
495/1992), provvedere alla restituzione del c.d. targhino ai fini della conseguente annotazione e distruzione.
Tale negligenza esclude la prova liberatoria: anche in materia di sanzioni amministrative (come nell'ipotesi di cui all'art. 2054 c.c.), la volontà contraria deve manifestarsi “in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. Cass. 15478/2011; 1820/2016).
Per quanto premesso, l'opposizione va respinta e si provvede come da dispositivo, dandosi atto che la questione relativa al raddoppio del contributo r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 unificato (in primo grado) non può formare oggetto dell'appello poiché estranea al contendere tra le parti in causa (v. Cass. n. 18191/2024).
Le spese sono regolate secondo la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 che tiene conto della natura del giudizio e dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di ogni altra conclusione disattesa, così
[...] CP_1 provvede:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 11196/2021, dichiara ammissibile il ricorso proposto da e rigetta nel merito Parte_1
l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1 CP_1 che liquida per il presente giudizio in euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali ad accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 5/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5