Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1548/2023 RGAC TRA
, in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante p.t. della società “ , rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. FABIO BONOFIGLIO
opponente E
, in persona OP del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa SILVANA MASSARO, dalla dott.ssa ELISABETTA BAVASSO e dalla dott.ssa ROSSELLA SCALERCIO, funzionarie delegate opposto Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con rituale atto di ricorso il Sig. , nelle qualità Parte_1 indicate in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' OP
proponendo opposizione avverso l'ordinanza
[...] ingiunzione n. 51/2023 emessa dall'opposto in data 17.03.2023, CP_1 con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 10.100,00 titolo di sanzione amministrativa per violazione degli artt. 29, comma 1, 18, comma 5 bis, del D.lgs. n. 276/2003, per come modificato dall'art. 1 comma 1 D.lgs. n. 8/2016, “poiché la società ha illecitamente utilizzato Parte_2
n. 2 lavoratori forniti dalla società nel periodo dal Controparte_2
10.08.2017 al 31.05.2018, in particolare i sigg.ri (per 43 Parte_3
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chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in CP_1 diritto, riportandosi agli accertamenti sulla cui base l'ordinanza ingiunzione è stata emessa. La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 12.03.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte contenenti sole istante e conclusione con termine per il deposito delle note alla data del 06.03.2025. La parti hanno depositato tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
§ E' infondata l'eccezione la nullità/inesistenza della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta. A parte il rilievo che l'atto di opposizione contenente difese nel merito ha evidentemente sanato gli asseriti vizi della notifica, rileva il Tribunale che dopo un primo tentativo di eseguire la notifica al Sig. Parte_1
presso il luogo di residenza, ove lo stesso è risultato
[...] irreperibile, la notifica a quest'ultimo è stata eseguita il 06.04.2023 presso la sede della società, con successivo deposito del plico presso l'ufficio postale (“per temporanea assenza del destinatario”) e con comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata e CAD immessa nella cassetta postale, come da attestazione dell'addetto. La notifica alla società è stata eseguita, in data 27.02.2023, a mani di persona incaricata di ricevere le notificazioni, che ha sottoscritto la relazione di notifica. 2 La documentazione prodotta dall riscontra l'avvenuto CP_1 perfezionamento delle procedure di notificazione, essendo state rispettate le formalità richieste dalla normativa.
“In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego” (Cass., Sez. L. n. 23921/2021).
§ Infondata è anche l'eccezione di prescrizione dell'illecito per violazione della legge n. 241/1990, art. 2, comma 3, normativa non applicabile alla materia. Per giurisprudenza costante della Suprema Corte: “In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689” (cfr. Sez. II, n. 4363 del 4.3.2015). L'orientamento è stato più di recente ribadito dalla Corte di legittimità:
“…in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cass. n. 4363 del 2015; n. 4873 del 2007; n. 8763 del 2010), dunque, come rilevato dalla sentenza impugnata, la pienezza della cognizione riconosciuta specificamente al giudizio di opposizione ai sensi degli artt. 3 22 e 23 I. n. 689 del 1981, nel caso di specie preceduto dalla regolarità formale del preventivo procedimento amministrativo di accertamento, giustifica l'esclusione dell'applicazione della legge n. 241 del 1990 e le generali tutele ivi previste, invocate dai ricorrenti sotto il profilo dell'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati…” (Sez. L. n. 28156/2018, parte motiva). Ancora: “…in materia di sanzioni amministrative non trova applicazione la disciplina generale del procedimento amministrativo contenuta nella legge n. 241 del 1990, ma unicamente la legge n. 689 del 1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve come quello previsto dall'art. 2 I. n. 241 del 1990…” (Cass. Sez. U 27/04/2006, n. 9591, come richiamata nella più recente ordinanza n. 19068/2021).
§ E', altresì, infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza opposta per il dedotto difetto di motivazione, atteso che l'atto impugnato e gli atti ad esso prodromici contengono una chiara indicazione delle norme di legge violate e dei fatti integranti le violazioni contestate. E', infatti, pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione del principio per cui “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione” (ex multis, Sez. L. n. 20189 del 22.07.2008 e Sez. L. n. 9251/2010).
§ Quanto alla validità ed efficacia della certificazione allegata al doc. 8 allegato al fascicolo di parte opponente, richiamando un precedente del Tribunale di Arezzo (sentenza n. 418/2022) si osserva che l'art. 75 del D.lgs. 276/2003 concede alle parti la possibilità di certificare i contratti in cui sia 4 dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, al fine di ridurre il contenzioso. Il successivo art. 79 D.lgs. cit. stabilisce che gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. cit., fatti salvi i provvedimenti cautelari. Tale certificazione, dunque, se da una parte non impedisce comunque in concreto l'accertamento in fatto, da parte degli organi di pubblica vigilanza, in ordine alle concrete modalità di svolgimento del lavoro e al rispetto delle condizioni contrattuali del rapporto, dall'altra comporta la necessaria sospensione della procedura di accertamento dell'illecito e di applicazione della sanzione amministrativa fino alla conclusione degli accertamenti giudiziari relativi alla validità ed efficacia della certificazione, come chiarito peraltro dalla circolare 9/2018 dell'Ispettorato . Controparte_3
Orbene, l'art. 76, comma 1, lett. a) del D.lgs. 276/2003 prevede che: “sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale”. La definizione di ente bilaterale la si rinviene all'art. 2, comma 1, lett. h) del D.lgs. il quale prevede che: “ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: … h) “enti bilaterali”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”. Dal combinato disposto delle due norme sopra citate, si comprende come uno dei presupposti 5 costitutivi dell'efficacia giuridica della certificazione è rappresentato dalla circostanza che l'ente bilaterale presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità del contratto di lavoro, sia stato effettivamente costituito a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Ciò premesso, poiché la validità della certificazione rappresenta un fatto impeditivo della pretesa sanzionatoria dell' OP
, ricade sull'opponente, ex art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la
[...] rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali costitutrici dell'ente bilaterale, la quale può essere fornita valendosi degli indici tradizionalmente elaborati per individuare la maggiore rappresentatività valutati comparativamente (numero complessivo dei lavoratori occupati;
numero complessivo delle imprese associate;
diffusione territoriale ossia numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali, numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti, numero delle controversie individuali di lavoro seguite - in questo senso Cass., 9027/1991; Cass., 4218/1984; Cons. Stato, 537/2019; TAR Lazio, 1522/2018; TAR Lazio 8865/2014; Cons. Stato, 971/2007; nella prassi interpello
[...]
n. 27 del 15.12.2015). Controparte_4
Con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la certificazione del contratto di appalto deve ritenersi tamquam non esset e nessun effetto preclusivo della procedura di applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'organo di vigilanza potrà ritenersi sussistente (cfr. Trib. Trento, 128/2020; Trib. Cosenza, 2105/2020). Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a dedurre l'esistenza della certificazione del contratto di appalto stipulato tra e Parte_2 [...]
ma non ha fornito alcuna prova circa la Controparte_2 rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali costitutrici dell'ente bilaterale (ed anzi dalla documentazione prodotta Parte_5 dall' , cfr. all. 14, risulta il contrario). CP_1
Deve ritenersi come non sussistente una valida certificazione ex art. 75 del D.lgs. 276/2003, con conseguente legittimità dell'applicazione della sanzione amministrativa da parte dell' OP
rimanendo assorbite le ulteriori censure articolate dall'
[...] CP_1 in merito alla validità della certificazione. 6 Né rileva la mancata impugnazione da parte dell' . CP_1
Va evidenziato che l'art. 80, D.lgs. n. 276 del 2003, nello stabilire che “nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile” e che chi intenda promuovere tale iniziativa “deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile”, detta una disposizione senz'altro inapplicabile nella fattispecie, perché non riferibile all' . L resistente non può, infatti, annoverarsi tra i terzi nella cui sfera CP_6 giuridica il contratto d'appalto è destinato a produrre effetti. Appare poi non condivisibile la tesi per cui l'esercizio della potestà sanzionatoria, finalizzato alla tutela di interessi pubblicistici, possa essere subordinata ad una condizione di procedibilità.
§ Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata anche nel merito. Si premette che, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. L'art. 1655 c.c. dispone espressamente che “l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Il contratto di appalto nasce come un contratto di natura commerciale finalizzato all'esecuzione di un'opera o di un servizio e si distingue dal contratto di somministrazione che nasce invece come uno strumento per la fornitura di manodopera, da parte di soggetti autorizzati per legge. Invero, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 81/2015, il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.lgs. n. 276 del 7 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. La Suprema Corte insegna che “in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l'IVA da parte della società contribuente” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020). La disciplina delineata prevede che “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (Cas., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020). Pertanto, “l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione
8 del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore” (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 15557 del 10/06/2019). Va rilevato che in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. nn. 15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore.
§ Ebbene nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dall'attività ispettiva svolta è emersa in primo luogo l'assenza di un'organizzazione dei mezzi in capo all'appaltatore Controparte_2
Le attrezzature e i beni utilizzati per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto sono stati tutti forniti dalla Dallo stesso contratto di appalto risulta che la ha fornito alla Parte_2
11 automezzi, 5 transpallet manuali portata 10 Controparte_2 quintali, 25 carrelli di smistamento consegne, 30 metri lineari di scaffalatura industriale per smistamento, 3 personale computer marca Lenovo, 50 divise complete con pettorina, (addirittura) 100 penne Bic, 10 spillatrici, 10 levapunti, 5 scrivanie, 10 sedie, 3 cassettiere, 2 sgabelli, 30 cassette per smistamento buste, 10 kit foratura. Dal documento allegato 16 alla memoria risulta che la ha Parte_2 stipulato in data 04.08.2017 (giorno in cui ha stipulato il contratto di appalto di servizi con la un contratto di noleggio con la società Mediatransport Sud S.r.l. (noleggio di n. 11 automezzi specificamente identificati in contratto e corrispondenti a quelli forniti alla con il contratto di appalto). Non risulta, inoltre, l'utilizzazione di alcun altro strumento di lavoro nella diretta disponibilità dell'appaltatore e, tanto, è sintomatico anche del fatto che l'appaltatore non ha assunto alcun rischio di impresa, limitandosi a
9 corrispondere le retribuzioni, sostanzialmente coperte dal corrispettivo previsto in contratto, senza rischio di perdite. Né a fronte di tale dato oggettivo, può assumere rilevanza alcuna la visura camerale della società posto che la visura, oltre Controparte_2
a contenere dati comunicati dalla società stessa e priva, quindi, di idonea efficacia probatoria, non smentisce la circostanza accertata in sede ispettiva una totale assenza, con riferimento al contratto di appalto tra le due società, di una organizzazione autonoma in capo all'appaltatore, atteso l'utilizzo di beni strumentali tutti forniti dalla committente. Come correttamente dedotto dall' , “se manca nell'appaltatore CP_1
l'organizzazione dei mezzi di produzione ciò che residua è la mera fornitura (illecita) di manodopera”. Il servizio oggetto dell'appalto (genericamente indicato in contratto come servizio di consegna e di magazzino) non ha comportato alcun risultato autonomo per l'appaltatore, atteso che i lavoratori somministrati hanno svolto sempre le stesse mansioni che svolgevano in precedenza (come risulta dalle richieste di intervento il lavoratore ha svolto Parte_3 mansioni di autista per entrambe le società, il lavoratore Parte_4 era magazziniere;
si tratta di lavoratori che, nell'arco temporale oggetto dell'accertamento, sono stati più volte assunti dalle due società, e tanto conferma, come dedotto dalla parte convenuta, che da parte dell'appaltatore non vi è stata alcuna selezione dei dipendenti, messi a disposizione dalla committente). Quanto all'esercizio di poteri nei confronti dei lavoratori, rileva il Tribunale che il lavoratore ha dichiarato che, quando era formalmente Pt_3 assunto dalla è stato licenziato verbalmente dal responsabile della sede di Rende presso cui prestava servizio. In tale situazione deve, pertanto, trovare applicazione il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' del lavoro fanno CP_1 piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”(tra le altre, Cass. Sez. Lav. 19 aprile 2010, n. 9251). 10 In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (cfr. Cass. Sez. L. n. 10427/2014). Tenuto conto, allora dei dati forniti dall OP
, relativi alla mancanza di un rischio di impresa e all'assenza in
[...] capo all'appaltatore di una autonoma organizzazione (riconducibile, per contro, alla committente “ ) e ribadita l'assenza di una Parte_2 valida certificazione ex art. 75 del D.lgs. 276/2003, l'opposizione deve essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ridotta del 20% attesa la costituzione dell'amministrazione tramite propri funzionari (art. 9, comma 2, D.lgs. 149/2015).
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.156,00, oltre accessori dovuti. Cosenza, 10/03/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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