Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 51
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità accertamento per incongruità imposta e illegittimità regolamento comunale

    Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per omessa impugnazione dell'atto prodromico (delibera comunale) e omessa citazione del Comune di Portici, unico legittimato passivo per le doglianze mosse alla delibera consiliare. La disapplicazione del regolamento presuppone la palese illegittimità, che nel caso di specie non sussiste, anche alla luce di precedenti pronunce tra le medesime parti e della motivazione fornita dal nuovo regolamento.

  • Inammissibile
    Omessa citazione del Comune di Portici

    Il ricorso è inammissibile per omessa citazione del Comune di Portici, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n.546/92, in quanto la ricorrente ha chiesto la disapplicazione del regolamento comunale senza notificare il ricorso all'Ente Locale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 51
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 51
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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