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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DI AN, Relatore
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14251/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 PA - P.IVA_1
Difeso da
Di Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Portici
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. TA S.p.a. - 05946940631
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3988 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21770/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società “Ricorrente_1 S.p.A.”,, in persona del l.r.p.t. impugna l'avviso di accertamento nr. 3988 del 05 maggio 2025 per € 29.955,06 a titolo di imposta TARI annualità
2022, in relazione all'immobile di mq.176, adibito ad istituto di credito sito in Portici (NA) alla Indirizzo_1
, chiedendone l'annullamento totale e/o parziale, vinte le spese.
La ricorrente, a sostegno del ricorso deduce la nullità dell'accertamento per incongruità dell'imposta liquidata ed in quanto fondata su regolamento comunale illegittimo per irragionevolezza. Difatti il regolamento prevede una non motivata differenza di aliquota per gli edifici adibiti a sede di istituti di credito rispetto ad edifici adibiti ad altre attività che comportano l'afflusso di utenza in misura anche maggiore, quali ristoranti e bar, ove si produce senz'altro maggior quantità di rifiuto anche umido. Deduce, altresì, che il precedente regolamento che pure prevedeva tale illegittima discriminazione è stato annullato dal TAR con sentenza non ancora definitiva, ma nelle more l'ente locale ha riproposto la stessa previsione regolamentare con motivazione apparente, provvedimento che è stato impugnato innanzi al Tar dalla deducente. Chiede, pertanto, previa disapplicazione del regolamento illegittimo, l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese. Si è costituita la
ET TA PA che dopo aver ripercorso il quadro normativo che presiede la individuazione delle aliquote ed il riparto dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha dedotto la legittimità dell'atto poiché conforme alla delibera del Consiglio Comunale evidenziando che le delibere amministrative che disciplinano la materia sono state correttamente adottate a seguito di adeguata istruttoria lamentando l'inconferenza del richiamato provvedimento di annullamento del TAR in quanto reso tra soggetti diversi, evocando al contempo la sentenza n. 4548/2023 del 24.07.2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria secondo grado della Campania, emessa tra le medesime parti con la quale accoglieva l'appello proposto dalla Associazione_1 TA avverso la sentenza di primo grado n. 8604/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 5 e pubblicata il 14/09/2022, avente ad oggetto l'avviso di accertamento tari 2021; conclude, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna alle spese di lite.
All'odierna udienza, la Corte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi e nel corso dell'udienza medesima, all'esito della discussione in pubblica udienza mista mediante collegamento da remoto ed in presenza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La società ricorrente, società “Ricorrente_1 S.p.A.”, impugna l'avviso di pagamento di cui in oggetto, emesso dalla GE.SE.T. TA s.p.a., concessionaria del servizio per la riscossione volontaria e coattiva dei tributi del Comune di Portici, avente ad oggetto l'imposta TARI e TEFA per l'anno 2022, in relazione ad un immobile di mq. 176 adibito ad istituto di credito sito in Indirizzo_1. L'avviso di liquidazione oggetto di impugnazione è stato emesso in forza del regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.05.2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Economico e
Finanziario previsionale di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani anno 2024 e Tariffe TARI anno 2022” con il quale è stata determinata la disciplina per l'applicazione del tributo e sono stati stabiliti i criteri di determinazione delle tariffe. La società ricorrente lamenta, nella sostanza, la illegittimità della Delibera di approvazione del regolamento (di cui chiede la disapplicazione ai sensi dell'art. 7 Dlgs 546/92) in quanto affetta da violazione di legge e da eccesso di potere, all'uopo evidenziando l'incongruità della tariffa applicata, che ingiustificatamente supererebbe di circa sei volte, in media, quelle fissate dal Comune per altre categorie di utenze non domestiche, tra cui quelle per bar, caffe e ristoranti. E tanto anche in ragione del fatto che risulterebbe indimostrata la maggior propensione delle Banche a produrre rifiuti. Si duole, inoltre, del fatto che il Comune di Portici abbia determinato la tariffa Tari secondo i criteri di cui al comma 652 della Legge
147/201, disattendendo il cd. Metodo normalizzato.
Si è costituito solo ET TA PA la quale ha contestato in fatto ed in diritto ogni avverso motivo di impugnazione.
Ritiene il Collegio che non vi è motivo per discostarsi dalla sentenza n. 4548/2023 del 24.07.2023 e
11976/2024 emesse tra le medesime parti relativamente agli anni di imposta 2021 e 2023.
In particolare, con la prima, la Corte di Giustizia Tributaria secondo grado della Campania, accoglieva l'appello proposto dalla Associazione_1 TA avverso la sentenza di primo grado n. 8604/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 5 e pubblicata il 14/09/2022 e confermava la legittimità dell'operato del Comune.
In breve a parere di questa Corte, deve escludersi che il Regolamento Comunale oggetto di impugnazione presenti i profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente, per modo che se ne deve escludere la sua disapplicazione. Come è noto, le componenti tariffarie del tributo devono essere determinate dal Comune in modo da poter assicurare la copertura del servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, adottando uno dei criteri di definizione: metodo normalizzato (D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158); secondo il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga” (UE, Direttiva n. 2008/98/CE). Il comune di Portici ha optato per questo secondo criterio, per il quale non si richiede lo stesso presupposto previsto per la c.d. tariffa corrispettivo disciplinata dal comma 668 della legge 147/2013. Come già affermato in precedenti pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania (cfr. nr. 4548/2023 del 24.07.2023 tra le medesime parti e, più di recente, anche nr. 5577/2023 dell'11 ottobre 2023), il Comune non ha l'obbligo di motivare analiticamente la quantificazione della misura d'imposta all'interno dell'ambito stabilito dal range dei coefficienti presuntivi previsti dalla disciplina di settore, atteso che la delibera comunale di determinazione della tariffa non diversamente da qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale è espressamente sottratta all'obbligo di motivazione ex. art. 3 L. 241/90 (cfr. ex multis;
Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2021,
n. 7551; Cassazione civile, sez. VI , 19/06/2018 , n. 16165; Cassazione civile 1977 del 26.1.2018). Come dedotto da parte resistente, il Comune di Portici nella determinazione delle tariffe TARI non aveva fatto riferimento al co.651 dell'art.1 della legge n.147/2013, ma al successivo co.652, a mente del quale “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo
14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piùcoefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. Peraltro, il rilievo di parte ricorrente circa la irragionevolezza dei coefficienti per quota fissa e per quota variabile attribuiti a cartegorie assolutamente eterogenee tra di loro (bar/caffè o ristorante da una parte e banche dall'altro) cede di fronte alla circostanza che, invece, per categorie omogenee rispetto agli Istituti Bancari quali gli Uffici Postali il citato regolamento ha applicato coefficienti tariffari addirittura superiori. Rileva, quindi, la Corte che la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo presuppone la evidenza della illegittimità. L'illegittimità deve essere palese nel senso che giudice procedente -diverso da quello amministrativo competente- non deve svolgere alcuna particolare indagine al fine di accertarla. Come la sentenza della CTR intervenuta tra le medesime parti - sopra evocata - ha avuto modo di chiarire” …l'applicazione di una determinata tariffa ai fini TARSU prescinde dalla destinazione d'uso dell'immobile, poiché lo stesso Decreto istitutivo della TARSU (D.lgs. n. 507/1993) prevede espressamente la possibilità per l'ente locale di potere applicare la tariffa in base alla effettiva attività economica posta in essere sulla superficie che l'immobile occupa. In altre parole, è fatta salva la possibilità per l'ente impositore, di potere stabilire, in sede regolamentare ex art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, l'attribuzione della tariffa TARSU anche ad attività di natura recettizia di tipo economico che non necessariamente coincidono con la destinazione d'uso formale dell'immobile ( sul punto Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020,
n.5358). Ora, sebbene sia pacifica la sussistenza del potere di disapplicazione del giudice tributario, nella specie il regolamento sotteso all'atto impositivo, proprio in considerazione di quanto già affermato in ordine alla discrezionalità riservata ai Comuni, appare pienamente legittimo (salvo l'intervento di pronunce del giudice amministrativo al momento non sussistenti con riferimento al regolamento che qui interessa). L'atto impositivo gravato, in definitiva, appare immune da censure ( Per i limiti al potere di disapplicazione del giudice tributario, cfr. Cassazione civile sez. trib., 29/03/2022, n.10023, secondo cui “….Per costante giurisprudenza di questa Corte, il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'imposizione non può prescindere completamente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione all'atto impugnato, ma deve essere effettuato con riferimento alla domanda del contribuente, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5, che è espressione del principio generale contenuto nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato "E" (tra le tante: Cass., Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez. Un.,
24 luglio 2007, nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, nn. 8276, 8277 e 8278;
Cass., Sez. 5", 4 maggio 2012, n. 6724; Cass., Sez. 5", 13 giugno 2012, n. 9631; Cass., Sez. 5, 17 giugno
2016, n. 12545; Cass., Sez. 5, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e 17488; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019,
n. 1952; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5, 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., Sez. 5, 27 novembre 2019, n. 30935; Cass., Sez. 6-5, 8 luglio 2020, nn.
14387 e 14388; Cass., Sez. 65, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2020, n. 28254; Cass.,
Sez. 5, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604). Peraltro, per quanto tale potere sia specificamente limitato ai regolamenti o agli atti amministrativi generali che contribuiscono ad integrare il contenuto della pretesa impositiva e, per conseguenza, esplicano influenza sulla cognizione del giudice tributario, si è ritenuto da questa Corte che la disapplicazione contemplata dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, cit. art. 5, allegato "E", non subisce deroga nel processo tributario, tenendosi conto che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5, ove prevede che "le commissioni, se ritengono illegittimo un regolamento od un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto del giudizio", rafforza detta regola comune, estendendola oltre il caso dell'atto amministrativo individuale o particolare direttamente lesivo del diritto del contribuente (Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2002, n. 1733)…”. In tale ottica rileva, peraltro, il Collegio come la sentenza del TAR Campania n.1660/2021 (non definitiva) che aveva annullato la delibera TARI
2018 (delibera 16/2018) non avesse rilevato alcuno dei profili diillegittimità denunziati dagli appellanti, limitandosi a osservare che il Comune resistente non aveva motivato in ordine alle ragioni che giustificavano la maggiore imposizione a carico degli istituti bancari. Il giudice amministrativo non aveva ritenuto illegittimo né il fatto di essersi discostati dalle tabelle richiamate dall'appellante, né la presunta sproporzione tra l'importo della tassa previsto per gli istituti bancari e quella stabilita per gli altri uffici. La nuova delibera (impugnata dalla Banca appellante dinanzi al competente G.A.), proprio tenendo conto della decisione del T.A.R. (avverso la quale, come si è detto, aveva proposto impugnazione), fornisce una motivazione sintetica ma adeguata delle ragioni che avevano determinato l'Amministrazione alla adozione del provvedimento. In definitiva, quindi, l'atto impugnato deve ritenersi legittimo;
ciò in linea con la giurisprudenza di questa Corte e della
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, che in altri precedenti ha condiviso le ragioni fatte valere dal Comune di Portici ((CTR 2784/01/2020; CTR RGA 6485/2022, CTP 4228/01/22; si veda, altresì, la sentenza n. 12961/2023).
Indipendentemente dalle esposte motivazioni di merito, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa impugnazione dell'atto prodromico e omessa citazione del Comune di Portici, ai sensi dell'art.14 del lgs.
n.546/92.
Banca_1, infatti, non ha impugnato per vizi propri l'avviso di accertamento relativo alla TARI 2022 bensì ha sostenuto illegittimità della tariffe TARI 2022, approvate dal Comune di Portici con delibera n. 08/2022.
Il ricorso è,pertanto , inammissibile in quanto Banca_1, pur eccependo in astratto vizi dell'accertamento scaturenti alla delibera CC 8/2022 ne chiede la disapplicazione ex art.7 del dlgs 546/92 senza notificare il ricorso all'Ente Locale, unico legittimato passivo a rispondere delle doglianze mosse alla delibera consiliare.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Napoli, 9.12.2025
Il Relatore Il Presidente
dr. Francesco Todisco dott.ssa Marida Corso
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DI AN, Relatore
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14251/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 PA - P.IVA_1
Difeso da
Di Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Portici
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. TA S.p.a. - 05946940631
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3988 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21770/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società “Ricorrente_1 S.p.A.”,, in persona del l.r.p.t. impugna l'avviso di accertamento nr. 3988 del 05 maggio 2025 per € 29.955,06 a titolo di imposta TARI annualità
2022, in relazione all'immobile di mq.176, adibito ad istituto di credito sito in Portici (NA) alla Indirizzo_1
, chiedendone l'annullamento totale e/o parziale, vinte le spese.
La ricorrente, a sostegno del ricorso deduce la nullità dell'accertamento per incongruità dell'imposta liquidata ed in quanto fondata su regolamento comunale illegittimo per irragionevolezza. Difatti il regolamento prevede una non motivata differenza di aliquota per gli edifici adibiti a sede di istituti di credito rispetto ad edifici adibiti ad altre attività che comportano l'afflusso di utenza in misura anche maggiore, quali ristoranti e bar, ove si produce senz'altro maggior quantità di rifiuto anche umido. Deduce, altresì, che il precedente regolamento che pure prevedeva tale illegittima discriminazione è stato annullato dal TAR con sentenza non ancora definitiva, ma nelle more l'ente locale ha riproposto la stessa previsione regolamentare con motivazione apparente, provvedimento che è stato impugnato innanzi al Tar dalla deducente. Chiede, pertanto, previa disapplicazione del regolamento illegittimo, l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese. Si è costituita la
ET TA PA che dopo aver ripercorso il quadro normativo che presiede la individuazione delle aliquote ed il riparto dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha dedotto la legittimità dell'atto poiché conforme alla delibera del Consiglio Comunale evidenziando che le delibere amministrative che disciplinano la materia sono state correttamente adottate a seguito di adeguata istruttoria lamentando l'inconferenza del richiamato provvedimento di annullamento del TAR in quanto reso tra soggetti diversi, evocando al contempo la sentenza n. 4548/2023 del 24.07.2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria secondo grado della Campania, emessa tra le medesime parti con la quale accoglieva l'appello proposto dalla Associazione_1 TA avverso la sentenza di primo grado n. 8604/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 5 e pubblicata il 14/09/2022, avente ad oggetto l'avviso di accertamento tari 2021; conclude, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna alle spese di lite.
All'odierna udienza, la Corte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi e nel corso dell'udienza medesima, all'esito della discussione in pubblica udienza mista mediante collegamento da remoto ed in presenza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La società ricorrente, società “Ricorrente_1 S.p.A.”, impugna l'avviso di pagamento di cui in oggetto, emesso dalla GE.SE.T. TA s.p.a., concessionaria del servizio per la riscossione volontaria e coattiva dei tributi del Comune di Portici, avente ad oggetto l'imposta TARI e TEFA per l'anno 2022, in relazione ad un immobile di mq. 176 adibito ad istituto di credito sito in Indirizzo_1. L'avviso di liquidazione oggetto di impugnazione è stato emesso in forza del regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.05.2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Economico e
Finanziario previsionale di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani anno 2024 e Tariffe TARI anno 2022” con il quale è stata determinata la disciplina per l'applicazione del tributo e sono stati stabiliti i criteri di determinazione delle tariffe. La società ricorrente lamenta, nella sostanza, la illegittimità della Delibera di approvazione del regolamento (di cui chiede la disapplicazione ai sensi dell'art. 7 Dlgs 546/92) in quanto affetta da violazione di legge e da eccesso di potere, all'uopo evidenziando l'incongruità della tariffa applicata, che ingiustificatamente supererebbe di circa sei volte, in media, quelle fissate dal Comune per altre categorie di utenze non domestiche, tra cui quelle per bar, caffe e ristoranti. E tanto anche in ragione del fatto che risulterebbe indimostrata la maggior propensione delle Banche a produrre rifiuti. Si duole, inoltre, del fatto che il Comune di Portici abbia determinato la tariffa Tari secondo i criteri di cui al comma 652 della Legge
147/201, disattendendo il cd. Metodo normalizzato.
Si è costituito solo ET TA PA la quale ha contestato in fatto ed in diritto ogni avverso motivo di impugnazione.
Ritiene il Collegio che non vi è motivo per discostarsi dalla sentenza n. 4548/2023 del 24.07.2023 e
11976/2024 emesse tra le medesime parti relativamente agli anni di imposta 2021 e 2023.
In particolare, con la prima, la Corte di Giustizia Tributaria secondo grado della Campania, accoglieva l'appello proposto dalla Associazione_1 TA avverso la sentenza di primo grado n. 8604/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 5 e pubblicata il 14/09/2022 e confermava la legittimità dell'operato del Comune.
In breve a parere di questa Corte, deve escludersi che il Regolamento Comunale oggetto di impugnazione presenti i profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente, per modo che se ne deve escludere la sua disapplicazione. Come è noto, le componenti tariffarie del tributo devono essere determinate dal Comune in modo da poter assicurare la copertura del servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, adottando uno dei criteri di definizione: metodo normalizzato (D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158); secondo il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga” (UE, Direttiva n. 2008/98/CE). Il comune di Portici ha optato per questo secondo criterio, per il quale non si richiede lo stesso presupposto previsto per la c.d. tariffa corrispettivo disciplinata dal comma 668 della legge 147/2013. Come già affermato in precedenti pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania (cfr. nr. 4548/2023 del 24.07.2023 tra le medesime parti e, più di recente, anche nr. 5577/2023 dell'11 ottobre 2023), il Comune non ha l'obbligo di motivare analiticamente la quantificazione della misura d'imposta all'interno dell'ambito stabilito dal range dei coefficienti presuntivi previsti dalla disciplina di settore, atteso che la delibera comunale di determinazione della tariffa non diversamente da qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale è espressamente sottratta all'obbligo di motivazione ex. art. 3 L. 241/90 (cfr. ex multis;
Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2021,
n. 7551; Cassazione civile, sez. VI , 19/06/2018 , n. 16165; Cassazione civile 1977 del 26.1.2018). Come dedotto da parte resistente, il Comune di Portici nella determinazione delle tariffe TARI non aveva fatto riferimento al co.651 dell'art.1 della legge n.147/2013, ma al successivo co.652, a mente del quale “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo
14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piùcoefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. Peraltro, il rilievo di parte ricorrente circa la irragionevolezza dei coefficienti per quota fissa e per quota variabile attribuiti a cartegorie assolutamente eterogenee tra di loro (bar/caffè o ristorante da una parte e banche dall'altro) cede di fronte alla circostanza che, invece, per categorie omogenee rispetto agli Istituti Bancari quali gli Uffici Postali il citato regolamento ha applicato coefficienti tariffari addirittura superiori. Rileva, quindi, la Corte che la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo presuppone la evidenza della illegittimità. L'illegittimità deve essere palese nel senso che giudice procedente -diverso da quello amministrativo competente- non deve svolgere alcuna particolare indagine al fine di accertarla. Come la sentenza della CTR intervenuta tra le medesime parti - sopra evocata - ha avuto modo di chiarire” …l'applicazione di una determinata tariffa ai fini TARSU prescinde dalla destinazione d'uso dell'immobile, poiché lo stesso Decreto istitutivo della TARSU (D.lgs. n. 507/1993) prevede espressamente la possibilità per l'ente locale di potere applicare la tariffa in base alla effettiva attività economica posta in essere sulla superficie che l'immobile occupa. In altre parole, è fatta salva la possibilità per l'ente impositore, di potere stabilire, in sede regolamentare ex art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, l'attribuzione della tariffa TARSU anche ad attività di natura recettizia di tipo economico che non necessariamente coincidono con la destinazione d'uso formale dell'immobile ( sul punto Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020,
n.5358). Ora, sebbene sia pacifica la sussistenza del potere di disapplicazione del giudice tributario, nella specie il regolamento sotteso all'atto impositivo, proprio in considerazione di quanto già affermato in ordine alla discrezionalità riservata ai Comuni, appare pienamente legittimo (salvo l'intervento di pronunce del giudice amministrativo al momento non sussistenti con riferimento al regolamento che qui interessa). L'atto impositivo gravato, in definitiva, appare immune da censure ( Per i limiti al potere di disapplicazione del giudice tributario, cfr. Cassazione civile sez. trib., 29/03/2022, n.10023, secondo cui “….Per costante giurisprudenza di questa Corte, il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'imposizione non può prescindere completamente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione all'atto impugnato, ma deve essere effettuato con riferimento alla domanda del contribuente, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5, che è espressione del principio generale contenuto nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato "E" (tra le tante: Cass., Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez. Un.,
24 luglio 2007, nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, nn. 8276, 8277 e 8278;
Cass., Sez. 5", 4 maggio 2012, n. 6724; Cass., Sez. 5", 13 giugno 2012, n. 9631; Cass., Sez. 5, 17 giugno
2016, n. 12545; Cass., Sez. 5, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e 17488; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019,
n. 1952; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5, 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., Sez. 5, 27 novembre 2019, n. 30935; Cass., Sez. 6-5, 8 luglio 2020, nn.
14387 e 14388; Cass., Sez. 65, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2020, n. 28254; Cass.,
Sez. 5, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604). Peraltro, per quanto tale potere sia specificamente limitato ai regolamenti o agli atti amministrativi generali che contribuiscono ad integrare il contenuto della pretesa impositiva e, per conseguenza, esplicano influenza sulla cognizione del giudice tributario, si è ritenuto da questa Corte che la disapplicazione contemplata dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, cit. art. 5, allegato "E", non subisce deroga nel processo tributario, tenendosi conto che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5, ove prevede che "le commissioni, se ritengono illegittimo un regolamento od un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto del giudizio", rafforza detta regola comune, estendendola oltre il caso dell'atto amministrativo individuale o particolare direttamente lesivo del diritto del contribuente (Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2002, n. 1733)…”. In tale ottica rileva, peraltro, il Collegio come la sentenza del TAR Campania n.1660/2021 (non definitiva) che aveva annullato la delibera TARI
2018 (delibera 16/2018) non avesse rilevato alcuno dei profili diillegittimità denunziati dagli appellanti, limitandosi a osservare che il Comune resistente non aveva motivato in ordine alle ragioni che giustificavano la maggiore imposizione a carico degli istituti bancari. Il giudice amministrativo non aveva ritenuto illegittimo né il fatto di essersi discostati dalle tabelle richiamate dall'appellante, né la presunta sproporzione tra l'importo della tassa previsto per gli istituti bancari e quella stabilita per gli altri uffici. La nuova delibera (impugnata dalla Banca appellante dinanzi al competente G.A.), proprio tenendo conto della decisione del T.A.R. (avverso la quale, come si è detto, aveva proposto impugnazione), fornisce una motivazione sintetica ma adeguata delle ragioni che avevano determinato l'Amministrazione alla adozione del provvedimento. In definitiva, quindi, l'atto impugnato deve ritenersi legittimo;
ciò in linea con la giurisprudenza di questa Corte e della
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, che in altri precedenti ha condiviso le ragioni fatte valere dal Comune di Portici ((CTR 2784/01/2020; CTR RGA 6485/2022, CTP 4228/01/22; si veda, altresì, la sentenza n. 12961/2023).
Indipendentemente dalle esposte motivazioni di merito, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa impugnazione dell'atto prodromico e omessa citazione del Comune di Portici, ai sensi dell'art.14 del lgs.
n.546/92.
Banca_1, infatti, non ha impugnato per vizi propri l'avviso di accertamento relativo alla TARI 2022 bensì ha sostenuto illegittimità della tariffe TARI 2022, approvate dal Comune di Portici con delibera n. 08/2022.
Il ricorso è,pertanto , inammissibile in quanto Banca_1, pur eccependo in astratto vizi dell'accertamento scaturenti alla delibera CC 8/2022 ne chiede la disapplicazione ex art.7 del dlgs 546/92 senza notificare il ricorso all'Ente Locale, unico legittimato passivo a rispondere delle doglianze mosse alla delibera consiliare.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Napoli, 9.12.2025
Il Relatore Il Presidente
dr. Francesco Todisco dott.ssa Marida Corso