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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1422/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n.6160/2020, pubblicata il 29.09.2020 e vertente
TRA
, ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Modestino Acone, , e Pasquale C.F._2
Acone, ( ), in virtù di procura in atti, presso il cui C.F._3
studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
rappresentata dal dott. , Controparte_1 Controparte_2 procuratore speciale della che agisce esclusivamente in CP_3
nome e per conto di (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Moschiano
), in virtù di procura in atti, presso il cui studio C.F._4
elettivamente domicilia
APPELLATA
Nonché
(P.I. ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del Responsabile di Settore Dipartimentale, Avv. Filippo Lo Giudice,
rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Moschiano,
( ), in virtù di procura in atti, presso il cui studio C.F._4
elettivamente domicilia
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava Parte_1
la sentenza del Tribunale di Napoli n.6160/2020, pubblicata il 29.09.2020 con la quale, a seguito del rigetto della domanda proposta, egli era stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore delle convenute,
liquidate per un totale di 31.000,00 €, oltre iva, cassa e spese generali.
Si costituivano le appellate, resistendo all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2025 nessuno è
comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 24.09.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c..
2 A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, (che, nelle more, hanno anche depositato una rinuncia agli atti ex
art. 306 c.p.c.) nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente, si dà atto che per mero errore materiale il verbale dell'udienza del 24.09.2025 reca un'errata composizione del collegio, col nominativo della dott.ssa in luogo della dott.ssa Rosaria Persona_1
Morrone che ha, effettivamente, composto il collegio.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2016, è
applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
3 2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 29/09/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1422/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n.6160/2020, pubblicata il 29.09.2020 e vertente
TRA
, ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Modestino Acone, , e Pasquale C.F._2
Acone, ( ), in virtù di procura in atti, presso il cui C.F._3
studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
rappresentata dal dott. , Controparte_1 Controparte_2 procuratore speciale della che agisce esclusivamente in CP_3
nome e per conto di (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Moschiano
), in virtù di procura in atti, presso il cui studio C.F._4
elettivamente domicilia
APPELLATA
Nonché
(P.I. ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del Responsabile di Settore Dipartimentale, Avv. Filippo Lo Giudice,
rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Moschiano,
( ), in virtù di procura in atti, presso il cui studio C.F._4
elettivamente domicilia
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava Parte_1
la sentenza del Tribunale di Napoli n.6160/2020, pubblicata il 29.09.2020 con la quale, a seguito del rigetto della domanda proposta, egli era stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore delle convenute,
liquidate per un totale di 31.000,00 €, oltre iva, cassa e spese generali.
Si costituivano le appellate, resistendo all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2025 nessuno è
comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 24.09.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c..
2 A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, (che, nelle more, hanno anche depositato una rinuncia agli atti ex
art. 306 c.p.c.) nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente, si dà atto che per mero errore materiale il verbale dell'udienza del 24.09.2025 reca un'errata composizione del collegio, col nominativo della dott.ssa in luogo della dott.ssa Rosaria Persona_1
Morrone che ha, effettivamente, composto il collegio.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2016, è
applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
3 2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 29/09/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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