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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/11/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
Sezione Prima civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni AR LB Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott. Marco Vezzani Consigliere Aus.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 18.12.2024 al n.
240/2024 promossa con citazione d.d. 13.12.2024
DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Versini (C.F. – indirizzo PEC: C.F._2
e dall'Avv. Rodolfo Matteotti (C.F. Email_1
– indirizzo PEC: , del Foro di C.F._3 Email_2
Rovereto, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arco (TN). via
S. Andrea n.53, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Francesca Iori (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._5
del Foro di Trento ed elettivamente Email_3 domiciliato presso il suo studio sito in Comano Terme (TN), via C. Battisti n. 80, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLATA OGGETTO: proprietà
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni eccezione contraria, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già formulate in primo grado che qui si riportano:
In punto spese:
Accertata la piena soccombenza di condannarlo all'integrale rimborso Controparte_1 degli onorari e delle spese di lite, comprensive del compenso del CTU, in favore di
[...]
Pt_1 per l'effetto, liquidare gli onorari applicando i parametri medi dello scaglione di valore indeterminato di complessità bassa per complessivi 7.616,00 €, o la diversa – maggiore o minore – somma che vorrà determinare questa Corte, oltre accessori di legge, spese vive e compenso del CTU;
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento oltre ad IVA
CPA e spese generali come per legge
DI PARTE APPELLATA
Nel merito: rigettare l'appello come proposto dal signor con piena conferma Parte_1 dell'ordinanza cronol. 7135/2024 resa dal Tribunale di Trento in data 19.11.2024 nel procedimento promosso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed iscritto sub R.G. 727/2022 - dott.ssa Adriana De Tommaso, per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CNPA in misura di legge.
FATTO E SVOLGIMENTO
Con atto di citazione del 18.12.2024 ha presentato appello avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Trento avente n. 7135/2024 del 19.11.20241, emessa sub R.G. n. 727/2022, per chiedere l'accertamento della piena soccombenza di con Controparte_1 condanna avversaria all'integrale rimborso degli onorari e delle spese di lite, comprensive dell'onorario del C.T.U., nonché la liquidazione degli onorari quantificati in € 7.616,00 o nella diversa, maggiore o minore somma, determinata dalla Corte, oltre accessori di legge, spese vive e compenso del C.T.U.
A tal fine ha preliminarmente riferito che oggetto del giudizio di primo grado era una questione inerente all'interramento di tubature per il gas GNL all'interno di una particella comune alle proprietà delle due parti in causa. Il giudizio si è concluso, in seguito all'espletamento di una C.T.U., con l'accoglimento del ricorso proposto da Parte_1 la compensazione per ½ tra le parti delle spese del giudizio e la compensazione al 50% tra le parti delle spese di C.T.U.
A sostegno dell'appello presentato avverso l'ordinanza impugnata ha indicato quali motivi di appello: la violazione degli artt. 91 e 92 cpc per avere il Tribunale disposto la parziale compensazione delle spese di lite. Ai sensi delle norme citate, infatti, il giudice condanna al rimborso delle spese a favore di controparte la parte soccombente e può statuire in favore della compensazione delle spese tra le parti limitatamente alle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Tutti presupposti assenti nel caso in esame, ove l'odierno appellante era risultato essere interamente vittorioso.
La violazione del D.M. 55/2014, per come successivamente modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/22, in quanto il Tribunale avrebbe errato nell'individuare il valore della controversia all'interno dello scaglione indeterminato di bassa complessità e nel discostarsi, senza fornire adeguata motivazione, dalla nota spese depositata dalla difesa (che aveva quantificato l'ammontare del compenso incardinandolo all'interno dei parametri medi dello scaglione di valore indeterminato di bassa complessità). La semplice applicazione del rito sommario ex art. 702 bis cpc non legittima, infatti, di per sé, l'applicazione dei parametri minimi, oltre al fatto che l'attività professionale esperita nel rito sommario, analogamente compensa per ½ tra le parti le spese del giudizio e condanna il resistente a rifondere al ricorrente la restante metà delle spese stesse, frazione che si liquida in € 1.904,00 quale compenso per la difesa ed € 129,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
pone in via definitiva a carico delle parti per metà su ciascuna gli oneri di CTU liquidati in atti, in solido per intero a carico di entrambe in favore del CTU”. pag. 3/6 che nel rito ordinario, è analoga, sia per la fase di studio sia per la fase introduttiva e, nel caso di specie, anche nella fase conclusiva. In merito, ha citato giurisprudenza della
Suprema Corte, laddove afferma che, in presenza di una specifica nota spese prodotta dalla parte vittoriosa e in caso di discostamento in negativo dalla stessa, sorge, in capo al giudicante, l'onere di fornire adeguata motivazione, che, nel caso in oggetto, risulta essere mancante (oltre al fatto che la limitata complessità della questione era già stata considerata nella determinazione dello scaglione di valore della causa, con conseguente impossibilità di un suo nuovo utilizzo anche ai fini dell'applicazione dei parametri minimi).
Con decreto del 19.12.2024 il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e ha indicato la data dell'08.05.2025 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con atto del 14.04.2025 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto e la conferma del provvedimento impugnato.
Con ordinanza del 09.05.2025 la Corte assegnava alle parti i termini di legge ex art. 352 cpc per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, rinviando per il trattenimento in decisione all'udienza del 19.09.2025, sempre con le forme dell'art. 127 ter cpc.
Con ordinanza del 24.10.2025 la Corte, preso atto delle note depositate dalle parti, ha riservato la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Nella compensazione di metà delle spese legali è stato giustamente evidenziato, dal giudice di prime cure, che il convenuto
(odierno appellato) all'esito della ctu aveva mutato atteggiamento e, in più, rileva questa
Corte che fin dall'inizio della controversia il convenuto non si era opposto del tutto all'esecuzione dei lavori, quanto piuttosto aveva chiesto informazioni dettagliate sul passaggio dei tubi e sull'esecuzione delle opere a regola d'arte. Tanto più che anche nelle conclusioni assunte fin dalla memoria di costituzione in giudizio in primo grado CP_1
non aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, bensì aveva chiesto – a tutela
[...] dei propri diritti di comproprietario - di verificare se la conduttura del GNL potesse essere spostata in un luogo diverso rispetto a quello individuato dal geom. nel progetto CP_2 allegato al ricorso sub All. 11 ovvero potesse essere fatta passare lungo il percorso dove insistono tutti gli altri sottoservizi o in un altro luogo che potrà essere indicato anche dal pag. 4/6 convenuto al fine di creare il minor incomodo possibile a quest'ultimo. In via subordinata, chiedeva di accertare e disporre che il progetto del geom. fosse conforme alla CP_2 normativa vigente in materia, al Regolamento comunale di cui alla Delibera n. 5 del
Comune di Comano Terme di data 20.02.2020 ed alle regole della comune esperienza e dell'arte in materia di interramento delle condutture del GNL. Si dichiarava inoltre disposto ad un sopralluogo congiunto per la verifica dello stato dei luoghi ante intervento, per verificare le opere da eseguirsi ed i tempi tecnici per l'esecuzione delle medesime, oltre alle cautele da porre in essere al fine di garantire l'accesso alla proprietà dell'odierno convenuto durante l'esecuzione dei lavori.
A ciò si aggiunga che non fu il convenuto ad abbandonare la procedura di mediazione, come emerge dal doc. 20 di parte convenuta in primo grado, ma lo stesso appellante.
È evidente, dunque, che il comportamento del non è stato avversativo Controparte_1 della pretesa attorea, ma solo prudente nel richiedere di esaminare il progetto delle opere, peraltro mai fornito in sede stragiudiziale dalla controparte.
A fronte di tale comportamento e della collaborazione prestata in giudizio per l'accertamento del percorso delle nuove condutture, ben ha fatto il giudice di primo grado a compensare parzialmente le spese di lite.
In relazione alle spese di ctu, non si rinviene in atto di appello alcuna contestazione specifica del ragionamento operato dal giudice di primo grado e non è nemmeno chiaro, pertanto, se il capo sia oggetto di impugnazione;
sicuramente l'impugnazione manca di specificità, dato che con il primo motivo di appello si indica esclusivamente la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. “nella parte in cui viene disposta la compensazione parziale delle spese”. Posto che la compensazione deve avere ad oggetto spese proprie, tale istituto non può certo operare con riferimento alla consulenza d'ufficio.
Quanto, infine, alla misura delle spese liquidate, il giudice di primo grado ha correttamente fatto riferimento ai valori minimi, sia per il rito semplificato, sia, aggiunge questa Corte, per la semplicità delle questioni giuridiche trattate, essendosi poste prioritariamente delle questioni di fatto e, comunque, essendo state affrontate questioni giuridiche di scarsa complessità.
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere respinto.
pag. 5/6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, con gli stessi parametri della causa di primo grado (valore indeterminato, come indicato in atto di appello, complessità bassa), in €
2.700,00, oltre spese generali, IVA e CP come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Trento, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di appello proposta da nei confronti di , disattesa Parte_1 Controparte_1 ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello di . Parte_1
2. condanna a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 2.700,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23.10.2025
IL PRESIDENTE
AR LB
pag. 6/6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con la quale il Tribunale di Trento così decideva:
“In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di di porre nel sottosuolo della Parte_1 p.f. 434 le tubazioni per allacciare la p.ed. 145 e la p.ed 185 alla rete comunale GNL secondo il progetto del geom. allegato al ricorso;
CP_2 pag. 2/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
Sezione Prima civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni AR LB Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott. Marco Vezzani Consigliere Aus.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 18.12.2024 al n.
240/2024 promossa con citazione d.d. 13.12.2024
DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Versini (C.F. – indirizzo PEC: C.F._2
e dall'Avv. Rodolfo Matteotti (C.F. Email_1
– indirizzo PEC: , del Foro di C.F._3 Email_2
Rovereto, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arco (TN). via
S. Andrea n.53, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Francesca Iori (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._5
del Foro di Trento ed elettivamente Email_3 domiciliato presso il suo studio sito in Comano Terme (TN), via C. Battisti n. 80, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLATA OGGETTO: proprietà
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni eccezione contraria, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già formulate in primo grado che qui si riportano:
In punto spese:
Accertata la piena soccombenza di condannarlo all'integrale rimborso Controparte_1 degli onorari e delle spese di lite, comprensive del compenso del CTU, in favore di
[...]
Pt_1 per l'effetto, liquidare gli onorari applicando i parametri medi dello scaglione di valore indeterminato di complessità bassa per complessivi 7.616,00 €, o la diversa – maggiore o minore – somma che vorrà determinare questa Corte, oltre accessori di legge, spese vive e compenso del CTU;
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento oltre ad IVA
CPA e spese generali come per legge
DI PARTE APPELLATA
Nel merito: rigettare l'appello come proposto dal signor con piena conferma Parte_1 dell'ordinanza cronol. 7135/2024 resa dal Tribunale di Trento in data 19.11.2024 nel procedimento promosso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed iscritto sub R.G. 727/2022 - dott.ssa Adriana De Tommaso, per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CNPA in misura di legge.
FATTO E SVOLGIMENTO
Con atto di citazione del 18.12.2024 ha presentato appello avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Trento avente n. 7135/2024 del 19.11.20241, emessa sub R.G. n. 727/2022, per chiedere l'accertamento della piena soccombenza di con Controparte_1 condanna avversaria all'integrale rimborso degli onorari e delle spese di lite, comprensive dell'onorario del C.T.U., nonché la liquidazione degli onorari quantificati in € 7.616,00 o nella diversa, maggiore o minore somma, determinata dalla Corte, oltre accessori di legge, spese vive e compenso del C.T.U.
A tal fine ha preliminarmente riferito che oggetto del giudizio di primo grado era una questione inerente all'interramento di tubature per il gas GNL all'interno di una particella comune alle proprietà delle due parti in causa. Il giudizio si è concluso, in seguito all'espletamento di una C.T.U., con l'accoglimento del ricorso proposto da Parte_1 la compensazione per ½ tra le parti delle spese del giudizio e la compensazione al 50% tra le parti delle spese di C.T.U.
A sostegno dell'appello presentato avverso l'ordinanza impugnata ha indicato quali motivi di appello: la violazione degli artt. 91 e 92 cpc per avere il Tribunale disposto la parziale compensazione delle spese di lite. Ai sensi delle norme citate, infatti, il giudice condanna al rimborso delle spese a favore di controparte la parte soccombente e può statuire in favore della compensazione delle spese tra le parti limitatamente alle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Tutti presupposti assenti nel caso in esame, ove l'odierno appellante era risultato essere interamente vittorioso.
La violazione del D.M. 55/2014, per come successivamente modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/22, in quanto il Tribunale avrebbe errato nell'individuare il valore della controversia all'interno dello scaglione indeterminato di bassa complessità e nel discostarsi, senza fornire adeguata motivazione, dalla nota spese depositata dalla difesa (che aveva quantificato l'ammontare del compenso incardinandolo all'interno dei parametri medi dello scaglione di valore indeterminato di bassa complessità). La semplice applicazione del rito sommario ex art. 702 bis cpc non legittima, infatti, di per sé, l'applicazione dei parametri minimi, oltre al fatto che l'attività professionale esperita nel rito sommario, analogamente compensa per ½ tra le parti le spese del giudizio e condanna il resistente a rifondere al ricorrente la restante metà delle spese stesse, frazione che si liquida in € 1.904,00 quale compenso per la difesa ed € 129,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
pone in via definitiva a carico delle parti per metà su ciascuna gli oneri di CTU liquidati in atti, in solido per intero a carico di entrambe in favore del CTU”. pag. 3/6 che nel rito ordinario, è analoga, sia per la fase di studio sia per la fase introduttiva e, nel caso di specie, anche nella fase conclusiva. In merito, ha citato giurisprudenza della
Suprema Corte, laddove afferma che, in presenza di una specifica nota spese prodotta dalla parte vittoriosa e in caso di discostamento in negativo dalla stessa, sorge, in capo al giudicante, l'onere di fornire adeguata motivazione, che, nel caso in oggetto, risulta essere mancante (oltre al fatto che la limitata complessità della questione era già stata considerata nella determinazione dello scaglione di valore della causa, con conseguente impossibilità di un suo nuovo utilizzo anche ai fini dell'applicazione dei parametri minimi).
Con decreto del 19.12.2024 il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e ha indicato la data dell'08.05.2025 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con atto del 14.04.2025 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto e la conferma del provvedimento impugnato.
Con ordinanza del 09.05.2025 la Corte assegnava alle parti i termini di legge ex art. 352 cpc per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, rinviando per il trattenimento in decisione all'udienza del 19.09.2025, sempre con le forme dell'art. 127 ter cpc.
Con ordinanza del 24.10.2025 la Corte, preso atto delle note depositate dalle parti, ha riservato la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Nella compensazione di metà delle spese legali è stato giustamente evidenziato, dal giudice di prime cure, che il convenuto
(odierno appellato) all'esito della ctu aveva mutato atteggiamento e, in più, rileva questa
Corte che fin dall'inizio della controversia il convenuto non si era opposto del tutto all'esecuzione dei lavori, quanto piuttosto aveva chiesto informazioni dettagliate sul passaggio dei tubi e sull'esecuzione delle opere a regola d'arte. Tanto più che anche nelle conclusioni assunte fin dalla memoria di costituzione in giudizio in primo grado CP_1
non aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, bensì aveva chiesto – a tutela
[...] dei propri diritti di comproprietario - di verificare se la conduttura del GNL potesse essere spostata in un luogo diverso rispetto a quello individuato dal geom. nel progetto CP_2 allegato al ricorso sub All. 11 ovvero potesse essere fatta passare lungo il percorso dove insistono tutti gli altri sottoservizi o in un altro luogo che potrà essere indicato anche dal pag. 4/6 convenuto al fine di creare il minor incomodo possibile a quest'ultimo. In via subordinata, chiedeva di accertare e disporre che il progetto del geom. fosse conforme alla CP_2 normativa vigente in materia, al Regolamento comunale di cui alla Delibera n. 5 del
Comune di Comano Terme di data 20.02.2020 ed alle regole della comune esperienza e dell'arte in materia di interramento delle condutture del GNL. Si dichiarava inoltre disposto ad un sopralluogo congiunto per la verifica dello stato dei luoghi ante intervento, per verificare le opere da eseguirsi ed i tempi tecnici per l'esecuzione delle medesime, oltre alle cautele da porre in essere al fine di garantire l'accesso alla proprietà dell'odierno convenuto durante l'esecuzione dei lavori.
A ciò si aggiunga che non fu il convenuto ad abbandonare la procedura di mediazione, come emerge dal doc. 20 di parte convenuta in primo grado, ma lo stesso appellante.
È evidente, dunque, che il comportamento del non è stato avversativo Controparte_1 della pretesa attorea, ma solo prudente nel richiedere di esaminare il progetto delle opere, peraltro mai fornito in sede stragiudiziale dalla controparte.
A fronte di tale comportamento e della collaborazione prestata in giudizio per l'accertamento del percorso delle nuove condutture, ben ha fatto il giudice di primo grado a compensare parzialmente le spese di lite.
In relazione alle spese di ctu, non si rinviene in atto di appello alcuna contestazione specifica del ragionamento operato dal giudice di primo grado e non è nemmeno chiaro, pertanto, se il capo sia oggetto di impugnazione;
sicuramente l'impugnazione manca di specificità, dato che con il primo motivo di appello si indica esclusivamente la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. “nella parte in cui viene disposta la compensazione parziale delle spese”. Posto che la compensazione deve avere ad oggetto spese proprie, tale istituto non può certo operare con riferimento alla consulenza d'ufficio.
Quanto, infine, alla misura delle spese liquidate, il giudice di primo grado ha correttamente fatto riferimento ai valori minimi, sia per il rito semplificato, sia, aggiunge questa Corte, per la semplicità delle questioni giuridiche trattate, essendosi poste prioritariamente delle questioni di fatto e, comunque, essendo state affrontate questioni giuridiche di scarsa complessità.
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere respinto.
pag. 5/6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, con gli stessi parametri della causa di primo grado (valore indeterminato, come indicato in atto di appello, complessità bassa), in €
2.700,00, oltre spese generali, IVA e CP come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Trento, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di appello proposta da nei confronti di , disattesa Parte_1 Controparte_1 ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello di . Parte_1
2. condanna a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 2.700,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23.10.2025
IL PRESIDENTE
AR LB
pag. 6/6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con la quale il Tribunale di Trento così decideva:
“In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di di porre nel sottosuolo della Parte_1 p.f. 434 le tubazioni per allacciare la p.ed. 145 e la p.ed 185 alla rete comunale GNL secondo il progetto del geom. allegato al ricorso;
CP_2 pag. 2/6